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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8232 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 14634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Federico
Bile a seguito della trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 2.10.2025 e preso atto delle note di trattazione scritta inviate dalla ricorrente e dall' ha pronunciato la CP_1 seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14634/2024 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024 vertente TRA
nata a [...] il [...] e residente ivi alla Via Antonio Pitloo, 11 Parte_1
c.f. , n.q. di erede della sig.ra nata a [...] C.F._1 Persona_1 l'08/05/1940 c.f. e deceduta a Napoli 09/08/2021, elett.te dom.ta in C.F._2
Napoli alla Via del Cassano, 258 presso lo studio dell'avv. Silvio Sabina che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce al ricorso (comunicazioni alla mail:
alla pec ed al fax Email_1 Email_2
339.6971611) ricorrente
E
, C.F.: in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala
C.F.: , in virtù di procura generale alle liti per Notaio C.F._3 Per_2 del distretto di Roma del 23.1.2023 numero Rep.37590, elettivamente domiciliato
[...] in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS, con indirizzo PEC: t;
Email_3 resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.6.2024 e ritualmente notificato all' la parte CP_1 ricorrente chiedeva al giudice adito di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto CP_ dichiarare: 1) che l' indebitamente, ingiustificatamente, illegittimamente e soprattutto immotivata-mente ha formulato la richiesta di recupero della somma di € 6.848,38 nei confronti della sig.ra n.q. di erede della sig.ra ; 2)che Parte_1 Persona_1 CP_ l' pertanto, per i motivi articolati in diritto non ha diritto al recupero della somma predetta in danno della ricorrente odierna;
3) dichiarare, quindi, non più dovuta la somma CP_ di € 6.848,38 esonerando il ricorrente dall'onere predetto;
4)condannare l' convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorario, del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, oltre spese generali”.
La ricorrente, a tal fine, premetteva:
- che in data 04/07/2023 l' di Napoli-Vomero – Via Guantai ad Orsolona, 4- le aveva CP_1 comunicato – nella sua qualità di erede della sig.ra - , Persona_1 l'accertamento dell'Istituto di somme indebitamente percepite su pensione cat. AS. N. 04305646 della sig.ra per un importo di € 6.843,38 a titolo di Persona_1 recupero di somme, presumibilmente, indebitamente percepite per il periodo 01/01/2016 -
31/08/2021;
- che avverso il predetto provvedimento aveva già presentava ricorso amministrativo al CP_ comitato provinciale contestando il diritto di credito vantato dall'
- che l'indebito assistenziale e/o previdenziale, salvo il caso di dolo, è ripetibile solo per i ratei successivi al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, CP_ mentre il provvedimento dell' come già precisato al capo 1) della premessa in fatto, è datato 04/07/2023 per somme indebitamente percepite dal de cuius per il periodo 01/01/2016-31/08/2021; CP_
- che l' ha agito in tal modo sostenendo che “la sig.ra nel periodo di cui sopra Per_1 avrebbe percepito rate di pensione, cat. AS n° 04305646, in misura superiore a quanto spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti per legge”; CP_
- che l' comunque, non ha fornito alcuna motivazione che giustificasse la richiesta;
- che nel caso specifico non è ravvisabile alcun dolo da parte della sig.ra Persona_1 CP_
in considerazione del fatto che l' era già a conoscenza degli eventuali redditi
[...] percepiti dalla de cuius;
- che ricorrono tutte le condizioni dell'affidamento cioè di quel coefficiente soggettivo che fa venir meno il dolo quale elemento per la inapplicabilità delle norme sulla ripetibilità degli indebiti previdenziali e/o assistenziali;
- che oggetto della pretesa restitutoria dell' è proprio la pensione ai superstiti la cui CP_1 natura è, per l'appunto, previdenziale e non assistenziale.
Tanto premesso la ricorrente concludeva nel modo sopra interamente riportato. L' si è costituita in giudizio con memoria datata 1.12.2024 chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso siccome totalmente infondato e pretestuoso. Sostiene l' che “come emerge da documentazione che si deposita il de cuius La SI.ra CP_1
era titolare di prestazione CAT. AS 04305646, ed in data 14.12.2017, la stessa Per_1 aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale (allegato:
dove dichiarava di essere separata CodiceFiscale_4 allegando il provvedimento di separazione ( " ) in cui era CodiceFiscale_5 indicato che i coniugi avrebbero vissuto separatamente presso due luoghi diversi.
Successivamente a seguito di controlli ad opera dell'anagrafe gestita dal Ministero
[...]
come da allegati CP_3 CodiceFiscale_6
" ) è emerso che i due coniugi dal 1992 non hanno CodiceFiscale_7 mai cambiato residenza, non concretizzando di fatto la separazione. Posto ciò, la sede CP_ competente ha proceduto a lavorare la ricostituzione pensione come da domanda presentata dalla de cuius, SI.ra , titolare di assegno sociale dal 04.2009. Dalla Per_1 ricostituzione reddituale era emerso che i redditi personali del coniuge superavano di gran lunga, come da prospetto allegato, DocumentoRichiesto_20241113141654_.pdf, il limite CP_ degli 11649,82 euro. Pertanto la Sede competente ha provveduto a revocare suddetta prestazione dall'08.2016 (limite di 5 anni) per un indebito pari ad euro 27.393,50”. L' concludeva, quindi per il rigetto del ricorso. CP_1
La prima udienza veniva fissata dal giudice per il 12.12.2024 e la causa veniva poi rinviata per la discussione. Concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 2.10.2025 la causa è stata assegnata ex lege in riserva – una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze – e poi decisa in data odierna con il deposito della motivazione. Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, interamente accolto per quanto di ragione.
Indebito previdenziale
Occorre precisare che si verte in tema di indebito previdenziale e non di indebito assistenziale;
le due ipotesi sono disciplinate in modo del tutto differente. Ed infatti oggetto della pretesa restitutoria dell' una prestazione previdenziale;
CP_1 La pensione della categoria AS, anche chiamata “pensione ai superstiti” o "di reversibilità", può essere erogata agli eredi se sono rispettati determinati requisiti previdenziali e assistenziali del defunto e se il decesso avviene dopo il pensionamento (reversibilità) o prima (indiretta). In mancanza di coniuge e figli, possono avere diritto anche altri eredi come i genitori o fratelli e sorelle, purché soddisfino i requisiti stabiliti dalla legge, come ad esempio essere a carico del defunto.
La sigla "AS" si riferisce, infatti, spesso alla categoria delle pensioni per i superstiti o a quella per l'invalidità civile a seconda del contesto, e la categoria "N" indica in genere le pensioni erogate ai superstiti. L'assistenza previdenziale e quella assistenziale sono due sistemi di supporto diversi: il primo si basa su contributi versati (ad esempio pensioni di vecchiaia e invalidità), mentre il secondo (previsto dal sistema assistenziale) è una forma di aiuto per chi si trova in condizioni di bisogno economico o di invalidità, come l'assegno mensile di assistenza e la pensione di invalidità civile. Oggetto della pretesa restitutoria dell' è proprio la pensione ai superstiti la cui natura CP_1 è, per l'appunto, previdenziale e non assistenziale. Deve essere, a questo punto, sottolineato il fatto che la disciplina dell'indebito previdenziale è derogatoria del principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033
c.c..; ciò in quanto si presume che i beneficiari abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita. Le norme richiamabili in materia sono l'art. 80 del R.D. 1422/24 che – con riferimento alle prestazioni previdenziali pensionistiche, all'ultimo comma stabilisce che “… le assegnazioni delle pensioni si considerano definitive quando, entro un anno, dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla (oggi ); in tal Parte_2 CP_1 caso le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati “. Nell'interpretare la norma la Suprema Corte ha precisato che trattasi di norma “… eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria, sia alle successive riliquidazioni, con riferimento esclusivamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione. La norma non è invece applicabile quando il provvedimento dell'istituto sia inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto, ovvero si accertino sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione totale o parziale del diritto al trattamento pensionistico” (cfr. Cass 1315/95; id. 310/90; id. 2701/89). L'art. 52 legge 88/89 per il quale “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 legge 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione, o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La norma ha introdotto, pertanto, il principio generale dell'irripetibilità delle somme che siano state indebitamente percepite a titolo di pensione dagli assicurati in conseguenza di un qualsiasi errore, pertanto, anche in caso di revoca o annullamento del provvedimento originario, salvo il caso di dolo dell'interessato. L'art. 13 della legge 412/91, di interpretazione autentica del citato art. 52, introduce una disciplina più restrittiva rispetto alla norma sopra riportata, stabilendo che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della le. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/93, nella parte in cui se ne disponeva l'applicazione anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, o comunque pendenti a tale data, in quanto l'incidenza sostanziale sulla normativa precedente non risultava conforme alla qualificazione di norma interpretativa riportata nel titolo della legge.
