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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 92/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice decidendo sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII, depositato il 08.07.2024 da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), così come integrato in data 30.09.2024, nell'ambito del
[...] C.F._2 procedimento unitario n. 92/2024 P.U.; esaminati gli atti;
letti gli artt. 67 e ss. del CCII;
letto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 21.02.2025, depositato il 24.02.2025, con pronuncia, su istanza dei ricorrenti del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del medesimo nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art. 70 CCII relativamente alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 214/2022 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale;
letta la relazione del 08.07.2024 (anche quella integrativa del 03.10.2024) dell'OCC avv.
[...]
, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 68, commi 2 e 3, CCII, e contenente CP_1 parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 67 e 69 CCII per l'ammissione del proponente alla procedura di ristrutturazione dei debiti e sulla fattibilità del piano proposto;
rilevato che in data 21.03.2025 l'OCC dava atto di aver provveduto in data 25.02.2025 alle comunicazioni ai creditori ex art. 70 CCII, come da documentazione depositata in atti, e che nel termine di venti giorni erano pervenute osservazione da parte del creditore Mediocredito
[...]
che si opponeva all'omologa del piano;
Controparte_2
lette le osservazioni dell'OCC, in merito alle contestazioni avanzate dal creditore dissenziente, e la conclusione di omologa del piano presentato cui l'OCC perviene;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
• Premesso che:
1 al Giudice spetta preliminarmente l'accertamento sull'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che i debitori abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte;
in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata (art. 70, comma 9, CCII);
• Considerato che:
- non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede a carico dei ricorrenti, così come esposto nel provvedimento di apertura della procedura che va qui integralmente confermato e richiamato;
- il piano di ristrutturazione proposto dagli odierni ricorrenti risulta ammissibile e fattibile. Si fonda sulla messa a disposizione dei creditori della somma mensile di € 500,00, quale differenza tra entrate mensili del nucleo familiare (€ 1.300,00/1.400,00 retribuzione mensile , € 300,00 retribuzione Pt_1 mensile LI e € 467,00 assegno unico per due figli minori) e spese per il sostentamento familiare (€ 1.500,00), così come attestate dall'OCC per un nucleo familiare composto dai due ricorrenti e dai due figli minori, nati il 29.09.2009 e il 07.08.2014;
- il piano, rispetto alla formulazione originaria, è stato adeguato in virtù della precisazione del credito da parte della la quale ha ascritto in capo al una debitoria maggiore (€ CP_3 Pt_1
1.058,03) rispetto a quella precedentemente indicata e riportata nella relazione e nel piano (€ 833,01);
- come da relazione conclusiva dell'OCC, il piano prevede il soddisfacimento dei creditori, tenuto conto del loro ceto (privilegiato o chirografario), mediante il pagamento agli stessi di percentuali e termini differenti;
- nel dettaglio il piano di ristrutturazione dei debiti proposto prevede:
(A) il pagamento del Compenso dell'OCC per la somma di € 3.000,00, in prededuzione, ripartito tra i coniugi in considerazione della rispettiva debitoria (€ 1.650,00 a carico di e € 1.350,00 a Pt_1 carico di ). Tale importo sarà suddiviso in sei rate di € 500,00 cadauna, inclusiva degli Pt_2 oneri accessori;
