Art. 31.
Dopo approvato il bilancio definitivo, qualunque spesa nuova non potra' essere autorizzata che per Legge speciale.
Nelle proposte da presentarsi al Parlamento saranno indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove.
Dopo approvato il bilancio definitivo, qualunque spesa nuova non potra' essere autorizzata che per Legge speciale.
Nelle proposte da presentarsi al Parlamento saranno indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove.