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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
FRATTAROLO CE MARIA, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2108/2023 depositato il 19/04/2023
proposto da
RICORRENTE
Difeso da
Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 454/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 07/10/2022 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 04728202100000052000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: NESSUNO E' PRESENTE
Resistente/Appellato: DICHIARA DI NON AVERE IL POTERE DI ACCETTARE LA RINUNCIA AL
GIUDIZIO PROPOSTA DALL'APPELLANTE, MA LA CORTE FA NOTARE CHE NELLA DELEGA
DEPOSITATA IN ATTI C'E' INVECE QUESTO CONFERIMENTO DI POTERE. L'AVV. Difensore_3 INSISTE PER LA CONDANNA ALLE SPESE DELL'APPELLANTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 454/2/2022 del 13/7/22 (dep. il 7/10/22) la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di
NO rigettava il ricorso della RICORRENTE avverso l'invito al pagamento n. 04728202100000052000 notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di NO con pec in data 7/12/2021 e la cartella di pagamento n. 04720200002660680000, in esso indicata, relativa ad IVA anno 2015.
Nell'ambito del ricorso in primo grado la ricorrente aveva eccepito mancata notifica della cartella presupposta – che l'Ufficio assumeva essere avvenuta in data 25/2/2020 – deducendo di essere stata informata solo in data 7/12/2021, con il predetto invito, dell'esistenza di un debito di Euro 21.723,36, oltre ad un importo compensabile di Euro 906,75.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva la rituale notifica della cartella all'indirizzo Email_3 in data 25/2/2020, depositando relativa documentazione.
La società ricorrente, con successive memorie, contestava la validità della notifica in quanto proveniente da indirizzo non iscritto in pubblici registri.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, nel ritenere l'infondatezza del ricorso, affermava che l'Agenzia delle Entrate avesse “dimostrato di avere notificato la cartella presupposta in data 25/02/2020 all'indirizzo di posta certificata Email_3, che è lo stesso dove è stata notificata la comunicazione oggi impugnata”.
Quanto alla questione afferente la regolarità della notifica proveniente dall'indirizzo notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it, richiamando recente pronunciato delle SSUU (n. 15979/2022), la Corte di I° grado riteneva valida l'effettuata notifica, pur essendo stato utilizzato un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, in quanto “1)la notifica siffatta non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto…; 2) in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali
è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Dovendosi, in altre parole, avere riguardo al principio del raggiungimento dello scopo e dovendosi dunque verificare in concreto se il destinatario fosse stato messo nelle condizioni di difendersi, la sentenza di primo grado riteneva che, nel caso di specie, “nessuna incertezza appare aver avuto il ricorrente, raggiunto dalla notifica della comunicazione doc. n. 04728202100000052000 del 26/11/2021 che quivi impugna, pur se tale atto proviene dal medesimo indirizzo di posta certificata dal quale è stata effettuata la notifica della precedente cartella che si assume non ricevuta”, non essendo state del resto avanzate contestazioni su eventuali vizi dell'atto successivamente impugnato. Ha proposto appello la RICORRENTE eccependo erroneità della sentenza per omesso rilievo dell'inesistenza della notifica eseguita via pec proveniente da indirizzo non esistente in pubblici registri.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando controdeduzioni nelle quali chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La società RICORRENTE, per mezzo del proprio difensore, ha successivamente presentato rinuncia all'appello con richiesta di compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia dell'appellante al gravame già proposto.
Ai sensi dell'art. 44, I° comma, d.lgs. n. 546/92, infatti “Il processo si estingue per rinuncia al ricorso”; il III e IV comma, a loro volta, stabiliscono che “La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori…”.
Nel caso di specie, è stata depositata, in data 12/12/2025, rinuncia all'appello da difensore costituito che, sin dal primo grado di giudizio, aveva ricevuto procura in tal senso.
Non risulta invece agli atti accettazione della rinuncia da parte della resistente costituita, Agenzia delle
Entrate Riscossione, la quale, tuttavia, non ha interesse alla prosecuzione del processo, essendo risultata totalmente vittoriosa in primo grado.
Il presente giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.
Non può, al contrario, trovare accoglimento la richiesta compensazione delle spese, alla luce del disposto del II comma del predetto art. 44 (“Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”); in mancanza di accordo in tal senso, le spese - da liquidarsi, come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal d.m. n. 147/22 - dovranno essere pertanto poste a carico della parte rinunciante.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia all'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
FRATTAROLO CE MARIA, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2108/2023 depositato il 19/04/2023
proposto da
RICORRENTE
Difeso da
Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 454/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 07/10/2022 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 04728202100000052000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: NESSUNO E' PRESENTE
Resistente/Appellato: DICHIARA DI NON AVERE IL POTERE DI ACCETTARE LA RINUNCIA AL
GIUDIZIO PROPOSTA DALL'APPELLANTE, MA LA CORTE FA NOTARE CHE NELLA DELEGA
DEPOSITATA IN ATTI C'E' INVECE QUESTO CONFERIMENTO DI POTERE. L'AVV. Difensore_3 INSISTE PER LA CONDANNA ALLE SPESE DELL'APPELLANTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 454/2/2022 del 13/7/22 (dep. il 7/10/22) la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di
NO rigettava il ricorso della RICORRENTE avverso l'invito al pagamento n. 04728202100000052000 notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di NO con pec in data 7/12/2021 e la cartella di pagamento n. 04720200002660680000, in esso indicata, relativa ad IVA anno 2015.
Nell'ambito del ricorso in primo grado la ricorrente aveva eccepito mancata notifica della cartella presupposta – che l'Ufficio assumeva essere avvenuta in data 25/2/2020 – deducendo di essere stata informata solo in data 7/12/2021, con il predetto invito, dell'esistenza di un debito di Euro 21.723,36, oltre ad un importo compensabile di Euro 906,75.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva la rituale notifica della cartella all'indirizzo Email_3 in data 25/2/2020, depositando relativa documentazione.
La società ricorrente, con successive memorie, contestava la validità della notifica in quanto proveniente da indirizzo non iscritto in pubblici registri.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, nel ritenere l'infondatezza del ricorso, affermava che l'Agenzia delle Entrate avesse “dimostrato di avere notificato la cartella presupposta in data 25/02/2020 all'indirizzo di posta certificata Email_3, che è lo stesso dove è stata notificata la comunicazione oggi impugnata”.
Quanto alla questione afferente la regolarità della notifica proveniente dall'indirizzo notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it, richiamando recente pronunciato delle SSUU (n. 15979/2022), la Corte di I° grado riteneva valida l'effettuata notifica, pur essendo stato utilizzato un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, in quanto “1)la notifica siffatta non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto…; 2) in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali
è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Dovendosi, in altre parole, avere riguardo al principio del raggiungimento dello scopo e dovendosi dunque verificare in concreto se il destinatario fosse stato messo nelle condizioni di difendersi, la sentenza di primo grado riteneva che, nel caso di specie, “nessuna incertezza appare aver avuto il ricorrente, raggiunto dalla notifica della comunicazione doc. n. 04728202100000052000 del 26/11/2021 che quivi impugna, pur se tale atto proviene dal medesimo indirizzo di posta certificata dal quale è stata effettuata la notifica della precedente cartella che si assume non ricevuta”, non essendo state del resto avanzate contestazioni su eventuali vizi dell'atto successivamente impugnato. Ha proposto appello la RICORRENTE eccependo erroneità della sentenza per omesso rilievo dell'inesistenza della notifica eseguita via pec proveniente da indirizzo non esistente in pubblici registri.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando controdeduzioni nelle quali chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La società RICORRENTE, per mezzo del proprio difensore, ha successivamente presentato rinuncia all'appello con richiesta di compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia dell'appellante al gravame già proposto.
Ai sensi dell'art. 44, I° comma, d.lgs. n. 546/92, infatti “Il processo si estingue per rinuncia al ricorso”; il III e IV comma, a loro volta, stabiliscono che “La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori…”.
Nel caso di specie, è stata depositata, in data 12/12/2025, rinuncia all'appello da difensore costituito che, sin dal primo grado di giudizio, aveva ricevuto procura in tal senso.
Non risulta invece agli atti accettazione della rinuncia da parte della resistente costituita, Agenzia delle
Entrate Riscossione, la quale, tuttavia, non ha interesse alla prosecuzione del processo, essendo risultata totalmente vittoriosa in primo grado.
Il presente giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.
Non può, al contrario, trovare accoglimento la richiesta compensazione delle spese, alla luce del disposto del II comma del predetto art. 44 (“Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”); in mancanza di accordo in tal senso, le spese - da liquidarsi, come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal d.m. n. 147/22 - dovranno essere pertanto poste a carico della parte rinunciante.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia all'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.