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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.3540/2014 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3540 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Francesca Lento del Foro di Salerno, Parte_1
codice fiscale , unitamente al quali elettivamente domicilia CodiceFiscale_1
presso il suo studio in Mercato San Severino (SA), alla Via Trieste n. 6, CAP 84085,
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
ATTORE
E
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'AVV. ANGELUCCI MASSIMO e dall'AVV. CAPUANO ALESSANDRO, presso il cui studio elettivamente domicilia,
in SALERNO (SA), in VIA NIZZA, 154 CONVENUTO
NONCHE'
, c.f. rapp.to e difeso come da Controparte_2 C.F._2
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'AVV. BELSITO
NICOLA ed elett.te dom.to presso il suo studio in SALERNO (SA), in VIA NIZZA,
134
CONVENUTO
E
, c.f. rapp.ta e difesa Controparte_3 C.F._3
dall'AVV. VICINANZA LUCIA, elett.te dom.ta presso il suo studio in SALERNO
(SA), C.SO VITTORIO EMANUELE, TRAV. F. PATELLA, 10
CONVENUTA
E
, c.f. , rapp.to e difeso, come da Controparte_4 C.F._4
procura in atti, dall'AVV. DE MARTINO ANGELA, elett.te dom.to presso il suo studio in SALERNO (SA), alla VIA LUIGI CACCIATORE, 57
CONVENUTO
E
, c.f. rapp.to e difeso, giusta procura Controparte_5 C.F._5
in atti, dall'AVV. FIORILLO VINCENZO e dall'AVV. FIORILLO REMIGIO,
elett.te dom.to presso il loro studio in SALERNO (SA), alla VIA SS. MARTIRI
SALERNITANI n. 31 CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, il Parte_1
di via Nizza 154 (di seguito Controparte_1
“ ), nonché sig.ri , CP_1 Controparte_4 [...]
premettendo di essere proprietario di un Parte_2
immobile al piano quinto, int. 15, ricompreso all'interno del condominio “
[...]
”, sito in Salerno (SA), alla via Nizza, 154 sottostante i terrazzi di Controparte_1
proprietà dei Sigg.ri e Controparte_4 Controparte_3 CP_2
i quali, in uno al terrazzo condominiale, fungono altresì da copertura e
[...]
cornicione di coronamento della verticale condominiale indicata come “scala A”; di aver lamentato, anche mediante raccomandate a/r al la presenza, nel CP_1
proprio appartamento di “copiose infiltrazioni di acqua”, estese, alla data di introduzione del giudizio, in tutti gli ambienti;
che con delibera del 22 settembre 2008
l'assemblea dei condomìni aveva incaricato l'ing. di effettuare una Controparte_6
relazione tecnica in merito ai fenomeni infiltrativi per cui è causa e che, da tale relazione, si evinceva che le cause dei medesimi erano da addebitarsi alla omessa/cattiva manutenzione del terrazzo di copertura nonché al “persistere
dell'originario impianto di recapito e scarico delle acque piovane, inadeguato per effetto delle modifiche apportate alle originarie linee di compluvio e displuvio dalle
varie e diverse superfetazioni realizzate dai condomini sui lastrici solari di proprietà
esclusiva”; che, stante l'inerzia dei convenuti, l'odierno attore si è visto costretto ad adire l'autorità giudiziaria mediante la proposizione di ricorso per A.T.P.; che, nel relativo procedimento, il CTU nominato, Ing. , individuava le cause delle Persona_1
infiltrazioni ed i lavori da realizzarsi al fine di porvi rimedio, quantificando, altresì, il danno riscontrato il quale, invero, non veniva risarcito;
che, il Sig. è stato pertanto Pt_1
costretto a promuovere apposito giudizio dinnazi al Tribunale di Salerno, recante R.G.
1587.2011; che le opere necessarie alla rimozione delle predette infiltrazioni non venivano correttamente eseguite dai convenuti, con conseguente estensione delle medesime e ulteriore pregiudizio per l'odierno attore;
che ciò ha compresso la possibilità di fruire dell'abitazione; che, pertanto, sussiste la responsabilità solidale dei convenuti in ordine ai danni lamentati.
