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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1051/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1051/2024
Oggi 30 aprile 2025, alle ore 10.43, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'Avv. Davide Raffa il quale dà atto di avere ottemperato a Parte_1
quanto chiesto e autorizzato dal Tribunale;
chiede di essere autorizzato a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Si dà atto della presenza, ai fini della pratica forense, della dott.ssa . Parte_2
Il Giudice autorizza la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
L'avv. Raffa precisa le proprie conclusioni riportandosi al conclusum dell'atto di citazione, con l'unica differenza che la somma per cui si chiede la condanna al pagamento risulta essere di € 10.233,72 anziché quella indicata in atti, tenuto conto del pagamento di € 6.750,00 effettuato medio tempore dalla controparte in esecuzione di accordo posteriore all'introduzione della causa e rimasto inadempiuto. Chiede la condanna al pagamento degli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002, nonché il pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 8 N. R.G. 1051/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1051/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Egle Potenza e Parte_1 P.IVA_1
Davide Raffa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
C.F./P.IVA ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.04.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto Parte_1
in giudizio la società esponendo di avere Controparte_1
eseguito, in favore di quest'ultima, una serie di prestazioni consistenti nel conferimento, trasporto e successivo recupero di rifiuti speciali, nonché nel noleggio di cassoni scarrabili, in esecuzione di specifici incarichi ricevuti dalla convenuta.
A fronte dei suddetti servizi, l'attrice ha emesso le seguenti fatture:
Fattura n. 122 del 30.04.2022, per complessivi € 13.501,86, avente ad oggetto: conferimento per recupero rifiuti CER 200201 (€ 8.941,60), trasporto rifiuti speciali (€ 2.000,00), noleggio cassoni scarrabili per 67 giorni (€ 1.005,00);
Fattura n. 159 del 31.05.2022, per complessivi € 2.310,66, relativa a: conferimento rifiuti (€ 697,60), trasporto (€ 200,00), noleggio cassone per 31 giorni (€ 465,00), analisi ambientali e microbiologiche (€ 600,00);
Fattura n. 302 del 31.07.2022, per complessivi € 1.171,20, riferita a: noleggio cassone scarrabile per 64 giorni.
Il credito complessivo vantato dall'attrice nei confronti della convenuta ammonta pertanto a € 16.983,72.
Nonostante i ripetuti solleciti, sia verbali che scritti, nonché l'invio di formale invito alla negoziazione assistita in data 18.04.2023 (ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014), rimasto privo di riscontro, la convenuta non ha provveduto al pagamento del dovuto.
L'attrice ha quindi domandato:
a) l'accertamento dell'intervenuta esecuzione delle prestazioni in favore della convenuta;
b) la condanna della società al pagamento della somma complessiva di CP_1
€ 16.983,72, o di quella maggiore o minore da determinarsi in corso di causa;
c) la corresponsione degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002;
d) la rifusione delle spese del presente giudizio, con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie.
Pag. 3 di 8 2. - La società convenuta pur ritualmente Controparte_1
citata in giudizio, non si è costituita nei termini di legge e, pertanto, è stata dichiarata contumace con ordinanza del 10.03.2025.
3. - All'udienza del 09.04.2025, si è proceduto all'escussione del teste . Testimone_1
Nella medesima udienza, la difesa di parte attrice ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a produrre documentazione formatasi successivamente alla scadenza delle preclusioni istruttorie e assertive, e in particolare:
l'accordo transattivo intervenuto tra le parti in data 01.07.2024, accettato dalla convenuta con email PEC del medesimo giorno, contenente un piano di rientro per l'importo complessivo di € 21.750,00, da corrispondersi mediante un primo pagamento di € 5.750,00 e rate mensili di € 1.000,00;
la prova dell'avvenuto pagamento di due acconti da parte della convenuta, rispettivamente:
€ 5.750,00 in data 09.07.2024,
€ 1.000,00 in data 08.08.2024;
entrambi mediante bonifico bancario con causali riferite espressamente alla controversia in esame.
Tale produzione, autorizzata con provvedimento reso in udienza, è stata ammessa in quanto documentazione sopravvenuta, rilevante ai fini dell'accertamento del residuo credito azionato.
4. - All'udienza del 30.04.2025, il Tribunale ha autorizzato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
In tale sede, il procuratore ha dato atto che la somma effettivamente richiesta a titolo di condanna al pagamento risulta essere di € 10.233,72, in luogo dell'importo originariamente indicato in citazione (€ 16.983,72), per effetto dei pagamenti medio tempore eseguiti dalla convenuta (pari a complessivi € 6.750,00), in parziale esecuzione di un accordo transattivo intervenuto tra le parti successivamente all'introduzione del giudizio e rimasto inadempiuto per il residuo.
Pag. 4 di 8 La difesa ha inoltre reiterato la richiesta di condanna della convenuta:
al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, con decorrenza e misura di legge;
al rimborso delle spese e dei compensi del presente giudizio, come da parametri vigenti.
Il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per deliberare la presente sentenza.
5. - Ciò posto, la domanda attorea è fondata e va accolta.
5.1. - Vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento, avendo la società attrice dedotto l'avvenuta esecuzione di prestazioni contrattualmente pattuite in favore della convenuta, a fronte delle quali non è stato integralmente corrisposto il corrispettivo dovuto, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001).
5.2. - Nel caso di specie, la fonte negoziale del credito vantato dall'attrice risulta adeguatamente dimostrato non solo attraverso la produzione in giudizio delle tre fatture commerciali (nn. 122, 159 e 302 del 2022), ma anche e soprattutto dall'espletata istruttoria orale e documentale.
5.2.1. - Il teste escusso all'udienza del 09.04.2025, dipendente della società attrice con mansioni amministrative, ha riferito di avere diretta conoscenza dell'esecuzione delle prestazioni fatturate, sia quanto alla loro entità, sia quanto ai prezzi praticati, confermando inoltre la redazione dei formulari identificativi dei rifiuti per ogni trasporto e l'esistenza di ordinativi via email e telefonici. Ha altresì dichiarato di avere personalmente provveduto all'annotazione delle operazioni nei registri elettronici obbligatori, confermando l'intervenuto conferimento di rifiuti e il noleggio dei cassoni scarrabili secondo modalità conformi a quelle riportate nelle fatture.
Pag. 5 di 8 5.2.2. - A conferma dell'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti, deve inoltre attribuirsi rilevanza dirimente all'accordo transattivo sopravvenuto in data 01.07.2024, con il quale la società convenuta ha sostanzialmente riconosciuto il proprio debito nei confronti dell'attrice, impegnandosi al pagamento della somma complessiva di €
21.750,00 mediante versamento iniziale di € 5.750,00 e successive rate mensili da €
1.000,00. L'effettività di tale intesa è comprovata non solo dalla documentazione prodotta in atti (email di accettazione, piano di rientro), ma anche e soprattutto dall'esecuzione di due versamenti parziali, per complessivi € 6.750,00, effettuati a favore della nei mesi di luglio e agosto 2024. Parte_1
5.2.3. - Tali elementi, valutati nel loro insieme, forniscono prova piena della fonte negoziale del diritto di credito azionato, nonché dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte dell'attrice e del parziale adempimento della convenuta, rimasta inadempiente sia rispetto all'obbligazione originaria, sia rispetto all'obbligazione - espressamente priva di effetti novativi -assunta con il successivo accordo bonario.
6. - Alla luce di quanto accertato, deve ritenersi provata la sussistenza, in capo alla società attrice, di un credito originario pari ad € 16.983,72, corrispondente all'ammontare complessivo delle fatture emesse nei confronti della convenuta per i servizi di conferimento, trasporto rifiuti e noleggio cassoni resi nel corso dell'anno
2022.
Risulta parimenti dimostrato, sulla base della documentazione bancaria in atti, che la società convenuta ha eseguito, in parziale adempimento, due pagamenti per complessivi
€ 6.750,00, rispettivamente:
€ 5.750,00 in data 09.07.2024;
€ 1.000,00 in data 08.08.2024.
Ne consegue che il credito residuo attualmente azionato deve essere determinato nella somma di € 10.233,72, come espressamente richiesto all'udienza del 30.04.2025 in sede di precisazione delle conclusioni.
6.1. - In ordine agli interessi, parte attrice ha domandato la condanna della convenuta al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. n. 231/2002,
Pag. 6 di 8 applicabile alla fattispecie trattandosi di prestazioni effettuate nell'ambito di un rapporto tra operatori economici.
Tale richiesta è fondata e va accolta, in quanto:
a) il rapporto tra le parti ha natura commerciale;
b) la convenuta è risultata inadempiente alle obbligazioni pecuniarie derivanti da contratti onerosi di fornitura di servizi;
c) la mora debendi si è verificata di diritto ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. cit., per il solo fatto della scadenza dei termini di pagamento indicati in fattura e del mancato pagamento entro tali termini.
Gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 del medesimo decreto, vanno pertanto riconosciuti sul residuo importo di € 10.233,72, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dei termini per il pagamento indicati nelle fatture nn. 122, 159
e 302 del 2022 e fino al saldo effettivo.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società convenuta ed in favore della società attrice.
7.1. - Tenuto conto del valore effettivo della causa e avuto riguardo allo scaglione sino ad € 26.000,00, le spese vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con
D.M. n. 147/2022, nella misura di € 5.077,00 per compensi professionali, considerando le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1051/2024 r.g., nella contumacia della così dispone: Controparte_1
1) Condanna la società a pagare, in favore Controparte_1
della società per le causali di cui in motivazione, la somma Parte_1
complessiva di € 10.233,72, oltre interessi moratori al tasso e con la decorrenza indicati in motivazione.
Pag. 7 di 8 2) Condanna la società alla rifusione, in Controparte_1
favore della società delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
complessivi € 264,00 a titolo di spese vive (di cui € 237,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed € 5.077,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 30 aprile 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1051/2024
Oggi 30 aprile 2025, alle ore 10.43, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'Avv. Davide Raffa il quale dà atto di avere ottemperato a Parte_1
quanto chiesto e autorizzato dal Tribunale;
chiede di essere autorizzato a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Si dà atto della presenza, ai fini della pratica forense, della dott.ssa . Parte_2
Il Giudice autorizza la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
L'avv. Raffa precisa le proprie conclusioni riportandosi al conclusum dell'atto di citazione, con l'unica differenza che la somma per cui si chiede la condanna al pagamento risulta essere di € 10.233,72 anziché quella indicata in atti, tenuto conto del pagamento di € 6.750,00 effettuato medio tempore dalla controparte in esecuzione di accordo posteriore all'introduzione della causa e rimasto inadempiuto. Chiede la condanna al pagamento degli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002, nonché il pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 8 N. R.G. 1051/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1051/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Egle Potenza e Parte_1 P.IVA_1
Davide Raffa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
C.F./P.IVA ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.04.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto Parte_1
in giudizio la società esponendo di avere Controparte_1
eseguito, in favore di quest'ultima, una serie di prestazioni consistenti nel conferimento, trasporto e successivo recupero di rifiuti speciali, nonché nel noleggio di cassoni scarrabili, in esecuzione di specifici incarichi ricevuti dalla convenuta.
A fronte dei suddetti servizi, l'attrice ha emesso le seguenti fatture:
Fattura n. 122 del 30.04.2022, per complessivi € 13.501,86, avente ad oggetto: conferimento per recupero rifiuti CER 200201 (€ 8.941,60), trasporto rifiuti speciali (€ 2.000,00), noleggio cassoni scarrabili per 67 giorni (€ 1.005,00);
Fattura n. 159 del 31.05.2022, per complessivi € 2.310,66, relativa a: conferimento rifiuti (€ 697,60), trasporto (€ 200,00), noleggio cassone per 31 giorni (€ 465,00), analisi ambientali e microbiologiche (€ 600,00);
Fattura n. 302 del 31.07.2022, per complessivi € 1.171,20, riferita a: noleggio cassone scarrabile per 64 giorni.
Il credito complessivo vantato dall'attrice nei confronti della convenuta ammonta pertanto a € 16.983,72.
Nonostante i ripetuti solleciti, sia verbali che scritti, nonché l'invio di formale invito alla negoziazione assistita in data 18.04.2023 (ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014), rimasto privo di riscontro, la convenuta non ha provveduto al pagamento del dovuto.
L'attrice ha quindi domandato:
a) l'accertamento dell'intervenuta esecuzione delle prestazioni in favore della convenuta;
b) la condanna della società al pagamento della somma complessiva di CP_1
€ 16.983,72, o di quella maggiore o minore da determinarsi in corso di causa;
c) la corresponsione degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002;
d) la rifusione delle spese del presente giudizio, con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie.
Pag. 3 di 8 2. - La società convenuta pur ritualmente Controparte_1
citata in giudizio, non si è costituita nei termini di legge e, pertanto, è stata dichiarata contumace con ordinanza del 10.03.2025.
3. - All'udienza del 09.04.2025, si è proceduto all'escussione del teste . Testimone_1
Nella medesima udienza, la difesa di parte attrice ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a produrre documentazione formatasi successivamente alla scadenza delle preclusioni istruttorie e assertive, e in particolare:
l'accordo transattivo intervenuto tra le parti in data 01.07.2024, accettato dalla convenuta con email PEC del medesimo giorno, contenente un piano di rientro per l'importo complessivo di € 21.750,00, da corrispondersi mediante un primo pagamento di € 5.750,00 e rate mensili di € 1.000,00;
la prova dell'avvenuto pagamento di due acconti da parte della convenuta, rispettivamente:
€ 5.750,00 in data 09.07.2024,
€ 1.000,00 in data 08.08.2024;
entrambi mediante bonifico bancario con causali riferite espressamente alla controversia in esame.
Tale produzione, autorizzata con provvedimento reso in udienza, è stata ammessa in quanto documentazione sopravvenuta, rilevante ai fini dell'accertamento del residuo credito azionato.
4. - All'udienza del 30.04.2025, il Tribunale ha autorizzato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
In tale sede, il procuratore ha dato atto che la somma effettivamente richiesta a titolo di condanna al pagamento risulta essere di € 10.233,72, in luogo dell'importo originariamente indicato in citazione (€ 16.983,72), per effetto dei pagamenti medio tempore eseguiti dalla convenuta (pari a complessivi € 6.750,00), in parziale esecuzione di un accordo transattivo intervenuto tra le parti successivamente all'introduzione del giudizio e rimasto inadempiuto per il residuo.
Pag. 4 di 8 La difesa ha inoltre reiterato la richiesta di condanna della convenuta:
al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, con decorrenza e misura di legge;
al rimborso delle spese e dei compensi del presente giudizio, come da parametri vigenti.
Il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per deliberare la presente sentenza.
5. - Ciò posto, la domanda attorea è fondata e va accolta.
5.1. - Vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento, avendo la società attrice dedotto l'avvenuta esecuzione di prestazioni contrattualmente pattuite in favore della convenuta, a fronte delle quali non è stato integralmente corrisposto il corrispettivo dovuto, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001).
5.2. - Nel caso di specie, la fonte negoziale del credito vantato dall'attrice risulta adeguatamente dimostrato non solo attraverso la produzione in giudizio delle tre fatture commerciali (nn. 122, 159 e 302 del 2022), ma anche e soprattutto dall'espletata istruttoria orale e documentale.
5.2.1. - Il teste escusso all'udienza del 09.04.2025, dipendente della società attrice con mansioni amministrative, ha riferito di avere diretta conoscenza dell'esecuzione delle prestazioni fatturate, sia quanto alla loro entità, sia quanto ai prezzi praticati, confermando inoltre la redazione dei formulari identificativi dei rifiuti per ogni trasporto e l'esistenza di ordinativi via email e telefonici. Ha altresì dichiarato di avere personalmente provveduto all'annotazione delle operazioni nei registri elettronici obbligatori, confermando l'intervenuto conferimento di rifiuti e il noleggio dei cassoni scarrabili secondo modalità conformi a quelle riportate nelle fatture.
Pag. 5 di 8 5.2.2. - A conferma dell'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti, deve inoltre attribuirsi rilevanza dirimente all'accordo transattivo sopravvenuto in data 01.07.2024, con il quale la società convenuta ha sostanzialmente riconosciuto il proprio debito nei confronti dell'attrice, impegnandosi al pagamento della somma complessiva di €
21.750,00 mediante versamento iniziale di € 5.750,00 e successive rate mensili da €
1.000,00. L'effettività di tale intesa è comprovata non solo dalla documentazione prodotta in atti (email di accettazione, piano di rientro), ma anche e soprattutto dall'esecuzione di due versamenti parziali, per complessivi € 6.750,00, effettuati a favore della nei mesi di luglio e agosto 2024. Parte_1
5.2.3. - Tali elementi, valutati nel loro insieme, forniscono prova piena della fonte negoziale del diritto di credito azionato, nonché dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte dell'attrice e del parziale adempimento della convenuta, rimasta inadempiente sia rispetto all'obbligazione originaria, sia rispetto all'obbligazione - espressamente priva di effetti novativi -assunta con il successivo accordo bonario.
6. - Alla luce di quanto accertato, deve ritenersi provata la sussistenza, in capo alla società attrice, di un credito originario pari ad € 16.983,72, corrispondente all'ammontare complessivo delle fatture emesse nei confronti della convenuta per i servizi di conferimento, trasporto rifiuti e noleggio cassoni resi nel corso dell'anno
2022.
Risulta parimenti dimostrato, sulla base della documentazione bancaria in atti, che la società convenuta ha eseguito, in parziale adempimento, due pagamenti per complessivi
€ 6.750,00, rispettivamente:
€ 5.750,00 in data 09.07.2024;
€ 1.000,00 in data 08.08.2024.
Ne consegue che il credito residuo attualmente azionato deve essere determinato nella somma di € 10.233,72, come espressamente richiesto all'udienza del 30.04.2025 in sede di precisazione delle conclusioni.
6.1. - In ordine agli interessi, parte attrice ha domandato la condanna della convenuta al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. n. 231/2002,
Pag. 6 di 8 applicabile alla fattispecie trattandosi di prestazioni effettuate nell'ambito di un rapporto tra operatori economici.
Tale richiesta è fondata e va accolta, in quanto:
a) il rapporto tra le parti ha natura commerciale;
b) la convenuta è risultata inadempiente alle obbligazioni pecuniarie derivanti da contratti onerosi di fornitura di servizi;
c) la mora debendi si è verificata di diritto ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. cit., per il solo fatto della scadenza dei termini di pagamento indicati in fattura e del mancato pagamento entro tali termini.
Gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 del medesimo decreto, vanno pertanto riconosciuti sul residuo importo di € 10.233,72, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dei termini per il pagamento indicati nelle fatture nn. 122, 159
e 302 del 2022 e fino al saldo effettivo.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società convenuta ed in favore della società attrice.
7.1. - Tenuto conto del valore effettivo della causa e avuto riguardo allo scaglione sino ad € 26.000,00, le spese vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con
D.M. n. 147/2022, nella misura di € 5.077,00 per compensi professionali, considerando le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1051/2024 r.g., nella contumacia della così dispone: Controparte_1
1) Condanna la società a pagare, in favore Controparte_1
della società per le causali di cui in motivazione, la somma Parte_1
complessiva di € 10.233,72, oltre interessi moratori al tasso e con la decorrenza indicati in motivazione.
Pag. 7 di 8 2) Condanna la società alla rifusione, in Controparte_1
favore della società delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
complessivi € 264,00 a titolo di spese vive (di cui € 237,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed € 5.077,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 30 aprile 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 8 di 8