Ordinanza collegiale 17 febbraio 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 02023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da TO TI S.p.A. (precedentemente DI CA S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati ed Alessandra Canuti, con domicilio eletto presso lo studio Eugenio Bruti Liberati in Milano, via G. Serbelloni n. 7;
contro
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Hera Trading S.r.l., l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e il Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della Delibera dell'Arera 23 novembre 2021 n. 513/2021/R/gas, pubblicata sul sito internet dell''Autorità in data 25 novembre 2021, avente ad oggetto “ Chiusura del procedimento per l'ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 4308/2021 e 4465/2021, nei confronti della società DI CA S.p.A. in tema di riconoscimento dei costi operativi incrementali e di determinazione del grado di efficienza del sito di AN IT e TI e determinazione dei ricavi d''impresa per l''anno 2022 ”;
- della comunicazione di risultanze istruttorie trasmessa con nota Arera del 4 agosto 2021, prot. P/30817;
- ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI CA S.p.A. il 10/11/2022 :
- di tutti gli atti impugnati con il ricorso originario;
- della successiva Delibera dell’Arera n. 384/2022/R/gas dal 2 agosto 2022, pubblicata sul sito dell''Autorità il 4 agosto 2022, avente ad oggetto “ Determinazione dei ricavi di impresa per il servizio di stoccaggio relativi all''anno 2023 ”.
C) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI CA S.p.A. il 17/10/2023 :
- di tutti gli atti impugnati con il ricorso originario e con i primi motivi aggiunti;
- della successiva Delibera dell’Arera n. 379/2023/R/gas del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito dell''Autorità il 4 agosto 2023, avente ad oggetto “ Determinazione dei ricavi d''impresa per il servizio di stoccaggio relativi all''anno 2024 e modifiche dell''Allegato A della deliberazione 419/2019/R/gas (RTSG) ” e della Tabella 1 allegata.
D) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI CA S.p.A. l’11/11/2024 :
- di tutti gli atti impugnati con il ricorso originario, nonché di quelli gravati con i successivi due motivi aggiunti;
- della successiva Delibera dell’Arera n. 335/2024/R/gas del 30 luglio 2024, pubblicata sul sito dell’Autorità il 31 luglio 2024, avente ad oggetto “ Determinazione dei ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio, relativi all’anno 2025 ” e della Tabella 1 allegata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera;
Vista l’ordinanza collegiale n. 508 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società TO TI S.p.A., acquirente della società DI CA S.p.A. (nel seguito anche la "Società") è attiva nel settore dello stoccaggio di gas naturale.
La Società è attualmente titolare di alcune concessioni di stoccaggio, fra cui quella relativa al sito denominato “AN IT e TI”, nel territorio della Provincia di Ravenna.
2. Nello specifico, dopo aver conseguito la relativa concessione ministeriale del 24 aprile 2009, l’entrata in esercizio dell’impianto di AN IT e TI è avvenuta nel maggio 2013, mentre il primo conferimento di capacità agli utenti ha avuto luogo circa 2 anni dopo (1° aprile 2015), durante i quali si è proceduto all’iniezione del c.d. CU gas , necessario a garantirne le prestazioni.
3. Nel corso della realizzazione l’effettiva conformazione geomorfologica del sito riscontrata sul campo all’avvio delle attività realizzative ha comportato la riduzione – rispetto a quanto indicato nel decreto di concessione - della capacità del campo in termini di spazio, passando da una capacità complessiva di working gas stimato di 915 milioni di Smc a effettivi 373 milioni di Smc - alias da stimati 580 milioni di Smc a 350 milioni di Smc di working gas , nonché da stimati 335 milioni di Smc di pseudo-working gas agli effettivi 23 milioni di Smc-.
4. Nelle more della realizzazione del sito, in rapporto al quarto periodo di regolazione 2015-2018 (4PRS) con i Documenti per la consultazione 417/2014/R/gas e 189/2014/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – AEEGSI - (poi divenuta Arera) ha avviato una procedura di consultazione con riferimento alla determinazione della tariffa per il servizio di stoccaggio del gas naturale, tesa a far emergere gli orientamenti del mercato sia in materia di determinazione dei ricavi riconosciuti che nell’ambito dell’incentivazione per i nuovi investimenti.
4.1. A valle di siffatta consultazione, per quel che rileva nel caso di specie, con la Deliberazione 531/2014/R/gas l’Autorità ha fissato i nuovi criteri sia in merito al riconoscimento degli incentivi per i nuovi investimenti sotto forma di maggiorazione del tasso di remunerazione, sia con riferimento al riconoscimento della remunerazione base, stabilendo al contempo all’art. 3.3 che “ Il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità ”.
4.2. E con successiva delibera 652/2015/R/gas l’Autorità ha dettato alcune “ Disposizioni a salvaguardia dei nuovi investimenti, effettuati dalle imprese di stoccaggio, entrati in esercizio nell’anno 2015 ”, prevedendo, tra l’altro, di riconoscere alle imprese di stoccaggio l’applicazione del meccanismo di incentivazione previste dall’Allegato A alla delibera ARG/gas 119/10 per il terzo periodo di regolazione, che si è concluso nel 2014, anche agli investimenti delle imprese di stoccaggio entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2015 che, ai sensi della richiamata RTSG 2015-2018, non ne avrebbero più avuto diritto.
5. Con comunicazione del 28 novembre 2014 prot. Autorità A/34995, DI CA ha trasmesso all’Autorità la propria proposta tariffaria per l’anno 2015, ai sensi del comma 3.1 della deliberazione 531/2014/R/GAS.
6. Con la Deliberazione n. 66/2016/R/GAS l’AEEGSI, all’esito di alcune interlocuzioni con la Società, ha concluso il procedimento di approvazione della tariffa, respingendo parzialmente le proposte metodologiche avanzate dall’istante e prevedendo, di conseguenza, un riconoscimento soltanto parziale degli investimenti dalla medesima realizzati.
