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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/11/2025, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7668/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7668/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 14/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. DELL'AGLIO SABATO (c.f.:
) e dell'Avv. LENTO FRANCESCA ( ) Via C.F._2 C.F._3
Trieste 6 84085 MERCATO SAN SEVERINO, dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._4 presso lo studio dell'Avv. CAPUANO ANIELLO ( ) VIA TEN B. C.F._5
LOMBARDI N.32 84083 CASTEL SAN GIORGIO;
CP_2
( ) VIA TEN. B. LOMBARDI, 32 84083 CASTEL SAN GIORGIO, C.F._6 dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che nel caso di divisioni di beni in godimento comune provenienti da successioni diverse, come nel caso specifico, per giurisprudenza pacifica e costante (cfr. Cass. 1979 n. 2937; Cass. 1973 n. 1111), la formazione delle quote deve avvenire all'interno di ciascuna massa, indipendentemente dalle altre comunioni e relative divisioni, quindi senza tener conto di beni compresi in un'altra massa. Per derogare alla regola citata e per procedere ad un'unica divisione è possibile un accordo delle parti in tal senso, ma tale negozio, importando un reciproco trasferimento di diritti immobiliari, deve avere la forma scritta ad substantiam a norma dell'art. 1350. n. 3 c.c. (cfr. Cass. 1992, n. 5798).
Nel caso di specie, mancando l'accordo delle parti per procedere all'unificazione delle masse da dividere, occorre, dunque, procedere separatamente.
In primis va dichiarata aperta la successione di , nata a [...] il 25 Persona_1 ottobre 1930 ed ivi deceduta il 14 aprile 2010, e di nato a [...] il 14 Persona_2 giugno 1934 ed ivi deceduto il 10 dicembre 2013.
A seguito di dette successioni ab intestato essi hanno lasciato quali loro eredi i germani
, e ciascuno avente diritto ad una Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 quota dell'eredità pari ad 1/3.
Con atto di donazione del 16.5.2016, ha donato a Controparte_3 Controparte_1 tutti i diritti pari ad 1/3 di tutti i beni immobili di cui è comproprietaria con il donatario stesso
(cfr. atto di donazione allegato alla comparsa di costituzione di ). Controparte_1
Pertanto, per effetto di detta donazione, la quota dell'eredità predetta spettante a
è pari a 2/3. Controparte_1
La massa ereditaria da dividere (eredità e risulta Persona_1 Persona_2 costituita da un unico cespite immobiliare ovvero da appartamentino al primo piano sito in
Sarno alla Via Tortora, 86 riportato in catasto fabbricati del Comune di Sarno al fol. 19 mappale 230 sub 7 cat. A/2, classe 1 vani 2,5, superficie catastale m.q. 48.
Con riguardo, poi, alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, trattandosi di un unico cespite immobiliare, che per accesso e tipologia, rende sicuramente impossibile la divisione dello stesso in due quote uguali dotate ciascuna di autonomia funzionale e di destinazione, deve ritenersi che lo stesso, ai sensi dell'art. 720 cc, non sia comodamente divisibile in natura.
Vanno, pertanto, esaminate le richieste di attribuzione del suddetto immobile.
È principio costante nella giurisprudenza della S.C. che nel giudizio di divisione,
l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una
Pagina 2 di 8 sollecitazione dell'interessato in ordine alle modalità attuative della divisione: integra, quindi, una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, che può essere formulata anche in grado d'appello (Cass. 3497/2019; Cass. 12119/2008).
Nel caso di specie, dopo aver avanzato, nella comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, richiesta di attribuzione del cespite immobiliare in questione, ha successivamente rinunciato alla stessa, chiedendo che fosse disposta la vendita dell'immobile.
L'attrice, invece, ha proposto richiesta di assegnazione dell'immobile in oggetto nella memoria di replica ex art. 190 cpc e pertanto, il suddetto cespite va assegnato a quest'ultima.
Quanto alla stima del cespite, il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in considerazione della completezza degli accertamenti, esami e rilievi tecnici compiuti e della adeguata motivazione e coerenza logica delle valutazioni da esso espresse, pienamente corrispondenti alla situazione fattuale dell'immobile ed alle risultanze di causa.
Detto immobile è stato stimato dal ctu in euro 49.000,00 e, pertanto, in seguito all'assegnazione di esso all'attrice, quest'ultima (avente diritto ad una quota pari ad 1/3 = euro 16.333,33) è tenuta a corrispondere al convenuto, a titolo di eccedenza, la somma di euro
32.666,67, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
A questo punto occorre procedere allo scioglimento dell'altra massa ereditaria.
Va, pertanto, dichiarata aperta la successione ereditaria ab intestato di Per_3
nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 25 giugno 1981 e di
[...] Persona_4 nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 7 maggio 1989.
A seguito di dette successioni ab intestato essi hanno lasciato quali loro eredi i figli
, , e ciascuno avente diritto ad una quota dell'eredità Per_1 Per_2 CP_1 Pt_1 CP_3 pari ad 1/5.
In seguito al successivo decesso di e di e dell'atto di donazione del Per_1 Per_2
16.5.2016 sopra citato, la quota dell'eredità predetta spettante a è pari a 2/3, Controparte_1 mentre quella spettante all'attrice è pari a 1/3.
La massa ereditaria è costituita da: 1) appartamento al primo piano in Sarno alla Via
Tortora, 86 riportato in catasto fabbricati del Comune di Sarno in catasto fabbricati al fol. 19, mappale 230 sub 6, cat. A/2, classe 2, vani 6; 2) locale deposito al piano terra ubicato sotto la seconda rampa della scala comune di accesso agli appartamenti, in catasto fabbricato al fol.
19 mappale 230 sub 14 cat. C/2 mq. 4; 3) porzione di abitazione al piano terra costituita da un vano oltre servizio igienico come data dalla proprietà esclusiva di due locali di sgombero al piano sottostrada, in catasto fabbricati fol. 19 mappale 230 sub 15 cat. A/4 vani 2.
Pagina 3 di 8 Con riguardo alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale ritiene di condividere la stima del complesso ereditario immobiliare effettuato dal ctu, in considerazione della completezza degli accertamenti, esami e rilievi tecnici compiuti e della adeguata motivazione e coerenza logica delle valutazioni da esso espresse, pienamente corrispondenti alla situazione fattuale degli immobili ed alle risultanze di causa.
Pertanto, la massa ereditaria immobiliare da dividere, tenuto conto del valore complessivo dei beni immobili è pari ad euro 184.000,00 e, dunque, la quota spettante a
è pari ad euro 122.666,67, mentre quella spettante a è Controparte_1 Parte_1 pari ad euro 61.333,33.
Non vi è ragione per ritenere il compendio ereditario non comodamente divisibile, atteso che esso è composto da 3 unità immobiliari, con conseguente possibilità di formare due quote, corrispondenti al numero dei coeredi.
Trattandosi di quote diseguali, il Tribunale ritiene di procedere mediante attribuzione ai sensi dell'art. 729 c.c., tenuto anche conto dell'attuale situazione di possesso da parte dei singoli eredi e della minimizzazione dei conguagli in denaro.
Il Tribunale ritiene che l'ipotesi divisionale suggerita dal ctu nella tabella 11 di pag. 26 sia quella che, più delle altre, tenga conto della diseguaglianza delle quote, della situazione di possesso e della riduzione al minimo dei conguagli in denaro.
Pertanto, a vanno assegnati i seguenti immobili siti in Sarno alla Via Parte_1
Tortora 86: Appartamento al piano terra e Deposito identificati al catasto al foglio 9 p.lla 230 sub 15, per un valore complessivo di euro 40.000,00, oltre conguaglio in denaro di euro
21.333,33 che dovrà essere versato da . Controparte_1
A vanno assegnati i seguenti immobili siti in Sarno alla Via Tortora Controparte_1
86: Appartamento al piano primo identificato al catasto al foglio 9 p.lla 230 sub 6 e Deposito sottoscala (foglio 9 p.lla 230 sub 14), per un valore complessivo di euro 144.000,00, con obbligo dello stesso di versare a titolo di eccedenza la somma di euro 21.333,33 a Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
[...]
Per quanto concerne la domanda attorea di rendicontazione e di pagamento della quota spettante dei frutti civili, si osserva quanto segue.
Prevede l'art. 723 c.c. che "dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti".
Pagina 4 di 8 La ragione di tale domanda – che può proporsi anche autonomamente rispetto a quella di divisione - risiede nel fatto che il compimento di attività di gestione ed amministrazione di beni anche parzialmente altrui, in base ad assunzione volontaria ovvero a mandato anche tacito ad amministrare, comporta per sua natura l'obbligo di portare a conoscenza degli altri aventi diritto, secondo il principio di responsabilità e buona fede, tutti gli atti posti in essere nell'interesse comune, ed in special modo quelli dai quali possono scaturire reciproche partite debitorie e creditorie.
In particolare, l'obbligo di rappresentazione dei frutti discende dal fatto che, in seno alla comunione - ereditaria e non - i condividenti hanno pari diritto sulla massa comune in proporzione delle rispettive quote, le quali tuttavia si concretano in natura solo per effetto dello scioglimento della comunione: pertanto, fino a quando permane lo stato di indivisione, questo attrae necessariamente nella sua orbita non solo le singole componenti della massa comune ma anche i rispettivi frutti, facendoli entrare indiscriminatamente nel coacervo, onde essere poi attribuiti agli aventi diritto in proporzione delle singole quote astratte e non già quali accessori dei singoli beni che verranno specificamente assegnati a ciascun coerede.
I frutti, pertanto, costituiscono tecnicamente degli incrementi della massa e sono pertanto sempre dovuti a tutti gli aventi diritto, sia nella forma degli incrementi in natura, sia nell'ipotesi dei frutti civili, derivanti dalla collocazione sul mercato dei cespiti comuni.
Diverso discorso è da farsi con riferimento ai cosiddetti frutti civili derivanti dal godimento esclusivo di un cespite immobiliare comune da parte di uno solo degli aventi diritto, che si configura, più propriamente, come obbligo indennitario, ovvero risarcitorio, correlato alla privazione del godimento del bene comune in danno degli altri aventi diritto.
Tale posizione creditoria, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, non discende tuttavia automaticamente dall'utilizzo esclusivo di un bene comune da parte di uno soltanto dei condividenti, richiedendosi al contrario la dimostrazione che vi sia stato impedimento all'esercizio dell'altrui concorrente diritto sul bene, ovvero che quest'ultimo abbia in concreto prodotto incrementi patrimoniali suscettibili di distribuzione fra tutti i contitolari.
In difetto di tale prova, il godimento diretto di un bene comune costituisce invero – di per sé solo considerato - normale estrinsecazione del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1102
c.c, ferma la possibilità dell'altrui concorrente godimento, e non può pertanto ingenerare in capo agli altri contitolari un diritto di credito per il sol fatto che gli stessi si siano astenuti da un contestuale utilizzo del bene comune, lasciandone al congiunto il godimento esclusivo (in tal senso, fra le ultime, Cass., Sent. 20 gennaio 2022, n. 1738, secondo la quale "..se la natura
Pagina 5 di 8 di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale", ovvero, come già detto, abbiano posto in essere condotte ostative all'altrui godimento, nel qual caso – senz'altro – dovranno essere tenuti alla rappresentazione dei frutti in favore degli altri aventi diritto, attraverso il riconoscimento di una somma di denaro equivalente ai frutti civili propriamente considerati..").
Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie, dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti, si evince che l'attrice stia percependo i frutti derivanti dalla locazione a terzi dell'immobile prima appartenuto a e . Controparte_4 Persona_1
Per quanto concerne gli altri immobili, non si rinviene agli atti richiesta di un uso turnario da parte di e, pertanto, il semplice godimento esclusivo ad opera Parte_1 di (o meglio del figlio di quest'ultimo) non ha prodotto alcun pregiudizio in Controparte_1 danno dell'attrice, in mancanza della prova che abbia tratto dagli immobili Controparte_1 un vantaggio patrimoniale.
Pertanto, la domanda attorea di rendicontazione e di pagamento dei frutti va rigettata.
Quanto alle spese di lite, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema
Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in-quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass.
13.5.2015, n. 9813).
La condanna al pagamento delle spese processuali è infatti una conseguenza legale della soccombenza e, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese di causa debbono essere poste “a carico della massa” per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione.
Pertanto, le spese di lite, comprese quelle della ctu, nel caso di specie, vanno poste a carico della massa ereditaria e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55.
P.Q.M.
Pagina 6 di 8 Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara aperta la successione di , nata a [...] il [...] ed Persona_1 ivi deceduta il 14 aprile 2010, e di nato a [...] il 14 giugno Persona_2
1934 ed ivi deceduto il 10 dicembre 2013;
2) Dichiara ad essi succeduti i figli (per una quota pari a 2/3) e Controparte_5
(per una quota pari a 1/3); Parte_1
3) dichiara non comodamente divisibile la massa ereditaria oggetto delle predette eredità
e costituita precisamente dall'immobile al primo piano sito in Sarno alla Via Tortora,
86 riportato in catasto fabbricati del Comune di Sarno al fol. 19 mappale 230 sub 7;
4) assegna il bene di cui al precedente capo 3) a , con obbligo a carico Parte_1 della stessa di versare a titolo di eccedenza la somma di euro 32.666,67 a CP_1
, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
5) dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e Persona_3 ivi deceduto il 25 giugno 1981 e di nata a [...] il [...] ed ivi Persona_4 deceduta il 7 maggio 1989;
6) Dichiara ad essi succeduti i figli (per una quota pari a 2/3) e Controparte_5
(per una quota pari a 1/3); Parte_1
7) dichiara comodamente divisibile la massa ereditaria oggetto delle predette eredità e costituita dai seguenti immobili: 1) appartamento al primo piano in Sarno alla Via
Tortora, 86 riportato in catasto fabbricati del Comune di Sarno in catasto fabbricati al fol. 19, mappale 230 sub 6, cat. A/2, classe 2, vani 6; 2) locale deposito al piano terra ubicato sotto la seconda rampa della scala comune di accesso agli appartamenti, in catasto fabbricato al fol. 19 mappale 230 sub 14 cat. C/2 mq. 4; 3) porzione di abitazione al piano terra costituita da un vano oltre servizio igienico come data dalla proprietà esclusiva di due locali di sgombero al piano sottostrada, in catasto fabbricati fol. 19 mappale 230 sub 15 cat. A/4 vani 2;
8) assegna a i seguenti immobili siti in Sarno alla Via Tortora Parte_2
86: Appartamento al piano terra e Deposito identificato al catasto al foglio 9 p.lla 230 sub 15, per un valore complessivo di euro 40.000,00, oltre conguaglio in denaro di euro 21.333,33 che dovrà essere versato da;
Controparte_1
9) assegna a i seguenti immobili siti in Sarno alla Via Tortora 86: Controparte_1
Appartamento al piano primo identificato al catasto al foglio 9 p.lla 230 sub 6 e
Deposito sottoscala (foglio 9 p.lla 230 sub 14), con obbligo della stesso di versare a
Pagina 7 di 8 titolo di eccedenza la somma di euro 21.333,33 a , oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda al soddisfo;
10) autorizza il Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente a procedere alle relative trascrizioni ed iscrizioni, con esonero da responsabilità;
11) rigetta la domanda attorea di rendicontazione e di pagamento dei frutti;
12) pone definitivamente a carico della massa ereditaria da dividere le spese della ctu come liquidate con separato decreto;
