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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 893/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 893/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2024 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. e rimessa a questo giudice per la decisione in data 13.9.2024, vertente
TRA
IG.ra (c.f. ) rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv.to Giovanni Mazzei e dall'Avv.to Luigi De Seta;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(c.f. e P. Iva ) in persona del lrpt., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to Roberto Franco;
CONVENUTA-OPPOSTA
E
(già ); Controparte_2 CP_3
CREDITORE INTERVENUTO-OPPOSTA, CONTUMACE
E
(c.f. e P.IVA di gruppo ) e per essa, quale procuratrice e CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3
servicer, (c.f. ) -incorporante Controparte_5 P.IVA_4 CP_6
pagina 1 di 11 che a sua volta agisce per il tramite della mandataria (c.f. CP_7 Controparte_8
), rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Giona Coronella;
P.IVA_5
INTERVENUTA (art 111 c.p.c.) avente ad oggetto: opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c.
Conclusioni: come in atti e da verbale di udienza del 28.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 617 comma 2 c.p.c. depositato il 4.8.2020 nella procedura esecutiva immobiliare n.
178/2017 RGEs.Imm. intrapresa da nei confronti dei coniugi Avv. Controparte_1
Mazzei Giovani e IG,ra , la IG.ra , quale debitrice esecutata ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza del G.E. del 20.7.2020 con la quale è stato stabilito a suo carico il pagamento di una indennità per l'occupazione dell'immobile pignorato, pari ad euro 500,00 mensili “a far data dalla mensilita' di Marzo 2019 e dunque allo stato complessivamente per E 8.500”, eccependo la mancanza dei presupposti per tale delibazione sia in considerazione del fatto che il G.E. non aveva tenuto conto di quanto disposto all'art. 54 ter D.L. 17.3.20 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, in ordine alla “sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa in vigore dal 30.4.20” procrastinata sino al 15.10.20 sia in considerazione della modifica intervenuta all'art.560 cpc, applicabile alla detta procedura immobiliare, che stabilisce un vero e proprio diritto in capo al debitore e familiari con lui conviventi a rimanere nell'immobile pignorato che sia adibito ad abitazione principale sino al decreto di trasferimento del bene, con conseguente esclusione del pagamento di indennità di occupazione, in ragione del fatto che l'immobile è adibito ad abitazione principale della IG.ra e dai figli con lei conviventi. Parte_1
Ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi avverso la detta ordinanza, nella parte in cui: “-
“indica in E 500 l'indennità di occupazione mensile che deve essere corrisposta dall'occupante il compendio .......”, perchè non dovuto, ai sensi della Legge (L. n. 12/2019 modif. dalla Parte_1
Legge 28.2.2020 n. 8 di conversione del D.L. 30.12.2019 n.162) introducente il nuovo art.560 cpc, alcun indennizzo per occupazione illegittima;
- “dispone che il custode, ove non l'abbia ancora fatto, provveda ad aprire un conto corrente intestato alla procedura nel quale confluiranno gli importi della indennità di occupazione, che dovrà essere corrisposta entro il giorno 30 di ogni mese, e per quanto concerne le mensilità arretrate, integralmente entro 4 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento(e saranno oggetto di valutazione all'udienza già fissata ,adempimento rispetto al quale pagina 2 di 11 il custode relazionerà entro 5 giorni prima dell'udienza), perché adempimenti prodromici o conseguenti ad atti o pretese indebite ai sensi della Legge ((L. n. 12/2019 modif. dalla Legge 28.2.2020
n. 8 di conversione del D.L. 30.12.2019 n.162) introducente il nuovo art.560 cpc;
- conferma implicitamente l'incarico a custode nei confronti del Dott. VO, poiché il Dott. VO a) ha ritardato colpevolmente - non rispondendo prontamente alla Circolare dell'Ufficio del 11.5.2020 - circa la qualificazione di “prima casa‟ relativa all'abitazione del compendio da parte di Pt_1
; requisito oltremodo ESSENZIALE ai fini giuridici che gli atti procedimentali comportano (o
[...]
avrebbero potuto o dovuto comportare); b) il Dott. VO ha, senza osservare la legge
(segnatamente Legge n. 12/2019 modif. dalla Legge 28.2.2020 n. 8 di conversione del D.L. 30.12.2019
n.162) - in vigore da prima dell'udienza del14.7.2020 - proposto, anzi CONTINUATO a proporre
l'attribuzione di “indennità di occupazione‟, anche in forma di arretrato, a carico della IG.ra
in costanza di vigenza del novellato art 560 cpc che, repeteat, attribuisce alla Parte_1 debitrice la piena conservazione del possesso dell'immobile fino al Decreto di trasferimento, vieppiu‟ nella piena consapevolezza o inescusabilità dell'ignoranza della Legge vigente e nonostante il (già tardivo) accertamento, essenziale ad ogni fine giuridico, della qualità di “prima casa‟ del compendio immobiliare medesimo”, chiedendone la revoca e/o l'annullamento.
///
Il G.E., fissata con decreto del 6.8.2020 l'udienza del 24.11.2024 per la trattazione della fase sommaria dell'opposizione, con ordinanza del 30.12.2020 riservata all'udienza del 24.11.2024, rilevato che parte opponente aveva provveduto alla notifica, nel termine perentorio assegnatole in sede di fissazione dell'udienza, del solo decreto di fissazione dell'udienza con la procura alle liti e l'attestazione di conformità, senza notificare tuttavia il ricorso in opposizione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione; ha rilevato inoltre la tardività dell'opposizione, per non avere la ricorrente presentato opposizione alla precedente ordinanza del 22.3.2020 con cui era stata già ritenuta la dovutezza da parte della IG.ra dell'indennità di occupazione (avendo il GE in quella sede ritenuto non essere Pt_1
opponibile alla procedura, poiché non trascritto, il verbale di separazione consensuale dei coniugi con il quale la casa coniugale oggetto del pignoramento era stata assegnata alla IG.ra Parte_2
come da motivazione richiamata nell'ordinanza del 20.7.2020 qui opposta ); ha rigettato nel Pt_1 merito l'istanza di sospensione ed ha assegnato alle parti il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito, evidenziando che, come pagina 3 di 11 affermato nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30300/2019, la pronuncia che conclude la fase sommaria è priva di definitività.
///
Con atto di citazione notificato il 2.3.2021 l'opponente IG.ra ha introdotto il giudizio di Pt_1 merito chiedendo “…annullare l'Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 31.12.20 e, in riforma dell'ordinanza del 20.7.2020, così come di ogni atto presupposto, - dichiarare non dovuta l'indennità di occupazione “sine titulo” dell'immobile pignorato, in quanto abitazione “prima casa” della IG.ra
e del proprio nucleo familiare sulla base della Legge (Legge n. 12/2019 modif. dalla Parte_1
Legge 28.2.2020 n. 8 di conversione del D.L. 30.12.2019 n.162) che, novellando l'art. 560 cpc, ha statuito, in merito a tutte le procedure esecutive immobiliari la conservazione del possesso in capo ai soggetti esecutati in ordine alla „prima casa‟ di abitazione”, chiedendo altresì sospendersi l'atto impugnato.
Nello specifico, parte opponente ha eccepito l'erroneità del provvedimento con cui é stata dichiarata Contr l'inammissibilità dell'opposizione, deducendo l'efficacia sanante della costituzione della opposta nella fase sommaria;
ha rilevato l'inconferenza della giurisprudenza di legittimità richiamata dal
Tribunale in composizione collegiale che, nel rigettare il reclamo e nel confermare la correttezza dell'ordinanza impugnata in considerazione della mancata notifica del ricorso ex art. 617 comma 2
c.p.c. introduttivo dell'opposizione, ha ritenuto valido nella fattispecie il principio enunciato dalla
Corte di cassazione tuttavia nella differente ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2
c.p.c.
Ha in ogni caso rilevato che la questione della nullità ovvero dell'omessa notifica del ricorso riguarderebbe la sola fase sommaria e non si estenderebbe al giudizio di merito, in quanto regolarmente instaurato, trattandosi di fase del tutto autonoma.
Ha rilevato la tempestività dell'opposizione proposta in quanto da valutarsi con riguardo all'ordinanza qui impugnata pronunziata il 20.7.2020 e comunicata il 22.7.2020, con la quale è stata liquidata l'indennità di occupazione, e non rispetto alla precedente ordinanza del 22.3.2020 che rappresentava una prima fase del procedimento incidentale di determinazione dell'indennità di occupazione, all'epoca ancora non quantificata, e non era idonea ad incidere direttamente sulla posizione giuridica dell'opponente.
pagina 4 di 11 Ha insistito nei motivi di merito dell'opposizione circa la non dovutezza e inammissibilità dell'indennità di occupazione, richiamando, fra l'altro, il testo dell'art. 560 c.p.c., come modificato dall'art. 18 quater D. L. n. 162 del 30.12.2019 conv. con modif. in l. n. 8 del 2020, evidenziando l'erroneità del provvedimento con cui è stata ritenuta sine titulo l'occupazione dell'immobile senza considerare il mantenimento del possesso da parte della opponente dell'abitazione.
Ha contestato la mancata valutazione del periculum rappresentato in ricorso.
///
La causa è stata iscritta al n. 893/2021 RG.
L'agente della riscossione non si è costituito e va dichiarata la sua contumacia.
[...
si è costituita deducendo e producendo l'ordinanza di rigetto del reclamo proposto dalla CP_10
IG.ra avverso l'ordinanza del 30.12.2020; eccependo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. Pt_1
307 c.p.c. per essere stato introdotto tardivamente con atto di citazione notificato il 2.3.2021 quando invece il termine perentorio di 60 giorni assegnato dal G.E. a tal fine con l'ordinanza del 30.12.2020, comunicata alle parti il 31.12.2020, era scaduto il I marzo 2021; eccependo inoltre, sempre in rito,
l'improcedibilità del giudizio perché tardivamente iscritta l'11.3.2021, nonostante la dimidiazione dei termini prevista ai sensi dell'art. 618 c.p.c.; deducendo la correttezza dell'ordinanza opposta sia in ordine alle determinazioni in rito sia in ordine alle valutazioni circa il merito dell'opposizione proposta;
rilevando inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, il G.E. nell'ordinanza opposta nel decidere in ordine l'ordinanza di sospensione, aveva motivato altresì circa il periculum in mora escludendone la ricorrenza;
ha eccepito l'inammissibilità nel presente giudizio di merito della istanza di sospensione. Ha formulato conformi conclusioni.
///
Concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., parte attrice ha depositato la prima memoria insistendo nei motivi di opposizione e contestando le eccezioni di controparte.
Nelle more, con atto del 30.12.2021 ha spiegato intervento nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Contr
, per come rappresentata, cessionaria del credito da insistendo nelle eccezioni e CP_4
Contr conclusioni formulate da chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 18.1.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, disponendosi l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione immobiliare n. 178/2017 RGEsImm. (infatti, “…..il pagina 5 di 11 giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza, che ha per oggetto la valutazione se un segmento del processo esecutivo si sia svolto o meno in modo conforme alle norme che lo regolano, e per poter compiere tale valutazione il giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. n. 7610 del 21 aprile
2004; Cass. n. 12120 del 2003; Cass. n. 967 del 2003”, Cass. 12642/2014), e successivamente rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ed ulteriormente rinviata per la mancata acquisizione del fascicolo dell'esecuzione immobiliare, infine acquisito il 22.1.2024.
All'udienza del 28.5.2025 i procuratori dell'opponente e della intervenuta hanno precisato CP_4
le conclusioni, il procuratore di parte attrice riportandosi ai propri atti e verbali di causa, chiedendo in subordine l'annullamento parziale dell'ordinanza emessa dal GE e chiedendo per l'effetto la condanna al pagamento dell'indennizzo di occupazione solo a decorrere dall'atto di aggiudicazione dell'immobile (8 giugno 2023) e fino al 9 ottobre 2023, data di rilascio effettivo dell'immobile; il procuratore della parte intervenuta precisando le conclusioni come in atti e chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti attrice ed intervenuta hanno depositato comparsa conclusionale;
parte opponente eccependo che sarebbe a carico di parte opposta fornire la prova che il Decreto del G.E. era stato notificato il 31.12.2020 e non in diversa data.
ha altresì depositato memoria di replica;
tardiva la memoria di replica depositata da parte CP_4
attrice in data 13.9.2024, non applicandosi al giudizio la sospensione per il periodo feriale dei termini processuali.
**********
In via preliminare, deve rilevarsi inammissibilità in questo giudizio di cognizione dell'istanza di sospensione dell'ordinanza opposta, atteso che è competenza del giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti indilazionabili ovvero di sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 618
c.p.c., restando inoltre riservata al collegio eventualmente adito in sede di reclamo la valutazione dei presupposti per l'adozione di provvedimenti di natura cautelare che siano stati concessi ovvero rigettati in prima istanza dal G.E.
pagina 6 di 11 Passando ad esaminare le questioni in rito, giova ricordare che l'art. 618 ai commi 1 e 2 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ma che sul punto è rimasto invariato, prevede che:
“
1. Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
2. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La casa è decisa con sentenza non impugnabile”.
Ciò precisato, occorre rilevare che correttamente è stata ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla IG. avverso l'ordinanza del 20.7.2020 per la mancata notifica a Pt_1
controparte del ricorso in opposizione.
Si evidenzia in proposito che é incontestata la mancata allegazione, in sede di notifica da parte opponente per posta elettronica del decreto del G.E. di fissazione dell'udienza per la fase sommaria, del ricorso in opposizione. Contr La stessa nel costituirsi ha documentato la circostanza allegando in formato EML la notifica effettuata nei suoi confronti da parte opponente in data 15.9.2020 a mezzo pec, con allegati i soli seguenti documenti: procura alle liti, decreto del G.E. del 6.8.2020 di fissazione dell'udienza del
24.11.2020 -con cui parte ricorrente veniva onerata della notifica del ricorso e del decreto entro il
2.10.2020- e relata di notifica con attestazione di conformità.
Per come previsto dalla norma sopra citata, occorre anzitutto rilevare che il codice di rito configura agli artt. 616 e 618 c.p.c. le opposizioni endoesecutive, quale quella de quo agitur, secondo una necessaria struttura bifasica (cfr. Cass. 6982/2024), dipendendo la procedibilità e ammissibilità del giudizio ordinario di cognizione e la proponibilità della domanda dalla corretta instaurazione della fase sommaria.
In tal senso Cass. n. 25170/2018 secondo cui “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia pagina 7 di 11 processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”.
Ed è questione rilevabile d'ufficio la violazione del termine assegnato per la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza stabilito dall'art. 618 comma I c.p.c. che, in quanto perentorio, ai sensi dell'art. 153 comma 1 c.p.c., è insuscettibile di proroga (cfr. Cass. 11583/2009), salva l'ipotesi, che qui non ricorre, prevista al secondo comma dell'art. 153 c.p.c. mentre la mancata ottemperanza alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, con conseguente scadenza del termine, è insuscettibile di sanatoria.
Così anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui 'In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini. Invece, se il ricorso è stato regolarmente notificato, la mancata comparizione delle parti non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, in quanto la regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa' (Cass. 11291/2020).
Ed ancora, “In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la legge non prevede l'obbligo della cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il giudice dell'esecuzione ha fissato davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, sicché, ove venga lasciato scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, il ricorrente incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza poter invocare la rimessione in termini;
invero, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte pagina 8 di 11 costituzionale (sentenza n. 197 del 1998), la periodica verifica dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge la comunicazione alle parti, non costituisce un "onere eccedente la normale diligenza", atteso che essa può essere agevolmente effettuata mediante consultazione informatica con accesso "da remoto" ai registri di cancelleria”
(Cass. 41747/2021).
Quanto esposto è valevole anche per il caso, quale quello in esame, in cui è mancata la notifica del ricorso in opposizione, laddove si consideri che ad essere omessa è la notifica dell'atto con il quale sono enunciati i motivi di opposizione rispetto ai quali controparte deve essere posta ab initio nella possibilità di prendere posizione, cosicché la notifica del solo decreto di fissazione di udienza, in quanto incompleta, non soddisfa l'esigenza di corretta instaurazione del contraddittorio e determina l'inammissibilità dell'opposizione.
E tale inammissibilità si riverbera anche nel presente giudizio, poiché, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, stante la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione proposta e per quanto sopra esposto, la fase di merito del giudizio è strettamente dipendente dalla fase sommaria.
Mentre in proposito non risulta attinente il richiamo fatto da parte opponente nella comparsa conclusionale alla pronunzia della Corte di Cassazione n. 25170/2018 che affronta il diverso tema della sanatoria per raggiungimento dello scopo della presentazione del ricorso in opposizione rivolto a giudice diverso dal G.E. ovvero non depositato nel fascicolo dell'esecuzione ove l'atto “pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione….”.
Ma ancor prima di una pronunzia di inammissibilità dell'opposizione, si impone, in via assorbente e secondo l'ordine delle questioni previsto all'art. 276 c.p.c., una pronunzia di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Si ricorda in proposito che “Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e
619 cod.proc.civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o - nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod.proc.civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata - vi sia, o meno, provvedimento sulle spese - può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod.proc.civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in pagina 9 di 11 cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.. La mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod.proc.civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod.proc.civ., con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese” (Cass. 22033/2011). Contr Ed infatti risulta fondata l'eccezione formulata da di tardività, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, della introduzione del giudizio di merito, posto che nel medesimo atto di citazione notificato il
2.3.2021 è indicato da parte opponente che il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha assegnato il termine di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito è stato comunicato il 31.12.2020 (cfr. pagina 1 dell'atto di citazione ove è enunciato
“EFFETTUA AZIONE ORDINARIA DI OPPOSIZIONE NEL MERITO AVVERSO Decreto del Giud.
Esecuzione del 31.12.2020 comunicato il 31.12.20 (RG 178/17 Esec.Imm.”).
Inoltre, alla acquisizione e disamina (che, come detto, rientra nel potere-dovere del giudice del giudizio di opposizione) del fascicolo dell'esecuzione e del relativo sub-procedimento di opposizione, emerge che l'ordinanza del 30.12.2020 che ha assegnato il detto termine di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito è stata comunicata al procuratore del procedente, al custode ed ai difensori della opponente in data 31.12.2020 con la conseguenza che il termine perentorio per introdurre la causa scadeva il I marzo 2021 (lunedì) mentre la notifica dell'atto di citazione da parte opponente è avvenuta successivamente in data 2.3.2021.
Alla mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato consegue l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c. che prevede “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Alla luce di quanto rilevato, deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio n. 893/2021
R.G.A.C.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 comma 4 c.p.c. pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_2
-dichiara l'estinzione del processo iscritto al n. 893/2021 R.G.A.C.;
-ogni altra questione resta assorbita;
-le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Cosenza, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 893/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2024 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. e rimessa a questo giudice per la decisione in data 13.9.2024, vertente
TRA
IG.ra (c.f. ) rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv.to Giovanni Mazzei e dall'Avv.to Luigi De Seta;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(c.f. e P. Iva ) in persona del lrpt., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to Roberto Franco;
CONVENUTA-OPPOSTA
E
(già ); Controparte_2 CP_3
CREDITORE INTERVENUTO-OPPOSTA, CONTUMACE
E
(c.f. e P.IVA di gruppo ) e per essa, quale procuratrice e CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3
servicer, (c.f. ) -incorporante Controparte_5 P.IVA_4 CP_6
pagina 1 di 11 che a sua volta agisce per il tramite della mandataria (c.f. CP_7 Controparte_8
), rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Giona Coronella;
P.IVA_5
INTERVENUTA (art 111 c.p.c.) avente ad oggetto: opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c.
Conclusioni: come in atti e da verbale di udienza del 28.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 617 comma 2 c.p.c. depositato il 4.8.2020 nella procedura esecutiva immobiliare n.
178/2017 RGEs.Imm. intrapresa da nei confronti dei coniugi Avv. Controparte_1
Mazzei Giovani e IG,ra , la IG.ra , quale debitrice esecutata ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza del G.E. del 20.7.2020 con la quale è stato stabilito a suo carico il pagamento di una indennità per l'occupazione dell'immobile pignorato, pari ad euro 500,00 mensili “a far data dalla mensilita' di Marzo 2019 e dunque allo stato complessivamente per E 8.500”, eccependo la mancanza dei presupposti per tale delibazione sia in considerazione del fatto che il G.E. non aveva tenuto conto di quanto disposto all'art. 54 ter D.L. 17.3.20 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, in ordine alla “sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa in vigore dal 30.4.20” procrastinata sino al 15.10.20 sia in considerazione della modifica intervenuta all'art.560 cpc, applicabile alla detta procedura immobiliare, che stabilisce un vero e proprio diritto in capo al debitore e familiari con lui conviventi a rimanere nell'immobile pignorato che sia adibito ad abitazione principale sino al decreto di trasferimento del bene, con conseguente esclusione del pagamento di indennità di occupazione, in ragione del fatto che l'immobile è adibito ad abitazione principale della IG.ra e dai figli con lei conviventi. Parte_1
Ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi avverso la detta ordinanza, nella parte in cui: “-
“indica in E 500 l'indennità di occupazione mensile che deve essere corrisposta dall'occupante il compendio .......”, perchè non dovuto, ai sensi della Legge (L. n. 12/2019 modif. dalla Parte_1
Legge 28.2.2020 n. 8 di conversione del D.L. 30.12.2019 n.162) introducente il nuovo art.560 cpc, alcun indennizzo per occupazione illegittima;
- “dispone che il custode, ove non l'abbia ancora fatto, provveda ad aprire un conto corrente intestato alla procedura nel quale confluiranno gli importi della indennità di occupazione, che dovrà essere corrisposta entro il giorno 30 di ogni mese, e per quanto concerne le mensilità arretrate, integralmente entro 4 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento(e saranno oggetto di valutazione all'udienza già fissata ,adempimento rispetto al quale pagina 2 di 11 il custode relazionerà entro 5 giorni prima dell'udienza), perché adempimenti prodromici o conseguenti ad atti o pretese indebite ai sensi della Legge ((L. n. 12/2019 modif. dalla Legge 28.2.2020
n. 8 di conversione del D.L. 30.12.2019 n.162) introducente il nuovo art.560 cpc;
- conferma implicitamente l'incarico a custode nei confronti del Dott. VO, poiché il Dott. VO a) ha ritardato colpevolmente - non rispondendo prontamente alla Circolare dell'Ufficio del 11.5.2020 - circa la qualificazione di “prima casa‟ relativa all'abitazione del compendio da parte di Pt_1
; requisito oltremodo ESSENZIALE ai fini giuridici che gli atti procedimentali comportano (o
[...]
avrebbero potuto o dovuto comportare); b) il Dott. VO ha, senza osservare la legge
(segnatamente Legge n. 12/2019 modif. dalla Legge 28.2.2020 n. 8 di conversione del D.L. 30.12.2019
n.162) - in vigore da prima dell'udienza del14.7.2020 - proposto, anzi CONTINUATO a proporre
l'attribuzione di “indennità di occupazione‟, anche in forma di arretrato, a carico della IG.ra
in costanza di vigenza del novellato art 560 cpc che, repeteat, attribuisce alla Parte_1 debitrice la piena conservazione del possesso dell'immobile fino al Decreto di trasferimento, vieppiu‟ nella piena consapevolezza o inescusabilità dell'ignoranza della Legge vigente e nonostante il (già tardivo) accertamento, essenziale ad ogni fine giuridico, della qualità di “prima casa‟ del compendio immobiliare medesimo”, chiedendone la revoca e/o l'annullamento.
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Il G.E., fissata con decreto del 6.8.2020 l'udienza del 24.11.2024 per la trattazione della fase sommaria dell'opposizione, con ordinanza del 30.12.2020 riservata all'udienza del 24.11.2024, rilevato che parte opponente aveva provveduto alla notifica, nel termine perentorio assegnatole in sede di fissazione dell'udienza, del solo decreto di fissazione dell'udienza con la procura alle liti e l'attestazione di conformità, senza notificare tuttavia il ricorso in opposizione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione; ha rilevato inoltre la tardività dell'opposizione, per non avere la ricorrente presentato opposizione alla precedente ordinanza del 22.3.2020 con cui era stata già ritenuta la dovutezza da parte della IG.ra dell'indennità di occupazione (avendo il GE in quella sede ritenuto non essere Pt_1
opponibile alla procedura, poiché non trascritto, il verbale di separazione consensuale dei coniugi con il quale la casa coniugale oggetto del pignoramento era stata assegnata alla IG.ra Parte_2
come da motivazione richiamata nell'ordinanza del 20.7.2020 qui opposta ); ha rigettato nel Pt_1 merito l'istanza di sospensione ed ha assegnato alle parti il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito, evidenziando che, come pagina 3 di 11 affermato nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30300/2019, la pronuncia che conclude la fase sommaria è priva di definitività.
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Con atto di citazione notificato il 2.3.2021 l'opponente IG.ra ha introdotto il giudizio di Pt_1 merito chiedendo “…annullare l'Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 31.12.20 e, in riforma dell'ordinanza del 20.7.2020, così come di ogni atto presupposto, - dichiarare non dovuta l'indennità di occupazione “sine titulo” dell'immobile pignorato, in quanto abitazione “prima casa” della IG.ra
e del proprio nucleo familiare sulla base della Legge (Legge n. 12/2019 modif. dalla Parte_1
Legge 28.2.2020 n. 8 di conversione del D.L. 30.12.2019 n.162) che, novellando l'art. 560 cpc, ha statuito, in merito a tutte le procedure esecutive immobiliari la conservazione del possesso in capo ai soggetti esecutati in ordine alla „prima casa‟ di abitazione”, chiedendo altresì sospendersi l'atto impugnato.
Nello specifico, parte opponente ha eccepito l'erroneità del provvedimento con cui é stata dichiarata Contr l'inammissibilità dell'opposizione, deducendo l'efficacia sanante della costituzione della opposta nella fase sommaria;
ha rilevato l'inconferenza della giurisprudenza di legittimità richiamata dal
Tribunale in composizione collegiale che, nel rigettare il reclamo e nel confermare la correttezza dell'ordinanza impugnata in considerazione della mancata notifica del ricorso ex art. 617 comma 2
c.p.c. introduttivo dell'opposizione, ha ritenuto valido nella fattispecie il principio enunciato dalla
Corte di cassazione tuttavia nella differente ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2
c.p.c.
Ha in ogni caso rilevato che la questione della nullità ovvero dell'omessa notifica del ricorso riguarderebbe la sola fase sommaria e non si estenderebbe al giudizio di merito, in quanto regolarmente instaurato, trattandosi di fase del tutto autonoma.
Ha rilevato la tempestività dell'opposizione proposta in quanto da valutarsi con riguardo all'ordinanza qui impugnata pronunziata il 20.7.2020 e comunicata il 22.7.2020, con la quale è stata liquidata l'indennità di occupazione, e non rispetto alla precedente ordinanza del 22.3.2020 che rappresentava una prima fase del procedimento incidentale di determinazione dell'indennità di occupazione, all'epoca ancora non quantificata, e non era idonea ad incidere direttamente sulla posizione giuridica dell'opponente.
pagina 4 di 11 Ha insistito nei motivi di merito dell'opposizione circa la non dovutezza e inammissibilità dell'indennità di occupazione, richiamando, fra l'altro, il testo dell'art. 560 c.p.c., come modificato dall'art. 18 quater D. L. n. 162 del 30.12.2019 conv. con modif. in l. n. 8 del 2020, evidenziando l'erroneità del provvedimento con cui è stata ritenuta sine titulo l'occupazione dell'immobile senza considerare il mantenimento del possesso da parte della opponente dell'abitazione.
Ha contestato la mancata valutazione del periculum rappresentato in ricorso.
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La causa è stata iscritta al n. 893/2021 RG.
L'agente della riscossione non si è costituito e va dichiarata la sua contumacia.
[...
si è costituita deducendo e producendo l'ordinanza di rigetto del reclamo proposto dalla CP_10
IG.ra avverso l'ordinanza del 30.12.2020; eccependo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. Pt_1
307 c.p.c. per essere stato introdotto tardivamente con atto di citazione notificato il 2.3.2021 quando invece il termine perentorio di 60 giorni assegnato dal G.E. a tal fine con l'ordinanza del 30.12.2020, comunicata alle parti il 31.12.2020, era scaduto il I marzo 2021; eccependo inoltre, sempre in rito,
l'improcedibilità del giudizio perché tardivamente iscritta l'11.3.2021, nonostante la dimidiazione dei termini prevista ai sensi dell'art. 618 c.p.c.; deducendo la correttezza dell'ordinanza opposta sia in ordine alle determinazioni in rito sia in ordine alle valutazioni circa il merito dell'opposizione proposta;
rilevando inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, il G.E. nell'ordinanza opposta nel decidere in ordine l'ordinanza di sospensione, aveva motivato altresì circa il periculum in mora escludendone la ricorrenza;
ha eccepito l'inammissibilità nel presente giudizio di merito della istanza di sospensione. Ha formulato conformi conclusioni.
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Concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., parte attrice ha depositato la prima memoria insistendo nei motivi di opposizione e contestando le eccezioni di controparte.
Nelle more, con atto del 30.12.2021 ha spiegato intervento nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Contr
, per come rappresentata, cessionaria del credito da insistendo nelle eccezioni e CP_4
Contr conclusioni formulate da chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 18.1.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, disponendosi l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione immobiliare n. 178/2017 RGEsImm. (infatti, “…..il pagina 5 di 11 giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza, che ha per oggetto la valutazione se un segmento del processo esecutivo si sia svolto o meno in modo conforme alle norme che lo regolano, e per poter compiere tale valutazione il giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. n. 7610 del 21 aprile
2004; Cass. n. 12120 del 2003; Cass. n. 967 del 2003”, Cass. 12642/2014), e successivamente rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ed ulteriormente rinviata per la mancata acquisizione del fascicolo dell'esecuzione immobiliare, infine acquisito il 22.1.2024.
All'udienza del 28.5.2025 i procuratori dell'opponente e della intervenuta hanno precisato CP_4
le conclusioni, il procuratore di parte attrice riportandosi ai propri atti e verbali di causa, chiedendo in subordine l'annullamento parziale dell'ordinanza emessa dal GE e chiedendo per l'effetto la condanna al pagamento dell'indennizzo di occupazione solo a decorrere dall'atto di aggiudicazione dell'immobile (8 giugno 2023) e fino al 9 ottobre 2023, data di rilascio effettivo dell'immobile; il procuratore della parte intervenuta precisando le conclusioni come in atti e chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti attrice ed intervenuta hanno depositato comparsa conclusionale;
parte opponente eccependo che sarebbe a carico di parte opposta fornire la prova che il Decreto del G.E. era stato notificato il 31.12.2020 e non in diversa data.
ha altresì depositato memoria di replica;
tardiva la memoria di replica depositata da parte CP_4
attrice in data 13.9.2024, non applicandosi al giudizio la sospensione per il periodo feriale dei termini processuali.
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In via preliminare, deve rilevarsi inammissibilità in questo giudizio di cognizione dell'istanza di sospensione dell'ordinanza opposta, atteso che è competenza del giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti indilazionabili ovvero di sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 618
c.p.c., restando inoltre riservata al collegio eventualmente adito in sede di reclamo la valutazione dei presupposti per l'adozione di provvedimenti di natura cautelare che siano stati concessi ovvero rigettati in prima istanza dal G.E.
pagina 6 di 11 Passando ad esaminare le questioni in rito, giova ricordare che l'art. 618 ai commi 1 e 2 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ma che sul punto è rimasto invariato, prevede che:
“
1. Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
2. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La casa è decisa con sentenza non impugnabile”.
Ciò precisato, occorre rilevare che correttamente è stata ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla IG. avverso l'ordinanza del 20.7.2020 per la mancata notifica a Pt_1
controparte del ricorso in opposizione.
Si evidenzia in proposito che é incontestata la mancata allegazione, in sede di notifica da parte opponente per posta elettronica del decreto del G.E. di fissazione dell'udienza per la fase sommaria, del ricorso in opposizione. Contr La stessa nel costituirsi ha documentato la circostanza allegando in formato EML la notifica effettuata nei suoi confronti da parte opponente in data 15.9.2020 a mezzo pec, con allegati i soli seguenti documenti: procura alle liti, decreto del G.E. del 6.8.2020 di fissazione dell'udienza del
24.11.2020 -con cui parte ricorrente veniva onerata della notifica del ricorso e del decreto entro il
2.10.2020- e relata di notifica con attestazione di conformità.
Per come previsto dalla norma sopra citata, occorre anzitutto rilevare che il codice di rito configura agli artt. 616 e 618 c.p.c. le opposizioni endoesecutive, quale quella de quo agitur, secondo una necessaria struttura bifasica (cfr. Cass. 6982/2024), dipendendo la procedibilità e ammissibilità del giudizio ordinario di cognizione e la proponibilità della domanda dalla corretta instaurazione della fase sommaria.
In tal senso Cass. n. 25170/2018 secondo cui “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia pagina 7 di 11 processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”.
Ed è questione rilevabile d'ufficio la violazione del termine assegnato per la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza stabilito dall'art. 618 comma I c.p.c. che, in quanto perentorio, ai sensi dell'art. 153 comma 1 c.p.c., è insuscettibile di proroga (cfr. Cass. 11583/2009), salva l'ipotesi, che qui non ricorre, prevista al secondo comma dell'art. 153 c.p.c. mentre la mancata ottemperanza alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, con conseguente scadenza del termine, è insuscettibile di sanatoria.
Così anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui 'In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini. Invece, se il ricorso è stato regolarmente notificato, la mancata comparizione delle parti non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, in quanto la regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa' (Cass. 11291/2020).
Ed ancora, “In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la legge non prevede l'obbligo della cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il giudice dell'esecuzione ha fissato davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, sicché, ove venga lasciato scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, il ricorrente incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza poter invocare la rimessione in termini;
invero, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte pagina 8 di 11 costituzionale (sentenza n. 197 del 1998), la periodica verifica dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge la comunicazione alle parti, non costituisce un "onere eccedente la normale diligenza", atteso che essa può essere agevolmente effettuata mediante consultazione informatica con accesso "da remoto" ai registri di cancelleria”
(Cass. 41747/2021).
Quanto esposto è valevole anche per il caso, quale quello in esame, in cui è mancata la notifica del ricorso in opposizione, laddove si consideri che ad essere omessa è la notifica dell'atto con il quale sono enunciati i motivi di opposizione rispetto ai quali controparte deve essere posta ab initio nella possibilità di prendere posizione, cosicché la notifica del solo decreto di fissazione di udienza, in quanto incompleta, non soddisfa l'esigenza di corretta instaurazione del contraddittorio e determina l'inammissibilità dell'opposizione.
E tale inammissibilità si riverbera anche nel presente giudizio, poiché, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, stante la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione proposta e per quanto sopra esposto, la fase di merito del giudizio è strettamente dipendente dalla fase sommaria.
Mentre in proposito non risulta attinente il richiamo fatto da parte opponente nella comparsa conclusionale alla pronunzia della Corte di Cassazione n. 25170/2018 che affronta il diverso tema della sanatoria per raggiungimento dello scopo della presentazione del ricorso in opposizione rivolto a giudice diverso dal G.E. ovvero non depositato nel fascicolo dell'esecuzione ove l'atto “pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione….”.
Ma ancor prima di una pronunzia di inammissibilità dell'opposizione, si impone, in via assorbente e secondo l'ordine delle questioni previsto all'art. 276 c.p.c., una pronunzia di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Si ricorda in proposito che “Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e
619 cod.proc.civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o - nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod.proc.civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata - vi sia, o meno, provvedimento sulle spese - può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod.proc.civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in pagina 9 di 11 cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.. La mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod.proc.civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod.proc.civ., con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese” (Cass. 22033/2011). Contr Ed infatti risulta fondata l'eccezione formulata da di tardività, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, della introduzione del giudizio di merito, posto che nel medesimo atto di citazione notificato il
2.3.2021 è indicato da parte opponente che il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha assegnato il termine di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito è stato comunicato il 31.12.2020 (cfr. pagina 1 dell'atto di citazione ove è enunciato
“EFFETTUA AZIONE ORDINARIA DI OPPOSIZIONE NEL MERITO AVVERSO Decreto del Giud.
Esecuzione del 31.12.2020 comunicato il 31.12.20 (RG 178/17 Esec.Imm.”).
Inoltre, alla acquisizione e disamina (che, come detto, rientra nel potere-dovere del giudice del giudizio di opposizione) del fascicolo dell'esecuzione e del relativo sub-procedimento di opposizione, emerge che l'ordinanza del 30.12.2020 che ha assegnato il detto termine di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito è stata comunicata al procuratore del procedente, al custode ed ai difensori della opponente in data 31.12.2020 con la conseguenza che il termine perentorio per introdurre la causa scadeva il I marzo 2021 (lunedì) mentre la notifica dell'atto di citazione da parte opponente è avvenuta successivamente in data 2.3.2021.
Alla mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato consegue l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c. che prevede “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Alla luce di quanto rilevato, deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio n. 893/2021
R.G.A.C.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 comma 4 c.p.c. pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_2
-dichiara l'estinzione del processo iscritto al n. 893/2021 R.G.A.C.;
-ogni altra questione resta assorbita;
-le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Cosenza, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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