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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 675/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
NA MAURO, RE
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3331/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M302091-2024 IMPOSTA SOSTIT 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M302091-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M302091-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M302091-2024 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M302091-2024 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7794/2025 depositato il
31/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (n. R.G. 3331/25) e si opponeva ad un avviso di accertamento n. TYX01M302091/2024, emesso in riferimento al periodo d'imposta 2019, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 17 febbraio 2025.
Riferiva che l'Ufficio con l'atto in epigrafe pretendeva dal contribuente il pagamento di € 19.007,00 a titolo di imposte ed € 43.646,48 per sanzioni. Contestualmente, l'Amministrazione Finanziaria aveva liquidato gli interessi per un ammontare pari ad €. 3.543,60.
Faceva presente che la pretesa impositiva scaturiva da un Processo Verbale della Guardia di Finanza –
Tenenza di Patti, notificato in data 21/06/2024 al ricorrente e che l'Agenzia delle Entrate, limitandosi a richiamare il predetto P.V.C., aveva emesso l'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione.
Eccepiva l'illegittimità in fatto ed in diritto della pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria nei suoi confronti per carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i motivi che indicava nel dettaglio in ricorso, cui per brevità ci si riporta, vinte le spese.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate che ha emesso l'atto chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni in atti meglio esplicitate, cui si rimanda.
Alla data odierna, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante impugna un avviso di accertamento n. TYX01M302091/2024, emesso in riferimento al periodo d'imposta 2019, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 17 febbraio 2025, e ne ha chiesto l'annullamento per i motivi che ha indicato, e che di seguito si scandagliano.
Anzitutto, va rigettato il motivo di ricorso con cui si è sostenuta l'inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento, che si asserisce essere stato sottoscritto da soggetto privo del potere di firma.
Al riguardo, basta prendere atto che l'Agenzia delle Entrate, costituendosi, ha versato in atti l'atto dispositivo ed i relativi allegati acclusi alle controdeduzioni da cui il potere di firma da parte del soggetto sottoscrittore dell'avviso emerge documentalmente (fatto neanche più contestato).
Ciò detto, occorre in questa sede, come pure fatto nell'atto introduttivo del giudizio, richiamare le motivazioni che hanno indotto l'A.E. all'adozione del suddetto avviso di accertamento nei confronti del Ricorrente_1: “Per chiarezza espositiva si riporta stralcio PVC fogli nr. 13-27 “Più nel dettaglio, dall'attività istruttoria delegata dall'A.G. è emerso che l'Avv. Ricorrente_1: - ha formalmente trasferito ma solo in maniera apparente sulla scorta dei qualificanti e fattuali elementi probatori acquisiti dal Reparto operante, la propria residenza al di fuori dei confini nazionali, a far data dal 7/12/2020, come si evince dalla consultazione del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria… dopo aver ultimato le procedure burocratiche relative alla successione ereditaria del patrimonio della cugina, AR NC, senza indugio, attraverso n. 10 bonifici bancari, ha trasferito in banche ubicate in territori al di fuori dei confini nazionali, le somme di seguito descritte….”.
Le suddette informazioni acquisite in sede di verifica, unitamente alle informazioni in possesso dell'Ufficio, presenti al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, per l'anno 2019 rilevano che la parte ha effettuato investimenti finanziari all'estero che dovevano essere dichiarati nel quadro RW del Mod. Unico ai fini del monitoraggio e dichiarare ai fini reddituali i relativi rendimenti esteri percepiti. Dai resoconti annuali elaborati dalla Guardia di finanza in sede di verifica, emerge che il contribuente, al 31.12.2019 deteneva capitali investiti all'estero per €. 8.700.000,00 (PVC fogli n. 46 – 50). L'art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n.
167, convertito in Legge 04 agosto 1990 n. 227, prescrive, che “Le persone fisiche (…) residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi……. Pertanto, sulle somme detenute all'estero in violazione dell'art. 4 c. 1 del D.L.
160/97 PARI AD EURO 8.700,000,00, si rende applicabile l'art. 6 del D.L. 167/1990 ossia la presunzione di fruttuosità misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel periodo d'imposta che per l'anno
2019 è pari ad 0,00 per cui non si determinano proventi tassabili. Ai fini della violazione sul monitoraggio fiscale, ex art. 4 del D.L. n. 167/90 si determinano le attività finanziarie detenute all'estero come sopraindicate che saranno sanzionate con la notifica di un separato atto di contestazione. Pertanto, nel presente atto si procede al recupero dell'imposta sul valore delle attività finanziarie estere IVAFE di €. 17.400,00, pari al 2 per mille (0,20%) delle attività complessivamente detenute al 31/12/2019 di €. 8.700.000,00”(cfr.).
