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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 11009/2024
Il Giudice CE PE, nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti LARATTA TIZIANA, VERDURA FRANCESCA, ROMANOTTO SERGIO;
ricorrente contro
( , rappresentata e difesa ONtroparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti MARAZZA MARCO e DE FEO DOMENICO FAILLA LUCA MASSIMO,
PI AR DI 6 MILANO;
resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON ricorso ex art. 414 c.p.c. , depositato in data 25.9.2024 il ricorrente Parte_1 assunto da il 15.10.2021 con la qualifica di capo cabina, ha convenuto in giudizio CP_2 la società datrice di lavoro lamentando la riduzione della propria retribuzione a seguito dell'assunzione avvenuta il 15 ottobre 2021.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto che, inizialmente, gli era stato riconosciuto un trattamento economico comprensivo di un superminimo pari a € 884,05, in virtù della sua lunga esperienza professionale. Tuttavia, a seguito della stipula del contratto collettivo aziendale del 2 dicembre 2021, tale superminimo sarebbe stato eliminato, con conseguente riduzione della retribuzione mensile da € 1.709,85 a €1.379,82.
Il sig. ha quindi chiesto, in via principale, l'applicazione delle tabelle retributive Pt_1 mod. 1 del CCNL Trasporto Aereo, per la qualifica di capo cabina con venti anni di anzianità, e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive fisse e variabili maturate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2023. In via subordinata, ha chiesto il mantenimento del superminimo per la parte non assorbita, e, in ulteriore subordine, il riconoscimento della perdita economica complessiva subita.
costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità e la CP_2 nullità del ricorso per genericità e contraddittorietà delle domande, nonché per la mancata esposizione delle norme giuridiche invocate.
Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità della propria condotta, evidenziando che il superminimo era espressamente qualificato come assorbibile nel contratto individuale e nel regolamento aziendale del 20 settembre 2021.
Ha inoltre sottolineato che, a partire dal 1° gennaio 2022, è stato applicato il nuovo
CCNL Trasporto Aereo – Parte Specifica Vettori, accompagnato da un accordo aziendale di secondo livello sottoscritto con tutte le sigle sindacali, compresa quella del ricorrente.
Secondo la resistente, tale accordo ha introdotto un nuovo sistema retributivo, comprensivo di voci variabili e premi di risultato, che ha sostituito integralmente il ON precedente regolamento aziendale. ha inoltre contestato l'asserita illegittimità dell'applicazione delle tabelle mod. 2, sostenendo che la società è stata riconosciuta come start-up dalle parti sociali e che la contrattazione collettiva aziendale è stata regolarmente sottoscritta.
Ha infine evidenziato che il trattamento economico complessivo risultante dal nuovo assetto contrattuale è migliorativo rispetto al precedente, anche in considerazione dei benefici accessori introdotti.
ON Alla luce di quanto sopra, ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Successivamente alla costituzione in giudizio della convenuta parte ricorrente ha modificato la propria domanda come da conteggio depositato nel fascicolo telematico.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle risultanze documentali non essendo necessaria attività istruttoria ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha depositato il dispositivo in calce riportato.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2 In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità e, comunque, di nullità del ricorso proposta dalla parte resistente che ha lamentato la genericità dello stesso, nonché per l'omessa allegazione degli elementi essenziali di cui all'art. 414 cod. proc. civ.
Tali eccezioni non colgono nel segno in quanto dalla lettura complessiva del ricorso e delle conclusioni risultano chiari sia il petitum che la causa petendi.
Ciò premesso venendo al merito delle domande di parte ricorrente si osserva quanto segue. ON In primo luogo parte ricorrente ha sostenuto che non avrebbe i presupposti per applicare le tabelle MOD.2, in quanto non può essere considerata una start-up, dal momento che andrebbe in continuità con la precedente società in ai sensi CP_3 dell'art. 2112 c.c.1, e sarebbe comunque priva dei requisiti richiesti dalla legge per essere considerata tale.
Tali osservazioni non convincono sul punto la Corte di Appello di Milano ha chiaramente argomentato nella Sentenza n. 619/2024, le cui motivazioni si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.:
“ON un secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza con riferimento al capo in cui il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dai ricorrenti di declaratoria di inapplicabilità o inopponibilità a ciascuno di loro del sistema retributivo indicato nelle tabelle “MOD2” del CCNL del Trasporto Aereo - Parte Specifica Vettori e nell'Accordo
Integrativo di secondo livello del 2 dicembre 2021 e applicabilità agli stessi del sistema retributivo indicato nel citato CCNL nelle tabelle “MOD1”, nonché quella di condanna di ON
al pagamento, a favore di ciascuno di loro, anche a titolo di risarcimento del danno, di quanto dovuto per retribuzioni, indennità e istituti contrattuali maturati dal 15 ottobre
2021 fino alla data di riammissione in servizio, o per il diverso periodo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, negli importi indicati in ricorso, sul solo errato presupposto dell'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2112 c.c. all'operazione posta in ON essere da e e della non prosecuzione del rapporto di lavoro dei ricorrenti CP_4 con quest'ultima
…l'appello proposto dai lavoratori ricorrenti è infondato per le considerazioni di seguito esposte.
3 Il Collegio ritiene di affrontare , in quanto dirimenti e tenuto conto del principio della ragione più liquida della decisione , le questioni , già sopra delineate , proposte con il primo motivo di appello.
Il Collegio osserva che le questioni oggetto della controversia sono già state decise da questa Corte di Appello , con medesima composizione , in senso sfavorevole agli appellanti , con sentenza n. 618/2024 , cui si rinvia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 bis disp. att. c.p.c.
Si legge testualmente nella motivazione della citata sentenza :
“ A ) SINTESI DELLE VICENDE DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA ALLA BASE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi e per quanto rilevante nel presente procedimento , le vicende inerenti la procedura di amministrazione straordinaria cui è stata soggetta – SA SPA CP_3
2 Maggio 2017 La società SA SPA è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex d. d.lgs. 347/2003.
17 Maggio 2017 : Il Tribunale di Civitavecchia ex art. 4 dello stesso decreto dichiara l'insolvenza .
I commissari predispongono in data 27.1.2018 un programma di CE dell'intero complesso aziendale ex art. 27, comma 2 lettera a) “ individuato quale strumento per il raggiungimento delle finalità conservative del patrimonio produttivo , mediante prosecuzione , riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali di cui all'art. 1 del d,lgs. 270/1999 … “ ( così testualmente nella Relazione dei Commissari in data 3 Marzo 2020 ).
Il autorizza la proroga dell'esecuzione del piano per ben 2 volte CP_5 dapprima fino al 23 Marzo 2020 e poi fino al 23 Marzo 2021 .
L'art. 79 comma 3 del D.L. 18/2020 ( Misure urgenti per il trasporto aereo ) prevede la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta “ per “ l'esercizio dell'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci con la precisazione che l'esercizio dell'attività sarebbe stato subordinato alle valutazioni della Commissione europea
La norma prevede al comma 4 che il ONsiglio di Amministrazione della Società predispone “ entro trenta giorni dalla costituzione “ un piano che preveda , anche a
4 trattativa diretta , “ l'acquisto o l'affitto di rami di azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo….anche in amministrazione straordinaria …. Il piano è trasmesso alla
Commissione Europea per le valutazioni di competenza …. “
Novembre 2020 Viene costituita la società ONtroparte_1
Art. 11.quater del d.l. 73/2021 : il legislatore autorizza la prosecuzione dell'attività di impresa di SA in amministrazione straordinaria e dispone che “ i
Commissari Straordinari prevedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui all'art. 79 , comma 4 bis del d.lgs 8 luglio 1999 n. 270 . A tal fine possono procedere all'adozione , per ciascun ramo oggetto di CE , di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'art. 27 del d.lgs. 270 1999 “
L'Italia presenta alla Commissione Europea il piano industriale redatto per
[...]
“ che avrebbe dovuto acquisire beni da Alitalia – Società Aerea ONtroparte_1
Italiana SP , in amministrazione straordinaria “.
La Commissione europea con una precedente decisione aveva accertato che “ i prestiti di 600 e 300 milioni di euro erano illegali ed incompatibili con il mercato interno e ha ordinato all'Italia di recuperarli dal beneficiario “. CP_3
ON decisione 10 settembre 2021 n. 58173 la Commissione è stata chiamata a decidere se “ In considerazione della procedura di liquidazione e di vendita di beni ON
….tale recupero dovesse estendersi ad “. CP_3
ON decisione in data 10 settembre 2021 la Commissione europea ha deciso che “ fermo restando il pieno rispetto degli impegni assunti dall'Italia , tra cui il fatto che il trasferimento delle attività di sarà effettuato a condizioni di mercato , il CP_3
ON trasferimento di alcuni beni a , come descritto nella presente decisione , non ON comporterà continuità economica tra ed;
l'apporto di capitale in ITA , CP_3 secondo il calendario notificato e alla luce del piano aziendale presentato, non crea ON vantaggio per e pertanto NON COSTITUISCE AIUTO DI STATO “.
Nella successiva relazione di “ Modifica al programma di CE “ del 10 ottobre
2021 Commissari hanno precisato di “ voler procedere -ai sensi dell'art. 27 comma 2 ,
D.lgs 270/1999 e in applicazione dell'art. 11 quater del d.l. 73/2021 anche in considerazione dell'art. 79 , commi 4 e 4 bis D.l. n. 18 del 2020 – alla modifica del
Programma di Cessione autorizzato dal MISE in data 23.3.2018 ….. La presente modifica al programma ….scaturisce ed è diretta conseguenza dei vari interventi normativi,
5 governativi e di indirizzo comunitario che sono occorsi successivamente ….. Mentre il
Programma a suo tempo elaborato ed approvato nello scenario di riferimento era formulato nella sua interezza ai sensi dell'art. 27 , comma 2 lettera a D.lgs 270/1999 , la
PRESENTE MODIFICA prevede , alla luce del mutato contesto fattuale e normativo ,
l'articolazione all'interno di un unico documento , di distinti programmi di CE e la differenziazione nei seguenti termini : a ) CE di complessi di beni e contratti , costituenti il c.d. , AI SENSI DELL ' ART. 27 , comma 2 lett. b-bis ONtroparte_6
D.Lgs n. 270/1999 : b) CE dei complessi aziendali costituenti i rami handling e maintenance ai sensi dell'art. 27 , comma 2 lett. a ) d.lgs 270/1999 ; c ) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa per effetto di quanto convenuto dal governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell'alveo del perimetro del piano proposto da . ONtroparte_1
In esecuzione di questo piano, in data 14 ottobre 2021 SA ha venduto il “
“. ONtroparte_6
A decorrere dal 15 ottobre 2021 SA , che ha proseguito l'attività fino al 14 ottobre ON
, ha dismesso qualsiasi attività riconducibile al ramo e ha avviato la CP_6 propria impresa di trasporto aereo con l'impego degli aereomobili , degli slot , delle rotte e di quant'altro oggetto di CE . ON Il personale , non transitato ex art. 2112 c.c. , è stato selezionato da ed ha ricompreso per la quasi totalità dipendenti provenienti da SA .
B ) IL QUADRO NORMATIVO
Appare opportuno ricordare il tenore delle norme in discussione .
e' stata ammessa alla procedura di amministrazione ONtroparte_7 straordinaria, ai sensi del D.L. n. 347/03, convertito dalla l.n. 39/04 ( c.d. decreto
AR ) ; a tale procedura si applicano ( art. 8 ) “ per quanto non disposto diversamente dal presente decreto le norme di cui al decreto legislativo n. 270/1999 in quanto compatibili “
L'art. 5 comma 2 ter del d.-l. 347/2003 convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 (
c.d. decreto AR ) prevede ( anche a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 28
Agosto 2008 n. 134 , recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi , convertito con modificazioni in l. 28 ottobre 2008 n. 166 ) : “( ….. )
Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio
1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente , il Commissario ed il cessionario
6 possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami di azienda , anche non preesistenti , con individuazione quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario , I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario “.
