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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/12/2025, n. 5740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5740 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1012/2022 promossa da:
Parte_1
– (Avv.ti Gabriele Piccinini e Andrea Zerneri)
Contro
(Avv.ti Lino Gervasoni e Andrea Finzi) CP_1
(avv. Stefano Santi) CP_2 CP_3
(avv. FERRONI FRANCESCO) Controparte_4
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (di seguito, per brevità, solo Parte_2
Part
) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il Dott. in qualità di ex CP_5
Curatore del (di seguito il ), nonché la quale Parte_3 Parte_3 CP_1
Assuntrice del . Parte_3
Esponeva che:
- aveva acquistato dal - tramite susseguirsi di proposta d'acquisto in data 12.05.2011, Parte_3
autorizzazione del Giudice Delegato del 25.05.2011 e comunicazione di avvenuta accettazione da parte del Curatore il 10.06.2011 – tra altri, i crediti IVA che sarebbero maturati dalla Pt_4
dal 2013 fino alla chiusura della procedura;
pagina 1 di 4 - in data 07.10.2013, nel corso del Fallimento della , era stata avanzata proposta Parte_3
di concordato fallimentare dalla oggi prevedente la Controparte_6 CP_1 rilevazione di tutto l'attivo fallimentare alla data di efficacia del decreto di omologa;
- il Giudice Delegato, nonostante il parere negativo del Curatore, aveva omologato la proposta con proprio decreto, divenuto irrevocabile il 26.11.2018;
- in data 06.02.2020 il Curatore aveva depositato istanza di prelievo della liquidità disponibile a favore dell'Assuntrice, dando atto che nel trasferimento rientrava anche l'IVA dell'anno 2018 per € 369.231,00, nonchè quella dell'anno 2020 (poi quantificata in € 62.000).
Ritenendo illegittimo il trasferimento a dei crediti IVA in quanto già oggetto di precedente CP_1
Part cessione a proprio favore, chiedeva: in via principale, l'accertamento in capo ad essa attrice della titolarità dei crediti IVA maturati successivamente al 2013 nell'ambito del Parte_3
Part e fino alla sua chiusura - ed in particolare accertare che è l'unica titolare del credito di €
369.231,00 relativo all'IVA del fallimento per l'anno 2018 e del credito di € 62.000,00 relativo all'IVA finale del fallimento richiesto a rimborso per l'anno 2020 – con condanna al pagamento diretto di tali somme a proprio favore da parte dell'agenzia delle entrate ovvero, in via alternativa e/o subordinata, la condanna dei convenuti al compimento degli atti necessari per addivenire all'effettiva cessione, e in ulteriore via alternativa e/o subordinata la condanna di e del Dott. in solido tra loro, al CP_1 CP_2 risarcimento dei danni causati alla società attrice, quantificati in € 172.492,40, importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei crediti de quibus e il prezzo pattuito per la cessione e non ancora versato.
Si costituivano e il Dott. contestando la fondatezza delle avverse domande ed instando CP_1 CP_2
per il rigetto.
Il in particolare, contestava la tesi attorea secondo la quale con la comunicazione di accettazione CP_2
del Curatore del 10.06.2011 si sarebbe conclusa una cessione privatistica di un credito di natura fiscale.
Ha eccepito che il concordato era stato omologato dal Giudice Delegato nonostante il parere contrario di esso curatore negando ogni responsabilità a proprio carico.
Al fine di essere manlevato da eventuali conseguenze risarcitorie chiedeva la chiamata in causa di
. Controparte_4
Si costituiva contestando la fondatezza delle domande di ed instando per il Controparte_4 Pt_1
rigetto.
La domanda non è fondata.
Secondo parte attrice tramite il susseguirsi di proposta d'acquisto in data 12.05.2011, autorizzazione del Giudice Delegato del 25.05.2011 e comunicazione di avvenuta accettazione da parte del Curatore il pagina 2 di 4 10.06.2011, si sarebbe perfezionata la cessione privatistica dei futuri crediti fiscali, con conseguente Part titolarità, fin da allora, di detti crediti in capo alla .
L'assunto non è condivisibile.
Part Ed infatti, non è divenuta titolare dei crediti IVA per cui non ha versato il prezzo, ossia, più precisamente, di quelli relativi ai periodi d'imposta 2018 e 2020 di una mera aggiudicazione provvisoria.
