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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 11682/2024 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11682/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e
ss., L. n. 689/1981 (violazione del codice della strada)/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n.
697/2024, depositata il 19.04.2024, non notificata,
vertente tra
elettivamente domiciliato in Bari alla Via Dalmazia, n. 127, presso lo studio Parte_1 degli Avv.ti Luciano Lazzaro Cernicchiaro e Sara Marziliano, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso in appello del 7.11.2024,
- APPELLANTE -
contro
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, alla via Melo n. 97 elegge domicilio,
- APPELLATA -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
6.11.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 7.11.2024, ed iscritto a ruolo dalla Cancelleria in data 13.11.2024, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari (n. R.G. Parte_1
8328/2023) depositata il 19.04.2024, n. 697, non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso in opposizione ex art. 205 C.d.s. da lui presentato avverso l'ordinanza prefettizia Prot. N. M_IT
0010331810/8/23 Area III C.d.s. emessa dal Prefetto della Provincia di Bari in data 10.08.2023, C.F._1
e notificata il 23.08.2023, in relazione al rapporto redatto dalla Polizia municipale del n. CP_2
1918/2023 del 5.08.2023, relativo alla segnalazione di incidente stradale con lesioni a persone, con la quale
1 Dott. Luca Sforza
n. 11682/2024 R.G. era stata irrogata la sanzione amministrativa cautelare della sospensione provvisoria della patente di guida per
36 mesi ex artt. 191, 222, co. 2 e 223, commi 1 e 2, C.d.s., poiché, in data 4.08.2023, in località Bari/str. S.
Caterina, in prossimità del civico 22/H, in violazione dell'art. 191, commi 3 e 4, “tenendo una condotta di guida non idonea a prevenire situazioni di pericolo prevedibili da un anziano”, ometteva di dare la precedenza al pedone in attraversamento pedonale e ne provocava la morte nell'immediatezza dell'accaduto, integrandosi la fattispecie di reato di cui all'art. 589 bis c.p..
In particolare, previa richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata Parte_1 ex artt. 351, co. 2 e 283 c.p.c., ha dedotto l'“erroneo inquadramento della fattispecie di reato ed erronea valutazione della documentazione probatoria” per non aver il Giudice di Pace valutato nella vicenda de qua che “l'ipotesi di reato per il quale il sig. è indagato rientra nell'art. 589.2 comma c.p. Parte_1 ossia omicidio colposo e non omicidio stradale previsto dall'art. 589 bis c.p., per cui la sanzione amministrativa prevista dalla legge è meno restrittiva e punitiva”, con ciò ritenendo, per un verso, sussistente la violazione dell'art. 223, co. 2, C.d.s. in ragione dell'omessa motivazione circa la sussistenza dei presupposti obbligatoriamente previsti per legge (i.e. “esistenza + fondatezza di elementi di evidente responsabilità”), e, per altro verso, la violazione dell'art. 3, della l. n. 241/1990, in relazione all'erronea quantificazione della misura edittale della sanzione irrogata (cfr. pp.
2-5 atto di citazione in appello); sicché ha richiesto, nel merito,
l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Prefetto della Provincia di Bari ovvero la riduzione al minimo della misura edittale, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 25.10.2025, si è costituita nel presente giudizio d'appello la la quale, nel merito, ha contestato l'infondatezza Controparte_3 dell'appello in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza gravata, e con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Con decreto del 14.11.2024, ritualmente comunicato alle parti, veniva fissata l'udienza di discussione orale per il giorno 6.11.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove verificata la previa acquisizione del fascicolo di prime cure, e constatata la rituale costituzione di parte appellata, la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, stante il carattere sostanzialmente documentale della stessa e non essendovi ulteriore attività istruttoria da svolgere.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Parte appellante ha censurato la sentenza di prime cure sostanzialmente sotto due profili: in particolare, adducendo che il Giudice di Pace, in ragione dell'erroneo inquadramento della fattispecie di reato nell'ambito dell'art. 589 bis c.p. (omicidio stradale anche aggravato dall'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti) anziché nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 589 c.p. (omicidio colposo), nonché di una erronea valutazione del materiale probatorio, sarebbe incorso, per un verso, nella violazione dell'art. 223 comma 2 del C.d.s., nella misura in cui non avrebbe vagliato la sussistenza dei presupposti previsti ex lege, e, per altro verso, nella violazione dell'art. 3, della l. n. 241/1990 per omessa o insufficiente motivazione circa l'applicazione dei criteri volti a determinare la misura edittale della sanzione irrogata.
2 Dott. Luca Sforza
n. 11682/2024 R.G. La censura, tuttavia, non merita accoglimento.
