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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente istruttore dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 10 luglio 2024 - R.G. n. 1082/24,
TRA
La società Parte_1
, in persona del legale rappresentante , con sede in 47924
[...] Parte_1
Rimini (RN), Via Altobelli n. 37, P.I. rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura unita al presente atto, dagli avv.ti Enrico Monti (C.F. C.F._1
e pec e Laura Roncada (C.F.
[...] Email_1 [...]
e pec , elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2 presso lo studio dei suoi difensori sito in Rimini, via Sigismondo n. 75
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed residente a [...]in Controparte_1
Viale Regina Elena (C.F. ), rappresentato, difeso da Avv. Paolo C.F._3
Casadei (C.F. ) e avv. Claudio Pieri del foro di Forlì, procuratori C.F._4 difensori e domiciliatari in Bologa Piazza dei Martiri n. 5/2 (presso lo studio dell'Avv.
Edma Rita Gollini) (ai sensi del Dl. 35/05 si indicano, per eventuali avvisi e/o comunicazioni, i seguenti dati: numero di fax 0547/617815, indirizzo PEC
” Email_3 Email_4 Appellato
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 570/24, pubblicata in data 31/05/2024,
Tribunale di Rimini.
Conclusioni parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'impugnata sentenza n.
570/2024 del Tribunale di Rimini depositata e comunicata il 31 maggio 2024, notificata il 7 giugno 2024, resa nel processo n. 2546 del 2021, dal Giudice, dott. Maura Mancini, ed in accoglimento della domanda proposta in primo grado, previa, occorrendo, rimessione della causa in istruttoria al fine di darsi corso a tutte le richieste ed istanze, di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate da parte attrice, accertato che la società di , con sede in 47924 Parte_1 Parte_1
Rimini (RN) Via Altobelli n. 37, P.I. , ha effettuato le forniture ed P.IVA_2 installazioni di cui alla premessa dell'atto di citazione e come da contabilità prodotta sub doc. 1 nonché nelle memorie ex art. 183 c.p.c., all'immobile sito in Rimini, Viale
Regina Elena n. 20, ora di proprietà , nato a [...], il 21 ottobre Controparte_1
1973, C.F. residente a [...], int. 8, come da C.F._3 contabilità lavori per un totale imponibile di € 20.648,35, condannare il medesimo
al pagamento della predetta somma o di quella minore che verrà Controparte_1 ritenuta equa e di giustizia, ai sensi dell'art. 2041 c.c., maggiorata di interessi come per legge, dalla domanda al saldo comunque entro il limite della dichiarazione di valore rilasciata al fine della determinazione del contributo unificato. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi di gradi del giudizio e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Conclusioni parte appellata:
NEL MERITO, respingersi in toto l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato;
pag. 2/12 con vittoria di spese e compensi come da parametri, ed IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore - che si dichiara antistatario – ai sensi
e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18 agosto 2021 la società appellante conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Rimini il GN Controparte_1 al fine di ottenere dallo stesso il pagamento, ex art. 2041 c.c. di una somma pari ad euro
20.648,35 o di quella diversa accertata in corso di causa.
Parte attrice, a sostegno della propria pretesa, sosteneva di aver provveduto a svolgere lavori di manutenzione straordinaria (nello specifico fornito ed installato un impianto di ricambio dell'aria, una caldaia, un impianto di condizionamento) presso l'immobile di proprietà del convenuto in Rimini Viale Regina Elena n. 20 e che questi non erano stati pagati nonostante le richieste di pagamento e l'invito alla negoziazione assistita.
Il GN si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto di tutte le domande CP_1 avversarie;
a sostegno delle proprie richieste sosteneva infatti che all'epoca dei lavori l'immobile era locato alla società che risulta dalla contabilità Controparte_2 prodotta dalla stessa società attrice come committente dei lavori, e che l'allora locatario, madre e dante causa del convenuto, non aveva autorizzato i lavori.
Il Giudice del Tribunale di Rimini ha ritenuto di voler respingere le richieste attoree per le motivazioni che segue.
Innanzitutto, ha precisato che le richieste erano state svolte nei confronti dell'attuale proprietario dell'appartamento ai sensi dell'art. 2041 c.c. poiché, nella tesi attorea, il GN che non poteva non sapere degli interventi svolti nell'abitazione, allora CP_1 da altri detenuti, starebbe beneficiando di migliorie al proprio immobile in maniera ingiusta, in quanto alcun corrispettivo è mai stato versato alla . Parte_1
Si sarebbe dunque verificato un arricchimento indiretto.
Il Giudice di prime cure passava poi a esaminare gli elementi costitutivi della fattispecie su cui si fondavano le pretese attoree, ovvero 1) l'arricchimento di un soggetto, 2) la mancanza di una giusta causa nell'aver ottenuto tale vantaggio, 3) la correlativa diminuzione del patrimonio in capo all'agente.
pag. 3/12 Veniva intanto rilevata una certa genericità della documentazione contabile, in quanto le fatture, così come i documenti di trasporto, non erano né vistate né sottoscritte dalla società committente, i materiali risultano destinati a un generico “Arturo ristorante” che nessuno ha provveduto a identificare in corso di causa, ma nonostante ciò si riconosceva un arricchimento al proprietario dell'immobile dato dalle migliorie realizzate e un depauperamento della società che avrebbe eseguito lavori e Parte_1 anticipato le spese per i materiali senza essere stata pagata dalla committente.
Non veniva però ritenuto integrato il secondo elemento costitutivo, ovvero l'assenza di una giusta causa in quanto veniva rilevato come l'esistenza di un contratto di locazione tra l'odierno appellato e la società, terza a questo procedimento, che ha commissionato i lavori rappresentasse una giusta causa per l'arricchimento in capo al GN CP_1 vista anche la clausola contrattuale del contratto di locazione che impediva al locatore ogni innovazione o modifica in assenza di preventivo consenso scritto della proprietà
(mai documentato), oltre che la facoltà del locatore di chiedere la rimozione delle innovazioni apportate senza consenso e che “ogni aggiunta o innovazione anche autorizzata che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito” (v. doc. n. 3 parte convenuta).
Non si è dunque verificato un arricchimento senza giusta causa in capo al GN CP_1 perché la giusta causa si ravvisa nell'art. 1592 c.c., e anche qualora queste migliore fossero state autorizzate dal locatore, esse restano acquisite alla proprietà a titolo gratuito come stabilito nel contratto di locazione.
Il Tribunale di Rimini, quindi, rigettava la domanda proposta da parte attrice e condannava la soc. a rifondere Parte_1
a parte convenuta le spese di lite liquidate in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario.
2. avverso tale decisione proponeva ricorso la società di Parte_1
per i motivi di seguito esposti. Parte_1 Pt_1
Innanzitutto riteneva che lo stesso contratto di locazione contenesse autorizzazione scritta alle innovazioni riportate nell'immobile locato laddove si legge “al capitolo relativo agli “impianti in dotazione dell'immobile” che “si precisa in riferimento alla pag. 4/12 macchina a pompa di calore per il riscaldamento e condizionamento e dell'impianto di ricircolo dell'aria interna al locale, entrambe installate dalla parte conduttrice, rivolte verso l'abitazione privata della Sig. , si richiede che queste, nel caso Parte_2 in cui risultino rumorose, ovvero non conformi alle normative vigenti del Comune di
Rimini, in materia di acustica ambientale, vengano immediatamente sostituite e riparate”.
Con tale clausola riteneva quindi che l'autorizzazione alla realizzazione delle opere de quo ci fosse stata e che quindi non venisse rispettato quanto stabilito dalla stessa giurisprudenza citata in sentenza che richiedeva che l'assenza di consenso dovesse essere accertata incensurabilmente.
L'appellante sostiene inoltre che le opere effettuate rientrino nella disciplina delle addizioni e come tali debbano rispettare le norme di cui all'art. 1593 c.c. che non richiede il consenso del proprietario.
Un ulteriore elemento a sostegno della non applicazione del 1592 c.c. è che il GN non era parte del contratto di locazione e come tale non può invocare tale CP_1 disciplina.
L'appellante sostiene, inoltre, che si potrebbero agevolmente ripristinare i luoghi a prima degli interventi di manutenzione, semplicemente asportando le macchine che scambiano l'aria calda e freddo che il GN non ha mai chiesto di trattenere. CP_1
Con il terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione, si sosteneva che si dovesse prendere a riferimento per la decisione dalla causa quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 29937 del 2022 che ha affrontato un caso speculare a quello di cui oggi si discute per cui secondo cui "l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito.
Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui pag. 5/12 lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito".
In tale sentenza, infatti, è stato riconosciuto che sono stati svolti dei lavori di installazione di un impianto all'interno di un locale concesso in locazione, poiché il conduttore si è reso insolvente, la società che ha svolto i lavori ha potuto esercitare l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti del proprietario dell'immobile, il quale ha acquisito un vantaggio a titolo gratuito in quanto l'immobile ha acquistato un maggior valore.
Inoltre, sarebbe errata l'applicazione del principio affermato in Cass. 7627/2002 in quando lì l'azione ex art. 2041 c.c. non avrebbe avuto carattere residuale (poiché la domanda principale vertenza di risoluzione di un contratto di appalto per inadempimento con conseguente richiesta di risarcimento del danno), mentre nel caso di cui si tratta non ha altri strumenti di tutela del credito poiché si è Parte_1 insinuata nel passivo del fallimento della committente ma Controparte_2 non ha avuto alcun indennizzo in quanto il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivo.
Si costituiva in giudizio che a mezzo dei suoi difensori esponeva Controparte_1 quanto segue, chiedendo il rigetto delle domande avverse.
Contestava innanzitutto l'assenza di causa connessa allo spostamento patrimoniale, posto che vi era un contratto in essere, quello di locazione, circostanza che, in conformità a talune pronunce giurisprudenziali farebbe venir meno i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Sempre in riferimento al contratto di locazione, la difesa rileva innanzitutto che CP_1
l'odierno appellante, essendo subentrato, quale erede, nelle posizioni giuridiche della di lui madre, originaria locataria, ha assunto tutti i diritti connessi e in secondo luogo che non è possibile applicare quanto previsto dall'art. 1592 c.c. ove a fronte di migliorie non asportabili il locatario è tenuto a versare un indennizzo al conduttore in quanto tale disciplina è stata derogata dalle parti, le quali hanno previsto che ogni miglioria, preventivamente autorizzata in forma scritta, sarebbe rimasta acquisita alla proprietà a titolo gratuito. pag. 6/12 L'appellante rileva poi come le opere non siano facilmente asportabili come asserito da controparte, in quanti i lavori svolti hanno interessato gli impianti installati all'interno dei muri nonché il rifacimento di un bagno e la loro asportazione causerebbe un notevole danno ai locali.
