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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10686/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice Rel. dr.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Francesco IULIANO e C.F._1
ER BI ed elettivamente domiciliato nel loro studio a Ferrara, Via Borgo dei Leoni, n. 80,
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio VERGATA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, Via S. Stefano, n. 80, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 9 dicembre 2025. Il PM ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio ad RG Parte_1 CP_1
(FE) il 30 giugno 2012. Dalla loro unione sono nati il 27 maggio 2009, e il 23 maggio 2011. Per_1 Per_2
***** Con ricorso depositato il 29 luglio 2025 ha domandato Parte_1 che: pagina 1 di 5 - in via principale che:
• sia pronunciata la separazione tra i coniugi;
• decorsi i termini di legge sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- in via provvisoria e urgente che:
• i figli siano affidati congiuntamente a entrambi i genitori e collocati presso la madre;
• sia disposto che egli frequenti liberamente e Per_1 Per_2
• la casa coniugale sia assegnata alla moglie;
• sia posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei minori versando alla madre la somma mensile di 350,00 euro (200,00 euro per e 150,00 euro per , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1 Per_2
• sia accertata l'autosufficienza economica dei coniugi. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale:
- ha contestato le allegazioni della controparte;
- non si è opposta alla separazione e al divorzio, all'assegnazione della casa coniugale e all'affido congiunto dei figli,
- per il resto ha domandato che:
- sia disposto che il padre veda e a) a fine settimana alternati e un Per_1 Per_2 giorno infrasettimanale da concordarsi in base alle esigenze dei figli e agli impegni dei genitori;
b) le festività Natalizie e Pasquali alternate secondo gli impegni lavorativi dei genitori e in accordo con i minori;
c) in estate in base agli accordi presi tra le parti;
- sia posto a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle un contributo di 700,00 euro mensili per il mantenimento dei figli, oltre che il 50% delle spese straordinarie;
- sia disposto che ella percepisca il 100% dell'assegno unico. Nell'udienza del 9 dicembre 2025 sono intervenute entrambe le parti le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. La Giudice ha autorizzato le parti a vivere separate e ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti, su proposta della Giudice, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole in quanto garantiscono alle figlie un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. pagina 2 di 5 Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Ferrara il 18 giugno 1972 e nata a [...] il [...], CP_1 unitisi in matrimonio ad RG (FE) il 30 giugno 2012, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Molinella (BO) n. 11, parte 2, serie A, anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Molinella (BO) di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca i minori presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale comprensiva degli arredi e delle pertinenze che la compongono, sita a Molinella (BO), via Confine Superiore, n. 54;
3) dispone che il padre veda e tenga con sé i ragazzi:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle 21,00 quando li accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con loro;
- dal lunedì dalle 20,00, recandosi a prenderli a casa della madre, al mercoledì dopo pranzo, avendo cura di riportarli a casa della madre;
- nelle vacanze natalizie per sette giorni in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nel periodo pasquale per tre giorni in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate per due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) a partire dalla data di deposito del ricorso, tenuto conto dell'importante contributo al mantenimento in forma diretta, dato che la permanenza dei minori presso il padre è pagina 3 di 5 paritaria, pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario CP_1 di e la somma complessiva di 400,00 euro, somma annualmente Per_1 Per_2 rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a far data dal deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
pagina 4 di 5 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta il 10 dicembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice Rel. dr.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Francesco IULIANO e C.F._1
ER BI ed elettivamente domiciliato nel loro studio a Ferrara, Via Borgo dei Leoni, n. 80,
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio VERGATA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, Via S. Stefano, n. 80, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 9 dicembre 2025. Il PM ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio ad RG Parte_1 CP_1
(FE) il 30 giugno 2012. Dalla loro unione sono nati il 27 maggio 2009, e il 23 maggio 2011. Per_1 Per_2
***** Con ricorso depositato il 29 luglio 2025 ha domandato Parte_1 che: pagina 1 di 5 - in via principale che:
• sia pronunciata la separazione tra i coniugi;
• decorsi i termini di legge sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- in via provvisoria e urgente che:
• i figli siano affidati congiuntamente a entrambi i genitori e collocati presso la madre;
• sia disposto che egli frequenti liberamente e Per_1 Per_2
• la casa coniugale sia assegnata alla moglie;
• sia posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei minori versando alla madre la somma mensile di 350,00 euro (200,00 euro per e 150,00 euro per , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1 Per_2
• sia accertata l'autosufficienza economica dei coniugi. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale:
- ha contestato le allegazioni della controparte;
- non si è opposta alla separazione e al divorzio, all'assegnazione della casa coniugale e all'affido congiunto dei figli,
- per il resto ha domandato che:
- sia disposto che il padre veda e a) a fine settimana alternati e un Per_1 Per_2 giorno infrasettimanale da concordarsi in base alle esigenze dei figli e agli impegni dei genitori;
b) le festività Natalizie e Pasquali alternate secondo gli impegni lavorativi dei genitori e in accordo con i minori;
c) in estate in base agli accordi presi tra le parti;
- sia posto a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle un contributo di 700,00 euro mensili per il mantenimento dei figli, oltre che il 50% delle spese straordinarie;
- sia disposto che ella percepisca il 100% dell'assegno unico. Nell'udienza del 9 dicembre 2025 sono intervenute entrambe le parti le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. La Giudice ha autorizzato le parti a vivere separate e ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti, su proposta della Giudice, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole in quanto garantiscono alle figlie un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. pagina 2 di 5 Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Ferrara il 18 giugno 1972 e nata a [...] il [...], CP_1 unitisi in matrimonio ad RG (FE) il 30 giugno 2012, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Molinella (BO) n. 11, parte 2, serie A, anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Molinella (BO) di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca i minori presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale comprensiva degli arredi e delle pertinenze che la compongono, sita a Molinella (BO), via Confine Superiore, n. 54;
3) dispone che il padre veda e tenga con sé i ragazzi:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle 21,00 quando li accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con loro;
- dal lunedì dalle 20,00, recandosi a prenderli a casa della madre, al mercoledì dopo pranzo, avendo cura di riportarli a casa della madre;
- nelle vacanze natalizie per sette giorni in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nel periodo pasquale per tre giorni in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate per due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) a partire dalla data di deposito del ricorso, tenuto conto dell'importante contributo al mantenimento in forma diretta, dato che la permanenza dei minori presso il padre è pagina 3 di 5 paritaria, pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario CP_1 di e la somma complessiva di 400,00 euro, somma annualmente Per_1 Per_2 rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a far data dal deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
pagina 4 di 5 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta il 10 dicembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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