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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 129/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria,23 50100 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 433/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 30/08/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023FI0127487 CATASTO-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023FI0127488 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato due avvisi di accertamento catastale di rigetto della richiesta di ruralità affermando che gli immobili cui le richieste si riferivano presentavano i requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9 D.L. 557/1993, in quanto costituivano rispettivamente abitazione di un operaio agricolo
- immobile identificato nel foglio 69 particella 17 subalterno 6 - e di un pensionato agricolo - immobile identificato nel foglio 69 particella 58 subalterno 5 - come risultava dalla documentazione presentata.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze accoglieva il ricorso poiché per i due immobili doveva essere applicato il comma 3-bis dell'art. 9 D.L. 557/93 che non richiede tutti i requisiti di cui al comma
3 della medesima norma.
Appella l'Agenzia delle Entrate di Firenze sulla scorta di due motivi.
Il primo evidenzia come l'art. 9 comma 3 lettera e, D.L. 557/1993 non consente che sia riconosciuto il requisito della ruralità agli immobili classificati come di lusso. Entrambi gli immobili in questione eccedono il limite di
240 mq. di cui all'art. 6 del D.M. 2.8.1969.
Il secondo motivo contesta la lettura che il primo giudice ha dato della normativa complessivamente in quanto pur essendo utilizzata come “abitazione del conduttore del fondo o del dipendente”, catastalmente resta un'“abitazione” che non rientra nei parametri. di cui all'art. 6 del D.M. 2.8.1969.
Si costituiva in giudizio la società che chiedeva il rigetto dell'appello dal momento che il giudice aveva fatto corretta applicazione della norma rilevante nel caso in esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottesa al presente contenzioso si concrentra sul comme da applicare agli immobili per i quali
è stata richiesta la ruralità.
La norma che ha fissato quali siano i requisiti per ottenere il riconoscimento del carattere di ruralità per immobili destinati ad abitazione è l'art. 9 d.l. 557/1993 che esclude che tale qualifica possa essere attribuita ad immobili di lusso al comma 3 lettera e).
Ma in seguito fu inserito il comma 3 bis s, aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 poi sostituito, con gli attuali commi 3-bis e 3-ter, dall'art. 42- bis , D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Il comma 3 bis riguarda per quanto di interesse in questa sede gli immobili utilizzati come abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.
Orbene gli immobili di cui si discute rientrano esattamente in questa tipologia ed a tal proposito la Corte di
Cassazione ha affermato con la sentenza 27198/2022 il seguente principio di diritto: " Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui dell'art. 9, comma 3, lett. f) dello stesso Decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione". Sebbene la pronuncia riguardava immobili destinati ad agriturismo il principio che ha affermato è utilizzabile anche in questa vicenda poichè la ratio è la medesima dal momento che il comma 3 bis alla lettera e) parla degli immobili destinati ad agriturismo ed alla successiva lettera f) degli immobili per i dipendenti.
Nel corpo della motivazione della sentenza si legge: " Ne consegue che anche una abitazione munita delle caratteristiche di lusso, in base al regolamento di cui al Decreto 2 agosto 1969, perchè di superficie superiore a mq 240, se destinata ad attività recettiva svolta nell'ambito di un agriturismo, presenta le caratteristiche oggettive richieste ai fini normativi ad un bene per essere ritenuto destinato ad attività strumentali a quella agricola.
Con l'ulteriore precisazione che gli immobili rurali perchè strumentali all'esercizio di determinate attività agricole, ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, non rientrano nel campo di applicazione della dell'art. 9, comma 3, lett. f) dello stesso Decreto che disciplina solo ed esclusivamente la diversa ipotesi del riconoscimento della ruralità, a specifiche e diverse condizioni oggettive e soggettive, alle costruzioni destinate ad abitazione, e quindi non strumentali, individuando solo e soltanto per esse la caratteristica dimensionale ostativa di cui al D.M. 2 agosto 1969.".
L'appello in conclusione non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare alla società appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in
Firenze il 21 gennaio 2026 Il Presidente Estensore Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 129/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria,23 50100 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 433/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 30/08/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023FI0127487 CATASTO-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023FI0127488 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato due avvisi di accertamento catastale di rigetto della richiesta di ruralità affermando che gli immobili cui le richieste si riferivano presentavano i requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9 D.L. 557/1993, in quanto costituivano rispettivamente abitazione di un operaio agricolo
- immobile identificato nel foglio 69 particella 17 subalterno 6 - e di un pensionato agricolo - immobile identificato nel foglio 69 particella 58 subalterno 5 - come risultava dalla documentazione presentata.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze accoglieva il ricorso poiché per i due immobili doveva essere applicato il comma 3-bis dell'art. 9 D.L. 557/93 che non richiede tutti i requisiti di cui al comma
3 della medesima norma.
Appella l'Agenzia delle Entrate di Firenze sulla scorta di due motivi.
Il primo evidenzia come l'art. 9 comma 3 lettera e, D.L. 557/1993 non consente che sia riconosciuto il requisito della ruralità agli immobili classificati come di lusso. Entrambi gli immobili in questione eccedono il limite di
240 mq. di cui all'art. 6 del D.M. 2.8.1969.
Il secondo motivo contesta la lettura che il primo giudice ha dato della normativa complessivamente in quanto pur essendo utilizzata come “abitazione del conduttore del fondo o del dipendente”, catastalmente resta un'“abitazione” che non rientra nei parametri. di cui all'art. 6 del D.M. 2.8.1969.
Si costituiva in giudizio la società che chiedeva il rigetto dell'appello dal momento che il giudice aveva fatto corretta applicazione della norma rilevante nel caso in esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottesa al presente contenzioso si concrentra sul comme da applicare agli immobili per i quali
è stata richiesta la ruralità.
La norma che ha fissato quali siano i requisiti per ottenere il riconoscimento del carattere di ruralità per immobili destinati ad abitazione è l'art. 9 d.l. 557/1993 che esclude che tale qualifica possa essere attribuita ad immobili di lusso al comma 3 lettera e).
Ma in seguito fu inserito il comma 3 bis s, aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 poi sostituito, con gli attuali commi 3-bis e 3-ter, dall'art. 42- bis , D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Il comma 3 bis riguarda per quanto di interesse in questa sede gli immobili utilizzati come abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.
Orbene gli immobili di cui si discute rientrano esattamente in questa tipologia ed a tal proposito la Corte di
Cassazione ha affermato con la sentenza 27198/2022 il seguente principio di diritto: " Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui dell'art. 9, comma 3, lett. f) dello stesso Decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione". Sebbene la pronuncia riguardava immobili destinati ad agriturismo il principio che ha affermato è utilizzabile anche in questa vicenda poichè la ratio è la medesima dal momento che il comma 3 bis alla lettera e) parla degli immobili destinati ad agriturismo ed alla successiva lettera f) degli immobili per i dipendenti.
Nel corpo della motivazione della sentenza si legge: " Ne consegue che anche una abitazione munita delle caratteristiche di lusso, in base al regolamento di cui al Decreto 2 agosto 1969, perchè di superficie superiore a mq 240, se destinata ad attività recettiva svolta nell'ambito di un agriturismo, presenta le caratteristiche oggettive richieste ai fini normativi ad un bene per essere ritenuto destinato ad attività strumentali a quella agricola.
Con l'ulteriore precisazione che gli immobili rurali perchè strumentali all'esercizio di determinate attività agricole, ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, non rientrano nel campo di applicazione della dell'art. 9, comma 3, lett. f) dello stesso Decreto che disciplina solo ed esclusivamente la diversa ipotesi del riconoscimento della ruralità, a specifiche e diverse condizioni oggettive e soggettive, alle costruzioni destinate ad abitazione, e quindi non strumentali, individuando solo e soltanto per esse la caratteristica dimensionale ostativa di cui al D.M. 2 agosto 1969.".
L'appello in conclusione non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare alla società appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in
Firenze il 21 gennaio 2026 Il Presidente Estensore Dott. Ugo De Carlo