Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00270/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Milardi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza Comando Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del rigetto dell’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate e di equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 il dott. RT LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -sottufficiale della Guardia di Finanza in servizio a Reggio Calabria- agisce per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1-OMISSIS-, emessa dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, con la quale, tenuto conto del parere negativo n. -OMISSIS- pronunciato dal Comitato di Verifica per le cause di servizio ed integralmente richiamato il contenuto del primo parare n. -OMISSIS- dello stesso Comitato, ha respinto l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate e di equo indennizzo.
Espone di essere risultato affetto da “ Ernia iatale da scivolamento. Gastrite cronica da tipizzare istologicamente. In attesa istologia duodenale ”, “ Gastrite cronica lieve ad attività minima. Ricerca Helicobacter Pylori: rari organismi ” patologie per le quali, ritenendole in rapporto di causalità con l’attività sino ad allora prestata, il 19.05.2020 ha presentato domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, rappresentando:
i) di essersi arruolato l’1.01.1997, assegnato in data 1.08.1998 alla III Compagnia di -OMISSIS-, dove ha svolto congiuntamente servizi interni, quali addetto all’ufficio di verbalizzazione-schedario e un servizio di supporto alle pattuglie con turni continuativi h 24, e servizi esterni in prevalenza in materia di contrasto al contrabbando di T.L.E., nonché per il servizio di pubblica utilità 117 e di controllo del territorio e repressione dei reati in genere;
ii) dall’1.01.2001 al 15.04.2005 impiegato presso la Brigata Amministrativa del Comando Provinciale di -OMISSIS- nel disbrigo di pratiche connesse alla liquidazione ed al pagamento di emolumenti, principali ed accessori, e, in generale, nella predisposizione ed elaborazione di documentazione contabile-amministrativa e nel servizio di ordine pubblico presso seggi elettorali;
iii) dal 16.04.2005 all’1.08.2008 in servizio presso il Reparto T.L.A. Puglia di -OMISSIS- - Sez. Trattamento Economico/Atti Dispositivi, occupandosi in via esclusiva della predisposizione degli atti dispositivi concernenti l’inquadramento stipendiale e del trattamento accessorio del personale e all’occorrenza anche impiegato nel servizio di ordine pubblico presso seggi elettorali, con frequenza del 7° corso speciale AA.MM. presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de-OMISSIS- dal 6.11.2006 al 20.07.2007;
iv) dall’1.08.2008 e fino al mese di agosto del 2011 in servizio presso la Sezione Personale e AA.GG. del Comando Provinciale di -OMISSIS-, con trattazione in materia di avanzamento, impiego, formazione, concorsi e matricolare in genere, e all’occorrenza anche impiegato nel servizio di ordine pubblico presso seggi elettorali;
v) dal mese di agosto 2011 al 30.07.2017 addetto alla Sezione Tutela Economia del Nucleo di Polizia Tributaria di -OMISSIS-, impiegato in servizi operativi in materia di contrasto alla criminalità organizzata e in attività di polizia giudiziaria in genere, nonché, in qualità di capo pattuglia, in materia di attività ispettiva antiriciclaggio, frequentando nel medesimo periodo il corso per il conseguimento della qualifica di Investigatore Economico-Finanziario, con effettivo esercizio dell’attività didattica per tre mesi presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria di -OMISSIS-;
vi) dal 31.07.2017 al 4.08.2019 addetto alla Sezione Operativa Volante presso la Compagnia di -OMISSIS-, impiegato in servizi operativi d’istituto di varia natura;
vii) dal 5.08.2019 ad oggi assegnato al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria, Sezione T.S.P., impiegato in servizi operativi, finalizzati in prevalenza al contrasto dei reati economico-finanziari ed all’accertamento dei danni erariali.
L’esponente deduce quindi di avere svolto in concreto attività lavorative che hanno richiesto l’espletamento del servizio durante le ore normalmente dedicate ai pasti, con la conseguente necessità di pranzare o cenare presso le mense ordinarie di servizio ove istituite, ovvero presso esercizi privati, e non di rado in tempi rapidi al fine di rientrare nell’arco temporale consentito dall’amministrazione o dalle specifiche esigenze operative determinate dalla tipologia di servizio in esecuzione.
Con particolare riferimento all’attività lavorativa prestata presso i reparti operativi, frequente è stato l’impiego in turni di servizio prolungati e continuativi, spesso ben oltre il normale orario di lavoro, svolti sia all’interno sia all’esterno dell’abituale sede di servizio, anche in ore notturne ed in giorni festivi, in occasione dei quali, stante la necessità di eseguire attività continuative o non procrastinabili, ha assunto pasti freddi, alimenti preconfezionati o precotti, ovvero è stato costretto a prolungati digiuni.