(B) il pagamento del legale dei ricorrenti, il relativo onorario, complessivamente pari ad € 2.204,00 oneri accessori compresi, al netto del pagamento dell'acconto pari ad € 500,00, comprensivo di oneri ovvero € 1.653,00 sarà corrisposto mediante tre rate mensili di € 500,00 ciascuna e la quarta di € 153,00. La restante somma, pari ad € 551,00, sarà corrisposta, come credito privilegiato, mediante n. 54 rate di € 10,00 ciascuna e la rata n. 55 di € 12,00; (C) il rimborso del 41,80% del credito residuo vantato dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCredito (creditore ipotecario) nei confronti di e LI. All'attualità il debito da restituire al Pt_1 creditore ammonta a complessivi € 120.282,90. La somma, così come scaturente dalla falcidia
2 applicata, pari a € 69.995,43 (comprensivo del capitale di € 65,000,00 e dell'1% di interessi annuo pari ad € 4.995,43), sarà versata con le seguenti modalità: la 1° rata, ricadente l'11° mese del primo anno dei pagamenti in prededuzione, pari ad € 347,00 sarà corrisposta, integralmente, a favore dell'istituto bancario mutuante;
2° - 38° rata: € 300,00; 39° - 58° rata: € 330,00; 59° - 133° rata: € 385,00; 134° - 162° rata: € 465,00; 163° -181°: € 500; 182° rata: € 88,43; (D) il rimborso del 40% del credito residuo vantato dall'Ufficio Tributi del Comune di Foggia (creditore privilegiato) nei confronti di . All'attualità il debito da restituire al creditore Pt_2 ammonta a complessivi € 2.526,00. La somma, così come scaturente dalla falcidia applicata, pari a € 1.010,50, sarà restituita in 58 rate di € 17,43 ciascuna;
(E) il rimborso del 40% del credito residuo in privilegio e del 30% del credito residuo in chirografo vantato dall'Ufficio Tributi del Comune di Alberona (creditore privilegiato e chirografario) nei confronti di . All'attualità il debito da restituire al creditore ammonta ad € 2.372,83 in Pt_2 privilegio e in € 948,72 in chirografo. Le somme, così come scaturenti dalla falcidia applicata, pari a € 950,00 in privilegio e € 285,00 in chirografo, saranno restituite in n. 45 rate di € 27,45 ciascuna;
(F) il rimborso del 40% del credito residuo in privilegio e del 30% del credito residuo in chirografo vantato dall'Agenzia delle Entrate - CO (creditore privilegiato e chirografario) nei confronti di e . All'attualità il debito da restituire al creditore ammonta: per Pt_2 Pt_1 Pt_1
a € 321,87 in privilegio ed € 94,12 in chirografo;
per a € 11.960,28 in privilegio ed € Pt_2
1.495,98 in chirografo. Le somme, così come scaturenti dalla falcidia applicata per sono Pt_1 pari a € 130,00 in privilegio e € 29,00 in chirografo;
per sono pari a € 4.785,00 in Pt_2 privilegio e € 450,00 in chirografo. La debitoria sarà corrisposta mediante n. 79 rate di € 68,30 ciascuna;
(G) il rimborso del 40% del credito residuo vantato dalla (creditore privilegiato) nei CP_3 confronti di . All'attualità il debito da restituire al creditore ammonta a complessivi € Pt_1 1.058,03. La somma, così come scaturente dalla falcidia applicata, pari a € 432,21, sarà restituita in n. 22 rate di € 19,24; (H) il rimborso del 30% del credito residuo vantato da (creditore chirografario) nei Controparte_4 confronti di . All'attualità il debito da restituire al creditore ammonta a complessivi € Pt_1
6.676,20. La somma, così come scaturente dalla falcidia applicata, pari a € 2.003,00, sarà restituita in 133 rate da € 15,00 cadauna e l'ultima di € 8,00; (I) il rimborso del 30% del credito residuo vantato da ND SP (creditore chirografario) nei confronti di . All'attualità il debito da restituire al creditore ammonta a complessivi €
Pt_1 1.285,86. La somma, così come scaturente dalla falcidia applicata, pari a € 386,00, sarà restituita in 38 rate da € 10,00 cadauna e l'ultima di € 6,00; (J) il rimborso del 30% del credito residuo vantato da cessionaria di CP_5 Parte_3 (creditore chirografario) nei confronti di e . All'attualità il debito da restituire al
Pt_1 Pt_2 creditore ammonta a complessivi € 16.359,81 per e a € 2.563,20 per . Le somme,
Pt_1 Pt_2 così come scaturenti dalla falcidia applicata, pari a € 4.908,00 per e € 769,00 per LI,
Pt_1 saranno restituite in 162 rate da € 35,00 cadauna e l'ultima di € 10,00;
- le osservazioni sollevate al piano da parte del creditore Controparte_6 non possono essere accolte.
[...] L'istituto bancario contesta la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dai ricorrenti, assumendo che il piano, che prevede il versamento complessivo di € 91.238,43 e la soddisfazione del
3 credito bancario in 182 mesi per € 69.995,43, non sia né conveniente né sostenibile. La Banca respinge anzitutto la valutazione del Gestore in merito a una presunta responsabilità dell'istituto nella formazione del sovraindebitamento, affermando di avere correttamente valutato il merito creditizio al momento dell'erogazione del mutuo, sulla base delle informazioni reperite nelle banche dati e delle dichiarazioni dei debitori, senza che emergessero segnali di crisi economica. Sottolinea, inoltre, che il regolare adempimento delle rate per quasi due anni, interrotto solo da sopravvenute difficoltà personali e lavorative, dimostrerebbe l'originaria sostenibilità del finanziamento, rendendo contraddittoria l'affermazione secondo cui la concessione del mutuo avrebbe violato l'art. 124-bis TUB. Evidenzia poi l'eccessiva durata del piano, pari a circa 15/16 anni, e la sua inattuabilità, considerato il reddito complessivo dei debitori e le esigenze del nucleo familiare, nonché l'assenza di ulteriori risorse o garanzie di terzi. Pur riconoscendo che la somma offerta potrebbe risultare in linea con il presumibile realizzo da vendita forzata, rileva che la proposta non Controparte_6 contempla la soddisfazione integrale del credito, comporta la falcidia degli interessi moratori, prevede un rilevante declassamento in chirografo del credito residuo e determina un ulteriore pregiudizio economico correlato alla dilazione temporale. Osserva, inoltre, che non sono considerate le variazioni dei tassi e gli interessi legali successivi, e che ulteriori spese sostenute nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, pari complessivamente a € 3.962,54, devono essere ricomprese nel piano e riconosciute in via privilegiata ai sensi dell'art. 2770 c.c. Aggiunge che, qualora la proposta fosse inquadrata come estinzione anticipata totale del mutuo ex art. 67, comma 5, CCII, i debitori avrebbero dovuto prevedere il pagamento delle obbligazioni già scadute, comprensive di rate arretrate, interessi di mora e spese. Si oppone, quindi, alla omologazione, invitando i debitori a riformulare la proposta prevedendo l'integrale riconoscimento delle spese sostenute nella procedura esecutiva, l'adeguamento dell'importo destinato ai creditori anche in relazione al credito chirografario residuo, la riduzione della durata del piano e la previsione di garanzie di terzi, oltre al pagamento delle obbligazioni non adempiute alla data del deposito della domanda. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII, occorre verificare se il creditore dissenziente debba essere precluso da qualsiasi contestazione in ordine alla convenienza economica della proposta, atteso che l'OCC, nella relazione dell'8.07.2024 e nelle deduzioni del 21.03.2025, ha accertato l'omessa e non corretta valutazione del merito creditizio da parte dell'opponente relativamente alla capacità dei ricorrenti di far fronte all'obbligazione restitutoria al momento della concessione del mutuo. L'art. 124-bis TUB impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto, una diligente verifica del merito creditizio del consumatore, fondata su informazioni adeguate relative al reddito disponibile, alla situazione economico-patrimoniale e lavorativa e, più in generale, ai dati utili a valutare la sostenibilità del finanziamento. L'art. 68, comma 3, CCII richiede all'OCC di accertare se l'istituto erogante abbia tenuto conto del reddito effettivamente disponibile al netto dell'importo necessario a garantire un dignitoso tenore di vita, parametro individuato tramite il valore dell'assegno sociale e la scala di equivalenza ISEE. Tali verifiche, espressive dei principi di correttezza, buona fede e diligenza, sono funzionali sia alla tutela dell'intermediario sia alla salvaguardia del consumatore e costituiscono un presupposto
4 necessario per l'erogazione del credito. La loro omissione determina conseguenze processuali rilevanti, poiché l'art. 69 CCII esclude che il creditore che abbia violato gli obblighi di valutazione del merito creditizio possa opporsi all'omologa per contestare la convenienza della proposta. Nel caso in esame, l'OCC - con determinazioni condivisibili - ha accertato che
[...] non ha svolto un'istruttoria conforme ai parametri normativi e Controparte_6 tecnici richiesti ai fini della corretta valutazione del merito creditizio, come emerge chiaramente dalle risultanze dei fogli di calcolo allegati alla relazione dell'8 luglio 2024 e dalle deduzioni depositate il 21 marzo 2025. L'istituto ha infatti proceduto all'erogazione di un finanziamento complessivo pari a
€ 105.000,00 in favore dei ricorrenti la cui condizione economica non era idonea a sostenere l'esposizione assunta, alla luce dell'esistenza di precedenti impegni finanziari che già gravavano in modo significativo sul bilancio familiare, per un ammontare complessivo pari a € 1.482,64. Specificatamente, con riguardo al , il foglio di calcolo depositato agli atti (cfr. doc. n. 26), Pt_1 relativo alla valutazione del merito creditizio, indica un reddito mensile disponibile di € 1.775,00. Al netto del fabbisogno minimo familiare calcolato secondo la scala di equivalenza ISEE (€ 1.327,62) e delle rate dei precedenti impegni finanziari (€ 155,00), emerge una capacità residua di spesa pari a € 292,38, ossia l'effettiva somma che poteva destinare a nuovi impegni finanziari senza Pt_1 compromettere le necessità essenziali proprie e familiari. L'istituto ha tuttavia concesso un mutuo complessivo di € 105.000,00, con una rata mensile di € 412,59. Tale rata eccede di oltre il 40% la capacità residua dei debitori, ove si consideri che la capacità di spesa calcolata per il è di € 292,38, e che la era priva di redditi. Pt_4 Pt_2
Tali elementi, letti secondo i criteri di valutazione imposti dall'art. 68, comma 3, CCII e dall'art. 124- bis TUB, escludono che i ricorrenti fossero in grado di assumere l'obbligazione restitutoria assunta. L'esame congiunto dei fogli di calcolo e degli ulteriori elementi forniti dall'OCC evidenzia, dunque, che la valutazione del merito creditizio è stata inadeguata e non conforme ai criteri di sostenibilità dell'indebitamento. Ne consegue che al creditore che non ha adeguatamente valutato il merito creditizio, avendo disatteso gli obblighi imposti dall'art. 124-bis TUB, deve considerarsi inibita la possibilità di formulare contestazioni sulla convenienza della proposta. Pertanto, le doglianze espresse dal creditore dissenziente non possono essere esaminate nel merito.
• Ricorrono dunque le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC, con il seguente correttivo e/o precisazione.
• Alla luce dell'omologa del piano di ristrutturazione la procedura esecutiva immobiliare n. 214/2022 R.G. Es. pendente dinanzi a questo Tribunale sarà dichiarata improcedibile, senza tuttavia la cancellazione della trascrizione del pignoramento, trascrizione destinata a permanere sino alla completa ed esatta esecuzione del piano di ristrutturazione;
• Il compenso spettante al gestore OCC, di cui alla letta A), verrà accantonato ma non ripartito fino al termine della procedura, ferma la possibilità del riconoscimento di acconti da liquidarsi dal giudice su istanza dell'OCC.
5
P.Q.M.
1) Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
2) Dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato con il correttivo di cui in parte motivata, relativo al compenso all'OCC avv.
, in conformità al disposto dell'art. 71, commi 4 e 5, CCII;
Controparte_1
3) Dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, comma 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
4) Avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
5) Avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni nel piano;
6) Avverte l'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano;
7) Avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, dell'OCC, del Pubblico Ministero, o di qualsiasi altro interessato, in contradditorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
8) Avverte che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura.