13) pone le spese del giudizio a carico della massa ereditaria da dividere e liquida quelle relative a in euro 794,40 per spese vive ed euro 13.000,00 per Parte_1 compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%; quelle relative a in Controparte_1 euro 13.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 30/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7668/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 14/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. DELL'AGLIO SABATO (c.f.:
) e dell'Avv. LENTO FRANCESCA ( ) Via C.F._2 C.F._3
Trieste 6 84085 MERCATO SAN SEVERINO, dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._4 presso lo studio dell'Avv. CAPUANO ANIELLO ( ) VIA TEN B. C.F._5
LOMBARDI N.32 84083 CASTEL SAN GIORGIO;
CP_2
( ) VIA TEN. B. LOMBARDI, 32 84083 CASTEL SAN GIORGIO, C.F._6 dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che nel caso di divisioni di beni in godimento comune provenienti da successioni diverse, come nel caso specifico, per giurisprudenza pacifica e costante (cfr. Cass. 1979 n. 2937; Cass. 1973 n. 1111), la formazione delle quote deve avvenire all'interno di ciascuna massa, indipendentemente dalle altre comunioni e relative divisioni, quindi senza tener conto di beni compresi in un'altra massa. Per derogare alla regola citata e per procedere ad un'unica divisione è possibile un accordo delle parti in tal senso, ma tale negozio, importando un reciproco trasferimento di diritti immobiliari, deve avere la forma scritta ad substantiam a norma dell'art. 1350. n. 3 c.c. (cfr. Cass. 1992, n. 5798).
Nel caso di specie, mancando l'accordo delle parti per procedere all'unificazione delle masse da dividere, occorre, dunque, procedere separatamente.
In primis va dichiarata aperta la successione di , nata a [...] il 25 Persona_1 ottobre 1930 ed ivi deceduta il 14 aprile 2010, e di nato a [...] il 14 Persona_2 giugno 1934 ed ivi deceduto il 10 dicembre 2013.
A seguito di dette successioni ab intestato essi hanno lasciato quali loro eredi i germani
, e ciascuno avente diritto ad una Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 quota dell'eredità pari ad 1/3.
Con atto di donazione del 16.5.2016, ha donato a Controparte_3 Controparte_1 tutti i diritti pari ad 1/3 di tutti i beni immobili di cui è comproprietaria con il donatario stesso
(cfr. atto di donazione allegato alla comparsa di costituzione di ). Controparte_1
Pertanto, per effetto di detta donazione, la quota dell'eredità predetta spettante a
è pari a 2/3. Controparte_1
La massa ereditaria da dividere (eredità e risulta Persona_1 Persona_2 costituita da un unico cespite immobiliare ovvero da appartamentino al primo piano sito in
Sarno alla Via Tortora, 86 riportato in catasto fabbricati del Comune di Sarno al fol. 19 mappale 230 sub 7 cat. A/2, classe 1 vani 2,5, superficie catastale m.q. 48.
Con riguardo, poi, alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, trattandosi di un unico cespite immobiliare, che per accesso e tipologia, rende sicuramente impossibile la divisione dello stesso in due quote uguali dotate ciascuna di autonomia funzionale e di destinazione, deve ritenersi che lo stesso, ai sensi dell'art. 720 cc, non sia comodamente divisibile in natura.
Vanno, pertanto, esaminate le richieste di attribuzione del suddetto immobile.
È principio costante nella giurisprudenza della S.C. che nel giudizio di divisione,
l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una
Pagina 2 di 8 sollecitazione dell'interessato in ordine alle modalità attuative della divisione: integra, quindi, una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, che può essere formulata anche in grado d'appello (Cass. 3497/2019; Cass. 12119/2008).
Nel caso di specie, dopo aver avanzato, nella comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, richiesta di attribuzione del cespite immobiliare in questione, ha successivamente rinunciato alla stessa, chiedendo che fosse disposta la vendita dell'immobile.
L'attrice, invece, ha proposto richiesta di assegnazione dell'immobile in oggetto nella memoria di replica ex art. 190 cpc e pertanto, il suddetto cespite va assegnato a quest'ultima.