La disposizione riguarda le sole imprese che operano nei servizi pubblici essenziali e consente : la possibilità per il commissario straordinario in sede di trattativa privata con la parte acquirente ed anche in caso di infruttuoso svolgimento delle consultazioni sindacali , di concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive , con la individuazione di quei lavoratori per i quali è previsto il passaggio alle dipendenze del cessionario;
la possibilità di perfezionare il passaggio dei lavoratori al cessionario anche dopo la collocazione dei lavoratori in cassa integrazione o dopo la cessazione del rapporto di lavoro in essere con la parte cedente.
La disposizione prevede anche , nella prima parte , il dimezzamento dei termini previsti nelle procedure per la conCE degli ammortizzatori sociali nonché di quelli previsti ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 47 , l. 29 .12.1990, per le comunicazioni preventive alle rappresentanze sindacali.
°°
L'art. 63 comma 4 D.Lgs. 270/1999 ( Vendite di aziende in esercizio ) dispone : “
Nell'ambito delle consultazioni relative ai trasferimenti di azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, il commissario straordinario , l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono concordare il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche alle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia “.
°°
Art. 47 l. 428/1990 commi 4 bis e 5
Come è noto , l'art. 47 l. 428(1990 ha avuto vicende travagliate per la necessità di ottemperare alle decisioni della Corte di Giustizia.
La disposizione originaria conteneva una deroga amplissima a tutte le disposizioni dell'art. 2112 cod.civ. ma, soprattutto , in tale deroga erano inserite nello stesso ambito di previsione e godevano degli stessi benefici sia imprese in bonis , purchè
7 in stato di crisi accertato dalla autorità amministrativa, sia in stato di insolvenza e assoggettate a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e conservative .
La Corte di Giustizia /( sentenza del 7 febbraio 1985; sent, del 25 Per_1 Per_2 luglio 1991; sentenza SPno del 7 dicembre 1995 ) aveva sempre ribadito la intangibilità della tutela riservata in caso di trasferimento ai lavoratori dell'azienda con la sola unica eccezione : che il trasferimento avvenga nell'ambito di una procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale che , oltre a svolgersi sotto il costante controllo di una autorità pubblica competente , siano finalizzate alla liquidazione del complesso aziendale e non già alla ed alla continuazione dell'impresa .
ON sentenza 11 Giugno 2009, causa C 561/2007, la Corte di Giustizia , ribadendo quanto già espresso nella sentenza , ha sostenuto la contrarietà dell'art. 47 della Pt_2 legge 428//1990 all'art. 5 della Direttiva 23/2001 CE
Il legislatore italiano , per dare attuazione alla pronuncia della Corte di Giustizia del 2009 , è quindi intervenuto a modificare l'art. 47 inserendo il comma 4 bis con l'art. 19 -quater d.l. 135/2009; successivamente ulteriori modifiche sono intervenute con il d.l.
22 Giugno 2012 n. 83( c.d. decreto sviluppo ) convertito in legge 7 Agosto 2012 n. 134 .
L'art. 47 , comma 4 bis dispone : “ Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento , anche parziale , dell'occupazione , l'art. 2112 del cod. civ. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende : a ) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2 , quinto comma , lettera c della legge 12 Agosto 1977 n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999. 27 in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività
; b bis ) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b ter ) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il comma 5 della stessa disposizione prevede : “ Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento , omologazione di concordato preventivo consistente nella CE dei beni , emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa , ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione ,al
8 lavoratore il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 , salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglio favore . Il predetto accordo può anche prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere in tutto in parte alle dipendenze dell'alienante
“
Si deve evidenziare che nel presente procedimento occorre fare riferimento , ratione temporis , a tale tenore delle disposizioni suddette;
non rilevano infatti le modifiche apportate alle stesse disposizioni dall'art. 368 comma 4 del CCI ( d.lgs. 14/2019
) in vigore dal 15 luglio 2022.
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L'art. 56 comma 3 bis d.lgs. 270/1990
“ Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'art. 27, comma 2 lettera a) e b-bis ) in vista della liquidazione dei beni del cedente , NON costituiscono comunque trasferimento di azienda di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile “ .
Tale disposizione , come è noto , è stata introdotta dalla legge 28.1.2009 n. 2 di conversione del d.l. 29.11.2008 n. 185 in materia di “ misure urgenti per il sostegno a famiglie , lavoro , occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale “ ; è pure noto che l'esigenza della modifica normativa è emersa in occasione del recupero imprenditoriale del gruppo . CP_3
La disposizione è stata oggetto recentemente di interpretazione autentica ad opera dell' art. 6 DEL D.L. 131/2023 che così recita : “ In coerenza con l'art. 5 , paragrafo
1 , della direttiva 2001/23/CE del ONsiglio del 12 Marzo 2001 , l'art. 56 , comma 3 bis del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 , si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda , di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'art. 27 comma 2 lettera a) e b.bis del medesimo decreto qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione Europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionaria “.
°°
L'art. . 27 D.Lgs. 270/1999 dispone :
9 “ 1. Le imprese dichiarate insolventi sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale .
2. Tale risultato deve potersi realizzare , in via alternativa :
a ) tramite la CE dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio della impresa di durata non superiore ad un anno ( programma di CE dei complessi aziendali “
b ) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa , sulla base di un programma do i risanamento di durata non superiore a due anni ( programma di ristrutturazione );
b-bis per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la CE di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ( programma di CE dei complessi di beni e contratti )
Come è noto , la lettera b-bis è stata aggiunta dall'art. 1 comma 1bis del D.L. 28
Agosto 2008 n. 134, convertito nella legge 27 ottobre 2008 n. 166 ( c.d. dcreto ) . CP_3
Va poi ricordato che l'art. 1 , comma 841 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha aggiunto all'art. 27 il comma 2 bis : “ Per le imprese di cui all'art. 2 , comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003 n. 247 , convertito con modificazioni , dalla legge 18 febbraio
2004 n. 39 , la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni “.
