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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 14/01/2025, ha pronunciato, ex art.127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie iscritte ai nn. R.G. 2552 /2022, 2557/22; 2559/22; 2561/22, riunite, promosse da:
, nata il [...] a [...], Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. TIMPANARO ANTONIO, giusta CodiceFiscale_1
procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti NIVOLA MARIO, PIRAS MARIANTONIETTA, FURCAS
LAURA;
- resistente -
OGGETTO: Cancellazione elenchi agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 02/07/2022, portante RG. n. 2552/2022, adiva codesto Parte_1
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nell'anno 2016 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta SA Damiano Cono.
Lamentava che l' , con nota del 29/04/2022, le aveva comunicato la cancellazione parziale di CP_1
n.52 giornate su n.102. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con altro ricorso depositato il 02/07/2022, portante RG. n. 2557/22, parte ricorrente adiva codesto
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel
2017 per 101 giornate alle dipendenze della ditta SA Damiano Cono.
Lamentava che l' , con nota del 29/04/2022, le aveva comunicato la cancellazione parziale di 53 CP_1
giornate. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso depositato il 02/07/2022, portante RG. n. 2559/22, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2018 per
101 giornate alle dipendenze della ditta SA Damiano Cono.
Lamentava che l' , con nota del 29/04/2022, le aveva comunicato la cancellazione parziale di 52 CP_1
giornate. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con successivo ricorso depositato il 02/07/2022, portante RG. n. 2561/22, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2019 per 101 giornate alle dipendenze della ditta SA Damiano Cono.
Lamentava che l' , con nota del 29/04/2022, le aveva comunicato la cancellazione parziale di 27 CP_1
giornate. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
I giudizi venivano tutti riuniti al fascicolo di più antica iscrizione e trattati unitariamente.
L' si costituiva separatamente con i rispettivi procuratori in tutti i giudizi riuniti, eccependo CP_1
l'inammissibilità dei ricorsi, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c., veniva decisa con la presente sentenza.
Passando ad esaminare la domanda della parte ricorrente, si osserva che la stessa ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per gli anni 2016, 2017,2018 e 2019 per rispettive 102, 101, 101
e 102 giornate alle dipendenze della Ditta SA Damiano Cono con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per il periodo e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di CP_1 ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto l'azienda agricola SA Damiano Cono al fine di effettuare il controllo del corretto adempimento degli obblighi assunti quale datore di lavoro sia nei confronti dell' sia nei confronti dei lavoratori, ed ha anche interessato la verifica della regolare CP_1
assunzione dei lavoratori occupati e/o della legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 2/11/2021, prodotto in atti dall' , redatto dagli ispettori e CP_1 Parte_2 Persona_1
Avendo constatato l'antieconomicità dell'attività rappresentata e la sproporzione di giornate di manodopera denunciate rispetto al fabbisogno effettivo, gli ispettori verbalizzanti hanno provveduto alla riduzione delle giornate denunciate per ogni lavoratore annullandone il 50% delle stesse, per ogni anno, a far data dall'01/01/2016.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che abbia, per le annualità oggetto di causa, adempiuto all'onere Parte_1 di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze della ditta SA Damiano Cono per le Parte_1
annualità e per tutte le giornate dedotte in ricorso.
Va premesso che, come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n. 21239/2019).
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni le cui dichiarazioni hanno espressamente confermato tutti gli assunti di parte attrice, quale l'esistenza di una prestazione lavorativa, il numero di giornate effettivamente lavorate nelle diverse annualità, le mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione.
In particolare, sono stati chiamati a testimoniare i colleghi di lavoro e Controparte_2 Tes_1
per gli anni dal 2016 al 2019. Tali dichiarazioni vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n.
176/2017).
Entrambe le testimoni hanno dichiarato di avere contenzioso nei confronti dell' , ma di non CP_1
ricordare di aver indicato la ricorrente quale teste nelle controversie dalle stesse instaurate.
Nel caso di specie, in cui l' ha disposto una cancellazione soltanto parziale, non è messa in CP_1
discussione la effettiva sussistenza del rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta, ma soltanto il numero delle giornate effettivamente lavorate.
Ritenuto che gli ispettori hanno disposto la cancellazione per il solo 50% delle giornate, ciò ci permette di collocare comunque i testi escussi sui luoghi di lavoro, per un certo periodo, e rendere le dichiarazioni rese sufficientemente attendibili e idonee a fondare il convincimento giudiziale;
nel merito delle dichiarazioni rese, si ritiene che le stesse abbiano dato prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo espletato dalla ricorrente per le giornate indicate in ricorso.
Di contro l' , al fine di giustificare la parziale cancellazione, invero effettuata con un astratto CP_1
criterio matematico, avrebbe dovuto indicare specificamente le giornate in cui la lavoratrice non fosse stata presente sui luoghi, provvedendo a fornire prove documentali, quali la produzione ad esempio di un foglio presenze, o quant'altro che attestasse l'espletamento dell'attività lavorativa per un numero di giornate inferiore a quelle dichiarate.
Invero, l' non ha insistito neppure per l'escussione dei propri testi, anche se la richiesta CP_1
istruttoria era stata ritenuta ammissibile dal decidente, al pari di quella formulata dalla ricorrente.
Pertanto, in mancanza di specifici elementi riguardo alla fittizietà parziale del rapporto lavorativo invece affermato dalla , dall'esame dell'intero compendio istruttorio, si ritiene Parte_1 di dover dare credito alla ricostruzione prospettata da parte ricorrente, che ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per gli anni indicati in ricorso, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta SA Damiano Cono per gli anni e per tutte le giornate richieste in ricorso. Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori agricoli per CP_1 Parte_1
101 giornate negli anni 2017 e 2018, e per 102 giornate negli anni 2016 e 2019 alle dipendenze della ditta SA Damiano Cono.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 147/2022, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti portanti RG nn. 2552/22,
2557/22, 2559/22, 2561/22 vertenti tra contro in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che - ha lavorato alle dipendenze della ditta SA Parte_1
Damiano Cono per 101 giornate negli anni 2017 e 2018, e per 102 giornate negli anni 2016 e 2019.
- Condanna l' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori CP_1 Parte_1
agricoli per 101 giornate negli anni 2017 e 2018, e per 102 giornate negli anni 2016 e 2019.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Patti, 14/01/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena