TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 224
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario

    Il Tribunale amministrativo ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., dato che l'Amministrazione non aveva contestato l'omesso adempimento al giudicato e il termine di centoventi giorni per l'esecuzione era scaduto.

  • Rigettato
    Domanda relativa alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario

    Il Tribunale ha escluso la possibilità per la ricorrente di chiedere l'esecuzione delle spese di lite, in quanto il credito è personale ed esclusivo dell'avvocato difensore, unico legittimato ad agire per tale parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 224
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 224
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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