TRIB
Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/08/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa
Alessandra Angiuli, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguen-
te
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1697 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
tra
P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Crotone, alla Via Vecchia Car-
rara n. 2, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Bianchi (cod. fisc.
– pec: , che lo rappre- C.F._1 Email_1
senta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado.
- Appellante -
1 contro
nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
, elettivamente domiciliato in Belvedere Spinello, alla CodiceFiscale_2
Via Napoli n. 64, presso lo studio dell'avv. Teresa Procopio (cod. fisc.
[...]
, pec: , che lo rappresen- C.F._3 Email_2
ta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-Appellato-
nonché
, nato l'11.2.1978, cod. fisc. ; Controparte_2 C.F._4
-Appellato contumace-
Oggetto: Appello contro la sentenza n. 176/2023 del Giudice di Pace di
Crotone, R.G. n. 1953/2018, depositata il 31.5.2023, non notificata.
FATTO
Con atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza n. 176/2023 del Giudice di Pace di
Crotone, R.G. n. 1953/2018, depositata il 31.5.2023, non notificata, con la quale era stato condannato al risarcimento del danno fisico subito da CP_1
per un sinistro occorso sulla SS 107 di collegamento Crotone-Cosenza nel co-
mune di Caccuri l'11.11.2014.
2 In particolare, l'appellante esponeva: che il aveva agito in primo gra- CP_1
do al fine di ottenere il risarcimento del danno personale subito, in quanto, in data 11.11.2014, mentre conduceva la propria autovettura Seat Leon tg.
CT161XF sulla SS 107 di collegamento Crotone-Cosenza nel Comune di Caccu-
ri, alle ore 19,30 circa, era stato tamponato e per l'effetto era uscito di strada,
dall'autoveicolo Alfa Romeo tg. E364KP di proprietà e condotto da CP_3
[...
(proprietario – assicurato) il quale provenendo dallo stesso senso di marcia non commisurava la propria velocità; che il Giudice di Pace oltre ad accertare la responsabilità del sinistro in capo a aveva accolto la domanda, Controparte_2
riconoscendo un importo di € 2.145,76 oltre interessi legali a titolo di risarci-
mento per il danno personale subito;
che la decisione era ingiusta per i seguen-
ti motivi: i) violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per non avere il Giudice di prime cure, individuato in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni sulle quali si fonda la decisione nonché la mancata motivazione del rigetto dell'eccezione del frazionamento del credito;
ii) mancata motivazione in rife-
rimento al rigetto all'eccezione di prescrizione dell'azione; iii) nullità della ci-
tazione ex art. 311, 163 n. 4 e 164 c.p.c; iv) errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie con violazione del disposto dell'art. 115 c.p.c.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello: in via pregiudiziale di accertare e dichiarare prescritta l'azione e/o la nullità e improcedibilità
dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nel merito la riforma della sentenza appellata e l'integrale rigetto della domanda formulata in primo gra-
3 do dal;
in via subordinata, la riduzione dell'importo del risarcimento. CP_1
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1
infondato in fatto ed in diritto, con contestuale conferma dell'impugnata sen-
tenza e di condannare l'appellante alla refusione delle spese e compensi del grado.
non si costituiva. Controparte_2
In assenza di attività istruttoria, la causa perveniva all'udienza del
3.2.2025, nella quale le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a tutti gli atti e ai verbali di causa. All'esito, la causa era trattenuta in decisione con i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Dev'essere preliminarmente dichiarata la contumacia di , Controparte_2
che non si è costituito nonostante la regolare notifica dell'atto di appello.
Nel merito, l'appello proposto è infondato e non merita accoglimento, per i motivi qui di seguito precisati.
Quanto al primo motivo di gravame, consistente essenzialmente nella ca-
renza di motivazione della sentenza impugnata, soprattutto in riferimento al rigetto delle eccezioni pregiudiziali formulate da parte convenuta in primo grado ed oggi appellante con conseguente violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e dell'art. 118 disp. att., deve rilevarsi che dal testo dell'impugnata sen-
tenza emerge una chiara e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione;
inoltre, il giudice di prime cure, nel ripercor-
rere l'iter processuale che ha caratterizzato il giudizio di primo grado, mette in
4 Parte evidenza come le eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate da iano state ''rigettate e superate'' così che la causa potesse giungere in istruttoria;
co-
stante giurisprudenza di legittimità afferma, infatti, che la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il conseguente vizio di omessa pronuncia si verifica: ''nell'ipotesi in
cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata
alla sua attenzione. Quindi tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi
una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di
una pronuncia di accoglimento o di rigetto. '' (Cass., 11.1.2022, n. 651).