Alla luce delle superiori motivazioni, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a recuperare l'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) complessivamente detenute nell'anno e contestualmente ha irrogato la sanzione per mancata compilazione del quadro RW.
Orbene, con il primo motivo di ricorso l'istante contesta il superiore avviso in quanto egli non avrebbe avuto nel 2019 la residenza in Italia, come sarebbe attestato dal contratto di locazione dell'immobile ubicato a
Cipro nell'anno in questione.
Ancora, rileva il Ricorrente_1, nel 2019 non avrebbe avuto neppure il domicilio (inteso come centro di interessi) in Italia come dimostrato dal permesso di lavoro ad esercitare l'attività professionale a Cipro, rilasciato in data 19/09/2018.
Tali assunti, tuttavia, a parere di questa Corte di Giustizia Tributaria non paiono persuasivi.
Al riguardo, va anzitutto osservato come il D.Lgs. n. 917 del 1986, all'art. 2, comma 2 stabilisce che "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".
Rilevano, quindi, perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa come si desume dall'utilizzo della congiunzione "o": il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello
Stato ai sensi del codice civile.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in ogni caso residenti, e, pertanto, soggetti passivi d'imposta, in Italia;
con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l'iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano (cfr. Cass. 677/15, 14434/10, 9319/06, 21970/2015 e 16634/2018; Cassazione civile sez. VI, 18/01/2022, n.1355). Ora, il ricorrente, nella specie, nessuna prova ha fornito in giudizio circa l'effettiva cancellazione dall'anagrafe del Comune italiano di residenza, con ciò dovendosi confutare quanto diversamente dallo stesso affermato nell'apposito motivo di ricorso.
Anzi, a ben guardare, la stessa iscrizione all'AIRE risulta essere stata effettuata in data 7.12.2020, e non nell'anno 2019 come invece asserito dall'istante (cfr. controdeduzioni).
Ciò, tenuto pure conto che la stessa richiesta che il Ricorrente_1 ha versato in atti risulta priva di data certa circa l'effettivo avvenuto deposito.
Per quanto sopra, e ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, sicchè l'atto impugnato risulta pienamente legittimo, e con l'ulteriore conseguenza che il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio, tra il ricorrente la resistente, seguono la soccombenza del primo come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
NA MAURO, RE
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3331/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M302091-2024 IMPOSTA SOSTIT 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M302091-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M302091-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M302091-2024 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M302091-2024 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7794/2025 depositato il
31/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (n. R.G. 3331/25) e si opponeva ad un avviso di accertamento n. TYX01M302091/2024, emesso in riferimento al periodo d'imposta 2019, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 17 febbraio 2025.
Riferiva che l'Ufficio con l'atto in epigrafe pretendeva dal contribuente il pagamento di € 19.007,00 a titolo di imposte ed € 43.646,48 per sanzioni. Contestualmente, l'Amministrazione Finanziaria aveva liquidato gli interessi per un ammontare pari ad €. 3.543,60.
Faceva presente che la pretesa impositiva scaturiva da un Processo Verbale della Guardia di Finanza –
Tenenza di Patti, notificato in data 21/06/2024 al ricorrente e che l'Agenzia delle Entrate, limitandosi a richiamare il predetto P.V.C., aveva emesso l'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione.
Eccepiva l'illegittimità in fatto ed in diritto della pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria nei suoi confronti per carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i motivi che indicava nel dettaglio in ricorso, cui per brevità ci si riporta, vinte le spese.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate che ha emesso l'atto chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni in atti meglio esplicitate, cui si rimanda.
Alla data odierna, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante impugna un avviso di accertamento n. TYX01M302091/2024, emesso in riferimento al periodo d'imposta 2019, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 17 febbraio 2025, e ne ha chiesto l'annullamento per i motivi che ha indicato, e che di seguito si scandagliano.
Anzitutto, va rigettato il motivo di ricorso con cui si è sostenuta l'inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento, che si asserisce essere stato sottoscritto da soggetto privo del potere di firma.
Al riguardo, basta prendere atto che l'Agenzia delle Entrate, costituendosi, ha versato in atti l'atto dispositivo ed i relativi allegati acclusi alle controdeduzioni da cui il potere di firma da parte del soggetto sottoscrittore dell'avviso emerge documentalmente (fatto neanche più contestato).
Ciò detto, occorre in questa sede, come pure fatto nell'atto introduttivo del giudizio, richiamare le motivazioni che hanno indotto l'A.E. all'adozione del suddetto avviso di accertamento nei confronti del Ricorrente_1: “Per chiarezza espositiva si riporta stralcio PVC fogli nr. 13-27 “Più nel dettaglio, dall'attività istruttoria delegata dall'A.G. è emerso che l'Avv. Ricorrente_1: - ha formalmente trasferito ma solo in maniera apparente sulla scorta dei qualificanti e fattuali elementi probatori acquisiti dal Reparto operante, la propria residenza al di fuori dei confini nazionali, a far data dal 7/12/2020, come si evince dalla consultazione del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria… dopo aver ultimato le procedure burocratiche relative alla successione ereditaria del patrimonio della cugina, AR NC, senza indugio, attraverso n. 10 bonifici bancari, ha trasferito in banche ubicate in territori al di fuori dei confini nazionali, le somme di seguito descritte….”.
Le suddette informazioni acquisite in sede di verifica, unitamente alle informazioni in possesso dell'Ufficio, presenti al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, per l'anno 2019 rilevano che la parte ha effettuato investimenti finanziari all'estero che dovevano essere dichiarati nel quadro RW del Mod. Unico ai fini del monitoraggio e dichiarare ai fini reddituali i relativi rendimenti esteri percepiti. Dai resoconti annuali elaborati dalla Guardia di finanza in sede di verifica, emerge che il contribuente, al 31.12.2019 deteneva capitali investiti all'estero per €. 8.700.000,00 (PVC fogli n. 46 – 50). L'art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n.
167, convertito in Legge 04 agosto 1990 n. 227, prescrive, che “Le persone fisiche (…) residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi……. Pertanto, sulle somme detenute all'estero in violazione dell'art. 4 c. 1 del D.L.
160/97 PARI AD EURO 8.700,000,00, si rende applicabile l'art. 6 del D.L. 167/1990 ossia la presunzione di fruttuosità misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel periodo d'imposta che per l'anno
2019 è pari ad 0,00 per cui non si determinano proventi tassabili. Ai fini della violazione sul monitoraggio fiscale, ex art. 4 del D.L. n. 167/90 si determinano le attività finanziarie detenute all'estero come sopraindicate che saranno sanzionate con la notifica di un separato atto di contestazione. Pertanto, nel presente atto si procede al recupero dell'imposta sul valore delle attività finanziarie estere IVAFE di €. 17.400,00, pari al 2 per mille (0,20%) delle attività complessivamente detenute al 31/12/2019 di €. 8.700.000,00”(cfr.).
Alla luce delle superiori motivazioni, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a recuperare l'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) complessivamente detenute nell'anno e contestualmente ha irrogato la sanzione per mancata compilazione del quadro RW.
Orbene, con il primo motivo di ricorso l'istante contesta il superiore avviso in quanto egli non avrebbe avuto nel 2019 la residenza in Italia, come sarebbe attestato dal contratto di locazione dell'immobile ubicato a
Cipro nell'anno in questione.
Ancora, rileva il Ricorrente_1, nel 2019 non avrebbe avuto neppure il domicilio (inteso come centro di interessi) in Italia come dimostrato dal permesso di lavoro ad esercitare l'attività professionale a Cipro, rilasciato in data 19/09/2018.
Tali assunti, tuttavia, a parere di questa Corte di Giustizia Tributaria non paiono persuasivi.
Al riguardo, va anzitutto osservato come il D.Lgs. n. 917 del 1986, all'art. 2, comma 2 stabilisce che "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".
Rilevano, quindi, perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa come si desume dall'utilizzo della congiunzione "o": il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello
Stato ai sensi del codice civile.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in ogni caso residenti, e, pertanto, soggetti passivi d'imposta, in Italia;
con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l'iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano (cfr. Cass. 677/15, 14434/10, 9319/06, 21970/2015 e 16634/2018; Cassazione civile sez. VI, 18/01/2022, n.1355). Ora, il ricorrente, nella specie, nessuna prova ha fornito in giudizio circa l'effettiva cancellazione dall'anagrafe del Comune italiano di residenza, con ciò dovendosi confutare quanto diversamente dallo stesso affermato nell'apposito motivo di ricorso.
Anzi, a ben guardare, la stessa iscrizione all'AIRE risulta essere stata effettuata in data 7.12.2020, e non nell'anno 2019 come invece asserito dall'istante (cfr. controdeduzioni).
Ciò, tenuto pure conto che la stessa richiesta che il Ricorrente_1 ha versato in atti risulta priva di data certa circa l'effettivo avvenuto deposito.
Per quanto sopra, e ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, sicchè l'atto impugnato risulta pienamente legittimo, e con l'ulteriore conseguenza che il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio, tra il ricorrente la resistente, seguono la soccombenza del primo come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti.