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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5203 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 14620 /2022
T R A
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. RUOCCO RENATO , presso il Parte_1
cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
AVVOCATURA Controparte_3
GENERALE DELLO STATO, AVVOCATURA DISTRETTUALE
Resistente contumace
Oggetto: vittima del dovere
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, il quale presta servizio all'Arma dei Carabinieri in qualità di Tenente Colonnello in s.p.e., conveniva in giudizio i convenuti in epigrafe indicati, chiedendo, previa disapplicazione del provvedimento dell'Ottobre 2022, il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere o Equiparato (art.1 c. 563-
564 L.266/05) e l'applicazione dei benefici dei D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 e D.P.R. 30 ottobre 2009
n. 181. Deduceva il ricorrente, più in dettaglio, di aver svolto nel biennio 2007-2009 plurimi incarichi con gravose responsabilità, e con turni di lavoro prolungati, anche notturni, che hanno comportato l'insorgenza di gravi e perduranti problemi cardiaci, riconosciuti in data 21.3.2009, allorquando prestava servizio con il grado di Tenente presso il gruppo CC di Aversa, infermità riconosciuta come causa di servizio in data 16.5.2012.
Deduceva, altresì, di aver avanzato in data 9.12.2021 istanza per il riconoscimento di Vittima del
Dovere o Equiparato e l'applicazione dei benefici del DPR 7.7.2006 n.243 e DPR 181/2009 ma che detta istanza, con provvedimento del Ottobre 2022, era stata dichiarata improcedibile per tardività della richiesta. Premessi tali fatti deduceva quindi il suo diritto al riconoscimento dello status e all'applicazione dei benefici delle vittime del dovere.
Ritualmente notificato il ricorso, non si costituivano i resistenti, e pertanto ne viene dichiarata la contumacia.
Rinviata la causa per la decisione, è pronunciata la presente sentenza all'esito della trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate.
Deve osservarsi in termini generali che il concetto di “vittima del dovere” nasce originariamente nei primi anni 70; all'epoca (legge 629/1973, come integrata dalla legge 466/1980) le vittime del dovere erano solo ed esclusivamente gli appartenenti alle forze di Polizia, feriti o uccisi nel contrasto della criminalità o in attività di soccorso.
Successivamente, la L. 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, commi 562 – 565, ha esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite
“vittime del dovere”.
La definizione dì “vittime del dovere”, dunque, è contenuta nei commi 563 e 564 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2005 n. 266, che così recitano: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti
o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e} in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità…, 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il comma 565 demanda, poi, ad un successivo regolamento l'adozione delle disposizioni applicative di tale norma, stabilendo che con detto regolamento “sono disciplinati termini e le modalità' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito ai commi 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Il regolamento attuativo delle richiamate disposizioni di legge è stato adottato con d.P.R. 7 luglio
2006 n. 243.
L'art. 1 di detto d.P.R., rubricato “definizioni”, chiarisce al comma 1, lett. a), che ai sensi del regolamento si intendono “per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”.
L'art. 4 dispone che “a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine dettato dalla norma stessa”.
Ciò premesso, rileva il Tribunale che il ricorrente, in relazione agli eventi accaduti tra il 2007 e il
2009, ha presentato domanda amministrativa per il riconoscimento del predetto status in data
9.12.2021 (cfr. allegato in produzione parte ricorrente).
La domanda è stata quindi presentata ben oltre 10 anni dall'evento.
Il ricorrente in ricorso e negli atti depositati sostiene l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere, evidenziando che, trattandosi appunto di uno status, lo stesso è come tale imprescrittibile ex art. 2934 comma 2 c.c., ai sensi del quale “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti previsti per legge”.
Tale prospettazione tuttavia non è condivisibile. Al riguardo si ritiene che la locuzione “status” sia da considerarsi “atecnica” in quanto la norma, e cioè l'art.1 commi 563 e 564 della legge 266/2005, non la contempla.
Inoltre, in materia delle vittime del dovere la Suprema Corte - analizzando la questione della giurisdizione (Cass. n. 23300/2016) non qualifica la posizione giuridica del richiedente quale status ma specifica che si tratta di “un diritto soggettivo”.
Al riguardo si richiama quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n.427/2018 per cui“L'appellante sul punto sostiene l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere, trattandosi appunto di uno status che, come tale, è imprescrittibile ex art. 2934comma 2 c.c.. Tale prospettazione non appare condivisibile, ritenendosi che il legislatore abbia usato tale locuzione in senso atecnico, solo al fine di ricondurre ad una definizione unitaria l'insieme dei benefici accordati ai soggetti in questione, laddove la nozione di status è riferita a elementi ineliminabili della persona che trovano diretto riconoscimento nella Costituzione, esprimendo appunto la tutela che deve essere immancabilmente accordata agli interessi essenziali della persona, in quanto valore fondamentale dell'ordinamento. In altri termini, il significato caratterizzante del concetto di status, come rilevato acutamente da autorevole dottrina, viene individuato nella sua idoneità ad esprimere «l'idea di una condizione personale destinata a durare, capace di dar vita a prerogative e doveri, e di giustificare vicende molteplici dell'attività e della vita della persona», a differenza della situazione o qualifica giuridica, «espressione di un frammento di azione e di vita concluso nei confini ristretti di un rapporto con uno o più soggetti o di una relazione coi beni del mondo esterno», fattispecie quest'ultima che si attaglia più propriamente al caso in esame. Neppure può condividersi l'ulteriore prospettazione della natura prevalentemente assistenziale delle prestazioni economiche collegate
(come di recente affermato dalle SSUU con la sentenza n. 23300/2016) , e come tali imprescrittibili, posto che tale natura non trasforma certamente i benefici in questione nel diritto a pensione costituzionalmente protetto, "fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile“ (cfr. Corte costituzionale sentenza 71/2010) , in quanto volto a soddisfare primarie esigenze di vita, finalità non riscontrabili nella fattispecie in esame “.
Infine, si rileva che la stessa Corte di Cassazione ha precisato che “ La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” ( Cassazione Sentenza n.17440/2022).
Tali principi sono stati confermati anche dalla ordinanza della Cassazione n. 11661/2023. Pertanto, accertata la prescrittibilità del diritto ai benefici richiesti con il presente procedimento, posto che il relativo termine “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” ex art.2935 c.c. e quindi dal momento dell'evento lesivo, il diritto azionato nel presente giudizio è prescritto.
Le domande avanzate dal ricorrente devono quindi essere rigettate per prescrizione del diritto.
L'accoglimento di tale questione preliminare esime dalla valutazione delle altre questioni avanzate.
La particolarità della questione trattata e l'esistenza di contrasti in giurisprudenza, nonché la contumacia della controparte, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Aversa, 23/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo