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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/09/2025, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2904/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2904 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ANNALISA GORDIGIANI, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente (v. note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del
09/09/2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, pronunciare la separazione giudiziale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
1 2) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e nella misura che Per_1 Per_2 sarà ritenuta di giustizia, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie.
Decorso il termine di legge, la ricorrente chiede al Tribunale di Firenze lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: scioglimento del matrimonio contratto in data
21.07.1993 in Albania rimettendosi alle seguenti condizioni:
1) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e nella misura che Per_1 Per_2 sarà ritenuta di giustizia, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale (e, all'esito, il divorzio) da , il quale è rimasto CP_1 contumace.
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere.
3. Nel merito, si osserva che sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151
c.c., la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, di essere separata di fatto dal marito già da circa un anno (allorché il convenuto ha lasciato la casa coniugale in seguito alla misura cautelare dell'ordine di allontanamento) e di non essersi nel frattempo riconciliata con lui.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Deve solo precisarsi che, in difetto di dedotta e comprovata trascrizione dell'atto di matrimonio presso l'ufficio anagrafe dello Stato italiano, non è possibile ordinare l'annotazione della presente pronuncia, essendo stato il matrimonio celebrato in Albania.
4. In merito alla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento per i figli, si osserva che e , entrambi nati il Per_1 Per_2
12/11/2005, vivono con la madre nella casa coniugale (dalla quale la ricorrente si è solo temporaneamente allontanata temendo le condotte del coniuge, già in precedenza
2 denunciato: v. dichiarazioni rese all'udienza del 5/6/2025) e non hanno contatti con il padre.
Considerato che entrambi, pur se maggiorenni, non sono ancora indipendenti economicamente – ha intrapreso gli studi universitari per conseguire la laurea Per_1 in psicologia e frequenta ancora la scuola alberghiera – deve essere Per_2 riconosciuto l'obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento.
In merito all'entità del contributo per i figli da porre a carico del si deve rilevare Pt_1 che la ricorrente vive in una casa popolare in relazione alla quale versa un canone di locazione di € 90,00 mensili, percepisce indennità Naspi nella misura di circa € 500,00-
600,00 mensili, oltre all'assegno unico per due dei quattro figli nella misura di circa €
190,00 mensili (v. gli estratti conto relativi al primo trimestre del 2025), e svolge occupazioni al nero come addetta alle pulizie, secondo quanto dalla stessa dichiarato.
Il resistente, imputato per il delitto di cui all'art. 612bis c.p. in relazione ai fatti denunciati dalla ricorrente, risultava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita con la misura dell'obbligo di dimora con autorizzazione a svolgere attività lavorativa (v. provvedimento del 12/06/2025, emesso nell'ambito del procedimento penale pendente a carico del;
alla data del 06/06/2025, il risultava Pt_1 Pt_1 comunque percettore di indennità Naspi pari ad € 857,26 mensili (v. comunicazione
INPS).
Tenuto conto della capacità lavorativa del – il quale potrà metterla a frutto avendo Pt_1 ottenuto l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa – oltre che dell'assenza di un mantenimento diretto dei figli a carico del padre, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno periodico di € 300,00 mensili per il mantenimento ordinario della prole (€ 150,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie per i figli, per la regolamentazione delle quali si rinvia alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m.
n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore medio per le fasi di studio e introduttiva, valore minimo per le fasi di trattazione e decisoria, tenuto conto della limitata attività svolta e della semplicità dell'accertamento), devono essere poste a carico del resistente secondo il
3 principio di soccombenza, e liquidate in favore di , alla quale con separato Parte_1 decreto viene revocato il patrocinio a spese dello Stato.
6. Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Fier Parte_1
(ALBANIA), il 20/03/1972, e , n. a Vlore (ALBANIA), il 17/03/1966 CP_1
(matrimonio contratto a Novosele, ALBANIA, il 21/07/1993, non trascritto in Italia);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo CP_1 Parte_1 mensile di € 300,00 (€ 150,00 per figlio), soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie necessarie per i figli e a carico di Per_1 Per_2 entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del CNF dell'anno 2017;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente grado CP_1 Parte_1 di giudizio, che liquida nell'importo di € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2904 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ANNALISA GORDIGIANI, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente (v. note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del
09/09/2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, pronunciare la separazione giudiziale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
1 2) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e nella misura che Per_1 Per_2 sarà ritenuta di giustizia, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie.
Decorso il termine di legge, la ricorrente chiede al Tribunale di Firenze lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: scioglimento del matrimonio contratto in data
21.07.1993 in Albania rimettendosi alle seguenti condizioni:
1) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e nella misura che Per_1 Per_2 sarà ritenuta di giustizia, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale (e, all'esito, il divorzio) da , il quale è rimasto CP_1 contumace.
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere.
3. Nel merito, si osserva che sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151
c.c., la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, di essere separata di fatto dal marito già da circa un anno (allorché il convenuto ha lasciato la casa coniugale in seguito alla misura cautelare dell'ordine di allontanamento) e di non essersi nel frattempo riconciliata con lui.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Deve solo precisarsi che, in difetto di dedotta e comprovata trascrizione dell'atto di matrimonio presso l'ufficio anagrafe dello Stato italiano, non è possibile ordinare l'annotazione della presente pronuncia, essendo stato il matrimonio celebrato in Albania.
4. In merito alla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento per i figli, si osserva che e , entrambi nati il Per_1 Per_2
12/11/2005, vivono con la madre nella casa coniugale (dalla quale la ricorrente si è solo temporaneamente allontanata temendo le condotte del coniuge, già in precedenza
2 denunciato: v. dichiarazioni rese all'udienza del 5/6/2025) e non hanno contatti con il padre.
Considerato che entrambi, pur se maggiorenni, non sono ancora indipendenti economicamente – ha intrapreso gli studi universitari per conseguire la laurea Per_1 in psicologia e frequenta ancora la scuola alberghiera – deve essere Per_2 riconosciuto l'obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento.
In merito all'entità del contributo per i figli da porre a carico del si deve rilevare Pt_1 che la ricorrente vive in una casa popolare in relazione alla quale versa un canone di locazione di € 90,00 mensili, percepisce indennità Naspi nella misura di circa € 500,00-
600,00 mensili, oltre all'assegno unico per due dei quattro figli nella misura di circa €
190,00 mensili (v. gli estratti conto relativi al primo trimestre del 2025), e svolge occupazioni al nero come addetta alle pulizie, secondo quanto dalla stessa dichiarato.
Il resistente, imputato per il delitto di cui all'art. 612bis c.p. in relazione ai fatti denunciati dalla ricorrente, risultava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita con la misura dell'obbligo di dimora con autorizzazione a svolgere attività lavorativa (v. provvedimento del 12/06/2025, emesso nell'ambito del procedimento penale pendente a carico del;
alla data del 06/06/2025, il risultava Pt_1 Pt_1 comunque percettore di indennità Naspi pari ad € 857,26 mensili (v. comunicazione
INPS).
Tenuto conto della capacità lavorativa del – il quale potrà metterla a frutto avendo Pt_1 ottenuto l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa – oltre che dell'assenza di un mantenimento diretto dei figli a carico del padre, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno periodico di € 300,00 mensili per il mantenimento ordinario della prole (€ 150,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie per i figli, per la regolamentazione delle quali si rinvia alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m.
n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore medio per le fasi di studio e introduttiva, valore minimo per le fasi di trattazione e decisoria, tenuto conto della limitata attività svolta e della semplicità dell'accertamento), devono essere poste a carico del resistente secondo il
3 principio di soccombenza, e liquidate in favore di , alla quale con separato Parte_1 decreto viene revocato il patrocinio a spese dello Stato.
6. Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Fier Parte_1
(ALBANIA), il 20/03/1972, e , n. a Vlore (ALBANIA), il 17/03/1966 CP_1
(matrimonio contratto a Novosele, ALBANIA, il 21/07/1993, non trascritto in Italia);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo CP_1 Parte_1 mensile di € 300,00 (€ 150,00 per figlio), soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie necessarie per i figli e a carico di Per_1 Per_2 entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del CNF dell'anno 2017;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente grado CP_1 Parte_1 di giudizio, che liquida nell'importo di € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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