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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AURIEMMA PAOLO, Presidente
EL RT, RE
D'AMELIO ILARIA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Sea Societa' Ricorrente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casole D'Elsa - Piazza Lucchetti 1 53031 Casole D'Elsa SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 267 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 183/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_2 Ricorrente_2 SPA , con sede legale in Poggibonsi (SI), indirizzo 1, in persona del legale rappresentata, assistita e difesa, in via congiunta ovvero anche disgiunta, dal Dott. Difensore_2 e Dott. Difensore_1 come da conferimento di incarico in atti
contro
Comune di Casole d'Elsa (SI), Ufficio Tributi avverso il Provvedimento n. 267 del 31 dicembre 2020, notificato alla S.
E.A. il 20 dicembre 2024 per omesso o parziale versamento IMU anno 2019, con ripresa dell'imposta pari a € 8.237,00, sanzioni per € 2.471,10, interessi per € 1.605,23, spese di notifica € 7,83, oltre oneri di riscossione pari a € 300,00, per un totale complessivo di € 12.621,00 .
Espone il ricorrente che n data 20 dicembre 2024 la Società riceveva tramite PEC il Provvedimento impugnato avente ad oggetto I.M.U anno 2019 per omesso o parziale versamento relativamente ai seguenti immobili :
Unità immobiliare n. 1 Area fabbricabile in Comune di Casole d'Elsa, Foglio 6, Mappale 217, Sub. 6 Imu rideterminata dal Comune € 5.883,37
Unità immobiliare n. 2 Fabbricato in Comune di Casole d'Elsa, Foglio 6, Mappale 217, Sub. 3 Imu rideterminata dal Comune € 166,42
Unità immobiliare n. 3 Fabbricato in Comune di Casole d'Elsa, Foglio 6, Mappale 217, Sub. 4 Imu rideterminata dal Comune € 5.780,17 , e così per un totale di Imu rideterminata dal Provvedimento pari a
€ 11.829,96.
In base a tale provvedimento, considerato che Ricorrente_2 secondo il Comune di Casole ha versato per tali immobili nel 2019 per Imu € 3.593,00, viene recuperata a tassazione la maggiore Imu a suo dire dovuta pari ad € 8.237,00 oltre sanzioni (€ 2.471,00), interessi (€ 1.605,23) e accessori (€ 7,83).
Il ricorrente impugna il provvedimento - come fatto presente anche nella Istanza di accertamento con adesione presentata al Comune di Casole d'Elsa in atti – rilevando che, come risulta dai documenti allegati, il valore di mercato di tutte e tre gli immobili sia di € 774.127,00 ai fini della determinazione dell'IMU ,e che l'Unità immobiliare di cui al Subalterno 6 sia graffata alle altre aree e risulti accatastata nelle planimetrie del fabbricato come resede e pertanto non possa essere soggetta autonomamente ad
IMU.
In seguito a tale istanza il Comune si è limitato a ridurre il valore dell'area sub.6 da € 774.127,00 ad
€ 661.659,00 ai fini dell'imposta IMU, invece di escludere come richiesto la sua tassazione autonoma perché essendo graffata l'Unità immobiliare di cui al Foglio 6, Mappale 217, Sub. 6, con le Unità di cui al
Foglio 6, mappale 217, Subalterni 4 e 5, detta area Sub. 6 non può essere soggetta a tassazione autonoma.
Rileva inoltre il ricorrente che il Comune non avrebbe tenuto conto del primo acconto IMU 2019 effettivamente versato come risulta dalla ricevuta F24 in atti.
Lamenta anche la carenza di motivazione relativa al valore applicato ,diversamente da quanto comprovato dalla Ricorrente con la Perizia giurata dell'Ing. Nominativo_1,in atti.
Il Comune di Casole non si costituiva e non contestava conseguentemente quanto dedotto e prodotto dal ricorrente. La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
Si ritiene in primo luogo che quanto dedotto e prodotto dal ricorrente in merito alla graffatura dell'area sub.6 alle altre debba ritenersi provato non solo dalla ampia documentazione in atti, planimetrie catastali e perizia giurata Ing. Nominativo_1, ma altresì dalla mancanza di contestazione da parte del Comune che ha emesso l'avviso impugnato.
Tale graffatura, come provato dall'elaborato planimetrico e dalle visure in atti, è esistente già dal 21 aprile
2008 e per questo la ricorrente provvedeva al regolare pagamento prima dell'acconto e quindi del saldo
Imu per la annualità 2019, come risulta dagli F24 in atti considerando le aree come unica unità immobiliare atteso che la pertinenza, come stabilito dall'art. 2, c. 1, lett. a) del DLgs 504/19921,costituisce parte integrante del fabbricato non rilevando autonomamente quale area soggetta a IMU.
La tassazione delle aree immobiliari ai fini IMU non può quindi prescindere dalle risultanze catastali e fattuali che nel caso specifico di S.E.A. evidenziano, come risulta descritto ampiamente nella perizia giurata in atti, la connessione pertinenziale tra l'area sub. 6 e gli altri immobili
Quanto al valore complessivo di tutte le aree su cui applicare l'IMU sempre dalla perizia giurata, non contestata dal Comune, esso risulta pari , ripetiamo per tutte le aree oggetto del provvedimento impugnato , ad € 774.127,00 valore su cui applicare l'Imu complessivamente dovuta come correttamente ha fatto il ricorrente.
Come osservato dalla ricorrente il comma 741, lett. a), dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha chiarito che ai fini IMU si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente, come nel caso in esame in cui la parte residuale di un'area edificabile risulta accatastata unitariamente al fabbricato, mediante graffatura.
In tal caso la stessa area va considerata pertinenza ai fini IMU ed il valore catastale del fabbricato comprenderà anche quello dell'area considerata pertinenziale.
Quanto alle spese di lite si osserva che il Comune , pur in assenza della sua costituzione, merita di essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente per far annullare l'illegittimo provvedimento emesso, atteso che il Comune nonostante la proposizione di istanza di adesione contenente tutta la documentazione attestante la pertinenzialità dell'area , ha richiesto ed emesso il provvedimento impugnato richiedendo somme non dovute, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AURIEMMA PAOLO, Presidente
EL RT, RE
D'AMELIO ILARIA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Sea Societa' Ricorrente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casole D'Elsa - Piazza Lucchetti 1 53031 Casole D'Elsa SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 267 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 183/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_2 Ricorrente_2 SPA , con sede legale in Poggibonsi (SI), indirizzo 1, in persona del legale rappresentata, assistita e difesa, in via congiunta ovvero anche disgiunta, dal Dott. Difensore_2 e Dott. Difensore_1 come da conferimento di incarico in atti
contro
Comune di Casole d'Elsa (SI), Ufficio Tributi avverso il Provvedimento n. 267 del 31 dicembre 2020, notificato alla S.
E.A. il 20 dicembre 2024 per omesso o parziale versamento IMU anno 2019, con ripresa dell'imposta pari a € 8.237,00, sanzioni per € 2.471,10, interessi per € 1.605,23, spese di notifica € 7,83, oltre oneri di riscossione pari a € 300,00, per un totale complessivo di € 12.621,00 .
Espone il ricorrente che n data 20 dicembre 2024 la Società riceveva tramite PEC il Provvedimento impugnato avente ad oggetto I.M.U anno 2019 per omesso o parziale versamento relativamente ai seguenti immobili :
Unità immobiliare n. 1 Area fabbricabile in Comune di Casole d'Elsa, Foglio 6, Mappale 217, Sub. 6 Imu rideterminata dal Comune € 5.883,37
Unità immobiliare n. 2 Fabbricato in Comune di Casole d'Elsa, Foglio 6, Mappale 217, Sub. 3 Imu rideterminata dal Comune € 166,42
Unità immobiliare n. 3 Fabbricato in Comune di Casole d'Elsa, Foglio 6, Mappale 217, Sub. 4 Imu rideterminata dal Comune € 5.780,17 , e così per un totale di Imu rideterminata dal Provvedimento pari a
€ 11.829,96.
