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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 543/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3442/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Olivetti 38100 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Le Resistente_1 Srl - 03577360658
elettivamente domiciliato presso Via Capo Di Fiume 84047 Capaccio Paestum SA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6085/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'atto sopra indicato ed ha chiesto la declaratoria di nullità ed in ogni caso di intervenuta prescrizione del credito azionato.
Parte resistente non si è costituita.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le eccezioni formulate circa la nullita' del pignoramento eseguito dall'agente della riscossione fuori dal suo ambito provinciale;
la omessa ovvero irregolare notifica delle ingiunzioni violazione degli artt. 2697 c.c. e conseguente inefficacia delle stesse a valere come titolo esecutivo;
l'omessa notifica della comunicazione di sollecito ex l.228/2012 appaiono fondate, pur tuttavia assume carattere assorbente su ogni altra censura la eccepita “nullita' del pignoramento per mancata notifica dell'intimazione di pagamento - _mancato avveramento delle condizioni previste dall'art. articoli 50 del decreto n. 602/1973”. Ed invero l'onere di fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto grava su parte resistente che ha scelto di non costituirsi in giudizio. In difetto di qualsiasi elemento contrario alla eccezione della ricorrente ne discende la nullità dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore di Ricorrente_1
Ricorrente_1 (C.F.CF_Ricorrente_1) liquidate in € 250,00 oltre accessori come per legge e se dovuti
(iva 22%,cap 4%, RF in ragione del 15% oltre rimborso cut) con attribuzione all'avv. Difensore_1
(CF_Difensore_1) dichiaratosi antistatario.
Salerno, 4 dicembre 2025
IL GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3442/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Olivetti 38100 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Le Resistente_1 Srl - 03577360658
elettivamente domiciliato presso Via Capo Di Fiume 84047 Capaccio Paestum SA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6085/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'atto sopra indicato ed ha chiesto la declaratoria di nullità ed in ogni caso di intervenuta prescrizione del credito azionato.
Parte resistente non si è costituita.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le eccezioni formulate circa la nullita' del pignoramento eseguito dall'agente della riscossione fuori dal suo ambito provinciale;
la omessa ovvero irregolare notifica delle ingiunzioni violazione degli artt. 2697 c.c. e conseguente inefficacia delle stesse a valere come titolo esecutivo;
l'omessa notifica della comunicazione di sollecito ex l.228/2012 appaiono fondate, pur tuttavia assume carattere assorbente su ogni altra censura la eccepita “nullita' del pignoramento per mancata notifica dell'intimazione di pagamento - _mancato avveramento delle condizioni previste dall'art. articoli 50 del decreto n. 602/1973”. Ed invero l'onere di fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto grava su parte resistente che ha scelto di non costituirsi in giudizio. In difetto di qualsiasi elemento contrario alla eccezione della ricorrente ne discende la nullità dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore di Ricorrente_1
Ricorrente_1 (C.F.CF_Ricorrente_1) liquidate in € 250,00 oltre accessori come per legge e se dovuti
(iva 22%,cap 4%, RF in ragione del 15% oltre rimborso cut) con attribuzione all'avv. Difensore_1
(CF_Difensore_1) dichiaratosi antistatario.
Salerno, 4 dicembre 2025
IL GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-