Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 13/04/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai seguenti Magistrati:
AL ZZ Presidente IU di ET Giudice relatore AL Grasso Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. /2026 nel giudizio iscritto al n. 70125 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di SC AL ON, nato a [...] il [...] ed ivi residente in contrada Sceti n. 290, cod. fisc. [...], in proprio ed in qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, contumace;
esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, all’udienza pubblica del 1° aprile 2026, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Simonetta Ingrosso, ritenuto in
F A T T O
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio SC AL ON, in proprio ed in qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, nella misura complessiva di euro 45.024,80, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.
A sostegno della domanda, ha dedotto che la ditta individuale del convenuto avrebbe percepito illecitamente una serie di finanziamenti comunitari, dell’importo complessivo di euro 45.024,80, per le campagne agricole 2012 e 2013, presentando documentazione fittizia attestante il possesso di terreni agricoli, mai realmente presi in affitto dai privati o ricevuti in concessione dagli enti pubblici; alcuni fondi, inoltre, sarebbero stati geograficamente molto lontani dalla sede della ditta e situati in diversi comuni della Sicilia.
Come desumibile dalla notitia damni, dagli atti allegati al fascicolo, dalla sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Patti n.
1007/2022 del 31.10.2022 e dalla sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1045/2024, l’operato del convenuto non sarebbe stato isolato ed occasionale, ma si sarebbe inserito in una più complessa vicenda giudiziaria. In particolare, si sarebbe trattato di una sistematica attività di falsificazione documentale finalizzata all’ottenimento illecito dei contributi comunitari, posta in essere da un’associazione a delinquere costituita da diversi componenti della famiglia DA (tra i quali il correo AX SE), con la connivenza di alcuni responsabili ed operatori dei centri di assistenza agricola, intervenuti nell’esame della documentazione e nell’inoltro delle istanze all’AGEA (tra i quali AT IU, la cui posizione è stata archiviata per questa fattispecie, e ER RB ON EL, assolto con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n.
158/2025).
Nel caso di specie, le domande di pagamento per il 2012 e per il 2013 sarebbero state inoltrate presso il C.A.A. Confagricoltura Messina 007 e sarebbero state inserite al SIAN con le credenziali del coimputato ER RB ON EL, che, quale responsabile del Centro, si era occupato delle pratiche rilasciando anche le schede di validazione, ma omettendo di rilevarne le irregolarità e con il preciso intento di agevolare la società richiedente, di fatto inattiva.
A seguito dell’inserimento delle domande di accesso al contributo, l’AGEA liquidava in favore del SC la somma complessiva di euro 45.024,80, mediante tre distinti versamenti sul suo conto corrente.
Nel corso delle indagini, i militari della Guardia di Finanza si recavano presso la sede del C.A.A. di Messina 007, sito nel Comune di Tortorici, dove, alla presenza del ER, non rinvenivano i due fascicoli aziendali e i documenti della società.
Le indagini proseguivano mediante l’accesso alle banche dati in uso agli inquirenti (SISTER, Anagrafe Tributaria, SIAN, Camera di Commercio) e, una volta identificati i soggetti indicati come proprietari nelle domande uniche di pagamento, attraverso la loro audizione a sommarie informazioni.
Si accertava così che gran parte dei contratti di affitto erano falsi, che in alcuni casi anche i timbri di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate erano artefatti e che le firme dei funzionari erano falsificate, che altri contratti non erano stati nemmeno registrati, che alcuni terreni si trovavano a grandi distanze. Inoltre, nelle domande erano stati indicati quali soggetti concedenti dei fondi agricoli alcuni enti pubblici, ma nel corso delle indagini non sarebbero mai stati ritrovati gli atti di concessione (atti registrati o dichiarazioni degli stessi enti). Da ultimo, i soggetti coinvolti utilizzavano partite IVA cessate in data antecedente a quella indicata sulle istanze di concessione dei contributi, ovvero partite IVA attivate a distanza di anni rispetto al loro utilizzo.
Veniva così accertato che erano stati presentati titoli di conduzione del tutto falsi, al fine di rappresentare l’esistenza di una superficie aziendale di gran lunga superiore alla soglia di rilievo comunitario, fissata allo 0,5% (o all’ettaro) dall’art. 60 del Regolamento n.
112/2009/CE. Ne conseguirebbe, anche in base alle disposizioni comunitarie, l’obbligo di restituire i contributi percepiti; analoga la conclusione ai sensi della normativa nazionale in tema di autocertificazioni (art. 75 DPR n. 445/2000), che prevede la decadenza dai benefici conseguiti grazie alla presentazione di documentazione non veritiera.
Per queste condotte, in primo grado, il SC è stato condannato per i capi d’imputazione sub 455 e 457; il AT ed il ER, per questa fattispecie, sono stati invece assolti con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, dunque per difetto di dolo, sull’assunto che l’omessa produzione in sede processuale dei contratti di affitto in questione non potesse consentire l’accertamento della macroscopicità o meno della falsità perpetrata dalla ditta.
In appello, per gli stessi reati di cui ai capi n. 455 e n. 457, gli unici rilevanti in questa sede, è stata confermata la condanna del SC, anche se limitatamente ai delitti commessi successivamente al 28 novembre 2014, essendo i fatti precedenti caduti in prescrizione;
l’assoluzione del ER è stata confermata de plano (sent. della Corte d’Appello di Messina n. 1045/2024, in atti).
Il SC è stato condannato per essere rimasto coinvolto in una serie di truffe perpetrate dai componenti della sua famiglia; per l’esattezza, egli aveva offerto la propria disponibilità all’intestazione di imprese fittizie (ivi compresa la propria ditta individuale, di fatto gestita da AX SE) ed alla presentazione delle domande uniche di pagamento e non aveva esitato ad ottenere le sovvenzioni pubbliche, anche attraverso la presentazione di documentazione falsa.
Per queste ragioni, la Procura erariale aveva originariamente citato a giudizio il SC ed il ER RB, nell’ambito del giudizio n.
69465 R.S.
Con la sentenza n. 158/2025 di questa Sezione Giurisdizionale, però, è stata dichiarata l’inammissibilità dell’atto di citazione nei confronti del SC per superamento del termine ex art 67 c.g.c., decorrente dalla scadenza di quello per presentare le deduzioni, mentre per il PA RB la domanda è stata rigettata nel merito, per insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo (all. 16).
Nel prendere atto della declaratoria di inammissibilità, la Procura erariale ha provveduto a notificare al SC un nuovo invito a dedurre e, scaduto il termine, ha emesso un nuovo atto di citazione, che ha dato luogo al presente giudizio.
L’inammissibilità, dichiarata con la sentenza n. 158/2025, non sarebbe preclusiva della riproposizione della domanda.
Contrariamente a quanto argomentato dal convenuto a seguito dell’invito a dedurre, infatti, non si verificherebbe alcuna ipotesi di decadenza, in quanto il mancato rispetto del termine di cui al comma 5 dell’art. 67 del c.g.c. comporterebbe unicamente l’inutilizzabilità della fase preprocessuale.
Nel merito, la condotta del Carscì sarebbe di natura dolosa; inoltre, ricorrerebbe anche l’ipotesi dell’occultamento doloso del danno, essendo le domande fondate su dichiarazioni false volte a trarre in inganno l’AGEA.
Infine, sarebbe configurabile anche il nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno, essendo del tutto evidente che, in difetto della documentazione artefatta prodotta dal SC, l’AGEA non avrebbe mai proceduto all’erogazione dei contributi pubblici.
Pertanto, la Procura regionale ha concluso per la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore dell’AGEA, nella misura complessiva di euro 45.024,80, oltre accessori e spese di giudizio.
SC AL ON, benché ritualmente citato (v. PEC in data 28.10.2025, inviata al procuratore costituito nella fase preprocessuale avv. Pruiti, in atti), non si è costituito in giudizio.
All’udienza di discussione, nessuno è comparso per il convenuto. Il Collegio, nel prendere atto della regolarità della notificazione, ne ha preliminarmente dichiarato la contumacia.
Il Pubblico Ministero ha insistito per l’accoglimento della domanda, con vittoria di spese.
Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio SC AL ON, in proprio ed in qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, nella misura complessiva di euro 45.024,80, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.
A sostegno della domanda, ha dedotto che la ditta individuale del convenuto avrebbe percepito illecitamente una serie di finanziamenti comunitari, dell’importo complessivo di euro 45.024,80, per le campagne agricole 2012 e 2013, presentando documentazione fittizia attestante il possesso di terreni agricoli, mai realmente presi in affitto dai privati o ricevuti in concessione dagli enti pubblici; alcuni fondi, inoltre, sarebbero stati geograficamente molto lontani dalla sede della ditta e situati in diversi comuni della Sicilia.
2.In via pregiudiziale, dev’essere confermata la declaratoria di contumacia del convenuto, pronunciata a verbale d’udienza, in considerazione della regolarità della notifica (v. PEC in data 28.10.2025, inviata al procuratore costituito nella fase preprocessuale avv. Pruiti, in atti).
La notifica è stata eseguita nei confronti del SC, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale.
Peraltro, non appare ultroneo precisare che “la domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare, sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale” (Sez Giur. Toscana, sent. n.
85/2022; nella giurisprudenza civile, v. ex multis Cass. Lav., sent. n.
3052/2006, nonché Cass. III n. 9260/2010 e Cass. V n. 288888/2008),
sicché “la citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare”, ha comunque “come destinatario la persona fisica dell’imprenditore stesso”
(Cass., ord. n. 7041/2020; Sez Giur. Toscana, sent. n. 85/2022).
3.In via pregiudiziale, pur non essendosi costituito il convenuto, non appare ultroneo precisare che il mancato rispetto del termine di cui al comma 5 dell’art. 67 del c.g.c. non comporta alcuna ipotesi di decadenza dall’esercizio dell’azione risarcitoria, ma unicamente l’inutilizzabilità della fase preprocessuale. Infatti, in difetto di una previsione decadenziale esplicita, la violazione del termine obbliga il Procuratore regionale ad emettere un nuovo invito a dedurre, atteso che “l’interesse all’esercizio dell’azione risarcitoria deve ritenersi sussistente fino a quando sull’ipotesi di danno non sia intervenuta una sentenza definitiva” nel merito (SS.RR., sentt. n. 1/2005/QM e n. 1/2007/QM),
mentre non può assumere carattere ostativo una mera pronuncia in rito (Sez. II Centr., sent. n. 171/2023), non essendo configurabile in quest’ultimo caso alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
4.La fattispecie rientra indubbiamente nella giurisdizione del giudice contabile, in quanto si instaura un rapporto di servizio funzionale direttamente tra il privato percettore di finanziamenti pubblici e la Pubblica Amministrazione che eroga i fondi (Cass., SS. UU., ord. n.
473/2015).
5.Nel merito, la domanda è fondata, giacché non vi è dubbio che l’imprenditore individuale abbia presentato documentazione falsa e artefatta, al fine di ottenere i contributi comunitari.
Le irregolarità, a cui fanno seguito sia la revoca (in sede restitutoria)
che la responsabilità a titolo risarcitorio (in questa sede amministrativo
– contabile), sono incentrate dunque sulla fase genetica nella percezione dei contributi pubblici.
Com’è noto, “il collegamento funzionale tra l’operatore economico percettore e la P.A. erogatrice può essere scomposto in due distinti moduli procedimentali:
- il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici nel rispetto delle regole specifiche previste per il loro conseguimento e, quindi, è finalizzato all’accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che permettono all’operatore economico privato di ottenere le risorse finanziarie pubbliche, diventando centro di spesa (c.d. fase genetica);
- il secondo, invece, riguarda l’impiego delle risorse pubbliche da parte dell’operatore economico per realizzare il programma deciso dalla P.A.
erogatrice (c.d. fase funzionale)” (ex multis, nello stesso senso, Sez. Giur.
Sicilia, sent. n. 417/2024).
Infatti, “entrambe le due suddette fasi sono strumentali a permettere all’Amministrazione concedente il contributo di raggiungere gli obiettivi economici perseguiti ragione per cui la Corte Suprema ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di servizio e, quindi, la giurisdizione di questa Corte con riferimento ad entrambi i due moduli procedimentali sopra illustrati”
(Sez. II Centr., sent. n. 151/2021).
Nel caso di specie, vi è, indubbiamente, la prova documentale dell’esistenza delle cc.dd. irregolarità genetiche, le uniche oggetto di contestazione.
Come desumibile dalla notitia damni, dagli atti allegati al fascicolo, dalla sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Patti n.
1007/2022 del 31.10.2022 e dalla sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1045/2024, tutti atti utilizzabili come argomenti di prova a conferma delle acquisizioni documentali riversate nel fascicolo (ex plurimis, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 169/2025), è stato accertato che gran parte dei contratti di affitto prodotti dal SC erano falsi, che in alcuni casi anche i timbri di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate erano artefatti e che le firme dei funzionari erano falsificate, che altri contratti non erano stati nemmeno registrati, che alcuni terreni si trovavano a grandi distanze. Inoltre, nelle domande erano stati indicati quali soggetti concedenti dei fondi agricoli alcuni enti pubblici, ma nel corso delle indagini non sono mai stati ritrovati gli atti di concessione (atti registrati o dichiarazioni degli stessi enti).
Nello specifico, il convenuto è stato condannato in sede penale per i delitti di cui ai capi nn. 455 e 457, per avere, in concorso con l’amministratore di fatto AX SE e con gli operatori del CAA, indotto in errore l’AGEA presentando domande uniche di pagamento, per le campagne 2012 (capo n. 455) e 2013 (n. 457), corredate dalla falsa attestazione in ordine alla disponibilità di diversi fondi agricoli.
Come si evince dalla sentenza del Tribunale di Patti n. 1007/2022, il teste ST MA, all’epoca dei fatti in servizio presso il locale Comando della Guardia di Finanza, ha confermato in sede dibattimentale penale quanto già riferito e compendiato nella comunicazione di reato n. 52900 in data 1.10.2018, ovverosia che per entrambe le campagne agricole 2012 e 2013 il SC aveva dichiarato di condurre n. 12 particelle di terreno, site nei Comuni di Alcara Li Fusi, RO e Cesarò, sulla base di 4 contratti di affitto protocollati all’AGEA ai numeri 1993, 364, 447 e 448.
Dagli accertamenti esperiti, era emerso che alcune particelle (fg. 32 part. 329 e fg. 33 part. 220), di proprietà della società “La Brasiliana” di Catania, non erano mai state concesse in affitto al SC. Infatti, l’amministratore della società, Basile Gaetana Maria, sentita a sommarie informazioni (acquisite in sede dibattimentale con il consenso delle parti), aveva dichiarato di non aver mai stipulato alcun contratto con la ditta individuale del convenuto (v. s.i.t. del 27.7.2017 e c.n.r. n. 52900 in data 1.10.2018, pagg. 106 e segg.).
Analogamente, il teste ha aggiunto che altre particelle (fg. 9 part. 184 del Comune di Frazzanò; fg. 17 partt. 9, 16 e 19 del Comune di Cesarò),
anch’esse indicate nelle schede di validazione per gli anni 2012 e 2013 e di proprietà rispettivamente dell’Ospedale Civico di Palermo e del demanio della Regione siciliana, non erano mai state concesse realmente in affitto al SC, come desumibile anche dalle informazioni scritte rese dalle due Amministrazioni (allegato 54.af).
Inoltre, in sede di perquisizione presso i locali nella disponibilità di SC IA, sorella di AX SE, era stato rinvenuto un computer contenente i file di diversi contratti di affitto di terreni agricoli, privi di data e di firma, stipulati tra Pruiti LE da un lato, e la società “La Brasiliana” e l’Ospedale Civico di Palermo dall’altro, oltre che un ulteriore file contenente l’inesistente concessione da parte del Comune di RO di altri terreni alla stessa Pruiti LE.
Sulla scorta di questi elementi di valutazione, il Tribunale ha correttamente ritenuto che AX SE fosse il gestore di fatto dell’impresa individuale del convenuto SC SE ON, che a sua volta non aveva esitato a fare da prestanome per portare a compimento le diverse truffe all’Unione Europea.
In appello, la condanna del convenuto è stata confermata per i fatti successivi al 28 novembre 2014, mentre per quelli precedenti è stata dichiarata la prescrizione.
In questa sede, si ritiene che la tesi accusatoria trovi indubbiamente conferma nelle prove documentali (domande, schede e contratti prodotti) e nell’accertamento della falsità dei titoli di conduzione dei terreni.
Vi è la prova, pertanto, che il convenuto ha presentato titoli di conduzione del tutto falsi, al fine di rappresentare l’esistenza di una superficie aziendale di gran lunga superiore alla soglia di rilievo comunitario, fissata allo 0,5% (o all’ettaro) dall’art. 60 del Regolamento n. 112/2009/CE.
Trattandosi di irregolarità incentrate nella percezione dei contributi pubblici (fase genetica), ne consegue, in questa sede, la responsabilità a titolo risarcitorio, anche perché non vi sono dubbi in ordine alla qualificazione dolosa della condotta del convenuto, che ha scientemente prodotto titoli di conduzione del tutto falsi, onde ottenere la concessione dei contributi comunitari e con l’ulteriore intento di occultare il danno all’Amministrazione.
Il danno è pari all’intero ammontare dei contributi, giacché, se il SC non avesse prodotto gli atti falsi a sostegno delle due domande di pagamento, non avrebbe ottenuto l’importo complessivo erogato dall’AGEA, pari ad euro 45.024,80.
6.In conclusione, il convenuto dev’essere condannato al risarcimento del danno in favore dell’AGEA di una somma pari ai contributi erogati per gli anni 2012 e 2013, per un totale di euro 45.024,80.
Gli importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dagli eventi lesivi e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulle somme così rivalutate sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.
Non è invece possibile esercitare il potere riduttivo dell’addebito, non trattandosi di ipotesi di responsabilità per colpa grave.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di SC AL ON, in proprio ed in qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale;
ACCOGLIE
la domanda e, per l’effetto, condanna SC AL ON, in proprio ed in qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, al pagamento in favore dell’AGEA della somma complessiva di euro 45.024,80 (quarantacinquemila e ventiquattro/80),
oltre alla rivalutazione monetaria dall’evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest’ultima data e fino al soddisfo.
Lo condanna, altresì, al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, che liquida in complessivi euro 152,66
(centocinquantadue/66).
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.
IL RELATORE
IU di ET
(f.to digitalmente)
IL PRESIDENTE
(AL ZZ)
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 13 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco
(f.to digitalmente)
Originale sentenza € 64,00 Originale sent. esecutiva digitale € 16,00 Diritti di cancelleria digitali € 10,47 Totale spese € 90,47 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente