CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1219/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Avv. D. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Palermo
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 DOGANE-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IRPEF-ALTRO 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IRPEF-ALTRO 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IVA-ALTRO 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IVA-ALTRO 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IRAP 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3097/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 29680202500006004000, deducendo la mancata notifica delle cartelle sottostanti, la carenza di esecutività dei ruoli, la prescrizione e decadenza dei crediti, vizi di motivazione dell'atto e ulteriori profili di illegittimità, chiedendo anche la sospensione cautelare. Lamenta:
1 - presunta mancata notifica di numerose cartelle sottese;
2 - inesistenza/esecutività dei ruoli;
3 - prescrizione e decadenza dei crediti iscritti a ruolo;
4 - carenza di motivazione del preavviso;
5 - erroneo calcolo interessi e sanzioni;
6 - illegittimità del fermo perché disposto su un veicolo non più di sua proprietà;
7 - mancata applicazione dello stralcio ex art. 4 DL 119/2018;
8 - richiesta di sospensione cautelare.
Chiede l'annullamento del preavviso, di tutte le cartelle sottostanti e la condanna dell'ADER.
2. Controdeduzioni dell'Agenzia delle Dogane (ruolo n. 757/2018)
L'Ufficio delle Dogane interviene solo per il proprio carico (ruolo n. 757/2018 – € 1.061,07); chiede il rigetto del ricorso, rilevando:
- l'atto di contestazione (2017) è stato validamente notificato e non impugnato → è definitivo;
- il ruolo è regolarmente sottoscritto e reso esecutivo (03/08/2018);
-la cartella è stata correttamente formata da ADER;
- nessuna prescrizione/decadenza è maturata;
3. Controdeduzioni di Agenzia delle Entrate – SI (ADER) 1 - afferma che tutte le cartelle indicate dal ricorrente risultano regolarmente notificate tra il 2008 e il
2023;
2 - rileva che, essendo le cartelle non impugnate nei termini, le pretese sono definitive e non più contestabili nei profili sostanziali;
3 - eccepisce difetto di legittimazione passiva per i vizi riferiti agli enti impositori (Regione, Agenzia
Entrate, Dogane);
4 - dimostra numerose interruzioni della prescrizione mediante intimazioni e altri atti;
5 - richiama ampia giurisprudenza sulla validità della notifica postale diretta e sull'impossibilità di 6 - rimettere in termini contestazioni ormai precluse;
6 - chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa. Ribadiva integralmente le eccezioni già contenute nel ricorso introduttivo, insistendo su:
mancata o invalida notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento;
inesistenza di un valido titolo esecutivo per difetto di esecutività dei ruoli presupposti;
difetto di legittimazione passiva AdER, in quanto ritenuta responsabile anche per attività imputabili agli enti impositori;
prescrizione e decadenza dei crediti, sia per tributi erariali che per tassa automobilistica e dogane;
vizi della comunicazione preventiva di fermo, quali: carenza di motivazione, mancata allegazione degli atti richiamati, errata determinazione di interessi e sanzioni, violazione del principio di proporzionalità, mancata applicazione del cumulo giuridico;
stralcio dei debiti fino a 1.000 euro ex art. 4 DL 119/2018 e legge 197/2022; illegittimità delle notifiche via posta privata, specie per atti anteriori al 2018, in assenza di prova della licenza individuale dell'operatore; inesistenza delle notifiche per irreperibilità assoluta ex art. 60 DPR 600/73 a causa dell'assenza di adeguate ricerche sul territorio;
inesistenza delle notifiche delle intimazioni di pagamento, anche per difetti formali (mancanza di firma dell'agente postale sull'AR) e per l'utilizzo di operatori privati non autorizzati.
Il ricorrente sostiene che l'intera sequenza notificatoria sia viziata, con conseguente nullità derivata del preavviso di fermo.
L'Agenzia delle Entrate – SI depositava ulteriore memoria, evidenziando:
regolare notifica di tutte le cartelle sottese, tramite: messo notificatore autorizzato, notifiche ex art. 140 c.p.c., notifiche ex art. 60 lett. e) DPR 600/73 (irreperibilità assoluta), raccomandate A/R, anche tramite operatori privati autorizzati;
validità delle notifiche con posta privata, richiamandol la giurisprudenza di Cassazione validità del rito degli irreperibili, con riferimento ai recenti orientamenti della CGT Emilia-Romagna e
Cassazione (es. ord. n. 24675/2025); interruzione della prescrizione da numerose intimazioni di pagamento (2018, 2019, 2022, 2024) e dal preavviso stesso;
inammissibilità delle censure sui vizi degli atti impositivi, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini;
difetto di legittimazione passiva per i profili riferibili agli enti impositori (Regione Sicilia, Agenzia Entrate,
Dogane); correttezza della propria condotta, avendo agito sulla base di carichi regolarmente trasmessi;
richiesta di rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Infine la parte ricorrente depositava brevi repliche,,contestando punto per punto le deduzioni di AdER e Dogane, ribadendo:
l'inesistenza di molte notifiche per difetti strutturali non sanabili;
la mancanza di prova da parte di AdER della regolare notifica delle cartelle;
la permanenza del vizio di carenza di motivazione del preavviso di fermo;
la persistente prescrizione e decadenza dei crediti;
la mancata contestazione specifica di alcuni motivi, con applicazione dell'art. 115 c.p.c.; la illegittimità del fermo su un veicolo non più di proprietà del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che tutte le cartelle sottese al preavviso di fermo sono state regolarmente notificate nei periodi compresi tra il 2008 e il 2023, come comprovato dagli avvisi di ricevimento e dalle relate depositate da ADER.
Circa la questione della notifica della cartella tramite poste private,con la sentenza n. 8416 del 26 marzo
2019 la Suprema Corte ha stabilito la regolarità della notifica attraverso poste private per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 58/2011. Con tale disposizione sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (cioè, nella specie, alla s.p.a. Fornitore_1 ) i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modifiche, e i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada ( art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Pertanto contenendo la cartella in oggetto tributi erariali e non sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada essa è validamente notificata. Il d. lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE - emanata con il preciso scopo di dettare < regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio> - ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati < procedure amministrative e giudiziarie>>.Il servizio postale universale è espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'Ente_1, dalla società Fornitore_1 s.p.a. ( v. Cass., Sez. Un., 29/5/2017, n. 13452, ove si pone in rilievo come, nonostante la trasformazione, permanga tuttora in capo all'agente postale l'esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche ).Peraltro l'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124 del 2017, ha espressamente abrogato l'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, con soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste
Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992 ( v. Cass., 11/10/2017, n.
23887, e, conformemente, da ultimo, Cass., 7/9/2018, n. 21884 ). Va quindi osservato la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente_1 ( poi società Fornitore_1 s.p.a. ), pur se posteriore ( art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L. n. 689/81 ) al d.lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione
(nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi. Assume decisivo rilievo la circostanza che il provvedimento di cui si contesta la regolare notifica da parete dell'operatore privato di posta non è né un atto giudiziario, né cartella esattoriale riferita a violazioni del codice della strada, bensì cartelle riferite a tributi risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata.
Ciò premesso, la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle ha determinato la definitività delle pretese, con conseguente inammissibilità delle censure attinenti ai vizi propri degli atti presupposti, ai sensi degli artt.
19 e 21 del D.Lgs. 546/1992, secondo il consolidato orientamento della Cassazione richiamato da ADER.
Inoltre:
-l'atto di contestazione relativo al ruolo n. 757/2018 è stato validamente notificato e mai impugnato, ed è pertanto divenuto definitivo, come documentato dall'Agenzia delle Dogane.
- non è maturata alcuna prescrizione, risultando plurimi atti interruttivi (intimazioni di pagamento e il preavviso stesso) depositati in giudizio da ADER.
- il preavviso di fermo contiene una motivazione sufficiente, essendo atto meramente strumentale e non soggetto agli obblighi motivazionali propri degli atti impositivi, secondo la giurisprudenza costante richiamata da ADER.
- le ulteriori censure (cumulo giuridico, stralcio, proporzionalità sanzioni, ecc.) sono inammissibili o infondate, riguardando profili relativi agli atti impositivi mai impugnati nei termini, ovvero atti di competenza di enti diversi da ADER.
- Non occorre chiamare terzi enti impositori in quanto gli atti prodromici al preavviso di fermo legittimanti la sua emissione sono riferibili all 'attività di ADER
In conclusione, il preavviso di fermo è legittimo e il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore di ADER e dell'Agenzia delle Dogane nella misura di € 1.000,00 - oltre accessori di legge - a favore di ciascuno di essi.
Palermo 12.12.25
IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1219/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Avv. D. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Palermo
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 DOGANE-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IRPEF-ALTRO 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IRPEF-ALTRO 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IVA-ALTRO 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IVA-ALTRO 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 IRAP 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250000600000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3097/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 29680202500006004000, deducendo la mancata notifica delle cartelle sottostanti, la carenza di esecutività dei ruoli, la prescrizione e decadenza dei crediti, vizi di motivazione dell'atto e ulteriori profili di illegittimità, chiedendo anche la sospensione cautelare. Lamenta:
1 - presunta mancata notifica di numerose cartelle sottese;
2 - inesistenza/esecutività dei ruoli;
3 - prescrizione e decadenza dei crediti iscritti a ruolo;
4 - carenza di motivazione del preavviso;
5 - erroneo calcolo interessi e sanzioni;
6 - illegittimità del fermo perché disposto su un veicolo non più di sua proprietà;
7 - mancata applicazione dello stralcio ex art. 4 DL 119/2018;
8 - richiesta di sospensione cautelare.
Chiede l'annullamento del preavviso, di tutte le cartelle sottostanti e la condanna dell'ADER.
2. Controdeduzioni dell'Agenzia delle Dogane (ruolo n. 757/2018)
L'Ufficio delle Dogane interviene solo per il proprio carico (ruolo n. 757/2018 – € 1.061,07); chiede il rigetto del ricorso, rilevando:
- l'atto di contestazione (2017) è stato validamente notificato e non impugnato → è definitivo;
- il ruolo è regolarmente sottoscritto e reso esecutivo (03/08/2018);
-la cartella è stata correttamente formata da ADER;
- nessuna prescrizione/decadenza è maturata;
3. Controdeduzioni di Agenzia delle Entrate – SI (ADER) 1 - afferma che tutte le cartelle indicate dal ricorrente risultano regolarmente notificate tra il 2008 e il
2023;
2 - rileva che, essendo le cartelle non impugnate nei termini, le pretese sono definitive e non più contestabili nei profili sostanziali;
3 - eccepisce difetto di legittimazione passiva per i vizi riferiti agli enti impositori (Regione, Agenzia
Entrate, Dogane);
4 - dimostra numerose interruzioni della prescrizione mediante intimazioni e altri atti;
5 - richiama ampia giurisprudenza sulla validità della notifica postale diretta e sull'impossibilità di 6 - rimettere in termini contestazioni ormai precluse;
6 - chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa. Ribadiva integralmente le eccezioni già contenute nel ricorso introduttivo, insistendo su:
mancata o invalida notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento;
inesistenza di un valido titolo esecutivo per difetto di esecutività dei ruoli presupposti;
difetto di legittimazione passiva AdER, in quanto ritenuta responsabile anche per attività imputabili agli enti impositori;
prescrizione e decadenza dei crediti, sia per tributi erariali che per tassa automobilistica e dogane;
vizi della comunicazione preventiva di fermo, quali: carenza di motivazione, mancata allegazione degli atti richiamati, errata determinazione di interessi e sanzioni, violazione del principio di proporzionalità, mancata applicazione del cumulo giuridico;
stralcio dei debiti fino a 1.000 euro ex art. 4 DL 119/2018 e legge 197/2022; illegittimità delle notifiche via posta privata, specie per atti anteriori al 2018, in assenza di prova della licenza individuale dell'operatore; inesistenza delle notifiche per irreperibilità assoluta ex art. 60 DPR 600/73 a causa dell'assenza di adeguate ricerche sul territorio;
inesistenza delle notifiche delle intimazioni di pagamento, anche per difetti formali (mancanza di firma dell'agente postale sull'AR) e per l'utilizzo di operatori privati non autorizzati.
Il ricorrente sostiene che l'intera sequenza notificatoria sia viziata, con conseguente nullità derivata del preavviso di fermo.
L'Agenzia delle Entrate – SI depositava ulteriore memoria, evidenziando:
regolare notifica di tutte le cartelle sottese, tramite: messo notificatore autorizzato, notifiche ex art. 140 c.p.c., notifiche ex art. 60 lett. e) DPR 600/73 (irreperibilità assoluta), raccomandate A/R, anche tramite operatori privati autorizzati;
validità delle notifiche con posta privata, richiamandol la giurisprudenza di Cassazione validità del rito degli irreperibili, con riferimento ai recenti orientamenti della CGT Emilia-Romagna e
Cassazione (es. ord. n. 24675/2025); interruzione della prescrizione da numerose intimazioni di pagamento (2018, 2019, 2022, 2024) e dal preavviso stesso;
inammissibilità delle censure sui vizi degli atti impositivi, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini;
difetto di legittimazione passiva per i profili riferibili agli enti impositori (Regione Sicilia, Agenzia Entrate,
Dogane); correttezza della propria condotta, avendo agito sulla base di carichi regolarmente trasmessi;
richiesta di rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Infine la parte ricorrente depositava brevi repliche,,contestando punto per punto le deduzioni di AdER e Dogane, ribadendo:
l'inesistenza di molte notifiche per difetti strutturali non sanabili;
la mancanza di prova da parte di AdER della regolare notifica delle cartelle;
la permanenza del vizio di carenza di motivazione del preavviso di fermo;
la persistente prescrizione e decadenza dei crediti;
la mancata contestazione specifica di alcuni motivi, con applicazione dell'art. 115 c.p.c.; la illegittimità del fermo su un veicolo non più di proprietà del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che tutte le cartelle sottese al preavviso di fermo sono state regolarmente notificate nei periodi compresi tra il 2008 e il 2023, come comprovato dagli avvisi di ricevimento e dalle relate depositate da ADER.
Circa la questione della notifica della cartella tramite poste private,con la sentenza n. 8416 del 26 marzo
2019 la Suprema Corte ha stabilito la regolarità della notifica attraverso poste private per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 58/2011. Con tale disposizione sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (cioè, nella specie, alla s.p.a. Fornitore_1 ) i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modifiche, e i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada ( art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Pertanto contenendo la cartella in oggetto tributi erariali e non sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada essa è validamente notificata. Il d. lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE - emanata con il preciso scopo di dettare < regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio> - ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati < procedure amministrative e giudiziarie>>.Il servizio postale universale è espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'Ente_1, dalla società Fornitore_1 s.p.a. ( v. Cass., Sez. Un., 29/5/2017, n. 13452, ove si pone in rilievo come, nonostante la trasformazione, permanga tuttora in capo all'agente postale l'esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche ).Peraltro l'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124 del 2017, ha espressamente abrogato l'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, con soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste
Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992 ( v. Cass., 11/10/2017, n.
23887, e, conformemente, da ultimo, Cass., 7/9/2018, n. 21884 ). Va quindi osservato la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente_1 ( poi società Fornitore_1 s.p.a. ), pur se posteriore ( art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L. n. 689/81 ) al d.lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione
(nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi. Assume decisivo rilievo la circostanza che il provvedimento di cui si contesta la regolare notifica da parete dell'operatore privato di posta non è né un atto giudiziario, né cartella esattoriale riferita a violazioni del codice della strada, bensì cartelle riferite a tributi risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata.
Ciò premesso, la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle ha determinato la definitività delle pretese, con conseguente inammissibilità delle censure attinenti ai vizi propri degli atti presupposti, ai sensi degli artt.
19 e 21 del D.Lgs. 546/1992, secondo il consolidato orientamento della Cassazione richiamato da ADER.
Inoltre:
-l'atto di contestazione relativo al ruolo n. 757/2018 è stato validamente notificato e mai impugnato, ed è pertanto divenuto definitivo, come documentato dall'Agenzia delle Dogane.
- non è maturata alcuna prescrizione, risultando plurimi atti interruttivi (intimazioni di pagamento e il preavviso stesso) depositati in giudizio da ADER.
- il preavviso di fermo contiene una motivazione sufficiente, essendo atto meramente strumentale e non soggetto agli obblighi motivazionali propri degli atti impositivi, secondo la giurisprudenza costante richiamata da ADER.
- le ulteriori censure (cumulo giuridico, stralcio, proporzionalità sanzioni, ecc.) sono inammissibili o infondate, riguardando profili relativi agli atti impositivi mai impugnati nei termini, ovvero atti di competenza di enti diversi da ADER.
- Non occorre chiamare terzi enti impositori in quanto gli atti prodromici al preavviso di fermo legittimanti la sua emissione sono riferibili all 'attività di ADER
In conclusione, il preavviso di fermo è legittimo e il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore di ADER e dell'Agenzia delle Dogane nella misura di € 1.000,00 - oltre accessori di legge - a favore di ciascuno di essi.
Palermo 12.12.25
IL PRESIDENTE