Come ulteriore motivo di rigetto la difesa del GN sostiene che vi erano altre CP_1 azioni a tutela del credito della da esperire negli anni Parte_1 antecedenti al fallimento, dichiarato nel 2019, posto che i lavori risalgono al 2015.
Lavori che, tuttavia, l'appellato dubita siano mai stati eseguiti in quanto tutta la documentazione prodotta è a formazione unilaterale da parte della non è Pt_1 possibile riferirli in maniera univoca al locale de quo ne tali beni sono stati inventariati in sede di esecuzione dello sfratto (v. doc. n. 4 fascicolo I grado appellato).
Questa genericità dei documenti dell'appellante in ordine ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere di cui si chiede il pagamento nonché che essi siano stati effettivamente utilizzati presso i locati di proprietà di rende Controparte_1 il quatum debeatur del tutto incerto sebbene la parte avrebbe potuto nel corso del giudizio di primo grado dare prova dei costi effettivamente sostenuti, fa appello al generale principio di equità per ottenere un ristoro, principio che dovrebbe trovare applicazione solo dove non è possibile quantificare quanto dovuto.
Veniva fissata udienza al 18/02/2025 con termine per note fino al 15/02/2025.
Il Presidente istruttore rimetteva la causa in decisione all'udienza da celebrarsi in forma cartolare del 08/07/2025 con termine per note fino al 07/07/2025 e termini a ritroso come per legge degli atti conclusivi.
3. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che l'azione di ingiustificato arricchimento può trovare accogliento laddove ricorrano due presupposti: innanzitutto, la sussistenza di un univoco fatto che ha causato da un lato l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto escludendo quindi i c.d. casi di arricchimento indiretto, cioè quei casi in cui l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella a cui era destinata la prestazione dell'impoverito, ad eccezione di soli due casi, ossia quando l'arricchimento è a favore di una pubblica amministrazione o da un privato a titolo gratuito (v. Cass. 24772/2008 e più recente pag. 7/12 Cass. 4813/2025); inoltre è richiesto che non vi siano altri strumenti esperibili dall'impoverito per agire in giudizio.
Ripercorrendo il percorso giuridico della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione
10663/15, è possibile superare il criterio della sussidiarietà dell'azione nei confronti della propria controparte laddove l'impoverito non ha possibilità di esercitare tale azione a causa dell'insolvenza della stessa (e nel caso de quo l'appellante, pur essendosi insinuato al passivo non ha soddisfatto il suo credito in quanto vi era assenza di attivo secondo quanto stabilito dal Tribunale di Rimini nel decreto di chiusura della procedura fallimentare di cui al doc. n. 16 allegata alla memoria ex art. 183 c. 2 c.p.c. degli attori) ma anche nei confronti del terzo verso i quali altro non si ha che l'azione prevista all'art. 2041 c.c.
Ma l'azione di arricchimento, leggendo le norme 2038 e 2041 c.c. in combinato disposto fra loro, deve confinarsi nel caso in cui il terzo abbia ricevuto la cosa a titolo gratuito, ed è tenuto nei confronti dell'impoverito nei limiti dell'arricchimento ricevuto, non essendo quindi esperibile l'azione se l'arricchimento deriva da una prestazione ottenuta a titolo oneroso.
Solo, quindi, laddove l'arricchimento sia avvenuto a titolo gratuito si trova giustificazione a questo ampliamento dato dalla legge a tutela di una prestazione che non ha ricevuto la contropartita promessa, a soddisfazione di una più generale esigenza di equità.
Nel caso de quo risulta che la si sia attivata molto tardi per la Parte_1 tutela del proprio credito.
Dai documenti in atti risulta infatti che i lavori e l'acquisto dei materiali, nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto che si presume sia avvenuta a lavori ultimati, risalgono al periodo del 2015, anche se, come già rilevato dal Giudice di primo grado, né le fatture né i DDT risultato avere una intestazione che permetta di risalire con precisione al committente (indicato generalmente come “Arturo” v. doc. n. allegata alla memoria ex art. 183 c. 2 c.p.c. degli attori e altri non contengono una controfirma per accettazione di quanto ricevuto doc. n. 1 allegata alla memoria ex art. 183 c. 2 c.p.c. degli attori).
pag. 8/12 Il doc. n. 11 allegato alla memoria ex art. 183 c. 2 c.p.c. degli attori che riporta la contabilità dei lavori eseguiti, ha tuttavia la data del 31 gennaio 2020, quasi cinque anni dopo che questi sono stati eseguiti, senza che abbia dato prova Parte_1 di aver nel frattempo sollecitato il pagamento di quanto dovuto e, cosa alquanto particolare, inviando tale sollecito di pagamento dopo la sentenza con cui il Tribunale di
Rimini dichiarava il fallimento della proprio su ricorso del Controparte_2 GN . Controparte_1
Appare dunque che l'odierna appellante non abbia dato sufficiente prova di aver agito ex art. 2041 c.c. poiché sprovvista di altri strumenti a tutela dell'impoverimento subito, in quanto, pur nel riconoscere lo stato di insolvenza della sua debitrice
[...]
e che l'insinuazione al passivo della procedura fallimentare non ha Controparte_2 permesso la soddisfazione del credito, mai nei cinque anni precedenti si era attivata per ottenerne la soddisfazione.
Inoltre, nel caso in oggetto non è ravvisabile nemmeno un arricchimento in capo all' che si possa definire ingiustificato. CP_1
La Corte di Cassazione ha già da tempo chiarito che l'arricchimento deve avvenire, come recita la stessa norma “senza causa”.
Il testo della massima della sentenza già citata dal giudice del Tribunale di Rimini,
Cass. 7627/2002 “poiché la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, ai fini dell'indennizzo per ingiusto arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c., non si identifica con il danno soggettivamente ingiusto sofferto dalla parte
«depauperata», ma va accertata con riferimento alla posizione giuridica dell'arricchito, sussiste detta causa giustificatrice anche se essa derivi da un contratto intercorrente non tra il depauperato e l'arricchito, ma tra questi ed un terzo, almeno finché tale rapporto non sia annullato, rescisso o risolto. Conseguentemente colui che abbia eseguito, su incarico del conduttore di un immobile, opere di miglioramento dell'immobile locato non può, ove il conduttore non l'abbia soddisfatto del suo credito, rivalersi con l'azione di indebito arricchimento verso il locatore al quale, in virtù di apposita clausola contrattuale o ai sensi dell'art. 1592 c.c., i miglioramenti siano acquisiti senza obbligo di indennizzo alla cessazione della locazione, trovando il vantaggio del locatore causa giustificatrice nel rapporto di locazione intercorso con il pag. 9/12 conduttore committente delle opere suddette.” ben può applicarsi al caso concreto, e quindi riconoscersi che la causa giustificativa dell'arricchimento in capo a CP_1
è nel contratto di locazione prodotto da parte appellata.
[...]
Quindi, anche volendo riconoscere che vi siano stati dei lavori eseguiti presso l'immobile de quo, poiché come evidenziato dall'appellante, oltre la documentazione non riferibile specificatamente al cantiere, non sono stati rinvenuti quei beni dall'ufficiale giudiziario che ha eseguito lo sfratto, l'eventuale arricchimento sarebbe seguito dal contratto di locazione stipulato tra la società e Controparte_2
che poi ha trasferito, mortis causa, la propria posizione contrattuale al Parte_2 suo erede Controparte_1
E proprio in riferimento al contratto di locazione è necessario svolgere alcune ulteriori osservazioni.
In primo luogo, era previsto che il conduttore, la società Controparte_2 dovesse corrispondere un canone di locazione, che però mancò di versare tanto che l'odierno appellante propose ricorso al Tribunale di Rimini al fine di vedere dichiarato il fallimento della medesima società.
L'eventuale indennizzo richiesto avrebbe quindi dovuto tener conto dell'arricchimento avuto con i presunti lavori, al quale si sarebbe dovuto sottrarre quanto il locatore avrebbe dovuto ricevere dal conduttore e che mai ha ricevuto, poiché anch'esso creditore in un fallimento che si è chiuso con mancanza di attivo.
Va inoltre osservato che manca la prova dell'autorizzazione scritta del locatore delle modifiche, innovazioni e trasformazioni operate dal conduttore.
La clausola del contratto invocata da parte appellante, per cui il conduttore avrebbe dovuto sostituire la macchina a pompa di calore per il riscaldamento e condizionamento e dell'impianto di ricircolo dell'aria interna al locale, qualora queste non fossero conformi alle normative vigenti nel Comune di Rimini, non può considerarsi da sola autorizzazione scritta da parte del locatore alla realizzazione di opere, poiché manca del tutto la prova che si sia verificata la condizione per cui tale autorizzazione è stata concessa, ovvero che tale macchine non fossero conformi a normativa.
pag. 10/12 Manca un carteggio, una qualsiasi comunicazione fra le parti successive al contratto di locazione che dia prova che sia verificata la condizione che autorizzava il conduttore alla sostituzione delle macchine.
E si precisa che, eventualmente, è menzionata la sola sostituzione delle macchine, che comunque per espresso volere delle parti resterebbe acquisita alla proprietà a titolo gratuito, non il rifacimento di tutti gli impianti ad esse connesse né tantomeno la realizzazione di un bagno o il collegamento macchinari della cucina e delle tubazioni del gas, tutti lavori riportati nella contabilità versata in atti da di Parte_1 cui chiede il pagamento a Controparte_1
4.- Le spese di grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato va liquidato ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 avuto riguardo al valore della controversia, a parametri medi in 5.809 euro
(1.134 euro per la fase di studio, 921 euro per la fase introduttiva, 1.843 euro per la fase istruttoria, 1.911 euro per la fase decisionale)
All'appellato spetta altresì il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
I – rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
II – condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado liquidate in euro 5.809,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
III - si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia)
pag. 11/12 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il
08/09/2025.- ;
Il Presidente estensore
dott. Giuseppe de Rosa
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente istruttore dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 10 luglio 2024 - R.G. n. 1082/24,
TRA
La società Parte_1
, in persona del legale rappresentante , con sede in 47924
[...] Parte_1
Rimini (RN), Via Altobelli n. 37, P.I. rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura unita al presente atto, dagli avv.ti Enrico Monti (C.F. C.F._1
e pec e Laura Roncada (C.F.
[...] Email_1 [...]
e pec , elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2 presso lo studio dei suoi difensori sito in Rimini, via Sigismondo n. 75
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed residente a [...]in Controparte_1
Viale Regina Elena (C.F. ), rappresentato, difeso da Avv. Paolo C.F._3
Casadei (C.F. ) e avv. Claudio Pieri del foro di Forlì, procuratori C.F._4 difensori e domiciliatari in Bologa Piazza dei Martiri n. 5/2 (presso lo studio dell'Avv.
Edma Rita Gollini) (ai sensi del Dl. 35/05 si indicano, per eventuali avvisi e/o comunicazioni, i seguenti dati: numero di fax 0547/617815, indirizzo PEC
” Email_3 Email_4 Appellato
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 570/24, pubblicata in data 31/05/2024,
Tribunale di Rimini.
Conclusioni parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'impugnata sentenza n.
570/2024 del Tribunale di Rimini depositata e comunicata il 31 maggio 2024, notificata il 7 giugno 2024, resa nel processo n. 2546 del 2021, dal Giudice, dott. Maura Mancini, ed in accoglimento della domanda proposta in primo grado, previa, occorrendo, rimessione della causa in istruttoria al fine di darsi corso a tutte le richieste ed istanze, di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate da parte attrice, accertato che la società di , con sede in 47924 Parte_1 Parte_1
Rimini (RN) Via Altobelli n. 37, P.I. , ha effettuato le forniture ed P.IVA_2 installazioni di cui alla premessa dell'atto di citazione e come da contabilità prodotta sub doc. 1 nonché nelle memorie ex art. 183 c.p.c., all'immobile sito in Rimini, Viale
Regina Elena n. 20, ora di proprietà , nato a [...], il 21 ottobre Controparte_1
1973, C.F. residente a [...], int. 8, come da C.F._3 contabilità lavori per un totale imponibile di € 20.648,35, condannare il medesimo
al pagamento della predetta somma o di quella minore che verrà Controparte_1 ritenuta equa e di giustizia, ai sensi dell'art. 2041 c.c., maggiorata di interessi come per legge, dalla domanda al saldo comunque entro il limite della dichiarazione di valore rilasciata al fine della determinazione del contributo unificato. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi di gradi del giudizio e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Conclusioni parte appellata:
NEL MERITO, respingersi in toto l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato;
pag. 2/12 con vittoria di spese e compensi come da parametri, ed IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore - che si dichiara antistatario – ai sensi
e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18 agosto 2021 la società appellante conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Rimini il GN Controparte_1 al fine di ottenere dallo stesso il pagamento, ex art. 2041 c.c. di una somma pari ad euro
20.648,35 o di quella diversa accertata in corso di causa.
Parte attrice, a sostegno della propria pretesa, sosteneva di aver provveduto a svolgere lavori di manutenzione straordinaria (nello specifico fornito ed installato un impianto di ricambio dell'aria, una caldaia, un impianto di condizionamento) presso l'immobile di proprietà del convenuto in Rimini Viale Regina Elena n. 20 e che questi non erano stati pagati nonostante le richieste di pagamento e l'invito alla negoziazione assistita.
Il GN si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto di tutte le domande CP_1 avversarie;
a sostegno delle proprie richieste sosteneva infatti che all'epoca dei lavori l'immobile era locato alla società che risulta dalla contabilità Controparte_2 prodotta dalla stessa società attrice come committente dei lavori, e che l'allora locatario, madre e dante causa del convenuto, non aveva autorizzato i lavori.
Il Giudice del Tribunale di Rimini ha ritenuto di voler respingere le richieste attoree per le motivazioni che segue.
Innanzitutto, ha precisato che le richieste erano state svolte nei confronti dell'attuale proprietario dell'appartamento ai sensi dell'art. 2041 c.c. poiché, nella tesi attorea, il GN che non poteva non sapere degli interventi svolti nell'abitazione, allora CP_1 da altri detenuti, starebbe beneficiando di migliorie al proprio immobile in maniera ingiusta, in quanto alcun corrispettivo è mai stato versato alla . Parte_1
Si sarebbe dunque verificato un arricchimento indiretto.
Il Giudice di prime cure passava poi a esaminare gli elementi costitutivi della fattispecie su cui si fondavano le pretese attoree, ovvero 1) l'arricchimento di un soggetto, 2) la mancanza di una giusta causa nell'aver ottenuto tale vantaggio, 3) la correlativa diminuzione del patrimonio in capo all'agente.
pag. 3/12 Veniva intanto rilevata una certa genericità della documentazione contabile, in quanto le fatture, così come i documenti di trasporto, non erano né vistate né sottoscritte dalla società committente, i materiali risultano destinati a un generico “Arturo ristorante” che nessuno ha provveduto a identificare in corso di causa, ma nonostante ciò si riconosceva un arricchimento al proprietario dell'immobile dato dalle migliorie realizzate e un depauperamento della società che avrebbe eseguito lavori e Parte_1 anticipato le spese per i materiali senza essere stata pagata dalla committente.
