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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Giudice Rel. dott. Paola Evangelista Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27/2025 R.G.V.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.5.2025, promossa da:
P.IV , rappresentata e difesa Parte_1 P.IV_1 dall'Avv. Gravili Giuseppe;
APPELLANTE
Contro
, C.F.: , e Controparte_1 C.F._1 [...]
, C.F.: , rappresentate e difese CP_2 C.F._2 dall'Avv. Caterina Miglietta;
APPELLATE
GIUDIZIALE di Controparte_3
1
Parte_1
APPELLATA - CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 31.12.2024 il Tribunale di Lecce ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di su ricorso di Controparte_4 [...]
e . CP_1 CP_2
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, stante la mancata dimostrazione, da parte della predetta società, del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati notevolmente superiore al limite di euro
30.000,00 di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Con ricorso depositato in data 31.1.2025, ha proposto Controparte_4 reclamo, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
e si sono costituite in giudizio Controparte_1 CP_2 concludendo per il rigetto del reclamo, mentre la curatela della liquidazione giudiziale è rimasta contumace.
Il P.G., con parere in data 12.2.2025, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 8.5.2025 il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il primo motivo la reclamante sostiene che il Tribunale non avrebbe esaminato la documentazione prodotta, ritenendo erroneamente che la società debitrice non si sarebbe costituita in giudizio.
La censura è infondata, posto che la sentenza esamina espressamente uno dei bilanci (quello relativo all'esercizio 2021) prodotti dalla società all'atto della sua costituzione.
Con il secondo motivo si sostiene che nella fattispecie non sussisterebbero i presupposti per procedersi alla liquidazione giudiziale in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sarebbe inferiore complessivamente ad € 30.000.
Il motivo è infondato.
Invero, oltre ai crediti azionati da e , Controparte_1 CP_2 pari complessivamente a circa euro 22.000, risultano debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps per oltre euro 290.000.
L'ammissione al pagamento rateale del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non vale, evidentemente, ad escluderlo dall'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante (residuando oltretutto l'ulteriore debito nei confronti dell'Inps).
Con il terzo ed ultimo motivo si contesta la sussistenza dei crediti posti a sostegno dell'istanza di liquidazione giudiziale.
Anche questo motivo è infondato.
Infatti, si tratta di crediti da lavoro, documentati dalle creditrici istanti e posti a fondamento di appositi ricorsi per decreto ingiuntivo, decreti concessi e dichiarati provvisoriamente esecutivi.
Peraltro, tali decreti ingiuntivi devono ritenersi passati in giudicato, in mancanza di tempestiva opposizione (che la reclamante non ha documentato).
Il reclamo va quindi rigettato.
3 Le spese processuali sostenute dalle creditrici istanti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della reclamante, in applicazione del principio della soccombenza, mentre vanno compensate quelle relative alla Curatela rimasta contumace.
Il rigetto del reclamo comporta il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in applicazione dell'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo:
2) condanna la reclamante al pagamento, in favore di Controparte_1
e delle spese e competenze di questo grado del CP_2 giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3) nulla per spese nei confronti della Curatela;
4) Dà atto che il reclamo è stato integralmente respinto e che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater T.U. n. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Lecce, 10.7.2025
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Giudice Rel. dott. Paola Evangelista Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27/2025 R.G.V.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.5.2025, promossa da:
P.IV , rappresentata e difesa Parte_1 P.IV_1 dall'Avv. Gravili Giuseppe;
APPELLANTE
Contro
, C.F.: , e Controparte_1 C.F._1 [...]
, C.F.: , rappresentate e difese CP_2 C.F._2 dall'Avv. Caterina Miglietta;
APPELLATE
GIUDIZIALE di Controparte_3
1
Parte_1
APPELLATA - CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 31.12.2024 il Tribunale di Lecce ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di su ricorso di Controparte_4 [...]
e . CP_1 CP_2
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, stante la mancata dimostrazione, da parte della predetta società, del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati notevolmente superiore al limite di euro
30.000,00 di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Con ricorso depositato in data 31.1.2025, ha proposto Controparte_4 reclamo, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
e si sono costituite in giudizio Controparte_1 CP_2 concludendo per il rigetto del reclamo, mentre la curatela della liquidazione giudiziale è rimasta contumace.
Il P.G., con parere in data 12.2.2025, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 8.5.2025 il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il primo motivo la reclamante sostiene che il Tribunale non avrebbe esaminato la documentazione prodotta, ritenendo erroneamente che la società debitrice non si sarebbe costituita in giudizio.
La censura è infondata, posto che la sentenza esamina espressamente uno dei bilanci (quello relativo all'esercizio 2021) prodotti dalla società all'atto della sua costituzione.
Con il secondo motivo si sostiene che nella fattispecie non sussisterebbero i presupposti per procedersi alla liquidazione giudiziale in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sarebbe inferiore complessivamente ad € 30.000.
Il motivo è infondato.
Invero, oltre ai crediti azionati da e , Controparte_1 CP_2 pari complessivamente a circa euro 22.000, risultano debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps per oltre euro 290.000.
L'ammissione al pagamento rateale del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non vale, evidentemente, ad escluderlo dall'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante (residuando oltretutto l'ulteriore debito nei confronti dell'Inps).
Con il terzo ed ultimo motivo si contesta la sussistenza dei crediti posti a sostegno dell'istanza di liquidazione giudiziale.
Anche questo motivo è infondato.
Infatti, si tratta di crediti da lavoro, documentati dalle creditrici istanti e posti a fondamento di appositi ricorsi per decreto ingiuntivo, decreti concessi e dichiarati provvisoriamente esecutivi.
Peraltro, tali decreti ingiuntivi devono ritenersi passati in giudicato, in mancanza di tempestiva opposizione (che la reclamante non ha documentato).
Il reclamo va quindi rigettato.
3 Le spese processuali sostenute dalle creditrici istanti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della reclamante, in applicazione del principio della soccombenza, mentre vanno compensate quelle relative alla Curatela rimasta contumace.
Il rigetto del reclamo comporta il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in applicazione dell'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo:
2) condanna la reclamante al pagamento, in favore di Controparte_1
e delle spese e competenze di questo grado del CP_2 giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3) nulla per spese nei confronti della Curatela;
4) Dà atto che il reclamo è stato integralmente respinto e che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater T.U. n. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Lecce, 10.7.2025
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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