Ed invero, è noto come, in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida è contemplata tanto nell'art. 186 quanto nell'art. 223 del C.d.s., trattandosi, tuttavia, a parità di effetti sanzionatori di carattere sospensivo/inibitorio, di misure differenti quanto ai presupposti e alle funzioni dalle medesime assolte.
Tali elementi, infatti, sono stati messi in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità che, a partire da Cass. civ., sez. II, 19.10.2010, n. 21447, si è occupata a più riprese dalla distinzione esistente tra le suddette fattispecie;
in particolare, è stato affermato che “In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice;
nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che - in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689 - ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro” (cfr. in termini,
Cass. civ., sez. 2, ord. 18.04.2018, n. 9539).
Più nello specifico, con riferimento alla sanzione di cui all'art. 223 del C.d.s., come correttamente richiamato dal giudice di prima istanza, la Suprema corte ha di recente avuto cura di precisare che “La sospensione cautelare e provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223 comma 1 codice della strada
- la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente, nell'immediato, continui a tenere una condotta pericolosa. Tale sospensione cautelare e provvisoria prevista dall'articolo 223 comma 1 del codice della strada può essere disposta anche ove ricorra la guida in stato d'ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato (compresa quindi, l'ipotesi di reato di cui all'articolo 186, comma 2, lettera b) del codice della strada, per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida), purché tale sospensione preventiva intervenga in un tempo ragionevole” (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. II, 1.02.2025, n. 2430; v. anche Cass. civ., sez. 2, 12.11.2014, n. 24111; in senso conforme, già
Cass. civ., sez. 1, 23.10.2003, n. 15906).
La richiamata pronuncia della Suprema Corte costituisce il punto di arrivo di un filone interpretativo ormai consolidato nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità che, nel riconoscere alla sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal Prefetto la natura di misura cautelare di esclusiva spettanza
3 Dott. Luca Sforza
n. 11682/2024 R.G. prefettizia, necessariamente preventiva, le attribuisce una finalità strumentale alla tutela con immediatezza dell'incolumità fisica e dell'ordine pubblico “e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale, che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari” (cfr. Cass. civ., sez. 6 - 2, 15.12.2016, n. 25870; nello stesso senso, v. anche Corte cost., ord. n. 266/2011; ord. n.
344/2004; e da ultimo, Cass. civ., 15.12.2016, n. 25870 per cui “la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli”; Cass. civ., sez. 2, 23.06.2021, n. 17999; Cass. civ., sez. 2, 19.07.2023, n. 21433).
La necessità di impedire che, nell'immediatezza dei fatti, il destinatario della sanzione possa continuare a tenere una condotta pericolosa giustifica, dunque, la natura cautelare del provvedimento prefettizio, di applicazione -per l'appunto- in via provvisoria di una sanzione amministrativa accessoria che viene emessa dal Prefetto “in conseguenza di ipotesi di reato” (così la rubrica dell'art. 223 C.d.s.) ove “sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità” del conducente coinvolto nel sinistro.
Ciò premesso, nella vicenda de qua, il Giudice di prime cure ha correttamente vagliato la sussistenza del potere di sospensione dell'organo prefettizio e, quindi, dell'esistenza delle condizioni a cui è subordinato il suo esercizio, ove si legge nella parte motiva della sentenza che “il provvedimento impugnato riporta chiaramente gli estremi dell'art. 589 bis c.p. ed il riferimento alla gravità del comportamento ed alle circostanze del caso concreto e che gli atti depositati dalla ben si correlano alla statuizione, in CP_1 relazione alla gravità ed alla durata della inflitta sospensione della patente di guida. Questo giudice ritiene che nel rapporto di Polizia in atti, richiamato nell'ordinanza, la dinamica ricostruita dai verbalizzanti è stata ricavata dall'esame dei puntuali rilievi effettuati, dei dati fattuali, dal tipo e dall'entità dei danni materiali e delle lesioni/evento morte che costituiscono elementi oggettivi dai quali gli agenti hanno dedotto gli elementi di responsabilità su cui si basa il provvedimento di sospensione impugnato con le connotazioni richieste dalla legge” (cfr. p. 3, sentenza di 1° grado).
Difatti, dai plurimi rilievi istruttori è possibile rilevare la legittimità del provvedimento emesso in quanto sussistevano fondati elementi di un'evidente responsabilità del riguardo alla commissione del reato Parte_1 di cui all'art. 589 bis, comma 1, c.p. evincibili dalla segnalazione di incidente stradale redatta dal corpo della polizia locale del (n. prot. 1918/2023), nella parte in cui si legge che “sulla base delle CP_2 dichiarazioni rilasciate dal passeggero del veicolo Smart, dalla posizione del corpo del Sig. , Persona_1 dalla direttrice di marcia dell'autoveicolo, dall'ispezione del campo del sinistro, dai rilievi foto planimetrici effettuati, dai danni subiti dal veicolo e dallo stato di quiete assunto dopo l'urto dallo stesso” è stata predisposta la ricostruzione del sinistro in virtù della quale sono state avviate le indagini per il reato di cui all'art. 589 bis c.p. ed è stata accertata l'infrazione di cui all'art. 191, commi 3 e 4 c.d.s. (cfr. doc. 1, fasc. parte convenuta 1° grado), nonché, in maniera più evidente, dal verbale di accertamento-contestazione (cfr. all. doc.
1), dal frontespizio della notizia di reato -nella quale è contenuto il riferimento espresso all'ipotesi di reato di cui all'art. 589 bis c.p. (cfr. all. doc. 1)- e, infine, dalle annotazioni di servizio per investimento con esito mortale avvenuto in data 4.08.2023 (cfr. all. doc. 1).
4 Dott. Luca Sforza
n. 11682/2024 R.G. Ne segue, dunque, che, attesa la sussistenza di plurimi elementi suscettibili di configurare in concreto gli estremi del reato di omicidio colposo stradale, diversamente da quanto assume parte appellante, l'art. 223 del
C.d.s. consente l'adozione del provvedimento di sospensione provvisoria della validità della patente anche in caso di violazione del comma 1 dell'art. 589 bis c.p. (omicidio colposo stradale non aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti), lì dove prevede al comma 2 che “le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3” ove è ricompreso, per l'appunto,
l'omicidio colposo.
Quanto alla durata della sanzione, e all'asserita violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, la doglianza appare priva di pregio atteso che l'ordinanza prefettizia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, ha adeguatamente motivato le ragioni della applicazione del periodo di 36 mesi facendo riferimento alla natura della violazione contestata e alle conseguenze mortali del sinistro.
Difatti, pur dovendosi in questa sede rilevare l'inesatto inquadramento della fattispecie operata dal giudice di prime cure nell'ambito del secondo comma, quarto periodo dell'art. 223 del C.d.s. – che disciplina le differenti ipotesi di cui all'art. 589 bis, commi dal 2 al 5 (omicidio colposo stradale commesso in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), e all'art. 590 bis
(lesioni personali stradali gravi o gravissime) – (cfr. p. 4, sentenza 1° grado), deve ritenersi, ad ogni modo, che l'organo prefettizio abbia correttamente determinato l'entità della sanzione entro il massimo del limite edittale previsto dal secondo comma, terzo periodo, dell'art. 223 del C.d.s., in cui è riconducibile la fattispecie di omicidio stradale colposo.
Difatti, sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 223 C.d.s., deve ritenersi che la richiamata disposizione, al secondo comma, vada a specificare l'applicazione della sanzione prevista dal primo comma alle fattispecie di reato di omicidio stradale colposo, mediante il richiamo all'art. 222 C.d.s, nonché di omicidio stradale colposo aggravato dall'uso di sostanze psicotrope, mediante il richiamo dell'art. 589 bis, commi 2-5, determinando, per tali ultime ipotesi, una diversa e più grave cornice edittale: nel primo caso, entro un massimo di 3 anni, e, nel secondo caso, entro un massimo di 5 anni.
Tenuto, pertanto, conto delle preliminari esigenze cautelari a cui il provvedimento è preordinato e considerati gli effetti mortali del sinistro de qua in uno alla carenza di qualsivoglia allegazione circa il carattere illegittimo della misura della sanzione e considerati, altresì, gli esiti negativi delle verifiche inerenti allo stato di alterazione psico-fisica, deve certamente ritenersi corretta ed opportuna l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nella misura massima di 36 mesi in virtù del combinato disposto dell'art. 589 bis
c.p. e dell'art. 223, co. 2, terzo periodo, del C.d.s..
In definitiva, l'appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellata , ed avvalendosi Controparte_1 dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, terza colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 5.200,01 a €. 26.000,00) e con riduzione del 50% dei compensi medi previsti per ciascuna fase ex art. 4 del D.M. citato, stante la ridotta attività processuale svolta (cfr. sulla debenza dei compensi
5 Dott. Luca Sforza
n. 11682/2024 R.G. previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13 comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.03.2014, n. 5955), ed a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.05.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (01.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774; in senso conforme, Cass. civ., 10.07.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 697/2024, depositata il 19.04.2024, non
[...] notificata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio d'appello sostenute da Parte_1
, che liquida in complessivi €. 2.538,50 per compensi professionali Controparte_1
(già decurtati del 50% ex art. 4, co. 1 del D.M. n. 55/14), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
I-quater, d.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 6.11.2025
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679
del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
6 Dott. Luca Sforza