Tanto premesso il dott. concludeva, quindi, per la condanna in solido dei Pt_1
convenuti “al risarcimento dei danni subiti, diretti e indiretti, patrimoniali e non per
mancato godimento dell'abitazione, per perdita di valore Firmato dell'immobile, per
mancato godimento degli interessi sul capitale non più ritraibile dalla vendita oltre al
danno morale e/o esistenziale da valutarsi in via equitativa, oltre interessi,
rivalutazione e maggior danno come per legge dal dì del fatto illecito fino al dì del
soddisfo” nonché al ripristino dello stato dei luoghi, all'eliminazione di tutte le cause delle lamentate infiltrazioni e delle conseguenze dannose subite alla propria abitazione.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il , contestando la pretesa CP_1 avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Si costituiva il Sig. , il quale eccepiva la esclusiva responsabilità Controparte_4
del nella determinazione dell'evento pregiudizievole. Parte_3
Si costituiva in giudizio la sig.ra lamentando l'infondatezza Controparte_3
dell'atto di citazione per violazione del principio del “ne bis in idem” domandando,
altresì, la estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, con richiesta di manleva nei confronti del sig. , di cui chiedeva l'autorizzazione alla CP_5
chiamata in causa.
Si costituiva in giudizio il sig. , anch'egli contestando la fondatezza Controparte_2
della domanda attorea e rilevando la litispendenza con altro giudizio (R.G. n.
1587/2011).
Instaurato così il contraddittorio, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo,
; quest'ultimo, costituitosi in giudizio, instava per il rigetto della Controparte_5
domanda poiché -a suo dire- infondata. Successivamente, espletata l'attività istruttoria mediante l'acquisizione delle prove testimoniali ed ammessa la CTU, il processo proseguiva e, all'udienza del 18 giugno 2024, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice
assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati
In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di giudicato
Ritiene il Tribunale di poter condividere le argomentazioni sostenute dalla difesa di parte attrice.
Ed infatti, l'odierno giudizio è stato introdotto a seguito del verificarsi di ulteriori fenomeni infiltrativi dovuti a fatti diversi rispetto a quelli oggetto del procedimento -
definito- avente n.r.g. 1587.2011, in cui attore ha agito al finte di ottenere il ristoro dei danni concernenti la parte “superficiale” degli intonaci e alle pitturazioni e comportanti, a sua detta, unicamente disagi estetici ed igienici tali da precludergli il godimento dell'immobile nel periodo ricompreso tra l'anno 2008 e l'anno 2012.
Diversamente, la presente controversia afferisce ai danni derivanti dalla errata realizzazione delle opere necessarie a eliminare le cause dei precedenti danni e dall'inerzia del Condominio nell'adozione di iniziative concretamente utili a fronteggiare gli inconvenienti lamentati.
Tali circostanze, a detta dell'attore, hanno determinato “altre successive e distinte
infiltrazioni” denunciate con missiva del 31 maggio 2013 all'ente condominiale convenuto, le quali si sarebbero estese all'intero appartamento “con danno evidente poi
anche alle strutture portanti dell'edificio atteso il distacco di intonaco dal soffitto della
camera da letto, causato dalla ossidazione dei ferri d'armatura del solaio tant'è che
ne veniva dichiarata l'inagibilità in data 15.07.2013”; ciò avrebbe determinato “la
grave compromissione della possibilità per il di usufruire in alcun modo Pt_1
dell'abitazione”.
In virtù delle considerazioni appena esposte, pertanto, va rilevato che non vi è alcuna identità tra le questioni decise nel giudizio avente n.r.g. 1587.2011 e l'attuale procedimento. La localizzazione, la natura dei danni lamentati, la loro presunta causa nonché l'arco temporale in cui i fenomeni infiltrativi si sono manifestati, differenziano la domanda proposta nel giudizio de quo da quella decisa con sentenza passata in giudicato, atteso che non vi identità sia tra i profili di danno lamentati che tra il fatto costitutivo del diritto al risarcimento fatto valere.
Tanto consente anche di poter escludere la presenza di un frazionamento abusivo della domanda.
È dirimente, sul punto, il principio di diritto richiamato da parte attrice, secondo cui
“nell'ambito di un giudizio risarcitorio, la domanda si intende estesa anche al
risarcimento del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia
espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi al momento della notifica della
citazione, nel qual caso è ammissibile la richiesta in un nuovo giudizio del danno
prodottosi successivamente, ciò non essendo precluso dalla statuizione precedente che,
in coerenza con la relativa domanda, abbia limitato il risarcimento ad un determinato
arco temporale, e neppure ponendosi in contrasto con il principio dell'infrazionabilità
del credito, in quanto volto a sanzionare la diversa ipotesi della frammentazione in più
giudizi di una domanda che può, dall'inizio, essere proposta per l'intero” (Cfr. Cass.
civ, sentenza n. 11789.2017).
