Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 04/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G. 30891 REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 28/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
TO TENORE Presidente LE VINCIGUERRA UD relatore
UR DE NT UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30891 del registro di segreteria, nei confronti di:
1) LE BE, c.f. [...], nata a [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Mascaro e Marco Nunzio Manfredi per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Mantova Piazza Cesare Mozzarelli 6 presso lo studio dell’Avv. Manfredi
FATTO
Con atto di citazione in data 09.04.2025 il Pubblico Ministero, all’esito dell’istruttoria, ha quantificato il complessivo danno subìto dalla ASST Mantova, per effetto della condotta illecita di LE BE, nella somma complessiva di euro 30.149,43, oltre accessori e spese.
Ciò in relazione alla indebita fruizione da parte di LE, nella sua qualità di dipendente a tempo indeterminato della ASST Mantova con la qualifica di infermiera professionale, del congedo straordinario biennale per assistenza familiare con grave handicap ex d.lgs. 151/2001, art. 42, comma 5.
In estrema sintesi, la convenuta avrebbe omesso di compilare in modo appropriato la domanda volta a ottenere il beneficio del congedo straordinario; per l’effetto illecitamente acceduto ai relativi benefici a lei in nessun modo spettanti; omesso di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla concessione del predetto beneficio, recandosi in maniera solo saltuaria presso l’abitazione della suocera che abbisognava di assistenza, senza risiedervi in modo continuativo e senza prestare una permanente assistenza; omesso di comunicare all’ASST, propria datrice di lavoro, almeno 3 periodi di ferie, ciò che avrebbe comportato l’interruzione del beneficio ottenuto.
LE, nel costituirsi in giudizio con memoria 06.05.2025, ha presentato tramite il proprio difensore istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 d. lgs. n. 174\16, dichiarandosi disponibile al versamento della somma di euro 14.019,48 (quattordicimiladiciannove\48), allegando parere positivo del Pubblico Ministero.
All’udienza in camera di consiglio del 22.10.2025 il Collegio ha accolto la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato, determinando la somma dovuta in euro 14.019,48 (quattordicimiladiciannove\48), fissando in giorni 30 il termine per il versamento e rinviando il procedimento a successiva udienza in camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio.
All’udienza in camera di consiglio del 28.01.2026 la causa è stata discussa.
Le parti concordemente hanno chiesto definirsi il giudizio con rito abbreviato.
DIRITTO
Risulta agli atti avviso di pagamento PagoPa, trasmesso dalla ASST di Mantova a parte convenuta in data 04.11.2025, e ricevuta di pagamento Postepay del 10.11.2025, per la somma di euro 14.019,48 a dimostrazione del puntuale versamento di quanto stabilito dal Collegio all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 22.10.2025, e dell’incameramento della somma stessa da parte della ASST di Mantova.
Occorre pertanto dichiarare, ai sensi dell’art. 130, comma 8, del d. lgs. 26.06.2016, n. 174, che nulla è più dovuto dalla convenuta LE in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in data 09.04.2025.
Come già affermato da questa Corte in casi analoghi, ai fini di una corretta qualificazione giuridica di tale modalità di definizione del giudizio il Collegio osserva doversi escludere la riconducibilità della presente fattispecie ad un'ipotesi di cessazione della materia del contendere - essendo intervenuto non l'intero pagamento chiesto dalla Procura attrice con l'atto di citazione in giudizio, bensì solo il versamento di una “quota parte” dell’iniziale pretesa attorea - e di doversi altresì escludere che si versi in una delle ipotesi di estinzione del giudizio contemplata dagli artt. 110 e 111 del citato c.g.c. (ovvero prevista da altra disposizione di legge).
Pertanto, il Collegio ritiene che l'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato formulata dalla convenuta ed il tempestivo e regolare versamento, da parte della stessa, della somma ritenuta congrua, valgano ad integrare una specifica modalità di "definizione alternativa del giudizio ", secondo la lettera e le finalità dell'art. 130 cit., comma 1 (cfr. C. conti, sez. Lombardia 12 febbraio 2018 n. 29; id., sez. Sardegna, 4 ottobre 2017, n. 120).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico della convenuta secondo il principio della soccombenza “virtuale”, in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per gli illeciti ascritti.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130 d. lgs. 26.08.2016, n. 174, nei confronti della convenuta.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 93,10 (novantatre/10).
Milano, 28.01.2026 Il Relatore Il Presidente LE Vinciguerra TO EN
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il 04.02.2026 Il Direttore della Segreteria
RE LL
(firmato digitalmente)