Foggia, 12.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice decidendo sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII, depositato il 08.07.2024 da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), così come integrato in data 30.09.2024, nell'ambito del
[...] C.F._2 procedimento unitario n. 92/2024 P.U.; esaminati gli atti;
letti gli artt. 67 e ss. del CCII;
letto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 21.02.2025, depositato il 24.02.2025, con pronuncia, su istanza dei ricorrenti del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del medesimo nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art. 70 CCII relativamente alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 214/2022 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale;
letta la relazione del 08.07.2024 (anche quella integrativa del 03.10.2024) dell'OCC avv.
[...]
, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 68, commi 2 e 3, CCII, e contenente CP_1 parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 67 e 69 CCII per l'ammissione del proponente alla procedura di ristrutturazione dei debiti e sulla fattibilità del piano proposto;
rilevato che in data 21.03.2025 l'OCC dava atto di aver provveduto in data 25.02.2025 alle comunicazioni ai creditori ex art. 70 CCII, come da documentazione depositata in atti, e che nel termine di venti giorni erano pervenute osservazione da parte del creditore Mediocredito
[...]
che si opponeva all'omologa del piano;
Controparte_2
lette le osservazioni dell'OCC, in merito alle contestazioni avanzate dal creditore dissenziente, e la conclusione di omologa del piano presentato cui l'OCC perviene;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
• Premesso che:
1 al Giudice spetta preliminarmente l'accertamento sull'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che i debitori abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte;
in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata (art. 70, comma 9, CCII);
• Considerato che:
- non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede a carico dei ricorrenti, così come esposto nel provvedimento di apertura della procedura che va qui integralmente confermato e richiamato;
- il piano di ristrutturazione proposto dagli odierni ricorrenti risulta ammissibile e fattibile. Si fonda sulla messa a disposizione dei creditori della somma mensile di € 500,00, quale differenza tra entrate mensili del nucleo familiare (€ 1.300,00/1.400,00 retribuzione mensile , € 300,00 retribuzione Pt_1 mensile LI e € 467,00 assegno unico per due figli minori) e spese per il sostentamento familiare (€ 1.500,00), così come attestate dall'OCC per un nucleo familiare composto dai due ricorrenti e dai due figli minori, nati il 29.09.2009 e il 07.08.2014;
- il piano, rispetto alla formulazione originaria, è stato adeguato in virtù della precisazione del credito da parte della la quale ha ascritto in capo al una debitoria maggiore (€ CP_3 Pt_1
1.058,03) rispetto a quella precedentemente indicata e riportata nella relazione e nel piano (€ 833,01);
- come da relazione conclusiva dell'OCC, il piano prevede il soddisfacimento dei creditori, tenuto conto del loro ceto (privilegiato o chirografario), mediante il pagamento agli stessi di percentuali e termini differenti;
- nel dettaglio il piano di ristrutturazione dei debiti proposto prevede:
(A) il pagamento del Compenso dell'OCC per la somma di € 3.000,00, in prededuzione, ripartito tra i coniugi in considerazione della rispettiva debitoria (€ 1.650,00 a carico di e € 1.350,00 a Pt_1 carico di ). Tale importo sarà suddiviso in sei rate di € 500,00 cadauna, inclusiva degli Pt_2 oneri accessori;