Parte attrice ha, originariamente, limitato espressamente i danni all'arco temporale ed ai fatti materiali considerati dalla precedente citazione e, in conseguenza di fatti -e danni- in seguito verificatisi, ha citato in giudizio i convenuti, ravvisando, per le ragioni sopra esposte, la necessità di ricorrere ad una distinta tutela. Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Quanto al merito, il Tribunale ritiene di poter condividere gli esisti della disposta CTU,
in quanto immune da vizi logici e tecnici, nonché adeguatamente motivata e conforme alla normativa vigente.
L'ausiliario, nello specifico, ha riscontrato i seguenti danni materiali: “(…)
rigonfiamento di intonaco con distacchi dello stesso, polverizzazione delle
tinteggiature e macchie di muffa”.
Il CTU ha precisato che “le macchie di umidità nei vani soggiorno, cucina e nei due
bagni si sono originate nel maggio 2008 e si sono risolte nell'ottobre 2011”, mentre
“quella nella camera da letto originatasi nel 2013 si è risolta nel settembre 2014”.
Sulla base dei rilievi svolti, il consulente, pertanto, ha analizzato le richieste di parte attrice ed ha concluso che dopo l'effettuazione dei lavori di ripristino e riparazione all'interno dell'appartamento di proprietà del dott. , valutati nella relazione Pt_1
depositata dall'ing. nel giudizio R.G. n. 1587/2011, “l'appartamento non Per_2
presenterà alcun segno di ammaloramento”, sicché la domanda risarcitoria per perdita di valore dell'immobile si appalesa infondata.
Per il risarcimento del danno derivante dal mancato godimento, l'ausiliare,
condivisibilmente ne ha escluso la risarcibilità alla luce della documentazione in atti e degli accertamenti svolti, desumendo dal consumo di gas dell'odierno convenuto l'utilizzazione continua, seppur parziale, del bene (cfr. pag 7 CTU).
Diversamente, il CTU ha precisato che il proprietario è stato “sicuramente limitato nel
pieno godimento del bene di sua proprietà”, non avendone potuto “fare un uso redditizio” a causa dei lamentati fenomeni infiltrativi i quali “non consentivano,
comunque, al di poter ottenere l'utilità normalmente conseguibile nella Parte_1
piena disponibilità del bene” (Cfr. pag. 7 CTU).
Quanto agli importi e alle percentuali di incidenza del danno l'ausiliare ha così
provveduto: “dal maggio 2008-ottobre 2011 mesi 40x€350,00= € 14.000,00 dal
maggio 2013-settembre 2014 mesi 17x€350,00= € 5.950,00 per un totale di € 19.950.”,
ripartendo il primo importo, sulla scorta dell'art.1126 c. c., tra il e i Sigg.ri CP_1
; ; , in proprio e in qualità di condomini, e (in CP_4 CP_5 CP_2 CP_3
qualità di condomìna della verticale, nel periodo maggio 2008-settembre 2011 nella misura di 1/3 in solido , e i restanti 2/3 suddivisi 1/3 per verticale Controparte_7
e 1/3 per verticale (poi , mentre il successivo per 1/3 CP_4 CP_5 CP_3
in solido e i restanti 2/3 suddivisi 1/3 per € 1.983,00 verticale Controparte_8 [...]
e 1/3 verticale . CP_4 CP_2
Alla luce delle considerazioni appena svolte, pertanto, deve concludersi per l'accoglimento della domanda, nei limiti suindicati, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno nella misura indicata dal CTU, per un importo pari ad € 33.950,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede: -accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti,
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., ed i Controparte_1
Sigg.ri , e , in solido e nella misura CP_4 CP_5 CP_3 CP_2
indicata dal CTU, al risarcimento del danno nei confronti di parte attrice oltre
interessi dal dì della domanda sino al soddisfo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere le spese di lite in favore
di parte attrice, da liquidarsi in € 9.000,00, di cui € 690,00 per spese, € 1.950,00
per spese ctu, come liquidate con decreto emesso in data odierna, ed il residuo per
onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura
del 15% come per legge.