La legge 662/96 art. 1 commi 260 e segg. prevede in sintesi che non si fa luogo a recupero dell'indebito qualora l'accipiens risulti titolare di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno '95 di importo fino a 16 milioni;
che qualora il limite predetto sia superato si fa luogo a recupero parziale, ossia nella misura dei tre quarti;
che è fatta salva la ripetibilità dell'intero indebito in caso di dolo dell'accipiens. Tanto premesso, osserva il Tribunale come in assenza della prova di qualsivoglia comportamento doloso del titolare del beneficio previdenziale in questione debba trovare piena applicazione quanto disposto dall'art. 13 della L. 412/91. Ed infatti la Corte di Cassazione in varie pronunce (cfr. tra le altre Cass.11484/96 nonché
Cass. Sez. un. 16 marzo 1995 n. 3058; Cass. 22 febbraio 1995 n. 1965 e n. 1967; Cass. 26 gennaio 1995 n. 902; Corte Cost. 24 maggio 1996 n. 166)) ha ritenuto di assumere come termine finale per la ripetizione delle somme proprio quello contenuto nell'art. 13, comma 2°, legge 412/91, utilizzabile come criterio di orientamento generale. Quest'ultima norma, infatti, avrebbe recepito un termine da considerarsi insito nel sistema, in quanto presente nell'ordinamento previdenziale fin dal 1924 (art. 80 RD 1422/23). Così che ove l' lasci decorrere più di un anno dall'effettiva conoscenza o dalla CP_1 concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero, non può più ripetere alcuna somma dall'assicurato, ma solo rettificare per il futuro i propri provvedimenti.
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di indebito previdenziale, è stato affermato il principio secondo cui “nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. Sez. Unite 04/08/2010 n. 18046 e Cass. Lav. 20.01.2011 n. 1228). Ed ancora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”
(Cfr. Cass. lav. 05.01.2011, n. 198). E' tuttavia ben vero che un recente orientamento in tema di indebito previdenziale affermatosi tanto nella giurisprudenza di merito quanto di legittimità ha ulteriormente precisato in tema di distribuzione degli oneri probatori che “nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Tribunale Roma sez. lav., 11/04/2019, n.3675; cfr. anche Tribunale Imperia, 09/09/2019, n.133 e Cassazione civile sez. lav., 10/06/2019, n.15550) ma è anche vero che – anche più recentemente – la Corte di Cassazione ha pur sempre precisato e ribadito che: “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.(Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo) (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 28/03/2019, n.8731). Tale indirizzo è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12608 del 25 Giugno 2020, con ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, conformi a Cass., Sez. L.,
15/10/2019 n. 26036; a Cass., Sez.
6 - L., ordinanza n. 10642 del 16/04/2019 ed a Cass., Sez.
6 - L.). Del resto, il principio teste' richiamato prende le mosse dall'insegnamento secondo cui: "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(cfr.: Corte Costituzionale, 13/01/2006 n. 1).
Questo giustifica la disciplina derogatoria in parola, che individua "alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (cfr.: Corte Costituzionale, 14/12/1993 n. 431). Occorre, dunque, ribadire e precisare, che non sussiste e comunque non è provato alcuna forma di dolo da parte della ricorrente. L' nella comunicazione di indebito impugnata in questa sede precisa da un lato che CP_1 l'indebito è conseguente al possesso di redditi familiari di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, e, dall'altro lato che a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa;
più in particolare la de cuius SI.ra era titolare di prestazione CAT. AS 04305646, ed in Per_1 data 14.12.2017, la stessa aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale (allegato:
dove dichiarava di essere separata CodiceFiscale_4 allegando il provvedimento di separazione ( "SCAN_20171214_162144458.pdf") in cui era indicato che i coniugi avrebbero vissuto separatamente presso due luoghi diversi.
Successivamente a seguito di controlli ad opera dell'anagrafe gestita dal Ministero
[...]
come da allegati ( CP_3 CodiceFiscale_6
) è emerso che i due coniugi dal 1992 non hanno CodiceFiscale_7 mai cambiato residenza, non concretizzando di fatto la separazione. Posto ciò, la sede CP_ competente ha proceduto a lavorare la ricostituzione pensione come da domanda presentata dalla de cuius, SI.ra , titolare di assegno sociale dal 04.2009. Per_1 Peraltro entrambe le prestazioni in godimento sono erogate proprio dall' , Istituto che, CP_1 pertanto, ben conosceva la situazione reddituale della ricorrente.
Quanto al secondo aspetto (quello relativo alla revisione delle operazioni di calcolo) trova, invece, applicazione l'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come interpretato autenticamente dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui “Le pensioni […] possono essere in ogni momento rettificate […] in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Nella fattispecie – si legge nel ricorso (con il conforto della documentazione in atti) – CP_
“nella comunicazione del 04/07/2023 l' si limita a dichiarare (cfr. doc. 1 pag. 3) “per il periodo dal 01/01/2016 al 31/08/2021 sulla pensione AS n° 04305646 dalla sig.ra
[...]
è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo Persona_1 di € 6.848,38”; ciò non è sufficiente perché, a parere di questa difesa, trattasi di una non- motivazione, in quanto assolutamente generica e quindi che non dà al cittadino intimato il CP_ diritto di far valere effettivamente le proprie ragioni;
infatti l' avrebbe dovuto precisare qual è la effettiva motivazione per cui è stata formulata la richiesta di restituzione della predetta somma;
tutto ciò non è dato sapere”. Va ribadito che secondo la sentenza della Corte di Cassazione Civile n.13223 del 30/06/2020 “va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero già CP_ conosciuti dall' al quale già il D.L. n° 269/2003 art. 42 conv. In L. n° 326 del 2003, consentiva ad accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”. Nella stessa pronuncia 13223/2020 si afferma anche
“che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di CP_ qualsiasi natura(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già CP_2 conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuato dallo stesso (informato della situazione CP_2 reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge CP_ citata (D.L. 269/2003 art. 42 conv. In L. 326/2003) onera l' dell'attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè giammai potrebbe farsi carico al percipiente di una omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della CP_ prestazione che l' conosce o ha il dovere di conoscere”. Deve essere pertanto dichiarata l'irripetibilità delle somme reclamate in restituzione tenuto conto che la richiesta in questione riguarda somme che sarebbero state indebitamente percepite per il periodo 01/01/2016 -31/08/2021. Nel caso in esame non vi è alcun documento in grado di giustificare l'operato dell' . CP_1
In ogni caso, occorre precisare, che non sussiste e comunque non è provato alcuna forma di dolo da parte della specifica ricorrente.
La domanda, pertanto, va interamente accolta per i motivi sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
a) Accerta e dichiara l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di restituzione della CP_1 somma di € 6.848,38 con richiesta di recupero avanzata nei confronti di Parte_1 CP_ n.q. di erede della sig.ra e dichiara, conseguentemente, che l' Persona_1 pertanto, per i motivi articolati in diritto non ha diritto al recupero della somma predetta in danno della ricorrente odierna;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € CP_1
1.500,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione.