Segnatamente, secondo l’Amministrazione, il sito di AN IT e TI non avrebbe soddisfatto completamente i requisiti posti da tale prescrizione in termini di efficienza ed economicità, atteso che “ la riduzione della capacità di spazio disponibile rispetto alle previsioni (ossia, al decreto di Concessione del 2009) comport[erebbe] un significativo degrado dell’efficienza del sito di stoccaggio in termini di rapporto tra costi e servizio reso ”.
Peraltro, secondo l’Autorità, nessun rilievo avrebbe potuto assumere il miglioramento conseguito nelle prestazioni di punta, poiché quest’ultime sarebbero comunque “ trascurabili rispetto alle prestazioni complessive del sistema degli stoccaggi” e perchè “dal confronto con altri siti comparabili del sistema nazionale degli stoccaggi emerg[erebbe] come il sito di AN IT e TI sia significativamente meno efficiente in termini di rapporto tra costo di investimento e prestazioni di punta ”.
6.1. L’Amministrazione ha, quindi, disposto di procedere a un riconoscimento solo parziale delle immobilizzazioni relative al sito in questione, da realizzarsi attraverso l’applicazione di un “coefficiente di riproporzionamento”, determinato come rapporto tra:
(i) l’efficienza attesa, determinata come rapporto tra il costo atteso di investimento e la capacità complessiva di spazio di working gas , come deducibile dalla concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico;
(ii) il rapporto tra il costo effettivo di investimento e la capacità complessiva di spazio di working gas effettiva, determinata sulla base della capacità offerta al mercato e dei quantitativi di pseudo-working gas .
6.2. L’esito del suddetto calcolo ha determinato, dunque, a un coefficiente di riproporzionamento pari a 71,6%, ottenuto considerando una capacità complessiva (di working gas e pseudo-working gas) del giacimento di AN IT e TI pari a 373 di milioni di Smc.
7. Ritenuto lesiva delle proprie ragioni, DI CA ha contestato la suddetta scelta regolatoria di cui alla Delibera n. 66/2016/R/Gas dinanzi a questo T.A.R. con il ricorso allibrato al R.G. 1673/2016.
8. Per mezzo di detta impugnativa la società si è lamentata in particolare:
a) della decisione dell’Autorità di procedere a un riconoscimento solo parziale delle immobilizzazioni relative al sito di AN IT e TI, da realizzarsi attraverso l’applicazione di un coefficiente di riproporzionamento;
b) del mancato riconoscimento della quota addizionale di remunerazione (con un tasso di remunerazione aggiuntivo sul capitale investito, pari al 4%) introdotta ad opera delle deliberazioni ARG/gas n. 50/06 e ARG/gas n.119/10 e della quota di ammortamento in sede di definizione dei ricavi tariffari 2015, perché (a dire dell’Autorità) l’impianto di AN IT sarebbe entrato in esercizio non nel maggio 2013 (con il completamento delle opere realizzative), bensì nel 2015 (con la messa a disposizione della capacità di stoccaggio agli utenti);
c) dell’implicito mancato riconoscimento dei costi operativi emergenti di cui agli artt. 3.15, 4.5 e 5.7 della delibera 531/2014/R/gas.
9. Questo Tribunale, all’esito del giudizio, con la sentenza n. 2232 del 2018:
(i) ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione della delibera n. 531/2014/R/gas (RTSG), in quanto la stessa ricorrente ha sostenuto che il danno le sarebbe derivato esclusivamente dalla distorta applicazione che ne sarebbe stata fatta con la delibera n. 66/2016/R/gas;
(ii) ha respinto il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 981/95, dell’art. 23 del D.lgs. n. 164/2000, del D.lgs. n. 130/2010 e dell’art. 85 della l. n. 624/1996, nonché dei principi generali di irretroattività, certezza del diritto, tempus regit actum , tutela del legittimo affidamento, ragionevolezza, proporzionalità e tutela dell’iniziativa economica privata, anche in relazione agli arti. 3 e 41 della Cost., oltre al vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà;
(ii) non si è pronunciato sul secondo motivo, con il quale sono stati dedotti i vizi di violazione di legge in relazione alle norme e principi indicati nell’ambito del primo motivo, ma sotto altri profili, e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà estrinseca, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, oltre che di incompetenza;
(iii) ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, con cui è stata dedotta la carenza di motivazione relativa al mancato riconoscimento dei costi operativi emergenti, attesa la mancata specifica impugnazione, in punto tempistica e/o contenuti, della nota del 4 marzo 2016 con cui l’Autorità ha comunicato alla ricorrente le ragioni di tale mancato riconoscimento;
10. Avverso tale sentenza DI CA ha interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato con il ricorso di cui al R.G. 76/2019, deducendo i seguenti motivi di censura:
a) l’erroneità del capo di sentenza con cui questo T.A.R. ha dichiarato parzialmente inammissibile il gravame nella parte in cui era stata impugnata anche la deliberazione AEEGSI n. 531/2014/R/GAS, in quanto la lesività delle previsioni di detta delibera si era manifestata unicamente a causa dell’applicazione fattane ad opera della delibera 66/2016/R/GAS;
b) l’erroneità della statuizione reiettiva delle censure relative al riconoscimento solo parziale delle immobilizzazioni relative al sito di AN IT e TI, attesa per un verso la palese irragionevolezza delle motivazioni addotte a giustificazione del mancato riconoscimento di una parte degli investimenti, frutto di un’interpretazione distorta dei criteri stabiliti dall’art. 3.3 della Delibera 531/2014/R/GAS e, in particolare, di un’applicazione del tutto arbitraria del criterio dell’efficienza, e stante, per altro verso, la palese inattendibilità e inadeguatezza del metodo in concreto utilizzato per verificare l’efficienza dell’impianto in oggetto, nonché l’omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso, volto a contestare l’introduzione del cd. coefficiente di proporzionamento che costituirebbe l’aspetto più critico della Delibera n. 66/2016/R/gas;
c) l’erroneità della statuizione reiettiva delle censure relative al mancato riconoscimento della maggiorazione tariffaria prevista per i nuovi investimenti, per aver l’Autorità modificato il quadro regolatorio di riferimento con effetti sostanzialmente retroattivi, eliminando il riconoscimento della quota addizionale per gli investimenti destinati ad entrare in esercizio in un momento successivo ai termini previsti, in violazione dei principi di legittimo affidamento (riposto dagli operatori nella stabilità del regime normativo, nel quale avevano effettuato i propri investimenti) e della trasparenza tariffaria;
d) l’erronea reiezione delle censure per cui la delibera 66/2016/R/GAS, di approvazione definitiva della tariffa relativa all’anno 2015, non conterrebbe alcun riferimento alla richiesta di riconoscimento dei cd. costi operativi emergenti, cosicché non sarebbe comprensibile la motivazione a fondamento della scelta di omettere qualsiasi riferimento alla richiesta formulata dall’appellante.
