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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/09/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7309 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2023, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'Avv. SEBASTIANA CATERINA SUCCU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'Avv. GIANNI IGNAZIO NONNIS, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
- I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- si rendono disponibili in caso cambio di residenza o domicilio di comunicare all'altro coniuge il nuovo recapito;
- la casa coniugale di comune proprietà viene assegnata in via esclusiva alla signora , Parte_1
nella quale vivrà unitamente al figlio maggiorenne di età, ma non economicamente Per_1
indipendente, essendo lo stesso ancora studente presso l'Università di Cagliari;
- il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento del coniuge e del figlio, CP_1
non economicamente indipendente, rispettivamente dell'importo mensile di euro 300 per la prima ed euro 400 per il secondo, mediante prelievo diretto dal bancomat del genitore obbligato da parte del figlio che a sua volta corrisponderà la quota di competenza alla madre;
- il sig. si impegna sin d'ora a sottoscrivere la disponibilità a che INPS, quale ente CP_1
preposto eroghi in maniere diretta la quota pari al 50% di assegno alla signora;
Parte_1
- le spese inerenti alle utenze domestiche dovranno essere ripartite tra la signora e Parte_1
il proprio figlio al 50%”. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e con Parte_1 CP_1
ricorso depositato dalla in data 7/11/2023, e costituzione del n data 2/04/2024, per Pt_1 CP_1
l'udienza del 12/03/2025, mediante deposito di note scritte, senza ulteriore istruttoria, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata quindi rimessa al Collegio
per la decisione sulle domande formulate.
La domanda di separazione è fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla volontà
espressa dai coniugi di non volersi riconciliare, il venir meno tra loro del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe intollerabile.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni fra loro concordate.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1
nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio dello Stato CP_1
Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti;
3. compensa le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Cagliari, il 9/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Mario Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7309 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2023, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'Avv. SEBASTIANA CATERINA SUCCU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'Avv. GIANNI IGNAZIO NONNIS, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
- I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- si rendono disponibili in caso cambio di residenza o domicilio di comunicare all'altro coniuge il nuovo recapito;
- la casa coniugale di comune proprietà viene assegnata in via esclusiva alla signora , Parte_1
nella quale vivrà unitamente al figlio maggiorenne di età, ma non economicamente Per_1
indipendente, essendo lo stesso ancora studente presso l'Università di Cagliari;
- il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento del coniuge e del figlio, CP_1
non economicamente indipendente, rispettivamente dell'importo mensile di euro 300 per la prima ed euro 400 per il secondo, mediante prelievo diretto dal bancomat del genitore obbligato da parte del figlio che a sua volta corrisponderà la quota di competenza alla madre;
- il sig. si impegna sin d'ora a sottoscrivere la disponibilità a che INPS, quale ente CP_1
preposto eroghi in maniere diretta la quota pari al 50% di assegno alla signora;
Parte_1
- le spese inerenti alle utenze domestiche dovranno essere ripartite tra la signora e Parte_1
il proprio figlio al 50%”. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e con Parte_1 CP_1
ricorso depositato dalla in data 7/11/2023, e costituzione del n data 2/04/2024, per Pt_1 CP_1
l'udienza del 12/03/2025, mediante deposito di note scritte, senza ulteriore istruttoria, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata quindi rimessa al Collegio
per la decisione sulle domande formulate.
La domanda di separazione è fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla volontà
espressa dai coniugi di non volersi riconciliare, il venir meno tra loro del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe intollerabile.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni fra loro concordate.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1
nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio dello Stato CP_1
Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti;
3. compensa le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Cagliari, il 9/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Mario Farina