°°°°°°°°°
C ) L'art. 56 comma 3 bis d.lgs. 270/1990 quale norma vigente e di natura speciale rispetto all'art. 47 , comma 5 l. 428/1990
La legittima mancanza di un accordo sindacale ex art. 5 comma 2 ter d.l.
347/2003
Ciò premesso , ritiene il Collegio che, contrariamente agli assunti dei lavoratori appellanti , l'art. 56 comma 3 bis del d.lgs. n. 270/1990 non possa ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. . 19 -quater d.l.
135/2009.
In proposito la società appellata correttamente osserva in memoria che l'art. 56 comma 3 bis è stato introdotto quando l'art. 47 già condizionava la derogabilità dell'art. 10 2112 cod.civ. all'esistenza di un accordo sindacale nella ipotesi di amministrazione straordinaria in cui “ la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata “.
Appare poi decisivo considerare che il legislatore con il richiamato recente articolo 6 del d.l. n.131/2023 ha interpretato autenticamente la disposizione , confermando che la norma non possa considerarsi anche solo implicitamente abrogata e sia da ritenersi invece pienamente vigente.
La norma , introdotta dal legislatore del 2008 in occasione del recupero imprenditoriale del gruppo , ha natura speciale applicandosi in relazione alle CP_3 alienazione poste in essere in esecuzione di un programma di CE dei complessi dei beni o contratti ovvero – per le sole società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali – di CE di beni e contratti .
La CE deve realizzarsi , atteso il chiaro tenore dell'art. 27 , lett. a e bbis , nell'ambito di un programma di prosecuzione dell' esercizio di impresa nei limiti temporali indicati dal legislatore.
La CE riguarda quindi compendi aziendali attivi.
In tali casi , in cui la realizzazione del fine della procedura è affidata ai programmi di CE previsti alle lettere a e bbis dell'art. 27 d.lgs. 270/1990 , l'art. 56 comma 3 bis prevede che le operazioni di attuazione di quei programmi “ non costituiscono comunque trasferimento di azienda , di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile”.
La disposizione , nonostante una non felice formulazione letterale , è , come ha correttamente sostenuto autorevole dottrina , una norma di disciplina e non di fattispecie
: in relazione alle operazioni di attuazione dei programmi di CE , previsti dall'art. 27, l'art. 56 esclude perentoriamente l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e tutele previste dall'art. 2112 cod.civ. .
La ratio della norma appare all'evidenza quella di preservare le operazioni poste in essere in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro.
Tutto ciò nell'ambito di una procedura come l'amministrazione straordinaria che
, come è noto , è stata introdotta nel nostro ordinamento , per soddisfare non solo – come avveniva per le procedure concorsuali tradizionali - l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito, ma per realizzare anche altri convergenti rilevanti interessi , pubblici e privati ,quali la salvaguardia dell'azienda
11 come bene comune , il mantenimento , per quanto possibile , dell'occupazione , e , come nella fattispecie , l'effettivo esercizio , senza soluzioni di continuità , di un servizio pubblico essenziale.
Va osservato che l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 cod. civ. ad opera dell'art. 56 non appare legata alla sussistenza di un accordo sindacale .
Nella fattispecie in esame , in ogni modo , la mancanza di un accordo sindacale ( nel caso in cui tale accordo si ritenga comunque necessario alla luce del tenore generale dell'art. 63 comma 4 d.lgs.270/1999 ) appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto AR laddove l'art. 5 comma 2 ter dispone che “ Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente “ il Commissario ed il cessionario possano individuare
“ quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario . I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario “. ON Nella memoria di costituzione in appello , evidenzia di aver fatto in primo grado riferimento anche a tale disposizione;
evidenzia la natura speciale della disposizione;
precisa come la norma non preveda alcun preventivo accordo sindacale ai fini della disapplicazione dell'art. 2112 cod.civ.
Va ribadito che l'art. 5 , 2 ter riguarda le sole imprese che operano nei servizi pubblici essenziali e consente : la possibilità per il commissario straordinario in sede di trattativa privata con la parte acquirente ed anche in caso di infruttuoso svolgimento delle consultazioni sindacali , di concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive , con la individuazione di quei lavoratori per i quali è previsto il passaggio alle dipendenze del cessionario;
la possibilità di perfezionare il passaggio dei lavoratori al cessionario anche dopo la collocazione dei lavoratori in cassa integrazione o dopo la cessazione del rapporto di lavoro in essere con la parte cedente.
La disposizione prevede anche , nella prima parte , il dimezzamento dei termini previsti nelle procedure per la conCE degli ammortizzatori sociali nonché di quelli previsti ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 47 , l. 29 .12.1990, per le comunicazioni preventive alle rappresentanze sindacali.
Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dai lavoratori appellanti risulta che la CE degli asset è stata preceduta dalle consultazioni sindacali CP_6
12 Sentenza n. 619/2024 pubbl. il 26/06/2024 RG n. 142/2024 previste dall'art. 63, comma 4 d.lgs. 270 /1999 ; nell'ambito di tale consultazione
è stato affrontato anche il tema della tutela e delle garanzie dei rapporti di lavoro.
In particolare , risulta dalla comunicazione in data 21 Agosto 2021 indirizzata da alle parti sindacali ( doc. 37 fasc. appellanti in primo grado ) : : “ In ONtroparte_1 ragione di ciò , ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge richiamate in oggetto , ON
( in avanti anche “ “ ) informa le organizzazioni in indirizzo ONtroparte_1 dell'intenzione di procedere , esaurito il confronto sindacale avviato con la presente , alla acquisizione di alcuni cespiti , materiali e immateriali dall'Amministrazione
AO ….. La suddetta acquisizione degli AS AV , che comprendono aereomobili e beni attualmente nella disponibilità della cedente , avviene in attuazione ON del piano industriale di sottoposto alla Commissione Europea e costituisce una modalità di esecuzione del programma liquidatorio adottato dall'Amministrazione
AO , così come da ultimo modificato ai sensi , e per gli effetti dell'art. 11-quater
, comma 4 del d.l. n. 73/2021 , convertito con modificazioni in l. 106/2021 ( …… ) .
L'eventuale intesa vincolante avente ad oggetto l'acquisizione degli AS verrà CP_6 perfezionata esaurito il confronto sindacale avviato con la presente comunicazione , comunque non prima del 7 settembre , fermo restando che l'avvio della complessiva operatività aziendale è prevista il 15 ottobre 2021. Stante la non applicabilità dell'art. 2112 c.c. , in osservanza di quanto dispone la disciplina nazionale e comunitaria di riferimento , nonché del principio di discontinuità esplicitato dalla Commissione europea allo Stato Italiano quale condizione di procedibilità della presente operazione , a fronte dell'avvio della sua nuova attività ITA dovrà procedere all'assunzione ex novo del personale necessario per la realizzazione del proprio piano industriale e adottare nuove ON condizioni di lavoro. In questa prospettiva potrà concorrere ad attenuare l'impatto occupazionale della finalizzazione del programma liquidatorio dell' rendendosi CP_4 disponibile , nell'ambito del più complessivo processo di selezione del personale avviato ,
a comporre l'organico inizialmente necessario per l'avvio delle attività ( pari , secondo il
Piano industriale a 2800 dipendenti , di cui 1550 di personale navigante e circa 1250 di personale di terra ) valutando anche le candidature all'assunzione eventualmente presentate dagli attuali dipendenti di in ammnistrazione straordinaria ….”. CP_3
Nella fattispecie risulta poi che le consultazioni sindacali si sono esaurite con esito infruttuoso alla data dell'8 settembre 2021 .
13 Ciò risulta dal tenore del prodotto successivo Accordo di “ Acquisizione AS e ON Sviluppo Occupazionale “ intervenuto in data 2 dicembre 2021 “ fra e le parti sociali ( doc. 38 fasc. primo grado lavoratori appellanti ).
Si legge nelle premesse di tale accordo : ON ON lettera 23 Agosto 2021 ha comunicato alle Parti Sociali l'intenzione di procedere , esaurito il confronto sindacale , alla acquisizione di alcuni cespiti , materiali ed immateriali , di Alitalia – Società Aerea Italiana SPA in amministrazione straordinaria e di TY SP ….strettamente connessi all'area aviation ( …. ) a partire dal 25 Agosto le parti si sono incontrate ed in data 8 settembre 2021 hanno esaurito i termini delle procedure di legge senza raggiungere in quel momento un accordo complessivo . Successivamente sono comunque proseguite specifiche interlocuzioni nel cui ambito le parti hanno reciprocamente continuato a rappresentare e confrontare le rispettive posizioni in merito , tra l'altro , ai livelli occupazionali ed alla loro tutela , alle condizioni di lavoro ed ai trattamenti applicabili al personale con l'intento di ricercare una intesa complessiva su tutti gli elementi di confronto. In linea con il Piano Industriale approvato dalla Commissione europea , la suddetta acquisizione si è perfezionata il 15 ottobre 2021 ed ha costituito , per il complesso degli atti conseguenti , perfezionati e da perfezionare , una modalità di esecuzione del programma adottata dall'amministrazione straordinaria in linea con quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della direttiva comunitaria n. 23/2001 , così come da ultimo aggiornato anche ai sensi dell'art. 11 quater del D.L.
73/2021 , non trovando applicazione l'art. 2112 c.c. , con riguardo alle assunzioni effettuate e da effettuare , anche in considerazione delle finalità di tutela occupazionale sollecitate dalle Parti Sociali e condivise …. “.
Nello stesso accordo le parti hanno avuto cura di precisare al punto K delle premesse che “ la presente intesa , oltre che confermare l'avvenuto esperimento e la positiva chiusura delle procedure di informazione e consultazione sindacale di legge ( d.l.
347/2003; art. 63 d.lgs. n. 270/1999 ; art. 47 della legge n. 428/1990 ), secondo quanto progressivamente convenuto tra le Parti , anche nella prospettiva di salvaguardia dell'occupazione , individua altresì le misure condivise per sostenere il significativo ON investimento posto alla base del Piano industriale di , per accompagnare il percorso di start -up e il conseguente avvio delle nuove attività aziendali ….”
Risulta inoltre che anche nella Modifica del Piano di Cessione in data 10 ottobre
2021 i commissari dell'Amministrazione AO di ed Alitalia TY CP_3
14 ON hanno precisato ( doc. 30 fasc. primo grado società appellata - pagina 32 ) : “…. ha inviato una offerta vincolante relativa all'acquisto di alcuni cespiti del ramo , CP_6 cosa che ha comportato con riferimento proprio al suddetto ramo l'adozione del programma ai sensi della lettera b-bis del comma 2 dell'art. 27 , D.Lgs .270/1999 ( programma di CE di complessi di beni e contratti sempre con riferimento a società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ) ed ha avviato le assunzioni del personale sul mercato aprendo anche alle candidature di personale e Alitalia CP_3
ON TY . ONseguentemente alla trasmissione dell'offerta vincolante , e CP_3
Alitalia TY hanno quindi avviato in data 25 Agosto 2021 le consultazioni sindacali in forza del disposto di cui all'art. 5, comma 2 ter , secondo periodo , della Legge AR
, consultazioni che si sono tenute su tavoli separati e che si sono concluse , allo stato infruttuosamente …. “.
Dalla lettura dei richiamati doc. 30, 37 e 38 risulta quindi che : la CE degli asset è stata preceduta dalle consultazioni sindacali previste dall'art. 63, comma CP_6
4 d.lgs. 270 /1999 e 5 comma 2 ter d.L. 347/2003 ; nell'ambito di tale consultazione è stato affrontato il tema della tutela e delle garanzie dei rapporti di lavoro;
i termini di legge previsti per le consultazioni si sono esauriti con esito infruttuoso in data 8 settembre 2021 .
In tale contesto , realizzatesi allora le condizioni previste dall'art. 5, comma 2 ter d.l. 347/2003 , il Collegio rileva che, pur in mancanza di un accordo sindacale , nell'atto di CE del 14 ottobre 2021 le parti contraenti hanno pertanto potuto legittimamente concordare :
v. punto 7.4.1 a pagina 18 del prodotto contratto del 14.10.2021 ) :
“ Tenuto conto delle assunzioni già effettuate e con riferimento ai beni oggetto di ON CE , le parti convengono che , nell'ambito del processo di assunzione ex novo dal mercato dell'organico necessario all'avvio delle attività , procede ad assumere mediante stipula di nuovi contratti di lavoro a condizioni di mercato anche lavoratori ex dipendenti dell'Amministrazione straordinaria del Venditore previa risoluzione del loro precedente rapporto di lavoro . Le assunzioni del personale , ivi inclusi gli ex dipendenti dell'Amministrazione straordinaria , non potranno eccedere 2800 risorse nel 2021 e le
5750 risorse nel 2022 , articolandosi nei limiti delle soglie numeriche complessive , inclusive delle risorse ad oggi già assunte , selezionate all'esito di valutazioni insindacabili di ITA ed indicate nell'Allegato 7.4.1. “
15 °°°°°°°°
D ) ) L'art. 56 comma 3 bis d.lgs. 270/1999 in relazione all'art. 5 , paragrafo 1 della direttiva 2001/23//CE.
Occorre a questo punto valutare la compatibilità comunitaria dell''art. 56 comma
3 bis con quanto stabilito dal paragrafo 1 comma 5 della direttiva comunitaria 23/2001.
Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare :
“ il paragrafo 1 dell'art. 5, della Direttiva 2001/23/CE prevede che le tutele approntate per i lavoratori in caso di trasferimento d'impresa agli artt. 3 e 4 dello stesso strumento (dedicati al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, che trova il corrispondente normativo nell'art. 2112 c.c.), sono inapplicabili se ricorrono tre requisiti, ossia: nei casi in cui l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d'insolvenza analoga ove la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, purchè dette procedure si svolgano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (in questo senso, univoca la giurisprudenza comunitaria: Corte di giustizia dell'UE, sentenze: 16.5.2019, Per_3
e a., C-509/17, p. 38; 22.6.2017, Federatie Nederlandse Vakveniging e a., C-
[...]
126/16, p. 44)…” ( così testualmente in motivazione Cass. Sez. Lav. 24691/2021; ) .
Nella stessa sentenza appena citata la Corte di Cassazione ha chiarito , esaminando anche la disciplina dettata , sul piano interno , dai commi 4 bis e 5 dell'art. 47 l.428/1990 che “ Le procedure fallimentari sono, invero, espressamente richiamate nel paragrafo 1 del comma 5 della Direttiva 2001/23/CE e soddisfano ontologicamente tutti e tre i requisiti ribaditi dalla Giurisprudenza comunitaria come innanzi illustrati (ossia,
l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare - o di una procedura d'insolvenza analoga -, la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, la procedura si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente); non vi, è, dunque, alcun bisogno di verificarne la ricorrenza, come può, invece, accadere, per i casi di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo ove può mancare il fine liquidatorio potendo essere orientato, il piano predisposto dal giudice, o alla soddisfazione dei creditori attraverso la continuità aziendale ovvero alla liquidazione del patrimonio “.
La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato come la procedura di amministrazione straordinaria, così come quella di concordato preventivo , non possa essere intesa , al pari del fallimento , come una procedura ontologicamente con finalità
16 liquidatoria , occorrendo invece verificare in concreto se la soddisfazione dei creditori sia affidata ad un piano che miri , per l'impresa insolvente soggetta alla procedura , alla continuità dell'attività ovvero alla mera liquidazione del patrimonio.
Nella stessa sentenza 24691/2021 la Corte di Cassazione ha espressamente richiamato la sentenza Cass.31946/2019 precisando ( v. punto 3.2 della motivazione ) che con tale decisione “ E' stato, inoltre, ritenuto conforme al diritto comunitario l'inclusione, nell'ambito della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, del concordato preventivo ove sia accertata l'impossibilità della continuazione dell'attività, in quanto in tal caso la procedura riveste necessariamente un fine liquidatorio, con la conseguente possibilità della disapplicazione dell'art. 2112 c.c., nei confronti dei lavoratori con i quali sia proseguito il rapporto di lavoro con la società cessionaria “
Risulta quindi come la Corte di Cassazione abbia ribadito che laddove l'impresa cedente in concordato preventivo non possa continuare essa stessa l'attività la procedura concorsuale che riguarda la società ha necessariamente un fine liquidatorio.
Tenuto conto di tali principi , deve innanzitutto evidenziarsi che , sul piano comunitario, la inapplicabilità delle garanzie dell'art. 2112 cod.civ non richiede la necessaria sussistenza di un accordo sindacale.
Occorre poi valutare in concreto se la procedura di ammistrazione straordinaria cui è stata soggetta Alitalia – Società Aerea Italiana abbia una finalità liquidatoria e non conservativa.
Ritiene il Collegio che debba concludersi che nella fattispecie la procedura abbia una finalità liquidatoria .
Ed infatti , nel ripercorre nel punto sub A della presene motivazione le tappe principali della procedura , si è gia evidenziato che nell'originario programma del
27.1.2018 i commissari hanno previsto la CE dell'intero complesso aziendale ex art. 27 , comma 2 lettera a .
Nella successiva relazione di “ Modifica al programma di CE “ del 10 ottobre
2021 i Commissari hanno precisato di “ voler procedere -ai sensi dell'art. 27 comma 2 ,
D.lgs 270/1999 e in applicazione dell'art. 11 quater del d.l. 73/2021 anche in considerazione dell'art. 79 , commi 4 e 4 bis D.l. n. 18del 2020 – alla modifica del
Programma di Cessione autorizzato dal MISE in data 23.3.2018 ….. La presente modifica al programma ….scaturisce ed è diretta conseguenza dei vari interventi normativi, governativi e di indirizzo comunitario che sono occorsi successivamente ….. Mentre il
17 Programma a suo tempo elaborato ed approvato nello scenario di riferimento era formulato nella sua interezza ai sensi dell'art. 27 , comma 2 lettera a D.lgs 270/1999 , la
PRESENTE MODIFICA prevede , alla luce del mutato contesto fattuale e normativo ,
l'articolazione all'interno di un unico documento , di distinti programmi di CE e la differenziazione nei seguenti termini : a ) CE di complessi di beni e contratti , costituenti il c.d. , AI SENSI DELL ' ART. 27 , comma 2 lett. b-bis ONtroparte_6
D.Lgs n. 270/1999 : b) CE dei complessi aziendali costituenti i rami handling e maintenance ai sensi dell'art. 27 , comma 2 lett. a ) d.lgs 270/1999 ; c ) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa per effetto di quanto convenuto dal governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell'alveo del perimetro del piano proposto da “. ONtroparte_8
In esecuzione di questo piano, in data 14 ottobre 2021 SA ha venduto il “
“. ONtroparte_6
E ' poi pacifico , come ha già rilevato ed evidenziato il Tribunale nella sentenza ora appellata , che a decorrere dal 15 ottobre 2021 SA , che ha proseguito l'attività fino ON al 14 ottobre , ha dismesso qualsiasi attività riconducibile al ramo e ha CP_6 avviato la propria impresa di trasporto aereo con l'impego degli aereomobili , degli slot , delle rotte e di quant'altro oggetto di CE .