11. All’esito dell’udienza pubblica del 10 ottobre 2019, con ordinanza collegiale n. 7430 del 30 ottobre 2019 è stato disposto l’espletamento di una verificazione sui seguenti quesiti:
“ Con riguardo alla decurtazione, a partire dall’anno 2015, degli investimenti riconosciuti in sede tariffaria relativi all’impianto di AN IT e TI, il verificatore esponga al Collegio quali possono essere, secondo la migliore scienza ed esperienza, gli indici di “efficienza”, “sicurezza” ed “economicità” a cui l’art. 3.3 della delibera n. 531/2014/R/GAS subordina l’ammissibilità degli investimenti; su queste basi, il verificatore descriva le prestazioni del sito in termini di spazio di stoccaggio del gas e di punta di erogazione del gas;
- rispetto al c.d. coefficiente di riproporzionamento (definito dall’Autorità come rapporto tra: l’efficienza attesa, determinata come rapporto tra il costo atteso di investimento e la capacità complessiva di spazio di working gas, come deducibile dalla concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico; il rapporto tra il costo effettivo di investimento e la capacità complessiva di spazio di working gas effettiva, determinata sulla base della capacità offerta al mercato e dei quantitativi di pseudo working gas), dica il verificatore se possa dirsi ragionevole sul piano tecnico-scientifico il riferimento operato soltanto al costo dello spazio, senza considerare quello della punta, nonché la scelta dell’Autorità di tenere conto, nella determinazione dell’efficienza economica del sito, anche dei quantitativi di pseudo working gas, e di valutare l’efficienza economica del progetto nel pieno del periodo di regimazione del sito, sulla base delle prestazioni operative raggiunte dopo soli due anni dalla messa in esercizio;
- con riferimento a tutti i quesiti indicati, il verificatore ponga a confronto le proprie conclusioni con quelle poste dall’Autorità a fondamento degli atti impugnati, sottolineando i punti di convergenza e quelli di divaricazione ”.
12. La verificazione è stata depositata in giudizio il 22 aprile 2020 e, anche sulla base della stessa la Sezione Sesta del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4465 del 10 giugno 2021:
- ha accolto la censura sull’erronea declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa della Delibera n. 531/2014/gas, trattandosi di atto regolatorio a contenuto generale la cui lesività si è manifestata soltanto al momento dell’adozione della Deliberazione attuativa n. 66/2016/R/gas;
- ha accolto la censura per cui, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui alla Delibera ARG/gas/119/2010, l’Autorità avrebbe dovuto prendere in considerazione la data di effettuazione degli investimenti, anziché la data di entrata in esercizio dell’impianto in senso commerciale;
- ha accolto il motivo di ricorso di cui alla lettera b) sulla base di quanto esposto dal verificatore; nello specifico il Giudice dell’Appello ha condiviso la tesi per cui sarebbe erroneo l’assunto sulla base del quale l’Autorità ha giustificato l’introduzione del coefficiente di riproporzionamento nel caso di specie, ossia quello secondo il quale la riduzione dell’investimento sarebbe avvenuta a fronte di un deterioramento proporzionalmente molto più elevato dell’efficienza del sito in termini di spazio, atteso che tale “ presunta perdita di efficienza discendeva infatti, d’un lato, dall’erronea scelta di considerare anche lo pseudo-working gas nel calcolo dell’efficienza del sito e, dall’altro lato, da una stima del valore relativo allo pseudo-working gas che il verificatore ha ritenuto «assolutamente abnorme»”;
- ha, altresì, accolto il medesimo motivo di ricorso anche nella parte in cui è diretto a contestare la formula applicata dall’Autorità per la determinazione del coefficiente di riproporzionamento, in quanto non è coerente con il canone di ragionevolezza tecnica: a) la scelta di considerare anche lo pseudo-working gas nel calcolo di efficienza del sito (il cui valore stimato, peraltro, è stato ritenuto dal verificatore assolutamente abnorme); b) nonché la scelta di determinare l’efficienza facendo riferimento soltanto al costo dello spazio, senza considerare quello della punta;
- ha accolto la tesi dell’Autorità, così da respingere in parte qua il motivo di cui alla lettera c), in merito alla “ ragionevolezza tecnica della scelta di non rimandare al termine del periodo di regimazione le valutazioni di natura tariffaria, comportando siffatta proposta un’inversione del principio di prudenza in quanto farebbe gravare sui consumatori finali il costo integrale di una infrastruttura prima ancora che ne venga definitivamente accertata la riconoscibilità in termini tariffari ”;
- ha, infine, respinto la censura di DI sulla carenza di motivazione relativa al mancato riconoscimento dei costi operativi emergenti, sulla base del pertinente rilievo della mancata specifica impugnazione, in punto tempistica e/o contenuti, della nota del 4 marzo 2016 con cui l’Autorità ha comunicato alla ricorrente le ragioni di tale mancato riconoscimento;
- ha disposto l’assorbimento delle ulteriori censure.