Non veniva però ritenuto integrato il secondo elemento costitutivo, ovvero l'assenza di una giusta causa in quanto veniva rilevato come l'esistenza di un contratto di locazione tra l'odierno appellato e la società, terza a questo procedimento, che ha commissionato i lavori rappresentasse una giusta causa per l'arricchimento in capo al GN CP_1 vista anche la clausola contrattuale del contratto di locazione che impediva al locatore ogni innovazione o modifica in assenza di preventivo consenso scritto della proprietà
(mai documentato), oltre che la facoltà del locatore di chiedere la rimozione delle innovazioni apportate senza consenso e che “ogni aggiunta o innovazione anche autorizzata che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito” (v. doc. n. 3 parte convenuta).
Non si è dunque verificato un arricchimento senza giusta causa in capo al GN CP_1 perché la giusta causa si ravvisa nell'art. 1592 c.c., e anche qualora queste migliore fossero state autorizzate dal locatore, esse restano acquisite alla proprietà a titolo gratuito come stabilito nel contratto di locazione.
Il Tribunale di Rimini, quindi, rigettava la domanda proposta da parte attrice e condannava la soc. a rifondere Parte_1
a parte convenuta le spese di lite liquidate in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario.
2. avverso tale decisione proponeva ricorso la società di Parte_1
per i motivi di seguito esposti. Parte_1 Pt_1
Innanzitutto riteneva che lo stesso contratto di locazione contenesse autorizzazione scritta alle innovazioni riportate nell'immobile locato laddove si legge “al capitolo relativo agli “impianti in dotazione dell'immobile” che “si precisa in riferimento alla pag. 4/12 macchina a pompa di calore per il riscaldamento e condizionamento e dell'impianto di ricircolo dell'aria interna al locale, entrambe installate dalla parte conduttrice, rivolte verso l'abitazione privata della Sig. , si richiede che queste, nel caso Parte_2 in cui risultino rumorose, ovvero non conformi alle normative vigenti del Comune di
Rimini, in materia di acustica ambientale, vengano immediatamente sostituite e riparate”.
Con tale clausola riteneva quindi che l'autorizzazione alla realizzazione delle opere de quo ci fosse stata e che quindi non venisse rispettato quanto stabilito dalla stessa giurisprudenza citata in sentenza che richiedeva che l'assenza di consenso dovesse essere accertata incensurabilmente.
L'appellante sostiene inoltre che le opere effettuate rientrino nella disciplina delle addizioni e come tali debbano rispettare le norme di cui all'art. 1593 c.c. che non richiede il consenso del proprietario.
Un ulteriore elemento a sostegno della non applicazione del 1592 c.c. è che il GN non era parte del contratto di locazione e come tale non può invocare tale CP_1 disciplina.
L'appellante sostiene, inoltre, che si potrebbero agevolmente ripristinare i luoghi a prima degli interventi di manutenzione, semplicemente asportando le macchine che scambiano l'aria calda e freddo che il GN non ha mai chiesto di trattenere. CP_1
Con il terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione, si sosteneva che si dovesse prendere a riferimento per la decisione dalla causa quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 29937 del 2022 che ha affrontato un caso speculare a quello di cui oggi si discute per cui secondo cui "l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito.
Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui pag. 5/12 lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito".
In tale sentenza, infatti, è stato riconosciuto che sono stati svolti dei lavori di installazione di un impianto all'interno di un locale concesso in locazione, poiché il conduttore si è reso insolvente, la società che ha svolto i lavori ha potuto esercitare l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti del proprietario dell'immobile, il quale ha acquisito un vantaggio a titolo gratuito in quanto l'immobile ha acquistato un maggior valore.
Inoltre, sarebbe errata l'applicazione del principio affermato in Cass. 7627/2002 in quando lì l'azione ex art. 2041 c.c. non avrebbe avuto carattere residuale (poiché la domanda principale vertenza di risoluzione di un contratto di appalto per inadempimento con conseguente richiesta di risarcimento del danno), mentre nel caso di cui si tratta non ha altri strumenti di tutela del credito poiché si è Parte_1 insinuata nel passivo del fallimento della committente ma Controparte_2 non ha avuto alcun indennizzo in quanto il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivo.
Si costituiva in giudizio che a mezzo dei suoi difensori esponeva Controparte_1 quanto segue, chiedendo il rigetto delle domande avverse.
Contestava innanzitutto l'assenza di causa connessa allo spostamento patrimoniale, posto che vi era un contratto in essere, quello di locazione, circostanza che, in conformità a talune pronunce giurisprudenziali farebbe venir meno i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Sempre in riferimento al contratto di locazione, la difesa rileva innanzitutto che CP_1
l'odierno appellante, essendo subentrato, quale erede, nelle posizioni giuridiche della di lui madre, originaria locataria, ha assunto tutti i diritti connessi e in secondo luogo che non è possibile applicare quanto previsto dall'art. 1592 c.c. ove a fronte di migliorie non asportabili il locatario è tenuto a versare un indennizzo al conduttore in quanto tale disciplina è stata derogata dalle parti, le quali hanno previsto che ogni miglioria, preventivamente autorizzata in forma scritta, sarebbe rimasta acquisita alla proprietà a titolo gratuito. pag. 6/12 L'appellante rileva poi come le opere non siano facilmente asportabili come asserito da controparte, in quanti i lavori svolti hanno interessato gli impianti installati all'interno dei muri nonché il rifacimento di un bagno e la loro asportazione causerebbe un notevole danno ai locali.
