Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 450 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 600 miliardi per l'anno finanziario 1984, in lire 700 miliardi per l'anno finanziario 1985 ed in lire 800 miliardi per l'anno finanziario 1986, si provvede, quanto al 1983, a carico dello specifico accantonamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; quanto agli anni 1984, 1985 e 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 450 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 600 miliardi per l'anno finanziario 1984, in lire 700 miliardi per l'anno finanziario 1985 ed in lire 800 miliardi per l'anno finanziario 1986, si provvede, quanto al 1983, a carico dello specifico accantonamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; quanto agli anni 1984, 1985 e 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.