CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
FORTUNATO NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3233/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250036333757000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4149/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , con ricorso, rituale e tempestivo, ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820250036333757000, notificatagli in data 30.4.2025 ed emessa a seguito del controllo formale ex art. 36 ter del dpr 600/1973, effettuato sulla dichiarazione dei redditi 2021, per l'anno d'imposta 2020.
Il controllo ha avuto come esito il disconoscimento di alcuni oneri detraibili in materia di detrazioni delle spese per il recupero del patrimonio edilizio.
In particolare, tali detrazioni sono state disconosciute dall'Ufficio, in quanto il contribuente non ha inserito sia nel “modello dichiarativo redditi 2020 che in quello 2021”, per gli anni di imposta rispettivamente 2019
e 2020, i dati identificativi dell'immobile oggetto di ristrutturazione, necessari per la fruizione della detrazione.
Nel dettaglio, sono stati rettificati i seguenti punti: 1) Rigo RP45 Mod. 1 (spese di ristrutturazione 2019),
€ 90; 2) RP46 Mod. 1 (spese di ristrutturazione 2019), € 66.000 (seconda rata); 3) RP47 Mod. 1 (spese di ristrutturazione 2020), € 30.000; 4) RP41 Mod. 2 (spese di ristrutturazione 2020) € 89; 5) RP57 Mod. 1
(spese per arredo immobili ristrutturati 2020), € 10.000.
Le rettifiche al rigo RP45 e al rigo RP41 non sono oggetto di contestazione, con la conseguenza che rimangono fuori dalla materia del contendere.
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente, pur ammettendo di non aver operato l'indicazione necessaria ai fini delle deduzioni disconosciute, afferma di avere corretto l'errore inviando, in data 8.4.2024, una dichiarazione integrativa , recante le informazioni catastali suddette, nonché la correzione di alcuni errori.
Il ricorrente, inoltre, prima della presentazione del ricorso, ha presentato un'istanza di autotutela, rigettata parzialmente. In sede di autotutela l'Amministrazione, ha confermato tutte le rettifiche di cui sopra, mentre ha parzialmente annullato la rettifica al rigo RP41 Mod. 2, con sgravio parziale ritualmente notificato alla parte.
L'Ufficio tiene a mettere in evidenza che il ricorrente, per la stessa questione giuridica, ma relativa all'anno di imposta 2019, ossia per il disconoscimento del diritto alle detrazioni fiscali in materia di spese di ristrutturazione edilizia, ha già impugnato la cartella esattoriale n. 06820240071705823000, emessa all'esito del controllo formale ex art 36 ter DPR 600/73 effettuato sulla dichiarazione dei redditi presentata nel 2020, per l'anno di imposta 2019 (precedente a quello de quo).
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di I grado di Milano – sez. I - con sentenza, n. 487/2025, depositata il
3.2.2025, avverso la quale è stato presentato appello da parte soccombente e risulta, alla data odierna, un giudizio pendente.
Il contribuente, nel presente giudizio, chiede l'annullamento della cartella di pagamento n.
06820250036333757000, per i seguenti motivi.
Ritiene che si tratti di un errore sanabile nelle successive dichiarazioni producendo documenti idonei a provare gli assunti come di fatto il contribuente ha fatto (il 14 gennaio 2025 con Istanza Civis protocollo
12531 il contribuente ha trasmesso tutta la documentazione delle spese sostenute). Richiama inoltre la
Circolare 19/E dell'8 luglio 2020, pag. 259, con la quale l'Agenzia riconosce che: “Il contribuente che, anche per incapienza, non si sia avvalso della detrazione nei precedenti periodi d'imposta per lavori per i quali ricorrevano tutte le condizioni per applicare l'agevolazione può, comunque, fruire dell'agevolazione indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente . (Circolare 12/05/2020 n. 95). Ad esempio, nell'ipotesi in cui il contribuente, che ha sostenuto le spese nel corso dell'anno 2018, ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, e non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, può fruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 2019, indicando il numero della rata nella corrispondente casella”.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Nelle more del giudizio l'Ufficio, con provvedimento di sgravio parziale, riconosce l'importo pari ad euro 44 al rigo RP41 Mod. 2 (spese di ristrutturazione 2020). Per il resto conferma l'atto impugnato.
Discussa la causa alla udienza del 11 novembre 2025, è stata introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio sostiene che l'indicazione dei dati catastali costituisca requisito sostanziale e non formale, richiamando il disposto dell'art. 4 DM 41/1998 e la sentenza CGT Milano n. 487/2025 relativa all'anno d'imposta 2019.
Tale precedente giurisprudenziale di merito non è definitivo e comunque cozza con altri precedenti giurisprudenziali e con la prassi amministrativa (Circolare Agenzia Entrate n.19/E del 2012 e n. 7 /E del
2021). Con tale circolare la Amministrazione Finanziaria ammette la possibilità di fruire dell'agevolazione anche in anni successivi, purché siano rispettate le condizioni sostanziali.
Nel caso in esame, parte contribuente ha rispettato le condizioni sostanziali, producendo tutta la documentazione atta a provare le proprie ragioni e, pertanto, la Corte ritiene di accogliere la domanda proposta.
In considerazione della ondivaga giurisprudenza e prassi in merito, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Milano, lì 11 Novembre 2025
Il Presidente Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
FORTUNATO NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3233/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250036333757000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4149/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , con ricorso, rituale e tempestivo, ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820250036333757000, notificatagli in data 30.4.2025 ed emessa a seguito del controllo formale ex art. 36 ter del dpr 600/1973, effettuato sulla dichiarazione dei redditi 2021, per l'anno d'imposta 2020.
Il controllo ha avuto come esito il disconoscimento di alcuni oneri detraibili in materia di detrazioni delle spese per il recupero del patrimonio edilizio.
In particolare, tali detrazioni sono state disconosciute dall'Ufficio, in quanto il contribuente non ha inserito sia nel “modello dichiarativo redditi 2020 che in quello 2021”, per gli anni di imposta rispettivamente 2019
e 2020, i dati identificativi dell'immobile oggetto di ristrutturazione, necessari per la fruizione della detrazione.
Nel dettaglio, sono stati rettificati i seguenti punti: 1) Rigo RP45 Mod. 1 (spese di ristrutturazione 2019),
€ 90; 2) RP46 Mod. 1 (spese di ristrutturazione 2019), € 66.000 (seconda rata); 3) RP47 Mod. 1 (spese di ristrutturazione 2020), € 30.000; 4) RP41 Mod. 2 (spese di ristrutturazione 2020) € 89; 5) RP57 Mod. 1
(spese per arredo immobili ristrutturati 2020), € 10.000.
Le rettifiche al rigo RP45 e al rigo RP41 non sono oggetto di contestazione, con la conseguenza che rimangono fuori dalla materia del contendere.
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente, pur ammettendo di non aver operato l'indicazione necessaria ai fini delle deduzioni disconosciute, afferma di avere corretto l'errore inviando, in data 8.4.2024, una dichiarazione integrativa , recante le informazioni catastali suddette, nonché la correzione di alcuni errori.
Il ricorrente, inoltre, prima della presentazione del ricorso, ha presentato un'istanza di autotutela, rigettata parzialmente. In sede di autotutela l'Amministrazione, ha confermato tutte le rettifiche di cui sopra, mentre ha parzialmente annullato la rettifica al rigo RP41 Mod. 2, con sgravio parziale ritualmente notificato alla parte.
L'Ufficio tiene a mettere in evidenza che il ricorrente, per la stessa questione giuridica, ma relativa all'anno di imposta 2019, ossia per il disconoscimento del diritto alle detrazioni fiscali in materia di spese di ristrutturazione edilizia, ha già impugnato la cartella esattoriale n. 06820240071705823000, emessa all'esito del controllo formale ex art 36 ter DPR 600/73 effettuato sulla dichiarazione dei redditi presentata nel 2020, per l'anno di imposta 2019 (precedente a quello de quo).
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di I grado di Milano – sez. I - con sentenza, n. 487/2025, depositata il
3.2.2025, avverso la quale è stato presentato appello da parte soccombente e risulta, alla data odierna, un giudizio pendente.
Il contribuente, nel presente giudizio, chiede l'annullamento della cartella di pagamento n.
06820250036333757000, per i seguenti motivi.
Ritiene che si tratti di un errore sanabile nelle successive dichiarazioni producendo documenti idonei a provare gli assunti come di fatto il contribuente ha fatto (il 14 gennaio 2025 con Istanza Civis protocollo
12531 il contribuente ha trasmesso tutta la documentazione delle spese sostenute). Richiama inoltre la
Circolare 19/E dell'8 luglio 2020, pag. 259, con la quale l'Agenzia riconosce che: “Il contribuente che, anche per incapienza, non si sia avvalso della detrazione nei precedenti periodi d'imposta per lavori per i quali ricorrevano tutte le condizioni per applicare l'agevolazione può, comunque, fruire dell'agevolazione indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente . (Circolare 12/05/2020 n. 95). Ad esempio, nell'ipotesi in cui il contribuente, che ha sostenuto le spese nel corso dell'anno 2018, ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, e non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, può fruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 2019, indicando il numero della rata nella corrispondente casella”.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Nelle more del giudizio l'Ufficio, con provvedimento di sgravio parziale, riconosce l'importo pari ad euro 44 al rigo RP41 Mod. 2 (spese di ristrutturazione 2020). Per il resto conferma l'atto impugnato.
Discussa la causa alla udienza del 11 novembre 2025, è stata introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio sostiene che l'indicazione dei dati catastali costituisca requisito sostanziale e non formale, richiamando il disposto dell'art. 4 DM 41/1998 e la sentenza CGT Milano n. 487/2025 relativa all'anno d'imposta 2019.
Tale precedente giurisprudenziale di merito non è definitivo e comunque cozza con altri precedenti giurisprudenziali e con la prassi amministrativa (Circolare Agenzia Entrate n.19/E del 2012 e n. 7 /E del
2021). Con tale circolare la Amministrazione Finanziaria ammette la possibilità di fruire dell'agevolazione anche in anni successivi, purché siano rispettate le condizioni sostanziali.
Nel caso in esame, parte contribuente ha rispettato le condizioni sostanziali, producendo tutta la documentazione atta a provare le proprie ragioni e, pertanto, la Corte ritiene di accogliere la domanda proposta.
In considerazione della ondivaga giurisprudenza e prassi in merito, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Milano, lì 11 Novembre 2025
Il Presidente Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli