Art. 9.
Il direttore amministrativo dell'Universita' di Pisa esercita le funzioni di segretario della Scuola.
Al personale assistente, di segreteria, tecnico, ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della Scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria.
Agli insegnamenti di cui all'articolo 2, si provvede mediante incarichi, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della Scuola.
Il direttore amministrativo dell'Universita' di Pisa esercita le funzioni di segretario della Scuola.
Al personale assistente, di segreteria, tecnico, ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della Scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria.
Agli insegnamenti di cui all'articolo 2, si provvede mediante incarichi, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della Scuola.