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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 19/01/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 496/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5142/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2348/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 05/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220003221657000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220003221657000 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia che qui ci occupa riguarda una cartella IM (meglio distinta in atti) anni 2014 e 2016 di euro
18.743,88: con il ricorso introduttivo veniva dedotto il difetto di notifica (indirizzo pec del mittente “non certificato”), l'omessa sottoscrizione, l'omessa conformità del documento informatico/analogico nonché
l'intervenuta decadenza del credito,la mancata notifica degli atti presupposti ed il difetto di motivazione sugli interessi (cfr. ricorso introduttivo).
Il primo Giudice ha rigettato le eccezioni riferite al difetto di notifica della cartella ed ha annullato il provvedimento in contestazione considerata la mancata prova in della rituale notifica degli atti presupposti, ritenendo maturato il termine di decadenza (cfr. sentenza di primo grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 2348 del 2023 pronunciata dalla locale Corte di giustizia di primo grado: il primo Giudice ha parzialmente accolto il ricorso del Contribuente Resistente_1 annullando la cartella n. 29820220003221657000 nella considerazione che non era stata prodotta in atti “ .. prova in merito alla notifica dei richiamati avvisi di accertamento cui poggia l'atto escussivo, non essendo chiamati in giudizio gli Enti impositori …”.(cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza, ha prodotto documentazione ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Con successiva memoria ha chiesto l'estinzione del giudizio.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha dedotto che nelle more del giudizio ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (commi da 231 a 253 della legge n. 197/2022) e di avere provveduto (in data
26.10.2023) a pagare la prima rata nonché di avere rispettato le ulteriori (cfr. memoria in atti).
Osserva il Collegio che l' art. 1 c. 236 della L. 197/2020 dispone che “ Nella dichiarazione di cui al comma
235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti...”.
Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi di quanto disposto dall' art. 46 del d.lvo 546 del 1992.
La disposizione in parola prevede la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG NN SA LI
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5142/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2348/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 05/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220003221657000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220003221657000 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia che qui ci occupa riguarda una cartella IM (meglio distinta in atti) anni 2014 e 2016 di euro
18.743,88: con il ricorso introduttivo veniva dedotto il difetto di notifica (indirizzo pec del mittente “non certificato”), l'omessa sottoscrizione, l'omessa conformità del documento informatico/analogico nonché
l'intervenuta decadenza del credito,la mancata notifica degli atti presupposti ed il difetto di motivazione sugli interessi (cfr. ricorso introduttivo).
Il primo Giudice ha rigettato le eccezioni riferite al difetto di notifica della cartella ed ha annullato il provvedimento in contestazione considerata la mancata prova in della rituale notifica degli atti presupposti, ritenendo maturato il termine di decadenza (cfr. sentenza di primo grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 2348 del 2023 pronunciata dalla locale Corte di giustizia di primo grado: il primo Giudice ha parzialmente accolto il ricorso del Contribuente Resistente_1 annullando la cartella n. 29820220003221657000 nella considerazione che non era stata prodotta in atti “ .. prova in merito alla notifica dei richiamati avvisi di accertamento cui poggia l'atto escussivo, non essendo chiamati in giudizio gli Enti impositori …”.(cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza, ha prodotto documentazione ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Con successiva memoria ha chiesto l'estinzione del giudizio.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha dedotto che nelle more del giudizio ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (commi da 231 a 253 della legge n. 197/2022) e di avere provveduto (in data
26.10.2023) a pagare la prima rata nonché di avere rispettato le ulteriori (cfr. memoria in atti).
Osserva il Collegio che l' art. 1 c. 236 della L. 197/2020 dispone che “ Nella dichiarazione di cui al comma
235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti...”.
Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi di quanto disposto dall' art. 46 del d.lvo 546 del 1992.
La disposizione in parola prevede la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG NN SA LI