(B) il pagamento del legale dei ricorrenti, il relativo onorario, complessivamente pari ad € 2.204,00 oneri accessori compresi, al netto del pagamento dell'acconto pari ad € 500,00, comprensivo di oneri ovvero € 1.653,00 sarà corrisposto mediante tre rate mensili di € 500,00 ciascuna e la quarta di € 153,00. La restante somma, pari ad € 551,00, sarà corrisposta, come credito privilegiato, mediante n. 54 rate di € 10,00 ciascuna e la rata n. 55 di € 12,00; (C) il rimborso del 41,80% del credito residuo vantato dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCredito (creditore ipotecario) nei confronti di e LI. All'attualità il debito da restituire al Pt_1 creditore ammonta a complessivi € 120.282,90. La somma, così come scaturente dalla falcidia
2 applicata, pari a € 69.995,43 (comprensivo del capitale di € 65,000,00 e dell'1% di interessi annuo pari ad € 4.995,43), sarà versata con le seguenti modalità: la 1° rata, ricadente l'11° mese del primo anno dei pagamenti in prededuzione, pari ad € 347,00 sarà corrisposta, integralmente, a favore dell'istituto bancario mutuante;
2° - 38° rata: € 300,00; 39° - 58° rata: € 330,00; 59° - 133° rata: € 385,00; 134° - 162° rata: € 465,00; 163° -181°: € 500; 182° rata: € 88,43; (D) il rimborso del 40% del credito residuo vantato dall'Ufficio Tributi del Comune di Foggia (creditore privilegiato) nei confronti di . All'attualità il debito da restituire al creditore Pt_2 ammonta a complessivi € 2.526,00. La somma, così come scaturente dalla falcidia applicata, pari a € 1.010,50, sarà restituita in 58 rate di € 17,43 ciascuna;
(E) il rimborso del 40% del credito residuo in privilegio e del 30% del credito residuo in chirografo vantato dall'Ufficio Tributi del Comune di Alberona (creditore privilegiato e chirografario) nei confronti di . All'attualità il debito da restituire al creditore ammonta ad € 2.372,83 in Pt_2 privilegio e in € 948,72 in chirografo. Le somme, così come scaturenti dalla falcidia applicata, pari a € 950,00 in privilegio e € 285,00 in chirografo, saranno restituite in n. 45 rate di € 27,45 ciascuna;
(F) il rimborso del 40% del credito residuo in privilegio e del 30% del credito residuo in chirografo vantato dall'Agenzia delle Entrate - CO (creditore privilegiato e chirografario) nei confronti di e . All'attualità il debito da restituire al creditore ammonta: per Pt_2 Pt_1 Pt_1
a € 321,87 in privilegio ed € 94,12 in chirografo;
per a € 11.960,28 in privilegio ed € Pt_2
1.495,98 in chirografo. Le somme, così come scaturenti dalla falcidia applicata per sono Pt_1 pari a € 130,00 in privilegio e € 29,00 in chirografo;
per sono pari a € 4.785,00 in Pt_2 privilegio e € 450,00 in chirografo. La debitoria sarà corrisposta mediante n. 79 rate di € 68,30 ciascuna;
(G) il rimborso del 40% del credito residuo vantato dalla (creditore privilegiato) nei CP_3 confronti di . All'attualità il debito da restituire al creditore ammonta a complessivi € Pt_1 1.058,03. La somma, così come scaturente dalla falcidia applicata, pari a € 432,21, sarà restituita in n. 22 rate di € 19,24; (H) il rimborso del 30% del credito residuo vantato da (creditore chirografario) nei Controparte_4 confronti di . All'attualità il debito da restituire al creditore ammonta a complessivi € Pt_1
6.676,20. La somma, così come scaturente dalla falcidia applicata, pari a € 2.003,00, sarà restituita in 133 rate da € 15,00 cadauna e l'ultima di € 8,00; (I) il rimborso del 30% del credito residuo vantato da ND SP (creditore chirografario) nei confronti di . All'attualità il debito da restituire al creditore ammonta a complessivi €
Pt_1 1.285,86. La somma, così come scaturente dalla falcidia applicata, pari a € 386,00, sarà restituita in 38 rate da € 10,00 cadauna e l'ultima di € 6,00; (J) il rimborso del 30% del credito residuo vantato da cessionaria di CP_5 Parte_3 (creditore chirografario) nei confronti di e . All'attualità il debito da restituire al
Pt_1 Pt_2 creditore ammonta a complessivi € 16.359,81 per e a € 2.563,20 per . Le somme,
Pt_1 Pt_2 così come scaturenti dalla falcidia applicata, pari a € 4.908,00 per e € 769,00 per LI,
Pt_1 saranno restituite in 162 rate da € 35,00 cadauna e l'ultima di € 10,00;
- le osservazioni sollevate al piano da parte del creditore Controparte_6 non possono essere accolte.
[...] L'istituto bancario contesta la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dai ricorrenti, assumendo che il piano, che prevede il versamento complessivo di € 91.238,43 e la soddisfazione del
3 credito bancario in 182 mesi per € 69.995,43, non sia né conveniente né sostenibile. La Banca respinge anzitutto la valutazione del Gestore in merito a una presunta responsabilità dell'istituto nella formazione del sovraindebitamento, affermando di avere correttamente valutato il merito creditizio al momento dell'erogazione del mutuo, sulla base delle informazioni reperite nelle banche dati e delle dichiarazioni dei debitori, senza che emergessero segnali di crisi economica. Sottolinea, inoltre, che il regolare adempimento delle rate per quasi due anni, interrotto solo da sopravvenute difficoltà personali e lavorative, dimostrerebbe l'originaria sostenibilità del finanziamento, rendendo contraddittoria l'affermazione secondo cui la concessione del mutuo avrebbe violato l'art. 124-bis TUB. Evidenzia poi l'eccessiva durata del piano, pari a circa 15/16 anni, e la sua inattuabilità, considerato il reddito complessivo dei debitori e le esigenze del nucleo familiare, nonché l'assenza di ulteriori risorse o garanzie di terzi. Pur riconoscendo che la somma offerta potrebbe risultare in linea con il presumibile realizzo da vendita forzata, rileva che la proposta non Controparte_6 contempla la soddisfazione integrale del credito, comporta la falcidia degli interessi moratori, prevede un rilevante declassamento in chirografo del credito residuo e determina un ulteriore pregiudizio economico correlato alla dilazione temporale. Osserva, inoltre, che non sono considerate le variazioni dei tassi e gli interessi legali successivi, e che ulteriori spese sostenute nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, pari complessivamente a € 3.962,54, devono essere ricomprese nel piano e riconosciute in via privilegiata ai sensi dell'art. 2770 c.c. Aggiunge che, qualora la proposta fosse inquadrata come estinzione anticipata totale del mutuo ex art. 67, comma 5, CCII, i debitori avrebbero dovuto prevedere il pagamento delle obbligazioni già scadute, comprensive di rate arretrate, interessi di mora e spese. Si oppone, quindi, alla omologazione, invitando i debitori a riformulare la proposta prevedendo l'integrale riconoscimento delle spese sostenute nella procedura esecutiva, l'adeguamento dell'importo destinato ai creditori anche in relazione al credito chirografario residuo, la riduzione della durata del piano e la previsione di garanzie di terzi, oltre al pagamento delle obbligazioni non adempiute alla data del deposito della domanda. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII, occorre verificare se il creditore dissenziente debba essere precluso da qualsiasi contestazione in ordine alla convenienza economica della proposta, atteso che l'OCC, nella relazione dell'8.07.2024 e nelle deduzioni del 21.03.2025, ha accertato l'omessa e non corretta valutazione del merito creditizio da parte dell'opponente relativamente alla capacità dei ricorrenti di far fronte all'obbligazione restitutoria al momento della concessione del mutuo. L'art. 124-bis TUB impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto, una diligente verifica del merito creditizio del consumatore, fondata su informazioni adeguate relative al reddito disponibile, alla situazione economico-patrimoniale e lavorativa e, più in generale, ai dati utili a valutare la sostenibilità del finanziamento. L'art. 68, comma 3, CCII richiede all'OCC di accertare se l'istituto erogante abbia tenuto conto del reddito effettivamente disponibile al netto dell'importo necessario a garantire un dignitoso tenore di vita, parametro individuato tramite il valore dell'assegno sociale e la scala di equivalenza ISEE. Tali verifiche, espressive dei principi di correttezza, buona fede e diligenza, sono funzionali sia alla tutela dell'intermediario sia alla salvaguardia del consumatore e costituiscono un presupposto
4 necessario per l'erogazione del credito. La loro omissione determina conseguenze processuali rilevanti, poiché l'art. 69 CCII esclude che il creditore che abbia violato gli obblighi di valutazione del merito creditizio possa opporsi all'omologa per contestare la convenienza della proposta. Nel caso in esame, l'OCC - con determinazioni condivisibili - ha accertato che
[...] non ha svolto un'istruttoria conforme ai parametri normativi e Controparte_6 tecnici richiesti ai fini della corretta valutazione del merito creditizio, come emerge chiaramente dalle risultanze dei fogli di calcolo allegati alla relazione dell'8 luglio 2024 e dalle deduzioni depositate il 21 marzo 2025. L'istituto ha infatti proceduto all'erogazione di un finanziamento complessivo pari a
€ 105.000,00 in favore dei ricorrenti la cui condizione economica non era idonea a sostenere l'esposizione assunta, alla luce dell'esistenza di precedenti impegni finanziari che già gravavano in modo significativo sul bilancio familiare, per un ammontare complessivo pari a € 1.482,64. Specificatamente, con riguardo al , il foglio di calcolo depositato agli atti (cfr. doc. n. 26), Pt_1 relativo alla valutazione del merito creditizio, indica un reddito mensile disponibile di € 1.775,00. Al netto del fabbisogno minimo familiare calcolato secondo la scala di equivalenza ISEE (€ 1.327,62) e delle rate dei precedenti impegni finanziari (€ 155,00), emerge una capacità residua di spesa pari a € 292,38, ossia l'effettiva somma che poteva destinare a nuovi impegni finanziari senza Pt_1 compromettere le necessità essenziali proprie e familiari. L'istituto ha tuttavia concesso un mutuo complessivo di € 105.000,00, con una rata mensile di € 412,59. Tale rata eccede di oltre il 40% la capacità residua dei debitori, ove si consideri che la capacità di spesa calcolata per il è di € 292,38, e che la era priva di redditi. Pt_4 Pt_2
Tali elementi, letti secondo i criteri di valutazione imposti dall'art. 68, comma 3, CCII e dall'art. 124- bis TUB, escludono che i ricorrenti fossero in grado di assumere l'obbligazione restitutoria assunta. L'esame congiunto dei fogli di calcolo e degli ulteriori elementi forniti dall'OCC evidenzia, dunque, che la valutazione del merito creditizio è stata inadeguata e non conforme ai criteri di sostenibilità dell'indebitamento. Ne consegue che al creditore che non ha adeguatamente valutato il merito creditizio, avendo disatteso gli obblighi imposti dall'art. 124-bis TUB, deve considerarsi inibita la possibilità di formulare contestazioni sulla convenienza della proposta. Pertanto, le doglianze espresse dal creditore dissenziente non possono essere esaminate nel merito.
• Ricorrono dunque le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC, con il seguente correttivo e/o precisazione.
• Alla luce dell'omologa del piano di ristrutturazione la procedura esecutiva immobiliare n. 214/2022 R.G. Es. pendente dinanzi a questo Tribunale sarà dichiarata improcedibile, senza tuttavia la cancellazione della trascrizione del pignoramento, trascrizione destinata a permanere sino alla completa ed esatta esecuzione del piano di ristrutturazione;
• Il compenso spettante al gestore OCC, di cui alla letta A), verrà accantonato ma non ripartito fino al termine della procedura, ferma la possibilità del riconoscimento di acconti da liquidarsi dal giudice su istanza dell'OCC.
5
P.Q.M.
1) Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
2) Dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato con il correttivo di cui in parte motivata, relativo al compenso all'OCC avv.
, in conformità al disposto dell'art. 71, commi 4 e 5, CCII;
Controparte_1
3) Dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, comma 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
4) Avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
5) Avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni nel piano;
6) Avverte l'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano;
7) Avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, dell'OCC, del Pubblico Ministero, o di qualsiasi altro interessato, in contradditorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
8) Avverte che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura.
Foggia, 12.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara
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