Quanto alla stima del cespite, il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in considerazione della completezza degli accertamenti, esami e rilievi tecnici compiuti e della adeguata motivazione e coerenza logica delle valutazioni da esso espresse, pienamente corrispondenti alla situazione fattuale dell'immobile ed alle risultanze di causa.
Detto immobile è stato stimato dal ctu in euro 49.000,00 e, pertanto, in seguito all'assegnazione di esso all'attrice, quest'ultima (avente diritto ad una quota pari ad 1/3 = euro 16.333,33) è tenuta a corrispondere al convenuto, a titolo di eccedenza, la somma di euro
32.666,67, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
A questo punto occorre procedere allo scioglimento dell'altra massa ereditaria.
Va, pertanto, dichiarata aperta la successione ereditaria ab intestato di Per_3
nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 25 giugno 1981 e di
[...] Persona_4 nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 7 maggio 1989.
A seguito di dette successioni ab intestato essi hanno lasciato quali loro eredi i figli
, , e ciascuno avente diritto ad una quota dell'eredità Per_1 Per_2 CP_1 Pt_1 CP_3 pari ad 1/5.
In seguito al successivo decesso di e di e dell'atto di donazione del Per_1 Per_2
16.5.2016 sopra citato, la quota dell'eredità predetta spettante a è pari a 2/3, Controparte_1 mentre quella spettante all'attrice è pari a 1/3.
La massa ereditaria è costituita da: 1) appartamento al primo piano in Sarno alla Via
Tortora, 86 riportato in catasto fabbricati del Comune di Sarno in catasto fabbricati al fol. 19, mappale 230 sub 6, cat. A/2, classe 2, vani 6; 2) locale deposito al piano terra ubicato sotto la seconda rampa della scala comune di accesso agli appartamenti, in catasto fabbricato al fol.
19 mappale 230 sub 14 cat. C/2 mq. 4; 3) porzione di abitazione al piano terra costituita da un vano oltre servizio igienico come data dalla proprietà esclusiva di due locali di sgombero al piano sottostrada, in catasto fabbricati fol. 19 mappale 230 sub 15 cat. A/4 vani 2.
Pagina 3 di 8 Con riguardo alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale ritiene di condividere la stima del complesso ereditario immobiliare effettuato dal ctu, in considerazione della completezza degli accertamenti, esami e rilievi tecnici compiuti e della adeguata motivazione e coerenza logica delle valutazioni da esso espresse, pienamente corrispondenti alla situazione fattuale degli immobili ed alle risultanze di causa.
Pertanto, la massa ereditaria immobiliare da dividere, tenuto conto del valore complessivo dei beni immobili è pari ad euro 184.000,00 e, dunque, la quota spettante a
è pari ad euro 122.666,67, mentre quella spettante a è Controparte_1 Parte_1 pari ad euro 61.333,33.
Non vi è ragione per ritenere il compendio ereditario non comodamente divisibile, atteso che esso è composto da 3 unità immobiliari, con conseguente possibilità di formare due quote, corrispondenti al numero dei coeredi.
Trattandosi di quote diseguali, il Tribunale ritiene di procedere mediante attribuzione ai sensi dell'art. 729 c.c., tenuto anche conto dell'attuale situazione di possesso da parte dei singoli eredi e della minimizzazione dei conguagli in denaro.
Il Tribunale ritiene che l'ipotesi divisionale suggerita dal ctu nella tabella 11 di pag. 26 sia quella che, più delle altre, tenga conto della diseguaglianza delle quote, della situazione di possesso e della riduzione al minimo dei conguagli in denaro.
Pertanto, a vanno assegnati i seguenti immobili siti in Sarno alla Via Parte_1
Tortora 86: Appartamento al piano terra e Deposito identificati al catasto al foglio 9 p.lla 230 sub 15, per un valore complessivo di euro 40.000,00, oltre conguaglio in denaro di euro
21.333,33 che dovrà essere versato da . Controparte_1
A vanno assegnati i seguenti immobili siti in Sarno alla Via Tortora Controparte_1
86: Appartamento al piano primo identificato al catasto al foglio 9 p.lla 230 sub 6 e Deposito sottoscala (foglio 9 p.lla 230 sub 14), per un valore complessivo di euro 144.000,00, con obbligo dello stesso di versare a titolo di eccedenza la somma di euro 21.333,33 a Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
[...]