Risulta quindi che SA , nell ' ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui è stata sottoposta e nell'ambito di una complessiva dismissione del patrimonio aziendale , non ha inteso continuare essa stessa , direttamente o anche solo indirettamente, l'esercizio dell'attività.
Risulta quindi che la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista , anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in una ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale.
Risulta quindi che , attraverso la liquidazione , SA ha inteso passare definitivamente al cessionario il compito dell'esercizio dell'attività economica inerente un servizio pubblico essenziale.
In tale contesto . mutuando i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31946 / 2019 in materia di concordato preventivo ( principi espressamente richiamati – come si è già detto – da Cass. 26491/2021 ) si deve concludere , ad avviso del
18 Collegio , che la procedura di amministrazione straordinaria cui è stata soggetta SA abbia avuto necessariamente una finalità liquidatoria.
La disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 cod. civ. non appare quindi in tensione con il diritto dell'Unione Europea non essendo in discussione le altre due condizioni , cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente.
°°
Si deve aggiungere che la continuazione dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale.
In tal senso , come correttamente evidenziato in memoria dalla società appellata
, la Corte di Giustizia ( cfr. Corte Giustizia Unione Europea Sez. III , sent. 28,4.2022 . n.
237/20 ) esaminando in particolare la questione pregiudiziale proposta dalla Corte
Suprema dei Paesi Bassi in relazione all'istituto del pre- pack , cioè in un caso in cui il trasferimento di una impresa sia predisposto anteriormente all'apertura di una procedura fallimentare ) ha chiarito ai punti 49 e 50 della decisione :
49 . Dal tenore letterale dell'art. 5 , paragrafo 1 , della direttiva 2001/2023 risulta che l'ambito di applicazione di tale disposizione e , conseguentemente , da essa prevista non è limitato alle imprese , agli stabilimenti o alle parti di imprese o di stabilimenti la cui attività sia stata definitivamente interrotta prima della CE o successivamente a quest'ultima .
50. Infatti , tale articolo 5 , paragrafo 1 , dal momento che prevede che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento non sono trasferiti al cessionario nel caso in cui sussistono i presupposti stabiliti in tale disposizione , implica che un'impresa o una parte di impresa ancora in attività debba poter essere ceduta beneficiando , al contempo , della deroga prevista in detta disposizione . Così facendo , la direttiva 2001/23 previene il rischio che l'impresa , lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento si svaluti prima che il cessionario rilevi , nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente , una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie . Tale deroga mira dunque a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore e dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera , che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato ( v. in tal
19 senso , sentenza del 25 luglio 1991 , e a, C-362/89, EU:C:1991:326, punto 31 e Per_2 giurisprudenza ivi citata ) “. .
La Corte di Giustizia ha quindi affermato come , nell'ambito di una procedura liquidatoria , sia possibile la continuità dell'attività perché ciò consente di eliminare il rischio della svalutazione e del deterioramento - prima del rilevamento da parte del cessionario - “ del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie “.
Nello stesso senso , sul piano del diritto interno ( Art. 47, comma 5 ) la Corte di
Cassazione , nella già citata sentenza 24691 /2021 , ha chiarito ( v. punto 3.3 della motivazione ) che nell'ambito di una ontologica procedura liquidatoria come il fallimento
“- eventuali segmenti di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, quali l'affitto o la vendita del ramo di azienda ( N.D.R. : si potrebbe aggiungere anche l'esercizio provvisorio ) rappresentano solamente strumenti orientati ad una funzione liquidatoria, finalizzati a conservare il valore di avviamento sul mercato per incrementare il più possibile il compendio aziendale per la distribuzione ai credito…”.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione, comprese quelle inerenti da un lato la natura interpretativa od innovativa -retroattiva e dall'altro la compatibilità costituzionale in relazione al principio di ragionevolezza dell'art. 6 del D.L. 131/2023.”
Il Collegio intende dare continuità , tenuto conto della documentazione richiamata e prodotta anche nel presente giudizio , a tali argomentazioni e conclusioni , perfettamente sovrapponibili nella fattispecie in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda svolta in via principale deve essere disattesa sussistono, infatti, i presupposti per l'applicazione delle tabelle
Modello 2.
Risulta, al contrario, fondata la richiesta di riconoscimento del diritto del ricorrente a “mantenere” il superminimo pattuito anche successivamente al 1.1.2022.
Sulle ragioni per cui detta domanda merita accoglimento si riporta quanto di recente chiarito dalla Corte di Appello di Milano sentenza 277 del 2025, in un caso esattamente sovrapponibile alla vicenda in esame, le cui motivazioni si condividono e di riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. “Va ricordato che è principio consolidato che “il c.d. superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina
20 collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore.” ( cfr. Cass. lav. n. 19750 del 17/07/2008, Cass. lav. n. 26017/2018)
Nel caso in esame, all'epoca dell'assunzione dell'appellato la società non applicava alcun CCNL ma il proprio Regolamento Aziendale che, come visto sopra, prevedeva la facoltà della società di riconoscere al personale navigante di cabina un superminimo assorbibile da quantificare in base all'esperienza professionale secondo le allegate tabelle (Al Personale Navigante di Cabina che abbia maturato un'esperienza professionale corrispondente a quella prevista dalla normativa nazionale ed internazionale per il riconoscimento del massimo livello dei crediti addestrativi, nei termini concordati con le Autorità, potrà essere riconosciuto un Superminimo assorbibile che terrà conto della di tale specifica esperienza professionale nel rispetto dei Parte_3 criteri e dei valori di cui alle tabelle allegate.).