In base a tale provvedimento, considerato che Ricorrente_2 secondo il Comune di Casole ha versato per tali immobili nel 2019 per Imu € 3.593,00, viene recuperata a tassazione la maggiore Imu a suo dire dovuta pari ad € 8.237,00 oltre sanzioni (€ 2.471,00), interessi (€ 1.605,23) e accessori (€ 7,83).
Il ricorrente impugna il provvedimento - come fatto presente anche nella Istanza di accertamento con adesione presentata al Comune di Casole d'Elsa in atti – rilevando che, come risulta dai documenti allegati, il valore di mercato di tutte e tre gli immobili sia di € 774.127,00 ai fini della determinazione dell'IMU ,e che l'Unità immobiliare di cui al Subalterno 6 sia graffata alle altre aree e risulti accatastata nelle planimetrie del fabbricato come resede e pertanto non possa essere soggetta autonomamente ad
IMU.
In seguito a tale istanza il Comune si è limitato a ridurre il valore dell'area sub.6 da € 774.127,00 ad
€ 661.659,00 ai fini dell'imposta IMU, invece di escludere come richiesto la sua tassazione autonoma perché essendo graffata l'Unità immobiliare di cui al Foglio 6, Mappale 217, Sub. 6, con le Unità di cui al
Foglio 6, mappale 217, Subalterni 4 e 5, detta area Sub. 6 non può essere soggetta a tassazione autonoma.
Rileva inoltre il ricorrente che il Comune non avrebbe tenuto conto del primo acconto IMU 2019 effettivamente versato come risulta dalla ricevuta F24 in atti.
Lamenta anche la carenza di motivazione relativa al valore applicato ,diversamente da quanto comprovato dalla Ricorrente con la Perizia giurata dell'Ing. Nominativo_1,in atti.
Il Comune di Casole non si costituiva e non contestava conseguentemente quanto dedotto e prodotto dal ricorrente. La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
Si ritiene in primo luogo che quanto dedotto e prodotto dal ricorrente in merito alla graffatura dell'area sub.6 alle altre debba ritenersi provato non solo dalla ampia documentazione in atti, planimetrie catastali e perizia giurata Ing. Nominativo_1, ma altresì dalla mancanza di contestazione da parte del Comune che ha emesso l'avviso impugnato.
Tale graffatura, come provato dall'elaborato planimetrico e dalle visure in atti, è esistente già dal 21 aprile
2008 e per questo la ricorrente provvedeva al regolare pagamento prima dell'acconto e quindi del saldo
Imu per la annualità 2019, come risulta dagli F24 in atti considerando le aree come unica unità immobiliare atteso che la pertinenza, come stabilito dall'art. 2, c. 1, lett. a) del DLgs 504/19921,costituisce parte integrante del fabbricato non rilevando autonomamente quale area soggetta a IMU.
La tassazione delle aree immobiliari ai fini IMU non può quindi prescindere dalle risultanze catastali e fattuali che nel caso specifico di S.E.A. evidenziano, come risulta descritto ampiamente nella perizia giurata in atti, la connessione pertinenziale tra l'area sub. 6 e gli altri immobili
Quanto al valore complessivo di tutte le aree su cui applicare l'IMU sempre dalla perizia giurata, non contestata dal Comune, esso risulta pari , ripetiamo per tutte le aree oggetto del provvedimento impugnato , ad € 774.127,00 valore su cui applicare l'Imu complessivamente dovuta come correttamente ha fatto il ricorrente.
Come osservato dalla ricorrente il comma 741, lett. a), dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha chiarito che ai fini IMU si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente, come nel caso in esame in cui la parte residuale di un'area edificabile risulta accatastata unitariamente al fabbricato, mediante graffatura.
In tal caso la stessa area va considerata pertinenza ai fini IMU ed il valore catastale del fabbricato comprenderà anche quello dell'area considerata pertinenziale.
Quanto alle spese di lite si osserva che il Comune , pur in assenza della sua costituzione, merita di essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente per far annullare l'illegittimo provvedimento emesso, atteso che il Comune nonostante la proposizione di istanza di adesione contenente tutta la documentazione attestante la pertinenzialità dell'area , ha richiesto ed emesso il provvedimento impugnato richiedendo somme non dovute, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.