Gli effetti sulla integrità fisica causati dalle patologie si sono manifestati con particolare intensità negli ultimi mesi del 2019, con la conseguente necessità di ricorrere quotidianamente a cure farmacologiche ed all’uso di integratori, tra l’altro, con significative ripercussioni in termini economici.
1.1. A seguito di visita, la Commissione Medica Ospedaliera di Messina con verbale del 9.07.2020 gli ha quindi riconosciuto, ai fini dell’equo indennizzo, la patologia “ Gastrite cronica ” ascrivibile alla tabella A/categoria 8a, mentre la “ Ernia iatale da scivolamento ” è stata riconosciuta ai fini della pensione privilegiata.
Successivamente, il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza con nota prot. n. -OMISSIS- ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di liquidazione dell’equo indennizzo, in base al parere -OMISSIS- reso dal Comitato di Verifica, in quanto le infermità sono state giudicate non dipendenti da causa di servizio, sebbene il medesimo parere prevedesse che “ il dipendente, appartenente alla Guardia di Finanza, ha prestato servizio in turnazioni svolgendo attività di polizia tributaria/giudiziaria, ordine pubblico, contrasto al contrabbando, 117, attività d’ufficio, controlli territorio ”.
In particolare, l’etiopatogenesi dell’affezione “ Gastrite cronica ” è stata ritenuta riconducibile all’azione di un batterio, Helicobacter Pylori , non evincendosi però che l’interessato a causa del servizio sia stato sottoposto ad eventi che avrebbero potuto favorirne l’azione attraverso un’alterazione dell’equilibrio dell’acidità dello stomaco, non potendosi pertanto riconoscere ai prospettati disagi, pur considerati nel loro complesso, ruolo di causa ovvero di concausa efficiente e determinante nell’insorgenza e nel successivo decorso dell’affezione.
Parimenti, il Comitato di Verifica ha escluso la riconducibilità a cause di servizio della patologia “ Ernia iatale da scivolamento ” , trattandosi di affezione di natura costituzionale, legata ad una maggiore ampiezza dello iato esofageo e ad una lassità delle fibre muscolari diaframmatiche che lo delimitano, più frequente con l’avanzare dell’età e favorita dall’eccesso ponderale, traumi, dall’aumento della pressione addominale, e come tale, non suscettibile di essere nocivamente influenzata dal servizio, durante il quale non risultano comprovati specifici ed efficienti traumatismi locali.
1.2. A seguito di contraddittorio procedimentale, il Centro Informatico Amministrativo Nazionale con nota n. -OMISSIS- ha emanato il provvedimento impugnato di conferma della precedente determinazione in base al nuovo parere del Comitato di Verifica n. -OMISSIS-, sull’assunto che i dati dell’Istituto superiore di sanità stimano che l’ Helicobacter Pylori è presente nello stomaco di circa 25 milioni di italiani ma nella maggior parte degli individui l’infezione non provoca sintomi, cosicché l’attività espletata dall’interessato non poteva ritenersi idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, mentre l’ernia iatale è affezione di natura costituzionale.
1.3. Avverso tali determinazioni è insorto quindi il deducente, che ne prospetta l’illegittimità per vizio di eccesso di potere, sotto vari profili e richiesta istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio.
2. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito ha confutato le avverse censure.
3. All’udienza straordinaria dell’1 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Va disattesa in rito l’eccezione dell’amministrazione intimata, poiché la Guardia di Finanza è direttamente dipendente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno del quale, peraltro, è collocato il Comitato di Verifica, i cui pareri vincolanti sono stati avversati unitamente al provvedimento di diniego, cosicché correttamente il ricorso è stato notificato al medesimo Ministero ex art. 41, comma 2, c.p.a.
5. Nel merito, l’esponente sostiene, sulla scorta di una perizia di parte, che la valutazione operata da Comitato di Verifica sarebbe in contrasto con il giudizio espresso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, risolvendosi il parere contrario in una generica e immotivata esclusione del rapporto di eziopatogenesi ovvero di concausa efficiente tra l’attività di servizio svolta e l’insorgere delle patologie, ostativa ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo richiesto.
Il deducente rileva, nello specifico, che la modalità con cui l’Helicobacter Pylori si trasmette è probabilmente quella orale o oro-fecale e l’uomo è l’unico serbatoio noto di questo batterio, e il relativo passaggio nei Paesi sviluppati può avvenire mediante assunzione di cibi e bevande contaminate, poiché preparati senza il rispetto delle norme igienico sanitarie, ovvero dalla vita di comunità.
L’esponente evidenzia quindi come i fatti di servizio indicati integrino circostanze idonee a favorire l’infezione, con particolare riferimento all’assunzione protratta per circa 23 anni di alimenti e bevande presso le mense ordinarie di servizio, nonché presso esercizi privati nel caso di servizio esterno, sia in esecuzione del servizio ordinario sia durante la frequenza dei corsi di formazione, condividendo gli stessi ambienti ed i servizi igienici con altre persone.
L’attività del Comitato di Veridica risulterebbe altresì carente sotto il profilo istruttorio, non risultando acquista alcuna documentazione dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti de -OMISSIS-, in cui il ricorrente ha frequentato il 7° Corso Speciale AA.MM., e dalla Scuola di Polizia Economico Finanziaria, frequentata per il conseguimento della qualifica di investigatore.
5.1. La domanda, incentrata in modo esclusivo sulla contestazione del giudizio tecnico operato dal Comitato di Verifica, è infondata.
Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, tuttavia non ravvisabili nella vicenda in esame (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357; 9 marzo 2017, n. 1435; 25 marzo 2014, n. 1454; 8 giugno 2009, n. 3500).
In materia giova altresì osservare come la giurisprudenza abbia reiteratamente statuito che la dipendenza di una patologia da causa di servizio debba essere ancorata all'esistenza di specifici e concreti fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell'attività di servizio, per quanto gravosa la stessa possa essere, che, per sua stessa natura, include nella normalità anche carichi lavorativi differenziati rispetto a condizioni ottimali ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I stralcio, 3 gennaio 2020, n. 40).
Nel caso di specie, il Comitato ha valutato le specifiche circostanze in cui il ricorrente svolgeva il proprio servizio e le ha ritenute, in maniera non illogica né irragionevole, insufficienti a giustificare la sussistenza di un nesso di causalità o di concausalità ex art. 64 D.P.R. n. 1092/1973 e ai sensi del n. D.P.R. 461/2001 fra il servizio prestato e l’infermità.
A tale conclusione l’organo di verifica è giunto, in modo coerente, dopo aver affermato di avere esaminato e valutato gli elementi connessi allo svolgimento del servizio da parte del dipendente e i precedenti di servizio risultanti dagli atti, ivi comprese, quindi, le indicazioni sulle modalità con cui il ricorrente svolgeva il proprio servizio oltre alla documentazione, anche medica, allegata alle stesse.
L’esponente, per suo conto, si è limitato a prospettare rispetto alla sola patologia di “ gastrite cronica ” la possibile correlazione tra l’infezione da Helicobacter Pylori e alcuni specifici fattori di rischio derivanti dal consumo di pasti presso mense e un regime alimentare disordinato, nonché rispetto alle condizioni igienico sanitarie degli spazi comuni durante la frequentazione di alcuni corsi, senza che dal compendio di tali profili possa evincersi la correlazione con la contrazione della patologia, posto peraltro l’ampia diffusione della stessa riscontrata nella popolazione.
Inoltre, laddove, come per la vicenda in esame, “ la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Quater, 10 maggio 2025, n. 9011).
In senso contrario, ancora, non possono assumere rilievo le valutazioni di cui alla consulenza medico legale allegata e ciò in quanto, in base a consolidata giurisprudenza, “ non sono motivi capaci di produrre l'illegittimità di un atto impugnato la contraddittorietà tra il parere del CVCS e ... referti d'istituti di parte in ordine al caso di specie, o produzioni della scienza medica, atteso che la competenza a stabilire l'eventuale rapporto di derivazione tra prestazioni di servizio e insorgenza di una infermità ricade in via esclusiva sul comitato di verifica a norma del d. P.R. n. 461 del 2001, che disciplina in termini organici la materia delle cause di servizio ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 26 luglio 2017, n. 1810).
Sotto il profilo dell’asserita contraddittorietà rispetto alla valutazione favorevole espressa dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina sull'infermità denunciata dal pubblico dipendente, giova osservare che essa non riveste “ alcun valore nel riconoscimento della dipendenza della stessa da causa di servizio, trattandosi di verifica esclusivamente demandata dalla legge vigente al giudizio tecnico-discrezionale del Comitato di verifica) ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 26 luglio 2017, n. 1810; 9 luglio 2018, n. 4160; Sez. III, 27 febbraio 2018, n. 1212; 29 dicembre 2017, n. 6175; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 20 marzo 2018, n. 3130).
6. Il ricorso va quindi respinto, non rendendosi necessario alcun approfondimento istruttorio.
7. La particolarità delle questioni trattate consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI AN ID, Presidente
RT LE, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT LE | GI AN ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.