La società, nell'esercizio della sua facoltà, ha riconosciuto detto superminimo in favore di tant'è vero che nella lettera di assunzione si conveniva tra Persona_4 le parti:
“La componente fissa del trattamento economico, a cui si aggiungerà la componente IVO legata alle ore di volo, è composta dalle seguenti voci lorde: stipendio base € 575,42; I.V.M.G. € 250,38; Superminimo assorbibile € 438,77.
Il suo rapporto di lavoro è disciplinato, anche per la parte economica, dal regolamento aziendale tempo per tempo vigente virgola che Lei è tenuto a conoscere, dei futuri accordi collettivi che dovessero essere applicabili.
Il superminimo è assorbibile anche a fronte dei trattamenti che potranno esserLe riconosciuti in applicazioni dei contratti ed accordi collettivi in futuro applicabili al Suo rapporto di lavoro e, più in generale, fatta salva diversa intesa da perfezionare in forma scritta, sarà assorbibile a fronte di qualsiasi incremento del trattamento economico a prescindere dal suo titolo di attribuzione. ON specifico riferimento al valore unitario delle IVO il superminimo sarà assorbito esclusivamente in caso di futuro incremento dei valori unitari attualmente previsti per le diverse fasce di anzianità.
21 Non sarà operato alcun assorbimento del superminimo per l'incremento delle
IVO conseguente alla progressione della Sua anzianità di servizio alle dipendenze della
Società.”
Si è quindi in presenza di un superminimo ad personam, assegnato con la lettera di assunzione, non previsto da un CCNL, e quindi modificabile in peius solo a seguito di accordo tra le stesse parti.
Sempre secondo la lettera di assunzione -unico titolo del superminimo-, questo sarebbe stato assorbito solo in caso di un “qualsiasi incremento del trattamento economico”, escluso l'incremento delle IVO conseguente alla progressione della anzianità di servizio alle dipendenze della Società.
Ai fini dell'assorbibilità del superminimo riconosciuto con la lettera di assunzione era necessario quindi un incremento del “trattamento economico”, costituito da una parte fissa, e precisamente stipendio base € 575,42; I.V.M.G. € 250,38; Superminimo assorbibile € 438,77”, e da una parte variabile commisurata in base alle ore di volo effettuate.
In base al nuovo CCNL ed al regolamento aziendale, non vi è stato alcun incremento del trattamento economico, come sopra individuato, come risulta evidente dalla stessa memoria di primo grado della società secondo cui il nuovo contratto collettivo, in base al quale è stato rimodulato il trattamento economico dei dipendenti, e quindi di ha: “ampliato l'“assistenza sanitaria integrativa”; Persona_4 incrementato il valore della “indennità di contingenza sulla diaria estera” che è passata da un valore di euro 42,00 giornalieri ad euro 46,00 giornalieri;
previsto una diversa modulazione della parte variabile della retribuzione legata all'attività di volo mensile (IVO) ed un diffuso incremento della componente fissa della retribuzione;
riconosciuto al Personale Navigante, rispetto al regolamento, n. 2 giorni di ferie e n. 10 giorni di riposo in più in ragione d'anno; garantito, in caso fruizione delle ferie, il pagamento alla prima fascia di 2,5 IVO al giorno, la cui valorizzazione per il 2022 è, per il signor pari alla Per_4 somma di euro 36,80; garantito, in caso di mancata fruizione dei riposi, il pagamento, alla fine del trimestre successivo, di n. 10 giorni di riposo, la cui valorizzazione per il
2022 è, per il signor pari alla somma di euro 403,72; ipotizzando n. 60 ore di Per_4 volo, il CCNL garantisce una retribuzione netta maggiore del 5,8% rispetto a quella prevista dall'applicazione del Regolamento Aziendale.”
22 Trattasi di voci il cui godimento è aleatorio, in quanto subordinato al verificarsi di determinate condizioni.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto di a percepire il superminimo pari Persona_4 ad € 586,40 anche per il periodo successivo all'1.1.2022, con condanna della società al pagamento delle relative differenze maturate a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Come chiaramente espresso dalla Corte di Appello sussiste il diritto del lavoratore a mantenere il superminimo anche dopo l'entrata in vigore del nuovo CCNL, in quanto non vi è stato alcun incremento effettivo del trattamento economico fisso. La lettera di assunzione anche nel caso del sig. prevedeva che il superminimo fosse assorbibile Pt_1 solo in caso di incremento del trattamento economico, escludendo espressamente l'assorbimento per l'aumento delle IVO derivante dalla progressione di anzianità. Poiché il nuovo contratto non ha comportato un aumento della componente fissa, il superminimo non poteva essere assorbito.
Alla luce di quanto sopra deve riconoscersi il diritto del ricorrente a vedersi corrisposto il superminimo pattuito anche successivamente al 1.1.2022 con conseguente condanna della convenuta alla corresponsione al lavoratore la somma di Euro 4634,7 quali differenze retributive dovute a tale titolo in riferimento al periodo dal.
1.1.2023 al
31.3.2023.
Tale somma, infatti, risulta dal conteggio ridepositato da parte ricorrente che, in quanto non specificamente contestato in sede di discussione, viene posto a fondamento della presente decisione.
Le spese di rete seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi corrisposto il superminimo pattuito anche successivamente al 1.1.2022 con conseguente condanna della convenuta alla corresponsione al lavoratore la somma di Euro 4634,7 quali differenze retributive dovute a tale titolo in riferimento al periodo dal.
1.1.2023 al 31.3.2023 ; condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2000, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge
23 Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
25/06/2025 Il Giudice
CE PE
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