Sul punto, la proposta di concordato fallimentare (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo) è chiara, laddove è previsto il trasferimento integrale a favore dell'Assuntore “di tutto l'attivo fallimentare senza alcuna esclusione” ricompresi, come si legge nel medesimo paragrafo, “tutti i beni e rapporti nonché i crediti di qualsiasi natura ivi compresi quelli tributari presenti e futuri, vantati dalla società fallita verso terzi”.
Nel parere in ordine alla proposta di concordato il Curatore fa espressa menzione dell'avvenuta contrattualizzazione della cessione di crediti fiscali alla per circa un milione e mezzo di euro Pt_1
e che tale somma sarebbe stata disponibile per i creditori dopo l'approvazione del rendiconto finale.
Ed ancora nella comunicazione di accettazione del 10.06.2011 il Curatore dà atto che il Tribunale ha disposto l'aggiudicazione della vendita.
Segue la seguente espressione: “Vi prego quindi di procedure al pagamento del corrispettivo proposto entro la fine del corrente mese e comunque non oltre il termine previsto dalla vostra offerta”.
Il corrispettivo non è stato mai pagato.
Parte attrice attribuisce l'omesso pagamento del corrispettivo alla omologa della proposta di concordato da parte dell'assuntore.
L'assunto non è condivisibile atteso che l'omologa è del 26.11.2018 ed in data 06.02.2020 il Curatore ha depositato istanza di prelievo della liquidità disponibile a favore dell'Assuntrice.
In altri termini l'ampio iato temporale tra la comunicazione di accettazione della proposta di acquisto dei crediti e la successiva omologa della proposta di concordato da parte dell' impedisce di CP_7 ascrivere a detta omologa le ragione dell'omesso pagamento del corrispettivo, in assenza, peraltro, della corresponsione anche di acconti.
La domanda va, quindi, rigettata.
Per le medesime ragioni non sussiste alcun diritto dell'attrice al richiesto risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa.
Compensa le spese nei rapporti tra e non essendo entrati nel merito della CP_5 CP_4
domanda di garanzia.
PQM
pagina 3 di 4 Il giudice rigetta la domanda e condanna al pagamento in favore di e
[...] CP_1
in € 11.229,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Spese compensate nei rapporti tra il e . CP_2 CP_4
Brescia, 21.12.2025
Parte_1
delle spese che liquida CP_5
Il giudice
Alessandra IL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1012/2022 promossa da:
Parte_1
– (Avv.ti Gabriele Piccinini e Andrea Zerneri)
Contro
(Avv.ti Lino Gervasoni e Andrea Finzi) CP_1
(avv. Stefano Santi) CP_2 CP_3
(avv. FERRONI FRANCESCO) Controparte_4
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (di seguito, per brevità, solo Parte_2
Part
) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il Dott. in qualità di ex CP_5
Curatore del (di seguito il ), nonché la quale Parte_3 Parte_3 CP_1
Assuntrice del . Parte_3
Esponeva che:
- aveva acquistato dal - tramite susseguirsi di proposta d'acquisto in data 12.05.2011, Parte_3
autorizzazione del Giudice Delegato del 25.05.2011 e comunicazione di avvenuta accettazione da parte del Curatore il 10.06.2011 – tra altri, i crediti IVA che sarebbero maturati dalla Pt_4
dal 2013 fino alla chiusura della procedura;
pagina 1 di 4 - in data 07.10.2013, nel corso del Fallimento della , era stata avanzata proposta Parte_3
di concordato fallimentare dalla oggi prevedente la Controparte_6 CP_1 rilevazione di tutto l'attivo fallimentare alla data di efficacia del decreto di omologa;
- il Giudice Delegato, nonostante il parere negativo del Curatore, aveva omologato la proposta con proprio decreto, divenuto irrevocabile il 26.11.2018;
- in data 06.02.2020 il Curatore aveva depositato istanza di prelievo della liquidità disponibile a favore dell'Assuntrice, dando atto che nel trasferimento rientrava anche l'IVA dell'anno 2018 per € 369.231,00, nonchè quella dell'anno 2020 (poi quantificata in € 62.000).