Come ulteriore motivo di rigetto la difesa del GN sostiene che vi erano altre CP_1 azioni a tutela del credito della da esperire negli anni Parte_1 antecedenti al fallimento, dichiarato nel 2019, posto che i lavori risalgono al 2015.
Lavori che, tuttavia, l'appellato dubita siano mai stati eseguiti in quanto tutta la documentazione prodotta è a formazione unilaterale da parte della non è Pt_1 possibile riferirli in maniera univoca al locale de quo ne tali beni sono stati inventariati in sede di esecuzione dello sfratto (v. doc. n. 4 fascicolo I grado appellato).
Questa genericità dei documenti dell'appellante in ordine ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere di cui si chiede il pagamento nonché che essi siano stati effettivamente utilizzati presso i locati di proprietà di rende Controparte_1 il quatum debeatur del tutto incerto sebbene la parte avrebbe potuto nel corso del giudizio di primo grado dare prova dei costi effettivamente sostenuti, fa appello al generale principio di equità per ottenere un ristoro, principio che dovrebbe trovare applicazione solo dove non è possibile quantificare quanto dovuto.
Veniva fissata udienza al 18/02/2025 con termine per note fino al 15/02/2025.
Il Presidente istruttore rimetteva la causa in decisione all'udienza da celebrarsi in forma cartolare del 08/07/2025 con termine per note fino al 07/07/2025 e termini a ritroso come per legge degli atti conclusivi.
3. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che l'azione di ingiustificato arricchimento può trovare accogliento laddove ricorrano due presupposti: innanzitutto, la sussistenza di un univoco fatto che ha causato da un lato l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto escludendo quindi i c.d. casi di arricchimento indiretto, cioè quei casi in cui l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella a cui era destinata la prestazione dell'impoverito, ad eccezione di soli due casi, ossia quando l'arricchimento è a favore di una pubblica amministrazione o da un privato a titolo gratuito (v. Cass. 24772/2008 e più recente pag. 7/12 Cass. 4813/2025); inoltre è richiesto che non vi siano altri strumenti esperibili dall'impoverito per agire in giudizio.
Ripercorrendo il percorso giuridico della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione
10663/15, è possibile superare il criterio della sussidiarietà dell'azione nei confronti della propria controparte laddove l'impoverito non ha possibilità di esercitare tale azione a causa dell'insolvenza della stessa (e nel caso de quo l'appellante, pur essendosi insinuato al passivo non ha soddisfatto il suo credito in quanto vi era assenza di attivo secondo quanto stabilito dal Tribunale di Rimini nel decreto di chiusura della procedura fallimentare di cui al doc. n. 16 allegata alla memoria ex art. 183 c. 2 c.p.c. degli attori) ma anche nei confronti del terzo verso i quali altro non si ha che l'azione prevista all'art. 2041 c.c.
Ma l'azione di arricchimento, leggendo le norme 2038 e 2041 c.c. in combinato disposto fra loro, deve confinarsi nel caso in cui il terzo abbia ricevuto la cosa a titolo gratuito, ed è tenuto nei confronti dell'impoverito nei limiti dell'arricchimento ricevuto, non essendo quindi esperibile l'azione se l'arricchimento deriva da una prestazione ottenuta a titolo oneroso.
Solo, quindi, laddove l'arricchimento sia avvenuto a titolo gratuito si trova giustificazione a questo ampliamento dato dalla legge a tutela di una prestazione che non ha ricevuto la contropartita promessa, a soddisfazione di una più generale esigenza di equità.
Nel caso de quo risulta che la si sia attivata molto tardi per la Parte_1 tutela del proprio credito.
Dai documenti in atti risulta infatti che i lavori e l'acquisto dei materiali, nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto che si presume sia avvenuta a lavori ultimati, risalgono al periodo del 2015, anche se, come già rilevato dal Giudice di primo grado, né le fatture né i DDT risultato avere una intestazione che permetta di risalire con precisione al committente (indicato generalmente come “Arturo” v. doc. n. allegata alla memoria ex art. 183 c. 2 c.p.c. degli attori e altri non contengono una controfirma per accettazione di quanto ricevuto doc. n. 1 allegata alla memoria ex art. 183 c. 2 c.p.c. degli attori).
pag. 8/12 Il doc. n. 11 allegato alla memoria ex art. 183 c. 2 c.p.c. degli attori che riporta la contabilità dei lavori eseguiti, ha tuttavia la data del 31 gennaio 2020, quasi cinque anni dopo che questi sono stati eseguiti, senza che abbia dato prova Parte_1 di aver nel frattempo sollecitato il pagamento di quanto dovuto e, cosa alquanto particolare, inviando tale sollecito di pagamento dopo la sentenza con cui il Tribunale di
Rimini dichiarava il fallimento della proprio su ricorso del Controparte_2 GN . Controparte_1
Appare dunque che l'odierna appellante non abbia dato sufficiente prova di aver agito ex art. 2041 c.c. poiché sprovvista di altri strumenti a tutela dell'impoverimento subito, in quanto, pur nel riconoscere lo stato di insolvenza della sua debitrice
[...]
e che l'insinuazione al passivo della procedura fallimentare non ha Controparte_2 permesso la soddisfazione del credito, mai nei cinque anni precedenti si era attivata per ottenerne la soddisfazione.
Inoltre, nel caso in oggetto non è ravvisabile nemmeno un arricchimento in capo all' che si possa definire ingiustificato. CP_1
La Corte di Cassazione ha già da tempo chiarito che l'arricchimento deve avvenire, come recita la stessa norma “senza causa”.
Il testo della massima della sentenza già citata dal giudice del Tribunale di Rimini,
Cass. 7627/2002 “poiché la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, ai fini dell'indennizzo per ingiusto arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c., non si identifica con il danno soggettivamente ingiusto sofferto dalla parte
«depauperata», ma va accertata con riferimento alla posizione giuridica dell'arricchito, sussiste detta causa giustificatrice anche se essa derivi da un contratto intercorrente non tra il depauperato e l'arricchito, ma tra questi ed un terzo, almeno finché tale rapporto non sia annullato, rescisso o risolto. Conseguentemente colui che abbia eseguito, su incarico del conduttore di un immobile, opere di miglioramento dell'immobile locato non può, ove il conduttore non l'abbia soddisfatto del suo credito, rivalersi con l'azione di indebito arricchimento verso il locatore al quale, in virtù di apposita clausola contrattuale o ai sensi dell'art. 1592 c.c., i miglioramenti siano acquisiti senza obbligo di indennizzo alla cessazione della locazione, trovando il vantaggio del locatore causa giustificatrice nel rapporto di locazione intercorso con il pag. 9/12 conduttore committente delle opere suddette.” ben può applicarsi al caso concreto, e quindi riconoscersi che la causa giustificativa dell'arricchimento in capo a CP_1
è nel contratto di locazione prodotto da parte appellata.
[...]
Quindi, anche volendo riconoscere che vi siano stati dei lavori eseguiti presso l'immobile de quo, poiché come evidenziato dall'appellante, oltre la documentazione non riferibile specificatamente al cantiere, non sono stati rinvenuti quei beni dall'ufficiale giudiziario che ha eseguito lo sfratto, l'eventuale arricchimento sarebbe seguito dal contratto di locazione stipulato tra la società e Controparte_2
che poi ha trasferito, mortis causa, la propria posizione contrattuale al Parte_2 suo erede Controparte_1
E proprio in riferimento al contratto di locazione è necessario svolgere alcune ulteriori osservazioni.
In primo luogo, era previsto che il conduttore, la società Controparte_2 dovesse corrispondere un canone di locazione, che però mancò di versare tanto che l'odierno appellante propose ricorso al Tribunale di Rimini al fine di vedere dichiarato il fallimento della medesima società.
L'eventuale indennizzo richiesto avrebbe quindi dovuto tener conto dell'arricchimento avuto con i presunti lavori, al quale si sarebbe dovuto sottrarre quanto il locatore avrebbe dovuto ricevere dal conduttore e che mai ha ricevuto, poiché anch'esso creditore in un fallimento che si è chiuso con mancanza di attivo.
Va inoltre osservato che manca la prova dell'autorizzazione scritta del locatore delle modifiche, innovazioni e trasformazioni operate dal conduttore.
La clausola del contratto invocata da parte appellante, per cui il conduttore avrebbe dovuto sostituire la macchina a pompa di calore per il riscaldamento e condizionamento e dell'impianto di ricircolo dell'aria interna al locale, qualora queste non fossero conformi alle normative vigenti nel Comune di Rimini, non può considerarsi da sola autorizzazione scritta da parte del locatore alla realizzazione di opere, poiché manca del tutto la prova che si sia verificata la condizione per cui tale autorizzazione è stata concessa, ovvero che tale macchine non fossero conformi a normativa.
pag. 10/12 Manca un carteggio, una qualsiasi comunicazione fra le parti successive al contratto di locazione che dia prova che sia verificata la condizione che autorizzava il conduttore alla sostituzione delle macchine.
E si precisa che, eventualmente, è menzionata la sola sostituzione delle macchine, che comunque per espresso volere delle parti resterebbe acquisita alla proprietà a titolo gratuito, non il rifacimento di tutti gli impianti ad esse connesse né tantomeno la realizzazione di un bagno o il collegamento macchinari della cucina e delle tubazioni del gas, tutti lavori riportati nella contabilità versata in atti da di Parte_1 cui chiede il pagamento a Controparte_1
4.- Le spese di grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato va liquidato ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 avuto riguardo al valore della controversia, a parametri medi in 5.809 euro
(1.134 euro per la fase di studio, 921 euro per la fase introduttiva, 1.843 euro per la fase istruttoria, 1.911 euro per la fase decisionale)
All'appellato spetta altresì il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
I – rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
II – condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado liquidate in euro 5.809,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
III - si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia)
pag. 11/12 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il
08/09/2025.- ;
Il Presidente estensore
dott. Giuseppe de Rosa
pag. 12/12