TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 345 / 2024 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; CP_1
Parte resistente
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro – responsabilità solidale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 13 ottobre 2020, nell'ambito di un accertamento ispettivo congiunto ( ITL, Polizia di Pt_1
Stato, Polizia Municipale, ASL e Alia), veniva effettuato un accesso presso la sede della ditta individuale “CO NA di Zhou Aiyue”, esercente attività di confezione di abbigliamento conto terzi, successivamente cancellata dal Registro delle Imprese.
1 L'impresa esibiva fatture commerciali (n. 1 del 29.05.2020 – n. 7 dell'11.11.2020), dalle quali si accertava che, nei mesi di agosto e settembre 2020, aveva operato in regime di mono-committenza per il committente Per tali mensilità risultavano inviate le denunce contributive del CP_1 personale dipendente, ma non era seguito il pagamento della contribuzione dovuta, trattandosi di denunce insolute.
L' sostenendo la sussistenza della responsabilità ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, Pt_1 richiede quindi alla società il pagamento della somma di 1.539,00 euro. CP_1
La convenuta, ritualmente notificata (si cfr. ricevuta di consegna della PEC del 10.5.2024 all'indirizzo riportato nella visura camerale della società), non si è costituita, rimanendo contumace.
La causa è stata ricostruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita ed è suscettibile di essere decisa, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in senso del tutto favorevole alle ragioni dell' . CP_2
In primo luogo, occorre verificare la sussistenza o meno dell'obbligazione principale gravante sull'impresa individuale CO NA di Zhou Aiyue.
Ebbene, occorre premettere che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni, alla luce dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del credito contributivo deve essere provata dall' . Pare Parte_2 tuttavia pertinente il richiamo altresì al principio secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass., n. 3525 del 2005 e successive conformi, tra cui, da ultimo Cass., n. 978 del 2020 e Cass., n. 36429 del 2021).
Con riferimento ai contributi dichiarati e non versati, l'imponibile contributivo si basa sulle dichiarazioni che il datore di lavoro obbligato principale ha inviato alla sede I.n.p.s. competente per territorio su appositi modelli, ove vengono indicati il numero dei lavoratori impiegati, il numero delle giornate dichiarate e le retribuzioni corrisposte, nonché i prestatori d'opera, le giornate lavorate e le rispettive retribuzioni.
Non sono emersi elementi idonei a contrastare le risultanze delle denunce cui fa riferimento il verbale ispettivo, denunce le quali, per giurisprudenza costante, costituiscono dichiarazioni di scienza
2 del debitore circa la sussistenza degli obblighi contributivi e di natura similare ai riconoscimenti di debito (sul punto, si cfr. Cass. n. 13531 del 2008 e Cass., n. 17719 del 2010: 'La presentazione del Mod.
01/M, pur essendo adempimento d'un obbligo di legge e pur non determinata da libera individuale iniziativa (e quindi non spontanea), è atto che presuppone (come normativi requisiti di validità) consapevolezza del relativo contenuto e volontà di manifestarlo. E questo contenuto ha per oggetto un fatto integralmente trascorso (periodo di occupazione e retribuzioni versate nell'anno precedente), e pertanto la corrispondente obbligazione contributiva, nella sua integrale attualità'; in senso conforme Cass., n. 2620 del 2012 nonché Cass., n. 11237 del 2007: “La presentazione Pt_ all' da parte del datore di lavoro, delle denunce contributive compilate sui modelli DM 10, inoltrata dal datore di lavoro dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, costituisce riconoscimento del debito ed atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione” – in tema anche Cass., n. 13582 del 2015; Cass., n. 26231 del 2019).
La valenza probatoria è sostenuta anche nella diversa sede penale, con argomentazioni del tutto valevoli nella presente sede, essendo oramai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva Pt_ corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente” (Cass. pen., n. 28672 del 2020).
Ben vero che si tratta di un adempimento di un obbligo di legge che non è determinato da una libera individuale iniziativa, e tuttavia è pur sempre un atto che presuppone la consapevolezza del relativo contenuto e la volontà di manifestarlo (arg. ex Cass., n. 30526 del 2024).
Pertanto, le denunce contributive del personale dipendente rimaste insolute accertano il credito a carico dell'obbligato principale.
Non vi sono motivi per discostarsi dalla quantificazione operata dall' , ovvero 1.539,00 CP_2 euro, cui vanno aggiunti, per legge, interessi dal giorno della maturazione del credito previdenziale al saldo.
Ciò premesso in punto di obbligazione principale, deve condividersi l'assunto dell volto a CP_2 coinvolgere l'odierna convenuta nella posizione debitoria ai sensi dell'art. 29 d.lgs 276 del 2003, relativamente alle mensilità di agosto e settembre 2020.
In generale, difatti, occorre premettere che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è, come noto, quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno
3 dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale (sul punto si veda anche Corte
Costituzionale n. 254 del 2017 che, riconoscendo incostituzionale l'esclusione della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, di fatto attesta la meritevolezza costituzionale dell'impianto solidaristico in tema d'appalto formulato dall'art. 29 citato;
si veda, inoltre, in proposito quanto affermato dal Parlamento Europeo nella risoluzione dell'11 luglio 2007, che sottolinea
“l'esigenza di disciplinare la responsabilità congiunta e solidale dei contraenti generali o principali per far fronte ad abusi a livello di subappalto o esternalizzazione di lavoratori e creare un mercato trasparente e competitivo per tutte le imprese, basato su condizioni uniformi per quanto riguarda il rispetto delle norme giuslavoristiche e delle condizioni di lavoro;
chiede in particolare alla Commissione e agli Stati membri di stabilire chiaramente a chi debba incombere la responsabilità, all'interno di una catena di subcontraenti, di rispettare le norme di diritto del lavoro e di versare le retribuzioni, i contributi sociali e le imposte” (punto 62).
Il principio della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, garantisce, in sostanza, il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative e tende a rafforzare l'adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell'imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore, il rischio economico di dovere rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore (si veda, sul punto, Cass. n. 26760 del 2024).
In fatto, è pacifico e documentale che la CO NA ha svolto attività di laboratorio di confezione di capi di abbigliamento per conto terzi operando su commesse dell'impresa convenuta
(si cfr. in particolare le fatture in atti).
È inoltre provato (o comunque non contestato) che i rapporti tra le due obbligate non siano stati regolati per scritto e pertanto la loro volontà non ha trovato una esplicitazione contrattuale.
Secondo costante interpretazione, la stipulazione del contratto d'appalto non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia.
Nel caso di specie, elementi positivi in tal senso si traggono dall'esame dei documenti ispettivi che consentono, appunto, di escludere la ricorrenza di altre figure negoziali. Dal confronto delle visure camerali si ha modo di appurare come entrambe le imprese figurino (come attività principale se non altro) come adibite al confezionamento di abbigliamento.
Tale elemento risulta rilevante sol se si consideri che, anche recentemente, la giurisprudenza ha chiarito che “per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che
4 in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio” (Cass., n. 9389 del 2025). Del tutto significativo è, altresì, che le fatture individuino quale attività prestata la cucitura, ovvero una delle fasi della produzione.
Né può dirsi sussistente una mera prestazione d'opera.
A tal riguardo, si rammenta che per consolidata giurisprudenza il contratto di appalto e il contratto d'opera hanno in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chi li esegue, mentre la differenza tra i due negozi è costituita dalla circostanza che nel primo l'esecuzione avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto;
nel secondo con il prevalente lavoro di questi, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 c.c. (cfr. tra le tante Cass., n. 11602 del 2002; Cass., 32687 del 2019).
L'apprezzamento dell'aspetto qualitativo dell'organizzazione di impresa del debitore principale consente di escludere, in assenza di elementi contrari, la prevalenza dell'elemento di compravendita rispetto a quello proprio dell'appalto.
Elemento decisivo in tal senso è, soprattutto, lo sforzo produttivo richiesto all'impresa, incaricata, per le mensilità di riferimento, del confezionamento di un quantitativo superiore al migliaio di capi, tale, pertanto, da stonare con lo schema proprio della prestazione d'opera, ma sicuramente, proprio per la necessità anche organizzativa in merito alla realizzazione, riferibile allo schema dell'appalto.
Parimenti provato è il requisito dell'inerenza, dal momento che la documentazione allegata dimostra l'esistenza di lavorazioni unicamente nei confronti della convenuta e non risulta sconfessata da elementi di segno contrario.
Alcun dubbio, pertanto, sussiste in ordine all'applicabilità della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003 in virtù del contratto di appalto di fatto posto in essere tra l'obbligata principale e l'odierna convenuta.
Il ricorso merita, quindi, accoglimento.
Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come dispositivo che segue sulla scorta dei parametri minimi, in ragione del valore della causa e dell'assenza di un'attività istruttoria diversa dalle allegazioni iniziali dell'unica parte costituita.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in favore di quale obbligata CP_1 Pt_1 solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, della somma di 1.539,00, oltre interessi dal giorno della maturazione del credito contributivo al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in €. 1.000,00, CP_1 Pt_1 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 13.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 345 / 2024 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; CP_1
Parte resistente
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro – responsabilità solidale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 13 ottobre 2020, nell'ambito di un accertamento ispettivo congiunto ( ITL, Polizia di Pt_1
Stato, Polizia Municipale, ASL e Alia), veniva effettuato un accesso presso la sede della ditta individuale “CO NA di Zhou Aiyue”, esercente attività di confezione di abbigliamento conto terzi, successivamente cancellata dal Registro delle Imprese.
1 L'impresa esibiva fatture commerciali (n. 1 del 29.05.2020 – n. 7 dell'11.11.2020), dalle quali si accertava che, nei mesi di agosto e settembre 2020, aveva operato in regime di mono-committenza per il committente Per tali mensilità risultavano inviate le denunce contributive del CP_1 personale dipendente, ma non era seguito il pagamento della contribuzione dovuta, trattandosi di denunce insolute.
L' sostenendo la sussistenza della responsabilità ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, Pt_1 richiede quindi alla società il pagamento della somma di 1.539,00 euro. CP_1
La convenuta, ritualmente notificata (si cfr. ricevuta di consegna della PEC del 10.5.2024 all'indirizzo riportato nella visura camerale della società), non si è costituita, rimanendo contumace.
La causa è stata ricostruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita ed è suscettibile di essere decisa, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in senso del tutto favorevole alle ragioni dell' . CP_2
In primo luogo, occorre verificare la sussistenza o meno dell'obbligazione principale gravante sull'impresa individuale CO NA di Zhou Aiyue.
Ebbene, occorre premettere che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni, alla luce dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del credito contributivo deve essere provata dall' . Pare Parte_2 tuttavia pertinente il richiamo altresì al principio secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass., n. 3525 del 2005 e successive conformi, tra cui, da ultimo Cass., n. 978 del 2020 e Cass., n. 36429 del 2021).
Con riferimento ai contributi dichiarati e non versati, l'imponibile contributivo si basa sulle dichiarazioni che il datore di lavoro obbligato principale ha inviato alla sede I.n.p.s. competente per territorio su appositi modelli, ove vengono indicati il numero dei lavoratori impiegati, il numero delle giornate dichiarate e le retribuzioni corrisposte, nonché i prestatori d'opera, le giornate lavorate e le rispettive retribuzioni.
Non sono emersi elementi idonei a contrastare le risultanze delle denunce cui fa riferimento il verbale ispettivo, denunce le quali, per giurisprudenza costante, costituiscono dichiarazioni di scienza
2 del debitore circa la sussistenza degli obblighi contributivi e di natura similare ai riconoscimenti di debito (sul punto, si cfr. Cass. n. 13531 del 2008 e Cass., n. 17719 del 2010: 'La presentazione del Mod.
01/M, pur essendo adempimento d'un obbligo di legge e pur non determinata da libera individuale iniziativa (e quindi non spontanea), è atto che presuppone (come normativi requisiti di validità) consapevolezza del relativo contenuto e volontà di manifestarlo. E questo contenuto ha per oggetto un fatto integralmente trascorso (periodo di occupazione e retribuzioni versate nell'anno precedente), e pertanto la corrispondente obbligazione contributiva, nella sua integrale attualità'; in senso conforme Cass., n. 2620 del 2012 nonché Cass., n. 11237 del 2007: “La presentazione Pt_ all' da parte del datore di lavoro, delle denunce contributive compilate sui modelli DM 10, inoltrata dal datore di lavoro dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, costituisce riconoscimento del debito ed atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione” – in tema anche Cass., n. 13582 del 2015; Cass., n. 26231 del 2019).
La valenza probatoria è sostenuta anche nella diversa sede penale, con argomentazioni del tutto valevoli nella presente sede, essendo oramai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva Pt_ corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente” (Cass. pen., n. 28672 del 2020).
Ben vero che si tratta di un adempimento di un obbligo di legge che non è determinato da una libera individuale iniziativa, e tuttavia è pur sempre un atto che presuppone la consapevolezza del relativo contenuto e la volontà di manifestarlo (arg. ex Cass., n. 30526 del 2024).
Pertanto, le denunce contributive del personale dipendente rimaste insolute accertano il credito a carico dell'obbligato principale.
Non vi sono motivi per discostarsi dalla quantificazione operata dall' , ovvero 1.539,00 CP_2 euro, cui vanno aggiunti, per legge, interessi dal giorno della maturazione del credito previdenziale al saldo.
Ciò premesso in punto di obbligazione principale, deve condividersi l'assunto dell volto a CP_2 coinvolgere l'odierna convenuta nella posizione debitoria ai sensi dell'art. 29 d.lgs 276 del 2003, relativamente alle mensilità di agosto e settembre 2020.
In generale, difatti, occorre premettere che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è, come noto, quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno
3 dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale (sul punto si veda anche Corte
Costituzionale n. 254 del 2017 che, riconoscendo incostituzionale l'esclusione della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, di fatto attesta la meritevolezza costituzionale dell'impianto solidaristico in tema d'appalto formulato dall'art. 29 citato;
si veda, inoltre, in proposito quanto affermato dal Parlamento Europeo nella risoluzione dell'11 luglio 2007, che sottolinea
“l'esigenza di disciplinare la responsabilità congiunta e solidale dei contraenti generali o principali per far fronte ad abusi a livello di subappalto o esternalizzazione di lavoratori e creare un mercato trasparente e competitivo per tutte le imprese, basato su condizioni uniformi per quanto riguarda il rispetto delle norme giuslavoristiche e delle condizioni di lavoro;
chiede in particolare alla Commissione e agli Stati membri di stabilire chiaramente a chi debba incombere la responsabilità, all'interno di una catena di subcontraenti, di rispettare le norme di diritto del lavoro e di versare le retribuzioni, i contributi sociali e le imposte” (punto 62).
Il principio della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, garantisce, in sostanza, il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative e tende a rafforzare l'adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell'imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore, il rischio economico di dovere rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore (si veda, sul punto, Cass. n. 26760 del 2024).
In fatto, è pacifico e documentale che la CO NA ha svolto attività di laboratorio di confezione di capi di abbigliamento per conto terzi operando su commesse dell'impresa convenuta
(si cfr. in particolare le fatture in atti).
È inoltre provato (o comunque non contestato) che i rapporti tra le due obbligate non siano stati regolati per scritto e pertanto la loro volontà non ha trovato una esplicitazione contrattuale.
Secondo costante interpretazione, la stipulazione del contratto d'appalto non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia.
Nel caso di specie, elementi positivi in tal senso si traggono dall'esame dei documenti ispettivi che consentono, appunto, di escludere la ricorrenza di altre figure negoziali. Dal confronto delle visure camerali si ha modo di appurare come entrambe le imprese figurino (come attività principale se non altro) come adibite al confezionamento di abbigliamento.
Tale elemento risulta rilevante sol se si consideri che, anche recentemente, la giurisprudenza ha chiarito che “per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che
4 in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio” (Cass., n. 9389 del 2025). Del tutto significativo è, altresì, che le fatture individuino quale attività prestata la cucitura, ovvero una delle fasi della produzione.
Né può dirsi sussistente una mera prestazione d'opera.
A tal riguardo, si rammenta che per consolidata giurisprudenza il contratto di appalto e il contratto d'opera hanno in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chi li esegue, mentre la differenza tra i due negozi è costituita dalla circostanza che nel primo l'esecuzione avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto;
nel secondo con il prevalente lavoro di questi, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 c.c. (cfr. tra le tante Cass., n. 11602 del 2002; Cass., 32687 del 2019).
L'apprezzamento dell'aspetto qualitativo dell'organizzazione di impresa del debitore principale consente di escludere, in assenza di elementi contrari, la prevalenza dell'elemento di compravendita rispetto a quello proprio dell'appalto.
Elemento decisivo in tal senso è, soprattutto, lo sforzo produttivo richiesto all'impresa, incaricata, per le mensilità di riferimento, del confezionamento di un quantitativo superiore al migliaio di capi, tale, pertanto, da stonare con lo schema proprio della prestazione d'opera, ma sicuramente, proprio per la necessità anche organizzativa in merito alla realizzazione, riferibile allo schema dell'appalto.
Parimenti provato è il requisito dell'inerenza, dal momento che la documentazione allegata dimostra l'esistenza di lavorazioni unicamente nei confronti della convenuta e non risulta sconfessata da elementi di segno contrario.
Alcun dubbio, pertanto, sussiste in ordine all'applicabilità della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003 in virtù del contratto di appalto di fatto posto in essere tra l'obbligata principale e l'odierna convenuta.
Il ricorso merita, quindi, accoglimento.
Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come dispositivo che segue sulla scorta dei parametri minimi, in ragione del valore della causa e dell'assenza di un'attività istruttoria diversa dalle allegazioni iniziali dell'unica parte costituita.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in favore di quale obbligata CP_1 Pt_1 solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, della somma di 1.539,00, oltre interessi dal giorno della maturazione del credito contributivo al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in €. 1.000,00, CP_1 Pt_1 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 13.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
6