Napoli 11/11/2025 Il Giudice dott. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Federico
Bile a seguito della trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 2.10.2025 e preso atto delle note di trattazione scritta inviate dalla ricorrente e dall' ha pronunciato la CP_1 seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14634/2024 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024 vertente TRA
nata a [...] il [...] e residente ivi alla Via Antonio Pitloo, 11 Parte_1
c.f. , n.q. di erede della sig.ra nata a [...] C.F._1 Persona_1 l'08/05/1940 c.f. e deceduta a Napoli 09/08/2021, elett.te dom.ta in C.F._2
Napoli alla Via del Cassano, 258 presso lo studio dell'avv. Silvio Sabina che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce al ricorso (comunicazioni alla mail:
alla pec ed al fax Email_1 Email_2
339.6971611) ricorrente
E
, C.F.: in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala
C.F.: , in virtù di procura generale alle liti per Notaio C.F._3 Per_2 del distretto di Roma del 23.1.2023 numero Rep.37590, elettivamente domiciliato
[...] in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS, con indirizzo PEC: t;
Email_3 resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.6.2024 e ritualmente notificato all' la parte CP_1 ricorrente chiedeva al giudice adito di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto CP_ dichiarare: 1) che l' indebitamente, ingiustificatamente, illegittimamente e soprattutto immotivata-mente ha formulato la richiesta di recupero della somma di € 6.848,38 nei confronti della sig.ra n.q. di erede della sig.ra ; 2)che Parte_1 Persona_1 CP_ l' pertanto, per i motivi articolati in diritto non ha diritto al recupero della somma predetta in danno della ricorrente odierna;
3) dichiarare, quindi, non più dovuta la somma CP_ di € 6.848,38 esonerando il ricorrente dall'onere predetto;
4)condannare l' convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorario, del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, oltre spese generali”.
La ricorrente, a tal fine, premetteva:
- che in data 04/07/2023 l' di Napoli-Vomero – Via Guantai ad Orsolona, 4- le aveva CP_1 comunicato – nella sua qualità di erede della sig.ra - , Persona_1 l'accertamento dell'Istituto di somme indebitamente percepite su pensione cat. AS. N. 04305646 della sig.ra per un importo di € 6.843,38 a titolo di Persona_1 recupero di somme, presumibilmente, indebitamente percepite per il periodo 01/01/2016 -
31/08/2021;
- che avverso il predetto provvedimento aveva già presentava ricorso amministrativo al CP_ comitato provinciale contestando il diritto di credito vantato dall'
- che l'indebito assistenziale e/o previdenziale, salvo il caso di dolo, è ripetibile solo per i ratei successivi al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, CP_ mentre il provvedimento dell' come già precisato al capo 1) della premessa in fatto, è datato 04/07/2023 per somme indebitamente percepite dal de cuius per il periodo 01/01/2016-31/08/2021; CP_
- che l' ha agito in tal modo sostenendo che “la sig.ra nel periodo di cui sopra Per_1 avrebbe percepito rate di pensione, cat. AS n° 04305646, in misura superiore a quanto spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti per legge”; CP_
- che l' comunque, non ha fornito alcuna motivazione che giustificasse la richiesta;
- che nel caso specifico non è ravvisabile alcun dolo da parte della sig.ra Persona_1 CP_
in considerazione del fatto che l' era già a conoscenza degli eventuali redditi
[...] percepiti dalla de cuius;
- che ricorrono tutte le condizioni dell'affidamento cioè di quel coefficiente soggettivo che fa venir meno il dolo quale elemento per la inapplicabilità delle norme sulla ripetibilità degli indebiti previdenziali e/o assistenziali;
- che oggetto della pretesa restitutoria dell' è proprio la pensione ai superstiti la cui CP_1 natura è, per l'appunto, previdenziale e non assistenziale.
Tanto premesso la ricorrente concludeva nel modo sopra interamente riportato. L' si è costituita in giudizio con memoria datata 1.12.2024 chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso siccome totalmente infondato e pretestuoso. Sostiene l' che “come emerge da documentazione che si deposita il de cuius La SI.ra CP_1
era titolare di prestazione CAT. AS 04305646, ed in data 14.12.2017, la stessa Per_1 aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale (allegato:
dove dichiarava di essere separata CodiceFiscale_4 allegando il provvedimento di separazione ( " ) in cui era CodiceFiscale_5 indicato che i coniugi avrebbero vissuto separatamente presso due luoghi diversi.
Successivamente a seguito di controlli ad opera dell'anagrafe gestita dal Ministero
[...]
come da allegati CP_3 CodiceFiscale_6
" ) è emerso che i due coniugi dal 1992 non hanno CodiceFiscale_7 mai cambiato residenza, non concretizzando di fatto la separazione. Posto ciò, la sede CP_ competente ha proceduto a lavorare la ricostituzione pensione come da domanda presentata dalla de cuius, SI.ra , titolare di assegno sociale dal 04.2009. Dalla Per_1 ricostituzione reddituale era emerso che i redditi personali del coniuge superavano di gran lunga, come da prospetto allegato, DocumentoRichiesto_20241113141654_.pdf, il limite CP_ degli 11649,82 euro. Pertanto la Sede competente ha provveduto a revocare suddetta prestazione dall'08.2016 (limite di 5 anni) per un indebito pari ad euro 27.393,50”. L' concludeva, quindi per il rigetto del ricorso. CP_1
La prima udienza veniva fissata dal giudice per il 12.12.2024 e la causa veniva poi rinviata per la discussione. Concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 2.10.2025 la causa è stata assegnata ex lege in riserva – una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze – e poi decisa in data odierna con il deposito della motivazione. Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, interamente accolto per quanto di ragione.
Indebito previdenziale
Occorre precisare che si verte in tema di indebito previdenziale e non di indebito assistenziale;
le due ipotesi sono disciplinate in modo del tutto differente. Ed infatti oggetto della pretesa restitutoria dell' una prestazione previdenziale;
CP_1 La pensione della categoria AS, anche chiamata “pensione ai superstiti” o "di reversibilità", può essere erogata agli eredi se sono rispettati determinati requisiti previdenziali e assistenziali del defunto e se il decesso avviene dopo il pensionamento (reversibilità) o prima (indiretta). In mancanza di coniuge e figli, possono avere diritto anche altri eredi come i genitori o fratelli e sorelle, purché soddisfino i requisiti stabiliti dalla legge, come ad esempio essere a carico del defunto.
La sigla "AS" si riferisce, infatti, spesso alla categoria delle pensioni per i superstiti o a quella per l'invalidità civile a seconda del contesto, e la categoria "N" indica in genere le pensioni erogate ai superstiti. L'assistenza previdenziale e quella assistenziale sono due sistemi di supporto diversi: il primo si basa su contributi versati (ad esempio pensioni di vecchiaia e invalidità), mentre il secondo (previsto dal sistema assistenziale) è una forma di aiuto per chi si trova in condizioni di bisogno economico o di invalidità, come l'assegno mensile di assistenza e la pensione di invalidità civile. Oggetto della pretesa restitutoria dell' è proprio la pensione ai superstiti la cui natura CP_1 è, per l'appunto, previdenziale e non assistenziale. Deve essere, a questo punto, sottolineato il fatto che la disciplina dell'indebito previdenziale è derogatoria del principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033
c.c..; ciò in quanto si presume che i beneficiari abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita. Le norme richiamabili in materia sono l'art. 80 del R.D. 1422/24 che – con riferimento alle prestazioni previdenziali pensionistiche, all'ultimo comma stabilisce che “… le assegnazioni delle pensioni si considerano definitive quando, entro un anno, dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla (oggi ); in tal Parte_2 CP_1 caso le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati “. Nell'interpretare la norma la Suprema Corte ha precisato che trattasi di norma “… eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria, sia alle successive riliquidazioni, con riferimento esclusivamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione. La norma non è invece applicabile quando il provvedimento dell'istituto sia inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto, ovvero si accertino sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione totale o parziale del diritto al trattamento pensionistico” (cfr. Cass 1315/95; id. 310/90; id. 2701/89). L'art. 52 legge 88/89 per il quale “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 legge 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione, o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La norma ha introdotto, pertanto, il principio generale dell'irripetibilità delle somme che siano state indebitamente percepite a titolo di pensione dagli assicurati in conseguenza di un qualsiasi errore, pertanto, anche in caso di revoca o annullamento del provvedimento originario, salvo il caso di dolo dell'interessato. L'art. 13 della legge 412/91, di interpretazione autentica del citato art. 52, introduce una disciplina più restrittiva rispetto alla norma sopra riportata, stabilendo che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della le. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/93, nella parte in cui se ne disponeva l'applicazione anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, o comunque pendenti a tale data, in quanto l'incidenza sostanziale sulla normativa precedente non risultava conforme alla qualificazione di norma interpretativa riportata nel titolo della legge.
La legge 662/96 art. 1 commi 260 e segg. prevede in sintesi che non si fa luogo a recupero dell'indebito qualora l'accipiens risulti titolare di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno '95 di importo fino a 16 milioni;
che qualora il limite predetto sia superato si fa luogo a recupero parziale, ossia nella misura dei tre quarti;
che è fatta salva la ripetibilità dell'intero indebito in caso di dolo dell'accipiens. Tanto premesso, osserva il Tribunale come in assenza della prova di qualsivoglia comportamento doloso del titolare del beneficio previdenziale in questione debba trovare piena applicazione quanto disposto dall'art. 13 della L. 412/91. Ed infatti la Corte di Cassazione in varie pronunce (cfr. tra le altre Cass.11484/96 nonché
Cass. Sez. un. 16 marzo 1995 n. 3058; Cass. 22 febbraio 1995 n. 1965 e n. 1967; Cass. 26 gennaio 1995 n. 902; Corte Cost. 24 maggio 1996 n. 166)) ha ritenuto di assumere come termine finale per la ripetizione delle somme proprio quello contenuto nell'art. 13, comma 2°, legge 412/91, utilizzabile come criterio di orientamento generale. Quest'ultima norma, infatti, avrebbe recepito un termine da considerarsi insito nel sistema, in quanto presente nell'ordinamento previdenziale fin dal 1924 (art. 80 RD 1422/23). Così che ove l' lasci decorrere più di un anno dall'effettiva conoscenza o dalla CP_1 concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero, non può più ripetere alcuna somma dall'assicurato, ma solo rettificare per il futuro i propri provvedimenti.
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di indebito previdenziale, è stato affermato il principio secondo cui “nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. Sez. Unite 04/08/2010 n. 18046 e Cass. Lav. 20.01.2011 n. 1228). Ed ancora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”
(Cfr. Cass. lav. 05.01.2011, n. 198). E' tuttavia ben vero che un recente orientamento in tema di indebito previdenziale affermatosi tanto nella giurisprudenza di merito quanto di legittimità ha ulteriormente precisato in tema di distribuzione degli oneri probatori che “nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Tribunale Roma sez. lav., 11/04/2019, n.3675; cfr. anche Tribunale Imperia, 09/09/2019, n.133 e Cassazione civile sez. lav., 10/06/2019, n.15550) ma è anche vero che – anche più recentemente – la Corte di Cassazione ha pur sempre precisato e ribadito che: “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.(Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo) (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 28/03/2019, n.8731). Tale indirizzo è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12608 del 25 Giugno 2020, con ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, conformi a Cass., Sez. L.,
15/10/2019 n. 26036; a Cass., Sez.
6 - L., ordinanza n. 10642 del 16/04/2019 ed a Cass., Sez.
6 - L.). Del resto, il principio teste' richiamato prende le mosse dall'insegnamento secondo cui: "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(cfr.: Corte Costituzionale, 13/01/2006 n. 1).
Questo giustifica la disciplina derogatoria in parola, che individua "alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (cfr.: Corte Costituzionale, 14/12/1993 n. 431). Occorre, dunque, ribadire e precisare, che non sussiste e comunque non è provato alcuna forma di dolo da parte della ricorrente. L' nella comunicazione di indebito impugnata in questa sede precisa da un lato che CP_1 l'indebito è conseguente al possesso di redditi familiari di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, e, dall'altro lato che a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa;
più in particolare la de cuius SI.ra era titolare di prestazione CAT. AS 04305646, ed in Per_1 data 14.12.2017, la stessa aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale (allegato:
dove dichiarava di essere separata CodiceFiscale_4 allegando il provvedimento di separazione ( "SCAN_20171214_162144458.pdf") in cui era indicato che i coniugi avrebbero vissuto separatamente presso due luoghi diversi.
Successivamente a seguito di controlli ad opera dell'anagrafe gestita dal Ministero
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come da allegati ( CP_3 CodiceFiscale_6
) è emerso che i due coniugi dal 1992 non hanno CodiceFiscale_7 mai cambiato residenza, non concretizzando di fatto la separazione. Posto ciò, la sede CP_ competente ha proceduto a lavorare la ricostituzione pensione come da domanda presentata dalla de cuius, SI.ra , titolare di assegno sociale dal 04.2009. Per_1 Peraltro entrambe le prestazioni in godimento sono erogate proprio dall' , Istituto che, CP_1 pertanto, ben conosceva la situazione reddituale della ricorrente.
Quanto al secondo aspetto (quello relativo alla revisione delle operazioni di calcolo) trova, invece, applicazione l'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come interpretato autenticamente dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui “Le pensioni […] possono essere in ogni momento rettificate […] in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Nella fattispecie – si legge nel ricorso (con il conforto della documentazione in atti) – CP_
“nella comunicazione del 04/07/2023 l' si limita a dichiarare (cfr. doc. 1 pag. 3) “per il periodo dal 01/01/2016 al 31/08/2021 sulla pensione AS n° 04305646 dalla sig.ra
[...]
è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo Persona_1 di € 6.848,38”; ciò non è sufficiente perché, a parere di questa difesa, trattasi di una non- motivazione, in quanto assolutamente generica e quindi che non dà al cittadino intimato il CP_ diritto di far valere effettivamente le proprie ragioni;
infatti l' avrebbe dovuto precisare qual è la effettiva motivazione per cui è stata formulata la richiesta di restituzione della predetta somma;
tutto ciò non è dato sapere”. Va ribadito che secondo la sentenza della Corte di Cassazione Civile n.13223 del 30/06/2020 “va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero già CP_ conosciuti dall' al quale già il D.L. n° 269/2003 art. 42 conv. In L. n° 326 del 2003, consentiva ad accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”. Nella stessa pronuncia 13223/2020 si afferma anche
“che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di CP_ qualsiasi natura(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già CP_2 conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuato dallo stesso (informato della situazione CP_2 reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge CP_ citata (D.L. 269/2003 art. 42 conv. In L. 326/2003) onera l' dell'attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè giammai potrebbe farsi carico al percipiente di una omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della CP_ prestazione che l' conosce o ha il dovere di conoscere”. Deve essere pertanto dichiarata l'irripetibilità delle somme reclamate in restituzione tenuto conto che la richiesta in questione riguarda somme che sarebbero state indebitamente percepite per il periodo 01/01/2016 -31/08/2021. Nel caso in esame non vi è alcun documento in grado di giustificare l'operato dell' . CP_1
In ogni caso, occorre precisare, che non sussiste e comunque non è provato alcuna forma di dolo da parte della specifica ricorrente.
La domanda, pertanto, va interamente accolta per i motivi sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
a) Accerta e dichiara l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di restituzione della CP_1 somma di € 6.848,38 con richiesta di recupero avanzata nei confronti di Parte_1 CP_ n.q. di erede della sig.ra e dichiara, conseguentemente, che l' Persona_1 pertanto, per i motivi articolati in diritto non ha diritto al recupero della somma predetta in danno della ricorrente odierna;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € CP_1
1.500,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione.
Napoli 11/11/2025 Il Giudice dott. Federico Bile