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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/11/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG 588/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 25 novembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 588/2024 R.G.L.
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti Giuseppe Giglio e Quirino Mescia, elettivamente domiciliato presso lo studio dei loro difensori in Termoli al corso Mario Milano n. 27/C
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. , Controparte_1 P.VA_1
P. VA , in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.VA_2
e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar di Fiumicino, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, Persona_1 alla Via Zurlo, n°11.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445bis co. 6 c.p.c., avverso la Parte_1 valutazione peritale effettuata dal CTU dr. , nominato nell'ambito del procedimento di Per_2 accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Tale giudizio, infatti, si era concluso con la conferma della valutazione effettuata dalla Commissione Medica ASReM distretto di Larino, che aveva riconosciuto il sig. come inabile al lavoro nella misura del 100%, senza diritto al beneficio Pt_1 economico dell'indennità di accompagnamento, a partire dal 13.5.2024. Il ricorrente proponeva, dunque, formale contestazione a tali risultanze peritali, introducendo il presente giudizio al fine di ottenere la decorrenza del pagamento dell'indennità di accompagnamento dovuta per la grave invalidità a far data dalla domanda amministrativa, avvenuta il 7.11.2023, o comunque la dichiarazione di inabilità al 100% dal 7.11.2023. CP_ Si costituiva in giudizio l' sostenendo l'inammissibilità del ricorso, mentre in via subordinata ne chiedeva il rigetto.
La domanda non merita accoglimento.
Non sono stati, infatti, evidenziati, né provati nel ricorso elementi tali da indurre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Al contrario, il ricorrente si è limitato a richiedere la riconsiderazione di documentazione medica già presente in atti e già esaminata dal CTU, oltre alla domanda di spostamento della decorrenza del riconoscimento dell'inabilità al lavoro ad un momento precedente.
Sul punto, si sottolinea che in realtà dalla relazione dell'ausiliario, sorretta da idonei accertamenti e da argomentazioni immuni da vizi logici, si evince che le patologie di cui soffre il ricorrente -tra cui Sclerosi Multipla progressiva, Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi, Disturbo
Depressivo- pur diagnosticate precedentemente, sono state cristallizzate dall'esame obiettivo della commissione medica in data 13.5.2024; alcune di esse sono infatti patologie progressivamente ingravescenti ed hanno necessità di essere fissate nella loro misura con oggettività (cfr. Cass. sez. lav., 01/07/1998, n. 6433).
Ne discende la correttezza della individuazione della data di decorrenza del riconoscimento dell'inabilità lavorativa e, di conseguenza, il rigetto del ricorso.
Stante la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non si provvede sulle spese.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Larino, 25 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr.ssa Silvia Cucchiella)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 25 novembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 588/2024 R.G.L.
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti Giuseppe Giglio e Quirino Mescia, elettivamente domiciliato presso lo studio dei loro difensori in Termoli al corso Mario Milano n. 27/C
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. , Controparte_1 P.VA_1
P. VA , in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.VA_2
e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar di Fiumicino, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, Persona_1 alla Via Zurlo, n°11.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445bis co. 6 c.p.c., avverso la Parte_1 valutazione peritale effettuata dal CTU dr. , nominato nell'ambito del procedimento di Per_2 accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Tale giudizio, infatti, si era concluso con la conferma della valutazione effettuata dalla Commissione Medica ASReM distretto di Larino, che aveva riconosciuto il sig. come inabile al lavoro nella misura del 100%, senza diritto al beneficio Pt_1 economico dell'indennità di accompagnamento, a partire dal 13.5.2024. Il ricorrente proponeva, dunque, formale contestazione a tali risultanze peritali, introducendo il presente giudizio al fine di ottenere la decorrenza del pagamento dell'indennità di accompagnamento dovuta per la grave invalidità a far data dalla domanda amministrativa, avvenuta il 7.11.2023, o comunque la dichiarazione di inabilità al 100% dal 7.11.2023. CP_ Si costituiva in giudizio l' sostenendo l'inammissibilità del ricorso, mentre in via subordinata ne chiedeva il rigetto.
La domanda non merita accoglimento.
Non sono stati, infatti, evidenziati, né provati nel ricorso elementi tali da indurre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Al contrario, il ricorrente si è limitato a richiedere la riconsiderazione di documentazione medica già presente in atti e già esaminata dal CTU, oltre alla domanda di spostamento della decorrenza del riconoscimento dell'inabilità al lavoro ad un momento precedente.
Sul punto, si sottolinea che in realtà dalla relazione dell'ausiliario, sorretta da idonei accertamenti e da argomentazioni immuni da vizi logici, si evince che le patologie di cui soffre il ricorrente -tra cui Sclerosi Multipla progressiva, Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi, Disturbo
Depressivo- pur diagnosticate precedentemente, sono state cristallizzate dall'esame obiettivo della commissione medica in data 13.5.2024; alcune di esse sono infatti patologie progressivamente ingravescenti ed hanno necessità di essere fissate nella loro misura con oggettività (cfr. Cass. sez. lav., 01/07/1998, n. 6433).
Ne discende la correttezza della individuazione della data di decorrenza del riconoscimento dell'inabilità lavorativa e, di conseguenza, il rigetto del ricorso.
Stante la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non si provvede sulle spese.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Larino, 25 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr.ssa Silvia Cucchiella)