Così deciso a Salerno il 20 ottobre 2024
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3540 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Francesca Lento del Foro di Salerno, Parte_1
codice fiscale , unitamente al quali elettivamente domicilia CodiceFiscale_1
presso il suo studio in Mercato San Severino (SA), alla Via Trieste n. 6, CAP 84085,
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
ATTORE
E
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'AVV. ANGELUCCI MASSIMO e dall'AVV. CAPUANO ALESSANDRO, presso il cui studio elettivamente domicilia,
in SALERNO (SA), in VIA NIZZA, 154 CONVENUTO
NONCHE'
, c.f. rapp.to e difeso come da Controparte_2 C.F._2
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'AVV. BELSITO
NICOLA ed elett.te dom.to presso il suo studio in SALERNO (SA), in VIA NIZZA,
134
CONVENUTO
E
, c.f. rapp.ta e difesa Controparte_3 C.F._3
dall'AVV. VICINANZA LUCIA, elett.te dom.ta presso il suo studio in SALERNO
(SA), C.SO VITTORIO EMANUELE, TRAV. F. PATELLA, 10
CONVENUTA
E
, c.f. , rapp.to e difeso, come da Controparte_4 C.F._4
procura in atti, dall'AVV. DE MARTINO ANGELA, elett.te dom.to presso il suo studio in SALERNO (SA), alla VIA LUIGI CACCIATORE, 57
CONVENUTO
E
, c.f. rapp.to e difeso, giusta procura Controparte_5 C.F._5
in atti, dall'AVV. FIORILLO VINCENZO e dall'AVV. FIORILLO REMIGIO,
elett.te dom.to presso il loro studio in SALERNO (SA), alla VIA SS. MARTIRI
SALERNITANI n. 31 CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, il Parte_1
di via Nizza 154 (di seguito Controparte_1
“ ), nonché sig.ri , CP_1 Controparte_4 [...]
premettendo di essere proprietario di un Parte_2
immobile al piano quinto, int. 15, ricompreso all'interno del condominio “
[...]
”, sito in Salerno (SA), alla via Nizza, 154 sottostante i terrazzi di Controparte_1
proprietà dei Sigg.ri e Controparte_4 Controparte_3 CP_2
i quali, in uno al terrazzo condominiale, fungono altresì da copertura e
[...]
cornicione di coronamento della verticale condominiale indicata come “scala A”; di aver lamentato, anche mediante raccomandate a/r al la presenza, nel CP_1
proprio appartamento di “copiose infiltrazioni di acqua”, estese, alla data di introduzione del giudizio, in tutti gli ambienti;
che con delibera del 22 settembre 2008
l'assemblea dei condomìni aveva incaricato l'ing. di effettuare una Controparte_6
relazione tecnica in merito ai fenomeni infiltrativi per cui è causa e che, da tale relazione, si evinceva che le cause dei medesimi erano da addebitarsi alla omessa/cattiva manutenzione del terrazzo di copertura nonché al “persistere
dell'originario impianto di recapito e scarico delle acque piovane, inadeguato per effetto delle modifiche apportate alle originarie linee di compluvio e displuvio dalle
varie e diverse superfetazioni realizzate dai condomini sui lastrici solari di proprietà
esclusiva”; che, stante l'inerzia dei convenuti, l'odierno attore si è visto costretto ad adire l'autorità giudiziaria mediante la proposizione di ricorso per A.T.P.; che, nel relativo procedimento, il CTU nominato, Ing. , individuava le cause delle Persona_1
infiltrazioni ed i lavori da realizzarsi al fine di porvi rimedio, quantificando, altresì, il danno riscontrato il quale, invero, non veniva risarcito;
che, il Sig. è stato pertanto Pt_1
costretto a promuovere apposito giudizio dinnazi al Tribunale di Salerno, recante R.G.
1587.2011; che le opere necessarie alla rimozione delle predette infiltrazioni non venivano correttamente eseguite dai convenuti, con conseguente estensione delle medesime e ulteriore pregiudizio per l'odierno attore;
che ciò ha compresso la possibilità di fruire dell'abitazione; che, pertanto, sussiste la responsabilità solidale dei convenuti in ordine ai danni lamentati.
Tanto premesso il dott. concludeva, quindi, per la condanna in solido dei Pt_1
convenuti “al risarcimento dei danni subiti, diretti e indiretti, patrimoniali e non per
mancato godimento dell'abitazione, per perdita di valore Firmato dell'immobile, per
mancato godimento degli interessi sul capitale non più ritraibile dalla vendita oltre al
danno morale e/o esistenziale da valutarsi in via equitativa, oltre interessi,
rivalutazione e maggior danno come per legge dal dì del fatto illecito fino al dì del
soddisfo” nonché al ripristino dello stato dei luoghi, all'eliminazione di tutte le cause delle lamentate infiltrazioni e delle conseguenze dannose subite alla propria abitazione.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il , contestando la pretesa CP_1 avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Si costituiva il Sig. , il quale eccepiva la esclusiva responsabilità Controparte_4
del nella determinazione dell'evento pregiudizievole. Parte_3
Si costituiva in giudizio la sig.ra lamentando l'infondatezza Controparte_3
dell'atto di citazione per violazione del principio del “ne bis in idem” domandando,
altresì, la estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, con richiesta di manleva nei confronti del sig. , di cui chiedeva l'autorizzazione alla CP_5
chiamata in causa.
Si costituiva in giudizio il sig. , anch'egli contestando la fondatezza Controparte_2
della domanda attorea e rilevando la litispendenza con altro giudizio (R.G. n.
1587/2011).
Instaurato così il contraddittorio, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo,
; quest'ultimo, costituitosi in giudizio, instava per il rigetto della Controparte_5
domanda poiché -a suo dire- infondata. Successivamente, espletata l'attività istruttoria mediante l'acquisizione delle prove testimoniali ed ammessa la CTU, il processo proseguiva e, all'udienza del 18 giugno 2024, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice
assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati
In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di giudicato
Ritiene il Tribunale di poter condividere le argomentazioni sostenute dalla difesa di parte attrice.
Ed infatti, l'odierno giudizio è stato introdotto a seguito del verificarsi di ulteriori fenomeni infiltrativi dovuti a fatti diversi rispetto a quelli oggetto del procedimento -
definito- avente n.r.g. 1587.2011, in cui attore ha agito al finte di ottenere il ristoro dei danni concernenti la parte “superficiale” degli intonaci e alle pitturazioni e comportanti, a sua detta, unicamente disagi estetici ed igienici tali da precludergli il godimento dell'immobile nel periodo ricompreso tra l'anno 2008 e l'anno 2012.
Diversamente, la presente controversia afferisce ai danni derivanti dalla errata realizzazione delle opere necessarie a eliminare le cause dei precedenti danni e dall'inerzia del Condominio nell'adozione di iniziative concretamente utili a fronteggiare gli inconvenienti lamentati.
Tali circostanze, a detta dell'attore, hanno determinato “altre successive e distinte
infiltrazioni” denunciate con missiva del 31 maggio 2013 all'ente condominiale convenuto, le quali si sarebbero estese all'intero appartamento “con danno evidente poi
anche alle strutture portanti dell'edificio atteso il distacco di intonaco dal soffitto della
camera da letto, causato dalla ossidazione dei ferri d'armatura del solaio tant'è che
ne veniva dichiarata l'inagibilità in data 15.07.2013”; ciò avrebbe determinato “la
grave compromissione della possibilità per il di usufruire in alcun modo Pt_1
dell'abitazione”.
In virtù delle considerazioni appena esposte, pertanto, va rilevato che non vi è alcuna identità tra le questioni decise nel giudizio avente n.r.g. 1587.2011 e l'attuale procedimento. La localizzazione, la natura dei danni lamentati, la loro presunta causa nonché l'arco temporale in cui i fenomeni infiltrativi si sono manifestati, differenziano la domanda proposta nel giudizio de quo da quella decisa con sentenza passata in giudicato, atteso che non vi identità sia tra i profili di danno lamentati che tra il fatto costitutivo del diritto al risarcimento fatto valere.
Tanto consente anche di poter escludere la presenza di un frazionamento abusivo della domanda.
È dirimente, sul punto, il principio di diritto richiamato da parte attrice, secondo cui
“nell'ambito di un giudizio risarcitorio, la domanda si intende estesa anche al
risarcimento del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia
espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi al momento della notifica della
citazione, nel qual caso è ammissibile la richiesta in un nuovo giudizio del danno
prodottosi successivamente, ciò non essendo precluso dalla statuizione precedente che,
in coerenza con la relativa domanda, abbia limitato il risarcimento ad un determinato
arco temporale, e neppure ponendosi in contrasto con il principio dell'infrazionabilità
del credito, in quanto volto a sanzionare la diversa ipotesi della frammentazione in più
giudizi di una domanda che può, dall'inizio, essere proposta per l'intero” (Cfr. Cass.
civ, sentenza n. 11789.2017).
Parte attrice ha, originariamente, limitato espressamente i danni all'arco temporale ed ai fatti materiali considerati dalla precedente citazione e, in conseguenza di fatti -e danni- in seguito verificatisi, ha citato in giudizio i convenuti, ravvisando, per le ragioni sopra esposte, la necessità di ricorrere ad una distinta tutela. Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Quanto al merito, il Tribunale ritiene di poter condividere gli esisti della disposta CTU,
in quanto immune da vizi logici e tecnici, nonché adeguatamente motivata e conforme alla normativa vigente.
L'ausiliario, nello specifico, ha riscontrato i seguenti danni materiali: “(…)
rigonfiamento di intonaco con distacchi dello stesso, polverizzazione delle
tinteggiature e macchie di muffa”.
Il CTU ha precisato che “le macchie di umidità nei vani soggiorno, cucina e nei due
bagni si sono originate nel maggio 2008 e si sono risolte nell'ottobre 2011”, mentre
“quella nella camera da letto originatasi nel 2013 si è risolta nel settembre 2014”.
Sulla base dei rilievi svolti, il consulente, pertanto, ha analizzato le richieste di parte attrice ed ha concluso che dopo l'effettuazione dei lavori di ripristino e riparazione all'interno dell'appartamento di proprietà del dott. , valutati nella relazione Pt_1
depositata dall'ing. nel giudizio R.G. n. 1587/2011, “l'appartamento non Per_2
presenterà alcun segno di ammaloramento”, sicché la domanda risarcitoria per perdita di valore dell'immobile si appalesa infondata.
Per il risarcimento del danno derivante dal mancato godimento, l'ausiliare,
condivisibilmente ne ha escluso la risarcibilità alla luce della documentazione in atti e degli accertamenti svolti, desumendo dal consumo di gas dell'odierno convenuto l'utilizzazione continua, seppur parziale, del bene (cfr. pag 7 CTU).
Diversamente, il CTU ha precisato che il proprietario è stato “sicuramente limitato nel
pieno godimento del bene di sua proprietà”, non avendone potuto “fare un uso redditizio” a causa dei lamentati fenomeni infiltrativi i quali “non consentivano,
comunque, al di poter ottenere l'utilità normalmente conseguibile nella Parte_1
piena disponibilità del bene” (Cfr. pag. 7 CTU).
Quanto agli importi e alle percentuali di incidenza del danno l'ausiliare ha così
provveduto: “dal maggio 2008-ottobre 2011 mesi 40x€350,00= € 14.000,00 dal
maggio 2013-settembre 2014 mesi 17x€350,00= € 5.950,00 per un totale di € 19.950.”,
ripartendo il primo importo, sulla scorta dell'art.1126 c. c., tra il e i Sigg.ri CP_1
; ; , in proprio e in qualità di condomini, e (in CP_4 CP_5 CP_2 CP_3
qualità di condomìna della verticale, nel periodo maggio 2008-settembre 2011 nella misura di 1/3 in solido , e i restanti 2/3 suddivisi 1/3 per verticale Controparte_7
e 1/3 per verticale (poi , mentre il successivo per 1/3 CP_4 CP_5 CP_3
in solido e i restanti 2/3 suddivisi 1/3 per € 1.983,00 verticale Controparte_8 [...]
e 1/3 verticale . CP_4 CP_2
Alla luce delle considerazioni appena svolte, pertanto, deve concludersi per l'accoglimento della domanda, nei limiti suindicati, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno nella misura indicata dal CTU, per un importo pari ad € 33.950,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede: -accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti,
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., ed i Controparte_1
Sigg.ri , e , in solido e nella misura CP_4 CP_5 CP_3 CP_2
indicata dal CTU, al risarcimento del danno nei confronti di parte attrice oltre
interessi dal dì della domanda sino al soddisfo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere le spese di lite in favore
di parte attrice, da liquidarsi in € 9.000,00, di cui € 690,00 per spese, € 1.950,00
per spese ctu, come liquidate con decreto emesso in data odierna, ed il residuo per
onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura
del 15% come per legge.
Così deciso a Salerno il 20 ottobre 2024
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.