Ritenendo illegittimo il trasferimento a dei crediti IVA in quanto già oggetto di precedente CP_1
Part cessione a proprio favore, chiedeva: in via principale, l'accertamento in capo ad essa attrice della titolarità dei crediti IVA maturati successivamente al 2013 nell'ambito del Parte_3
Part e fino alla sua chiusura - ed in particolare accertare che è l'unica titolare del credito di €
369.231,00 relativo all'IVA del fallimento per l'anno 2018 e del credito di € 62.000,00 relativo all'IVA finale del fallimento richiesto a rimborso per l'anno 2020 – con condanna al pagamento diretto di tali somme a proprio favore da parte dell'agenzia delle entrate ovvero, in via alternativa e/o subordinata, la condanna dei convenuti al compimento degli atti necessari per addivenire all'effettiva cessione, e in ulteriore via alternativa e/o subordinata la condanna di e del Dott. in solido tra loro, al CP_1 CP_2 risarcimento dei danni causati alla società attrice, quantificati in € 172.492,40, importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei crediti de quibus e il prezzo pattuito per la cessione e non ancora versato.
Si costituivano e il Dott. contestando la fondatezza delle avverse domande ed instando CP_1 CP_2
per il rigetto.
Il in particolare, contestava la tesi attorea secondo la quale con la comunicazione di accettazione CP_2
del Curatore del 10.06.2011 si sarebbe conclusa una cessione privatistica di un credito di natura fiscale.
Ha eccepito che il concordato era stato omologato dal Giudice Delegato nonostante il parere contrario di esso curatore negando ogni responsabilità a proprio carico.
Al fine di essere manlevato da eventuali conseguenze risarcitorie chiedeva la chiamata in causa di
. Controparte_4
Si costituiva contestando la fondatezza delle domande di ed instando per il Controparte_4 Pt_1
rigetto.
La domanda non è fondata.
Secondo parte attrice tramite il susseguirsi di proposta d'acquisto in data 12.05.2011, autorizzazione del Giudice Delegato del 25.05.2011 e comunicazione di avvenuta accettazione da parte del Curatore il pagina 2 di 4 10.06.2011, si sarebbe perfezionata la cessione privatistica dei futuri crediti fiscali, con conseguente Part titolarità, fin da allora, di detti crediti in capo alla .
L'assunto non è condivisibile.
Part Ed infatti, non è divenuta titolare dei crediti IVA per cui non ha versato il prezzo, ossia, più precisamente, di quelli relativi ai periodi d'imposta 2018 e 2020 di una mera aggiudicazione provvisoria.
Sul punto, la proposta di concordato fallimentare (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo) è chiara, laddove è previsto il trasferimento integrale a favore dell'Assuntore “di tutto l'attivo fallimentare senza alcuna esclusione” ricompresi, come si legge nel medesimo paragrafo, “tutti i beni e rapporti nonché i crediti di qualsiasi natura ivi compresi quelli tributari presenti e futuri, vantati dalla società fallita verso terzi”.
Nel parere in ordine alla proposta di concordato il Curatore fa espressa menzione dell'avvenuta contrattualizzazione della cessione di crediti fiscali alla per circa un milione e mezzo di euro Pt_1
e che tale somma sarebbe stata disponibile per i creditori dopo l'approvazione del rendiconto finale.
Ed ancora nella comunicazione di accettazione del 10.06.2011 il Curatore dà atto che il Tribunale ha disposto l'aggiudicazione della vendita.
Segue la seguente espressione: “Vi prego quindi di procedure al pagamento del corrispettivo proposto entro la fine del corrente mese e comunque non oltre il termine previsto dalla vostra offerta”.
Il corrispettivo non è stato mai pagato.
Parte attrice attribuisce l'omesso pagamento del corrispettivo alla omologa della proposta di concordato da parte dell'assuntore.
L'assunto non è condivisibile atteso che l'omologa è del 26.11.2018 ed in data 06.02.2020 il Curatore ha depositato istanza di prelievo della liquidità disponibile a favore dell'Assuntrice.
In altri termini l'ampio iato temporale tra la comunicazione di accettazione della proposta di acquisto dei crediti e la successiva omologa della proposta di concordato da parte dell' impedisce di CP_7 ascrivere a detta omologa le ragione dell'omesso pagamento del corrispettivo, in assenza, peraltro, della corresponsione anche di acconti.
La domanda va, quindi, rigettata.
Per le medesime ragioni non sussiste alcun diritto dell'attrice al richiesto risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa.
Compensa le spese nei rapporti tra e non essendo entrati nel merito della CP_5 CP_4
domanda di garanzia.
PQM
pagina 3 di 4 Il giudice rigetta la domanda e condanna al pagamento in favore di e
[...] CP_1
in € 11.229,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Spese compensate nei rapporti tra il e . CP_2 CP_4
Brescia, 21.12.2025
Parte_1
delle spese che liquida CP_5
Il giudice
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