Per quanto concerne la domanda attorea di rendicontazione e di pagamento della quota spettante dei frutti civili, si osserva quanto segue.
Prevede l'art. 723 c.c. che "dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti".
Pagina 4 di 8 La ragione di tale domanda – che può proporsi anche autonomamente rispetto a quella di divisione - risiede nel fatto che il compimento di attività di gestione ed amministrazione di beni anche parzialmente altrui, in base ad assunzione volontaria ovvero a mandato anche tacito ad amministrare, comporta per sua natura l'obbligo di portare a conoscenza degli altri aventi diritto, secondo il principio di responsabilità e buona fede, tutti gli atti posti in essere nell'interesse comune, ed in special modo quelli dai quali possono scaturire reciproche partite debitorie e creditorie.
In particolare, l'obbligo di rappresentazione dei frutti discende dal fatto che, in seno alla comunione - ereditaria e non - i condividenti hanno pari diritto sulla massa comune in proporzione delle rispettive quote, le quali tuttavia si concretano in natura solo per effetto dello scioglimento della comunione: pertanto, fino a quando permane lo stato di indivisione, questo attrae necessariamente nella sua orbita non solo le singole componenti della massa comune ma anche i rispettivi frutti, facendoli entrare indiscriminatamente nel coacervo, onde essere poi attribuiti agli aventi diritto in proporzione delle singole quote astratte e non già quali accessori dei singoli beni che verranno specificamente assegnati a ciascun coerede.
I frutti, pertanto, costituiscono tecnicamente degli incrementi della massa e sono pertanto sempre dovuti a tutti gli aventi diritto, sia nella forma degli incrementi in natura, sia nell'ipotesi dei frutti civili, derivanti dalla collocazione sul mercato dei cespiti comuni.
Diverso discorso è da farsi con riferimento ai cosiddetti frutti civili derivanti dal godimento esclusivo di un cespite immobiliare comune da parte di uno solo degli aventi diritto, che si configura, più propriamente, come obbligo indennitario, ovvero risarcitorio, correlato alla privazione del godimento del bene comune in danno degli altri aventi diritto.
Tale posizione creditoria, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, non discende tuttavia automaticamente dall'utilizzo esclusivo di un bene comune da parte di uno soltanto dei condividenti, richiedendosi al contrario la dimostrazione che vi sia stato impedimento all'esercizio dell'altrui concorrente diritto sul bene, ovvero che quest'ultimo abbia in concreto prodotto incrementi patrimoniali suscettibili di distribuzione fra tutti i contitolari.
In difetto di tale prova, il godimento diretto di un bene comune costituisce invero – di per sé solo considerato - normale estrinsecazione del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1102
c.c, ferma la possibilità dell'altrui concorrente godimento, e non può pertanto ingenerare in capo agli altri contitolari un diritto di credito per il sol fatto che gli stessi si siano astenuti da un contestuale utilizzo del bene comune, lasciandone al congiunto il godimento esclusivo (in tal senso, fra le ultime, Cass., Sent. 20 gennaio 2022, n. 1738, secondo la quale "..se la natura
Pagina 5 di 8 di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale", ovvero, come già detto, abbiano posto in essere condotte ostative all'altrui godimento, nel qual caso – senz'altro – dovranno essere tenuti alla rappresentazione dei frutti in favore degli altri aventi diritto, attraverso il riconoscimento di una somma di denaro equivalente ai frutti civili propriamente considerati..").
Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie, dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti, si evince che l'attrice stia percependo i frutti derivanti dalla locazione a terzi dell'immobile prima appartenuto a e . Controparte_4 Persona_1
Per quanto concerne gli altri immobili, non si rinviene agli atti richiesta di un uso turnario da parte di e, pertanto, il semplice godimento esclusivo ad opera Parte_1 di (o meglio del figlio di quest'ultimo) non ha prodotto alcun pregiudizio in Controparte_1 danno dell'attrice, in mancanza della prova che abbia tratto dagli immobili Controparte_1 un vantaggio patrimoniale.
Pertanto, la domanda attorea di rendicontazione e di pagamento dei frutti va rigettata.
Quanto alle spese di lite, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema
Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in-quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass.
13.5.2015, n. 9813).
La condanna al pagamento delle spese processuali è infatti una conseguenza legale della soccombenza e, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese di causa debbono essere poste “a carico della massa” per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione.
Pertanto, le spese di lite, comprese quelle della ctu, nel caso di specie, vanno poste a carico della massa ereditaria e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55.
P.Q.M.
Pagina 6 di 8 Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara aperta la successione di , nata a [...] il [...] ed Persona_1 ivi deceduta il 14 aprile 2010, e di nato a [...] il 14 giugno Persona_2
1934 ed ivi deceduto il 10 dicembre 2013;
2) Dichiara ad essi succeduti i figli (per una quota pari a 2/3) e Controparte_5
(per una quota pari a 1/3); Parte_1
3) dichiara non comodamente divisibile la massa ereditaria oggetto delle predette eredità
e costituita precisamente dall'immobile al primo piano sito in Sarno alla Via Tortora,
86 riportato in catasto fabbricati del Comune di Sarno al fol. 19 mappale 230 sub 7;
4) assegna il bene di cui al precedente capo 3) a , con obbligo a carico Parte_1 della stessa di versare a titolo di eccedenza la somma di euro 32.666,67 a CP_1
, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
5) dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e Persona_3 ivi deceduto il 25 giugno 1981 e di nata a [...] il [...] ed ivi Persona_4 deceduta il 7 maggio 1989;
6) Dichiara ad essi succeduti i figli (per una quota pari a 2/3) e Controparte_5
(per una quota pari a 1/3); Parte_1
7) dichiara comodamente divisibile la massa ereditaria oggetto delle predette eredità e costituita dai seguenti immobili: 1) appartamento al primo piano in Sarno alla Via
Tortora, 86 riportato in catasto fabbricati del Comune di Sarno in catasto fabbricati al fol. 19, mappale 230 sub 6, cat. A/2, classe 2, vani 6; 2) locale deposito al piano terra ubicato sotto la seconda rampa della scala comune di accesso agli appartamenti, in catasto fabbricato al fol. 19 mappale 230 sub 14 cat. C/2 mq. 4; 3) porzione di abitazione al piano terra costituita da un vano oltre servizio igienico come data dalla proprietà esclusiva di due locali di sgombero al piano sottostrada, in catasto fabbricati fol. 19 mappale 230 sub 15 cat. A/4 vani 2;
8) assegna a i seguenti immobili siti in Sarno alla Via Tortora Parte_2
86: Appartamento al piano terra e Deposito identificato al catasto al foglio 9 p.lla 230 sub 15, per un valore complessivo di euro 40.000,00, oltre conguaglio in denaro di euro 21.333,33 che dovrà essere versato da;
Controparte_1
9) assegna a i seguenti immobili siti in Sarno alla Via Tortora 86: Controparte_1
Appartamento al piano primo identificato al catasto al foglio 9 p.lla 230 sub 6 e
Deposito sottoscala (foglio 9 p.lla 230 sub 14), con obbligo della stesso di versare a
Pagina 7 di 8 titolo di eccedenza la somma di euro 21.333,33 a , oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda al soddisfo;
10) autorizza il Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente a procedere alle relative trascrizioni ed iscrizioni, con esonero da responsabilità;
11) rigetta la domanda attorea di rendicontazione e di pagamento dei frutti;
12) pone definitivamente a carico della massa ereditaria da dividere le spese della ctu come liquidate con separato decreto;
13) pone le spese del giudizio a carico della massa ereditaria da dividere e liquida quelle relative a in euro 794,40 per spese vive ed euro 13.000,00 per Parte_1 compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%; quelle relative a in Controparte_1 euro 13.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 30/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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