In ogni caso, le ragioni che hanno condotto al rigetto delle suddette ecce-
zioni vanno ricercate oltre che nella motivazione della sentenza oggetto di ap-
pello, anche negli atti di causa;
in particolare, nell'ordinanza del 18.2.2020
(espressamente richiamata nella sentenza oggetto di impugnazione) il giudice di prime cure rigetta anzitutto l'eccezione relativa alla mancata integrazione del contradditorio per inesistenza della notifica al proprietario, in quanto la ri-
nuncia di parte attrice alla parte della domanda proposta nei confronti del Let-
tieri di risarcimento dei danni e mantenendo invece quella di accertamento della responsabilità del sinistro, comporta che la notificazione eseguita presso
Parte l' ebba considerarsi regolare (pag. 2 della sentenza). Infatti, come si legge nella sopra menzionata ordinanza ''la rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, … rientra tra i poteri del difensore, in quanto espressione della fa-
coltà di modificare la domanda e le conclusioni precedentemente formulate''
(Cass. n. 28146 del 17.12.2013).
5 Quanto, inoltre, alla mancata motivazione di rigetto della domanda per frazionamento del credito, deve rilevarsi che la stessa ordinanza del 18.2.2020
rinviava la sua valutazione alla decisione finale;
conseguentemente,
nell'impugnata sentenza si legge chiaramente alla pag. 2 che: ''per quanto ri-
guarda poi l'eccezione di improponibilità della domanda per frazionamento del credito,
anche questa è infondata. Deve, infatti, rilevarsi che il primo atto di citazione è relativo
ai danni materiali ed è stato redatto nell'agosto del 2016 ma se da una parte risulta che
il veicolo dell'attore veniva periziato dal tecnico fiduciario della Compagnia nell'aprile
del 2016, non vi è, invece, prova che la fase dell'istruttoria stragiudiziale relativa ai
Parte danni personali all'epoca fosse conclusa, nulla avendo dimostrato il convenuto
pur avendo la materiale disponibilità della documentazione e dell'entità dei danni subi-
ti, per poter formulare offerta risarcitoria o dare comunicazione del rifiuto ad operare
detto risarcimento”. Il Giudice di prime cure, dunque, ha motivato adeguata-
mente le ragioni in base alle quali veniva superata l'eccezione proposta e rela-
tiva al frazionamento del credito.
Tale motivazione è peraltro decisamente condivisibile, in quanto l'attore ha agito per due ragioni diverse e comunque le cause non sono state riunite,
cosa che sarebbe successa se fossero stati sussistenti i presupposti di fatto e di diritto.
In riferimento all'eccezione di prescrizione dell'azione, è bene sottolinea-
re che l'art. 2947 c.c. dispone: i) una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (comma 1); ii) una prescri-
zione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei
6 veicoli (comma 2); iii) una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultra-biennale. La
regola generale, quindi, postula una prescrizione di due anni nel caso di sini-
stro stradale, il termine però può essere allungato nell'ipotesi in cui il fatto co-
stituisca reato. Questo accade solo allorché per l'illecito penale sia prevista una prescrizione più lunga, in caso contrario trova applicazione il termine di pre-
scrizione del diritto al risarcimento. Inoltre, la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine di prescrizione è connesso all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già dalla condanna penale (Cass. 3865/2004). Nel merito il fat-
to per il quale si chiedeva il risarcimento del danno integrava la fattispecie de-
littuosa di cui all'art. 582 c.p., punito con la reclusione da sei mesi a tre anni,
con corrispondente termine di prescrizione fissato a sei anni, di conseguenza,
l'azione al risarcimento delle lesioni fisiche, seppur lievi, non è soggetta al ter-
mine di prescrizione biennale ma a quello più lungo di sei anni in quanto fatti-
specie delittuosa. Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione.
Anche l'ulteriore motivo di impugnazione, inerente alla carenza di moti-
vazione in riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità della citazione ex art
311 – 163 n. 4 – 164 c.p.c. è da ritenersi infondato;
è opportuno rilevare infatti che la dinamica del sinistro risultava essere confermata oltre che dalla narra-
zione del testimone oculare, acquisita dal giudice di prime cure in quanto il te-
7 stimone, regolarmente citato ma risultato deceduto, aveva reso testimonianza sul fatto storico in procedimento collegato, anche dagli esiti, per l'appunto, di altro procedimento, conclusosi con sentenza n. 586/2021 R.G. 1930/16 del
Giudice di Pace di Crotone, avente ad oggetto la medesima vicenda oggettiva ed avente anche connessione parzialmente soggettiva e mai impugnata da
Parte Come ben precisato a pag. 3 della sentenza oggetto di impugnazione: ''il
detto accertamento sulla dinamica del sinistro e responsabilità dello stesso, fa stato tra
le stesse parti, anche nel presente giudizio.''
È infondato, infine, il motivo di appello con il quale l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto dimostrata l'esistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni personali riportate dal , sulla CP_1
scorta della errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie.
La valutazione del c.t.u. nominato in primo grado attesta infatti la com-
patibilità delle lesioni denunciate con quelle derivanti dal sinistro accertato,
trovando altresì riscontro nella certificazione medica in atti nonché nelle dichia-
razioni rese in sede di testimonianza (come già precisato, resa in altro giudizio ed acquisita dal giudice di primo grado, essendo nel frattempo il testimone de-
ceduto) e non sussistendo altri elementi contrari e/o valorizzabili alla ricostru-
Parte zione come compiuta dal giudice di primo grado. on ha fornito al proces-
so elementi che avrebbero potuto indurre il giudicante a mutare la sua valuta-
zione sulla ricostruzione del fatto storico.
Secondo la stima del c.t.u. nominato in primo grado, il ha riportato CP_1
8 nel sinistro de quo un danno da invalidità permanente nella misura dell'1%.
Eccepisce la parte appellante che, in applicazione della novella dell'art. 139 del decreto-legge n. 1/12 convertito dalla legge n. 27/12, ed in particolare dell'art. 32 comma 3-quater di tale d.l., non dovrebbe farsi luogo ad alcun risar-
cimento in favore dell'attore a titolo di lesione permanente, vista l'inesistenza e/o l'inidoneità di accertamenti strumentali nella fattispecie.
A tal proposito è opportuno ricordare che "in tema di risarcimento del dan-
no da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nel D.L. n. 1 del 2012, art. 32,
comma 3 ter, conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, costituisce non già una norma
di tipo precettivo, ma una "norma in senso lato", a cui può essere data
un'interpretazione compatibile con l'art. 32 Cost., dovendo essa essere intesa nel senso
che l'accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa cri-
teriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diver-
se dai referti di esami strumentali, i quali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma si
pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (cri-
terio visivo) e all'esame clinico" (Cass. 26249/2019).
Come, infatti, chiarito dalla S.C. nella detta sentenza, il D.L. n. 1 del 2012,
art. 32, comma 3 ter e (finché sia stato applicabile) comma 3 quater, non è nè una
norma che pone limiti ai mezzi di prova (essa non impedisce, dunque, di dimostrare
l'esistenza d'un danno alla salute con fonti di prova diversi dai referti di esami strumen-
tali), nè una norma che pone limiti alla risarcibilità del danno, e non impone dunque di
lasciare senza ristoro i danni che non attingano una soglia minima di gravità; detta di-
sposizione è semplicemente una norma che ribadisce un principio già insito nel sistema,
9 e cioè che il risarcimento di qualsiasi danno (e non solo di quello alla salute) presuppone
che chi lo invochi ne dia una dimostrazione ragionevole, con conseguente irrilevanza
della sintomatologia soggettiva solo riferita dal danneggiato, e che non possa pretendersi
il risarcimento di danni semplicemente ipotizzati, temuti, eventuali, supposti, possibili
ma non probabili (in senso conforme Cass. 18773/2016, Cass. 249942017; Cass.
1272/2018; Cass. 22066/2018; Cass. 10816/2019; Cass. 11218/2019; in particola-
re Cass. 5820/2019, secondo cui ai sensi della citata disposizione "l'accertamento
della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-
legali rigorosi ed oggettivi;
al riguardo l'esame clinico strumentale obiettivo non è
l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, a meno
che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal
medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo esclusivamente con detto esa-
me").
La valutazione compiuta dal giudice di primo grado dev'essere pertanto ritenuta corretta e scevra da vizi.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022,
tenuto conto del valore per lo scaglione corrispondente, con applicazione dei valori medi di tariffa ridotti del 30% in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
Sussistono, peraltro, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
10 quello già versato. Infatti, l'art. 1 comma 17, L. 24.12.2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità) ha introdotto, in seno all'art. 13 del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, il comma
1quater, in cui è previsto che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è re-
spinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo uni-
ficato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidenta-
le, a norma del comma 1-bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provve-
dimento della sussistenza dei presupposto di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pro-
nunciando sull'appello avverso la sentenza n. 176/2023 del Giudice di Pa-
ce di Crotone, R.G. n. 1953/2018, depositata il 31.5.2023, non notificata,
proposto da , p. in perso- Parte_1 PartitaIVA_2
na del legale rappresentante p.t., nei confronti di , nato a CP_1
Caccuri il 2.7.1976 (cod. fisc. e di , CodiceFiscale_2 Controparte_2
nato l'11.2.1978 (cod. fisc. ) con atto di citazione ri- C.F._4
tualmente notificato (R.G. n. 1697/2023), così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € Parte_2
1.346.10 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, I.V.A. e
11 C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante,
dell'obbligo di cui all'art. 13 co. 1quater d.P.R. 115/2002 e manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Crotone, il 25 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
12