In estrema sintesi, con la sentenza n. 4465 del 2021 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello, disponendo l’annullamento della Delibera n. 66/2016/R/GAS “ ai sensi e nei limiti sopra evidenziati, con tutti gli effetti conformativi che ne conseguono in sede di riedizione ”.
13. DI, con comunicazione del 17 giugno 2021, ha richiesto l’esecuzione immediata della sentenza, in quanto a suo parere le statuizioni contenute nella pronuncia del Consiglio di Stato sarebbero state chiare e non si sarebbero prestate a dubbi interpretativi o applicativi, non richiedendo particolari attività valutative ai fini della loro applicazione.
L’Autorità, con la Delibera n. 288/2021/R/gas, ha avviato il procedimento di ottemperanza, anche in ragione dei possibili margini interpretativi di alcune formulazioni rinvenibili nella sentenza del Consiglio di Stato e nella verificazione.
E con successiva comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI) del prot. n. P/30817 del 4 agosto 2021, l’Arera individuato i criteri di rideterminazione della proposta tariffaria, includendo una nuova formulazione del coefficiente di riproporzionamento.
Il procedimento si è, infine, concluso con la Delibera n. 513/2021/R/gas, che ha condotto alla definizione di un coefficiente di riproporzionamento pari a 73,6%. Conseguentemente è stato, altresì, disposto un conguaglio a favore di DI pari a euro 3.817.275 per coprire la differenza tra i ricavi approvati negli anni dal 2015 al 2021 e i ricavi ricalcolati utilizzando il suddetto coefficiente.
Nello specifico, l’Autorità ha ravvisato nella parte motiva quanto segue:
“ • dalla sentenza 4465/2021 deriva quindi la necessità di misurare il grado di efficienza del sito di AN IT e TI sin dal suo periodo di regimazione, tenendo comunque conto delle prestazioni reali del sito di AN IT e TI rispetto a quelle definite nella relativa Concessione; a tal fine, tuttavia, l’Autorità, nel dare ottemperanza alla predetta sentenza:
- da un lato, deve riconoscere pari rilevanza alle prestazioni di spazio e di punta;
- dall’altro lato, nel determinare il grado di efficienza economica del sito, deve escludere il contributo dello pseudo-working gas;
• con la medesima nota del 4 agosto 2021 (prot. P/30817) sopra citata, il responsabile del procedimento ha comunicato alla società DI CA le risultanze dell’istruttoria per l’ottemperanza alla sentenza 4465/2021; al riguardo, tenendo conto dei contenuti di tale sentenza, nonché della relazione di verificazione, è stato rappresentato che il grado di efficienza del sito di AN IT e TI deve essere determinato considerando:
a) la capacità di spazio di working gas, al netto dello pseudo-working gas;
b) la punta massima di erogazione;
• nell’ambito di tali risultanze istruttorie è stato inoltre rappresentato a DI CA che – in coerenza con l’indicazione del Verificatore di non considerare, ai fini della definizione di efficienza economica, lo pseudo-working gas – sempre ai fini della definizione dell’efficienza economica non devono essere considerati neanche quei risparmi di costo riconducibili ai risparmi sull’acquisto gas immobilizzato nel giacimento (CU e pseudo-working gas), ossia che derivano dalle medesime caratteristiche del giacimento; ciò al fine di assicurare, nella definizione dell’efficienza economica, piena coerenza tra i criteri considerati per il calcolo delle prestazioni e quelli per l’individuazione dei relativi costi;
• sulla base dei criteri individuati nell’ambito del procedimento di ottemperanza, il coefficiente di riproporzionamento è stato determinato pari al 73,6%, attribuendo pari peso all’efficienza delle prestazioni di spazio, stimata pari a 54,0%, e all’efficienza delle prestazioni di punta di erogazione, stimata pari a 93,2%;
• rispetto alle predette risultanze istruttorie, la società DI Stoccaggi non ha prodotto memorie, né altri elementi, ad eccezione di alcune considerazioni, svolte nell’ambito di un’istanza di accesso agli atti (avanzata in data 26 ottobre 2021) di altro procedimento in cui si approvavano le tariffe di stoccaggio della società Ital Gas Storage S.r.l. (di seguito: IGS), dalle quali emerge la preoccupazione della società DI CA di una possibile disparità di trattamento, compiuta dall’Autorità a suo danno, tra il sito di AN IT e TI e il sito di IGS di EG DE;
• in particolare, la società DI CA ha lamentato il fatto che l’impianto di IGS, pur avendo “caratteristiche simili” a quello di AN IT e TI, non risulterebbe aver “mai subito alcun tipo di riproporzionamento, sicché non è chiaro se sia stata svolta, in relazione ad essi, un’analisi di efficienza ai sensi dell’art. 3.3 della delibera 531/2014/R/GAS paragonabile a quella operata nel caso di AN IT e, nel caso, quale metodologia sia stata concretamente impiegata ai fini della valutazione”;
• queste ultime considerazioni critiche della società DI CA sono destituite di ogni fondamento, in quanto – come dovrebbe essere noto alla stessa società, e come già chiarito dall’Autorità nella deliberazione 90/2019/R/GAS (cui sul punto si rinvia) – il sito di EG DE è sottoposto alla speciale disciplina di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, con cui l’Autorità ha definito meccanismi regolatori incentivanti (applicabili su base volontaria) per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del gas naturale, in attuazione dell’articolo 37, comma 3, del decreto-legge 133/2014; a tali meccanismi, la società DI CA ha scelto di non aderire preferendo l’applicazione della regolazione ordinaria e dei relativi incentivi;
• peraltro, è appena il caso di ricordare che la deliberazione 182/2015/R/GAS, nel disciplinare il suddetto meccanismo incentivante, prevede già una specifica clausola di salvaguardia per il sistema, che misura il grado di efficienza dei siti di stoccaggio ammessi al regime incentivante secondo modalità anche più severe rispetto a quelle impiegate nei confronti del sito di AN IT e TI (tale clausola, infatti, in caso di livelli di efficienza inferiori rispetto a quelli previsti in sede di ammissione, non si limita a intervenire sul meccanismo di incentivazione, ma interviene anche a ridurre il livello di remunerazione riconosciuto all’impresa); inoltre, mentre gli incentivi previsti dalla disciplina speciale di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS sono riconosciuti solo in seguito all’effettiva verifica delle prestazioni del sito alla fine del periodo di avviamento, gli incentivi previsti dalla regolazione ordinaria (applicabile al sito di AN IT e TI) sono invece riconosciuti fin dalla realizzazione degli investimenti ”.
14. Sennonché con il ricorso originario in epigrafe, DI CA ha impugnato dinanzi a questo Tribunale la suddetta Deliberazione n. 513/2021/R/gas di Arera, chiedendone l’annullamento sulla base del seguente articolato motivo di censura: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 481/95, dell’art. 23 del D.Lgs. n. 164/2000 e del D.Lgs. n. 130/2010. Violazione dei principi generali di irretroattività, certezza del diritto, tempus regit actum, tutela del legittimo affidamento, ragionevolezza, proporzionalità e tutela dell’iniziativa economica privata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà estrinseca, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per sviamento ”.
In estrema sintesi, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità di detta Delibera nella misura in cui:
“(i) similmente alla delibera n. 66/2016/R/GAS, fornisce un’interpretazione distorta e del tutto arbitraria dei parametri stabiliti dall’art. 3.3 della delibera 531/2014/R/GAS e in particolare del criterio dell’efficienza;
(ii) applica in modo del tutto arbitrario un “coefficiente di riproporzionamento” che, oltre a costituire un metodo di calcolo dell’efficienza non previamente definito nei suoi presupposti e nei suoi criteri operativi, e dunque di per sé in contrasto con l’art. 1 della legge n. 481/1995 e con i principi di certezza del diritto e di affidamento, non trova in concreto alcuna giustificazione nel raffronto tra i dati previsionali contenuti nel decreto di concessione e le prestazioni effettive del sito. Tale raffronto mostra infatti con chiarezza che i livelli di efficienza dell’impianto di stoccaggio sono rimasti, quanto meno, invariati rispetto ai dati di concessione;
(iii) in ogni caso, calcola il “coefficiente di riproporzionamento” in modo manifestamente irragionevole, in contrasto anche con le indicazioni formulate dal Verificatore nel corso del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, escludendo arbitrariamente dal valore dell’investimento totale, posto al numeratore, i costi di CU gas e pseudo-working gas, che sono viceversa indispensabili affinché l’impianto di stoccaggio possa erogare le prestazioni per le quali è stato realizzato;
(iv) mostra chiaramente che ARERA, ben lungi dal perseguire l’obiettivo, che le è imposto dalla normativa europea e nazionale di riferimento e dal suo ruolo di regolatore indipendente (anche) del mercato del gas, di determinare una tariffa che rispecchi i costi di un operatore efficiente, intende soddisfare la finalità politica di ridurre con ogni mezzo la tariffa di stoccaggio, anche comprimendo indebitamente il riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dalla Società ” (pagg. 19 e 20 del ricorso).
15. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10 novembre 2022, DI ha impugnato la Delibera 384/2022/R/gas, recante “ determinazione dei ricavi di impresa per il servizio di stoccaggio relativi all’anno 2023 ”, con cui l’Autorità ha approvato la proposta tariffaria di cui all’articolo 15 della RTSG - 5PRS - per l’anno 2023 di DI.
Successivamente, la società ha impugnato con un secondo e un terzo ricorso per motivi aggiunti - il 17 ottobre 2023 e 11 novembre 2024 - rispettivamente la Delibera n. 379/2023/R/gas, avente ad oggetto “ determinazione dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi all'anno 2024 e modifiche dell'Allegato A della deliberazione 419/2019/R/gas (RTSG) ” e la Tabella 1 allegata, nonché la Delibera n. 335/2024/R/gas, avente ad oggetto “ Determinazione dei ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio, relativi all’anno 2025 ” e la Tabella 1 allegata.
I motivi aggiunti, invero, hanno riproposto il motivo di ricorso – con le sue sotto censure – di cui al gravame introduttivo, avendo l’Autorità applicato anche in rapporto alle Delibere gravate del 2022, 2023 e 2024 il coefficiente di riproporzionamento di cui alla Delibera n. 513/2021/R/gas.
16. Ha resistito in giudizio l’Autorità intimata per mezzo della Difesa Erariale, deducendo l’infondatezza complessiva dell’impugnativa.
17. All’esito dell’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, con ordinanza n. 508 del 2025 questa Sezione ha disposto a carico della resistente di depositare una relazione di analitici chiarimenti tesa a far comprendere:
“ a) la tipologia dei costi di investimento dell’impianto di stoccaggio e la loro incidenza sui piani tecnico ed economico nella determinazione della proposta tariffaria, secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 531/2014/R/gas (RTSG 2015-2018), nonché dalla successiva Deliberazione n. 419/2019/R/gas (RTSG 2020-2025);
b) la rilevanza, in particolare, dei costi relativi alla perforazione dei pozzi e agli impianti di superficie per la compressione e per il trattamento del gas nella determinazione della proposta tariffaria secondo quanto previsto dai RTSG 2015-2018 e RTSG 2020-2025; nonché le ragioni di ordine tecnico ed economico della diversità del loro trattamento rispetto ai costi relativi all’immobilizzazione del “CU gas” e dello “pseudo working gas”;
c) se sussistono ulteriori casi in cui l’Autorità ha introdotto e applicato il cd. “coefficiente di riproporzionamento” nei confronti di altri siti di stoccaggio; e, in caso di risposta positiva, quali costi di investimento sono stati considerati dall’Autorità nella determinazione di detto coefficiente e, quindi, della proposta tariffaria ”.
18. In data 7 marzo 2025, l’Autorità ha depositato una relazione a firma del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia.
19. In prossimità della nuova udienza di merito, con le memorie ex art. 73 del cod.proc.amm. e le relative repliche, entrambe le parti hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive tesi. La ricorrente, inoltre, ha eccepito la violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione in giudizio, perché nella Relazione istruttoria redatta in ottemperanza ai quesiti posti dall’ordinanza vi sarebbe l’affermazione secondo cui il gas immobilizzato non sarebbe un vero costo per l’operatore economico.
20. Giunta, infine, l’udienza pubblica del 30 aprile 2025, all’esito della discussione tra le parti, la complessiva controversia è stata trattenuta in decisione.
21. Preliminarmente, il Collegio deve respingere l’eccezione, sollevata dalla ricorrente nella memoria del 14 aprile 2025, per cui la Relazione Istruttoria dell’Arera, nella parte in cui espone l’argomento per cui il gas immobilizzato non rappresenterebbe un costo per l’operatore del servizio di stoccaggio, avrebbe dato luogo a una illegittima integrazione postuma della motivazione delle Delibere gravate con il ricorso originario e con i motivi aggiunti.
21.1. In primo luogo, come correttamente osservato dall’Autorità, l’eccezione in analisi avrebbe dovuto essere sollevata nell’ambito di una apposita impugnazione con motivi aggiunti quali specifico motivo di gravame. Sicché, in quanto proposta unicamente con la memoria ex art. 73 del cod.proc.amm., risulta inammissibile.
21.2. In secondo luogo, anche se si volesse ritenere disaminabile dal Collegio, l’eccezione è del tutto sfornita di fondamento.
A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, l’argomento tecnico esplicato dall’Arera nella Relazione Istruttoria è stato già rappresentato alla DI – seppur sinteticamente – nella comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI) del 4 agosto 2021, le cu considerazioni sono state condivise dall’Autorità anche nel provvedimento gravato con il ricorso introduttivo.
Segnatamente, la CRI precisa quanto segue:
“ si ritiene che, sempre ai fini della definizione dell’efficienza economica, non debbano essere considerati quei risparmi di costo riconducibili ai risparmi sull’acquisto di CU e pseudo working gas immobilizzato nel giacimento, ossia che derivano dalle medesime caratteristiche del giacimento. Si ritiene infatti imprescindibile, nella definizione dell’efficienza economica, assicurare piena coerenza tra i criteri considerati per il calcolo delle prestazioni e quelli per l’individuazione dei relativi costi. Al riguardo, è anche opportuno considerare che tali risparmi di costo sul gas immobilizzato: (i) non derivano da una maggiore efficienza dell’impresa nella realizzazione delle opere di superficie, quanto piuttosto da una minore necessità di gas immobilizzato nel giacimento conseguente alle sopravvenute caratteristiche del giacimento stesso; (ii) si traducono solo in parte in un conseguente risparmio per il sistema, in quanto, trattandosi di gas che rimane nella disponibilità dell’impresa di stoccaggio - che può disporne al termine della concessione -, i criteri tariffari non prevedono il riconoscimento dell’ammortamento su tale cespite ma solo la copertura dell’onere finanziario necessario a tenerlo immobilizzato ” (pag. 3 della CRI).
Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, l’argomento esposto dalla Relazione Istruttoria sulla irrilevanza dei costi non dà luogo ad alcuna integrazione motivazionale, bensì rappresenta una più chiara rappresentazione di elementi tecnici già debitamente esplicitati - anche nella loro essenzialità e capacità lesiva – nella CRI.
21.3. L’eccezione in analisi è, quindi, inammissibile oltre che infondata.
22. Ciò posto, venendo al merito dell’impugnativa, ad avviso del Collegio, il ricorso originario e i suoi tre motivi aggiunti sono nel complesso sforniti di fondamento per le ragioni che seguono.
23. Deve essere, innanzitutto, respinta la sotto censura secondo cui l’Arera, in sede di riedizione del proprio potere, non avrebbe potuto reintrodurre nei confronti del sito di AN IT e TI il coefficiente di riproporzionamento, in quanto in chiara violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4465 del 2021.
23.1. La doglianza risulta, in primis , sicuramente inammissibile per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 4, 112, comma 2, lett. a) e 114, comma 4, lett. b) del Codice del Processo Amministrativo.
Questa, nella sostanza, introduce dinanzi a questo Tribunale una domanda di accertamento della nullità della Delibera gravata per violazione o elusione del giudicato ex art. 21 septies della l. n. 24171990, la cui cognizione, però, sulla scorta delle sopra richiamate coordinate codicistiche, spetta esclusivamente al Consiglio di Stato in qualità di Giudice dell’ottemperanza.
E’, infatti, ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio di diritto per cui “ al fine di concentrare l’unitarietà della trattazione di tutte le censure svolte dall’interessato, a fronte della riedizione del potere conseguente ad un giudicato, le doglianze relative devono essere dedotte davanti al giudice dell’ottemperanza, sia in quanto questi è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice competente per l’esame della forma di più grave patologia dell’atto, quale è la nullità ” (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2017, n. 3705, che richiama il dictum dell’Ad. Plen. n. 2 del 2013).
23.2. Qualora si volesse attribuire alla censura una valenza di mera annullabilità, questa risulta, comunque, infondata.
Il Collegio osserva che il coefficiente di riproporzionamento si configura in una misura applicativa del criterio di cui all’art. 3.3. della Deliberazione 531/2014/R/gas (RTSG) per il periodo regolatorio 2015-2018, successivamente confermato dall’art. 3 della Deliberazione 419/2019/R/GAS per il periodo regolatorio 2020-2025, secondo cui il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l’efficienza e secondo criteri di economicità.
Tale disposizione attribuisce, dunque, all’Autorità una potestas di valutazione e di ponderazione degli interessi in gioco, connotata da discrezionalità tecnica, la cui finalità risiede nel contemperare l’osservanza del principio del c.d. full recovery cost (principio della copertura integrale dei costi) con i criteri di economicità ed efficienza nonché con la tutela degli utenti finali, alias i consumatori.
Sul solco di siffatto potere discrezionale che si inserisce il coefficiente di riproporzionamento, elaborato per il sito di stoccaggio in questione, il cui scopo è quello di far emergere sui piani della efficienza e della economicità i profili tecnici afferenti agli investimenti effettuati dalla società ricorrente. Sito che, giova rimarcare, ha visto una forte riduzione della sua capacità di spazio, passando da una capacità complessiva di working gas stimato di 915 milioni di Smc a effettivi 373 milioni di Smc.
Così inquadrata la ratio del coefficiente in analisi, il Collegio osserva che né il Consiglio di Stato né il Verificatore hanno affermato che l’Autorità non possa, in sede di riesercizio del proprio potere, determinarsi nel senso di introdurre un nuovo coefficiente di riproporzionamento.
Ciò che ha escluso il Giudice dell’Appello è la configurazione di un coefficiente che sia giustificato – e quindi valorizzi nella relativa formula – una presunta perdita di efficienza del sito basata sulla scelta di includere nel calcolo dell’efficienza il valore dello pseudo-working gas .
La sentenza afferma chiaramente che tale “ presunta perdita di efficienza discendeva infatti, d’un lato, dall’erronea scelta di considerare anche lo pseudo-working gas nel calcolo dell’efficienza del sito e, dall’altro lato, da una stima del valore relativo allo pseudo-working gas che il verificatore ha ritenuto «assolutamente abnorme» ”.
Detta precisazione sgombra, dunque, il campo da ogni equivoco in ordine all’ampiezza del potere regolatorio in capo all’Arera nel caso di specie, il quale, pertanto, ha potuto correttamente introdurre un coefficiente di riproporzionamento in cui sulla scorta delle precise coordinate ermeneutiche poste dalla Consiglio di Stato:
a) abbia dato rilevanza sia alle prestazioni di spazio che di punta;
b) abbia escluso, questo sì definitivamente, il contributo dello pseudo-working gas dal calcolo dell’efficienza del sito;
c) abbia attribuito rilevanza a nuovi profili che vadano a incidere anche sull’economicità degli investimenti.
Le superiori ragioni, in conclusione, conducono all’infondatezza della censura in analisi.
24. Nemmeno può trovare accoglimento l’ulteriore censura per cui l’introduzione del suddetto coefficiente risulterebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento per il corretto esercizio del potere regolatorio.
Come è stato già osservato, il coefficiente non solo rappresenta una misura attuativa dell’art. 3.3. del RTSG, ma è stato adottato attraverso una procura di regolazione in cui è stato sollecitato il contraddittorio procedimentale con la ricorrente attraverso, prima, la delibera di avvio del procedimento 288/2021/R/gas, poi, la CRI del 4 agosto 2021.
Contraddittorio procedimentale che, però, la ricorrente non si è avvalsa.
In questo quadro – volendo anche prescindere dalla circostanza che la misura in esame rappresenta ancora un unicum nel contesto del servizio di stoccaggio-, nel caso di specie l’Autorità ha integralmente rispettato le garanzie procedimentali previste per l’esercizio della funzione regolatoria.
Da qui l’infondatezza della sotto censura in disamina.
25. Infine, con una terza doglianza la ricorrente deduce l’illegittimità del coefficiente in quanto:
a) non troverebbe giustificazione nel raffronto tra i dati previsionali contenuti nel decreto di concessione e le prestazioni effettive del sito ;
b) risulterebbe, comunque, connotato da irragionevolezza, essendo arbitraria l’esclusione dei costi dei gas immobilizzati dalla formula;
c) sarebbe in contrasto con l’ordinamento comunitario nella parte in cui esclude il riconoscimento dell’efficienza del sito dalla tariffa.
Ma anche questa complessiva doglianza non trova fondamento.
26. Il Collegio ricorda che, in osservanza della propria consolidata giurisprudenza (da ultimo T.A.R. per la Lombardia, sez. I, 15 aprile 2025, n.1352), nell’esercizio del potere regolatorio l’Autorità agisce avvalendosi della propria discrezionalità tecnica, rispetto al quale il giudice amministrativo deve limitarsi a compiere un sindacato, ancorché intrinseco, non sostitutivo.
In questo senso, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 5889) ritiene che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può oggi svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.
Va evidenziato, in tale ottica, che il controllo giurisdizionale, teso a garantire una tutela giurisdizionale effettiva, anche quando si verta in tema di esercizio della discrezionalità tecnica dell'Autorità indipendente, non può essere limitato ad un sindacato meramente estrinseco, estendendosi al controllo intrinseco, anche mediante il ricorso a conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall'amministrazione indipendente, sulla attendibilità, coerenza e correttezza degli esiti, in specie rispetto ai fatti accertati ed alle norme di riferimento attributive del potere.
Ciononostante (Cons. Stato, sez. II, 24 marzo 2025, n. 2421; idem, 24 maggio, 2022, n. 4142; sez. VI, 23 marzo 2022, n. 2111), va ribadito che il sindacato giurisdizionale deve solo stabilire se la valutazione complessa operata nell'esercizio del potere debba essere ritenuta corretta - sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della concorrenza che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato - essendo limitato, in sede di legittimità, ai soli casi di risultati abnormi ovvero manifestamente illogici. Di conseguenza, esso è volto a verificare se l'Autorità abbia violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire le valutazioni, anche opinabili, dell'amministrazione con quelle giudiziali. Infatti, il sindacato del giudice amministrativo sull'attività di regolazione, per cui è ammessa una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito del regolatore, trova un limite nella insostituibilità delle valutazioni amministrative, in particolare di quelle complesse effettuate nell'esercizio del potere regolatorio.
E ancora è stato osservato condivisibilmente che “ il quadro regolatorio è orientato a far gravare sugli utenti i soli costi necessari e favorire una maggiore efficienza produttiva nel tempo, stabilendo precise regole, stabilite ex ante, di ammissibilità dei soli costi che sono ritenuti efficienti. Difatti, il principio del full cost recovery (…) “si declina non in termini assoluti ma, al contrario, come riconoscimento dei costi efficienti del servizio ” (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 7 dicembre 2022, n. 10727).
27. Ebbene, applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può affatto ritenersi che la Delibera gravata nel ricorso originario, nonché le successive delibere di cui ai motivi aggiunti, siano frutto di una violazione dei canoni della ragionevolezza tecnica nonché di logicità.
27.1. Il Collegio, invero, evidenzia che l’eliminazione dal coefficiente di riproporzionamento dei costi afferenti al gas immobilizzato ( CU gas e pseudo-working gas ) risponde a legittime esigenze di coerenza logica interna della formula, nonché di economicità ed efficienza degli investimenti.
27.1.1. In primo luogo, l’esclusione dei costi del gas immobilizzato è coerente a una formulazione logica per la determinazione del coefficiente, la quale deve raffrontare grandezze omogenee, per potere esprimere un indice effettivo dell’efficienza relativa dell’investimento realizzato dall’impresa di stoccaggio rispetto al progetto di sviluppo sancito nella concessione ministeriale rilasciata alla medesima impresa.
Il coefficiente di riproporzionamento è pari al rapporto tra due indici, a loro volta dati dal rapporto tra un costo di investimento e una determinata prestazione.
Il primo indice (che possiamo definire IC ) rapporta i costi di investimento ( NC ) previsti in sede di rilascio della concessione con le prestazioni ( RE ) ivi previste.
Il secondo indice ( IE ) è definito secondo un rapporto analogo, ma considerando i costi di investimento effettivi ( XE ) e le prestazioni effettive ( RE) .
Il coefficiente di riproporzionamento, come detto, è sinteticamente dato dal rapporto tra i due indici, ossia IC/ IE .
Ai fini di mantenere coerenza logica nella definizione degli indici, nel momento in cui, in ottemperanza alla sentenza n. 4465/2021, la prestazione di pseudo-working gas è esclusa dalle prestazioni di spazio complessivamente considerate (ossia dai parametri RE e RE ), necessariamente (quantomeno) anche quei costi di investimento aventi caratteristiche strettamente attinenti a questa specifica prestazione devono essere esclusi dai valori considerati (ossia NC e XE ) ai fini della determinazione dell’indice.
E ciò, come richiamato, per un mero fatto di coerenza logica interna alla formula.
27.1.2. In secondo luogo, l’esclusione risulta giustificata alla luce dei criteri di efficienza ed economicità, così come plasmati dal Consiglio di Stato.
Nello specifico, due sono i pilastri istruttori e motivazionali su cui si poggia la valutazione di inefficienza/diseconomicità dei costi del gas immobilizzato nel caso di specie.
Il primo discende dalla circostanza per cui tanto il CU gas quanto lo pseudo-working gas non si configurano quali prestazioni del sito.
Questi rappresentano “investimenti funzionali” a garantire le prestazioni di erogazione e di spazio, il cui quantitativo (e conseguente valore commerciale) non dipendono da scelte imprenditoriali, bensì dalle caratteristiche geologiche del sito.
Stante, dunque, la ontologica relazione tra tali investimenti e la conformazione geologica, ad avviso del Collegio, non risulta giustificabile misurare l’efficienza del sito di stoccaggio – ergo l’efficienza delle scelte imprenditoriali applicate in questo sito dalla società – tenendo conto di detti investimenti.
Il secondo pilastro motivazionale si inscrive, invece, nel crisma della chiara economicità delle immobilizzazioni.
A differenza di quanto accade per le altre immobilizzazioni compendiate dalla tariffa, il gas immobilizzato di proprietà dell’impresa di stoccaggio:
a) non è soggetto ad ammortamento (come invece per i pozzi, condotte e gli impianti di superficie);
b) è possibile che il gas venga estratto dal giacimento, a fine ciclo dell’impianto o della relativa concessione, e quindi venduto, così da poterne recuperare il costo.
In altri termini, come chiarito dalla Relazione Istruttoria, il valore del gas immobilizzato non decresce naturalmente nel corso del tempo per l’effetto della obsolescenza, come invece si verifica per le altre immobilizzazioni compendiate nella tariffa.
Sicuramente non vi è dubbio che, come osservato dalla ricorrente, il valore commerciale del gas immobilizzato non è certo, ma dipende dal momento di estrazione e collocamento sul mercato.
Ma l’accollo del fattore di fluttuazione del prezzo (in negativo così come in positivo) da parte della ricorrente nel caso di specie risulta, ad avviso del Collegio, conferente con la relatività del principio di full recovery cost.
Relatività che sottintende, difatti, che l’operatore di mercato debba assumersi un seppur minimale rischio di impresa, che non può essere coperto dagli utenti finali.
E nel caso di specie con riferimento al gas immobilizzato siffatto rischio è, per l’appunto, minimale, atteso che, sulla base di quanto emerge dalla Relazione, il costo del gas immobilizzato incide solo per il 7,6% sui costi complessivi, a fronte dell’89,1% per gli altri cespiti soggetti ad ammortamento e coperti dalla tariffa.
27.2. Ne discende, in forza di quanto sopra espresso, la ragionevolezza e la logicità della scelta regolatoria relativa al coefficiente di riproporzionamento di cui alla Delibera n. 513/2021/R/gas e delle successive delibere gravate con i motivi aggiunti.
28. La doglianza deve essere, quindi, respinta.
29. Per le ragioni sopra esposte il ricorso originario deve essere rigettato.
L’infondatezza di detto ricorso comporta la conseguente infondatezza dei motivi aggiunti del 10 novembre 2022, 17 ottobre 2023 e 11 novembre 2024, data la riproposizione negli stessi del motivo di gravame di cui al ricorso originario.
30. In conclusione, il ricorso originario e i suoi tre motivi aggiunti devono essere respinti.
La novità e la complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sulla complessiva impugnativa, come in epigrafe proposta, respinge il ricorso originario e i suoi tre motivi aggiunti in quanto infondati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO