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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 9236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9236 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 8671/24 R.G.L. cui sono riunite le cause iscritte ai nn. RG 27772 e 27482 dell'anno 2024 vertenti tra
Parte_1 Parte_2 e Parte_3 rapp.te e difese, giusta procura speciale in calce ai ricorsi, dagli Avv.ti Salvatore AN e Andrea
AN entrambi del Foro di Torre Annunziata e con studio in Castellammare di
Stabia alla via S. Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, come estratti dal Pubblico Elenco REGINDE:
Email_2Email_1
Ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1,
c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso Controparte_1 sito in CP 1 alla Via Ponte della
Maddalena, n. 55,
-Resistente- (costituita con Pt_1 e Pt_3 contumace con
Pt_2
OGGETTO: monetizzazione ferie docente precario FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi,poi riuniti, depositati rispettivamente il 10.4.2024, il 12.12.2024 e il 16.12 2024 le ricorrenti indicate in epigrafe hanno convenuto in giudizio il dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice del Controparte_1 lavoro, per sentir :a) accertare e dichiarare il proprio diritto, quali docenti precarie con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 ( Pt_1 negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 ( Pt_2 ) nell'anno scolastico 2022/23 ( Pt_3 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 114, 88
(Pt_1 69,58 (Pt 2 24,33 giorni ( Pt_3 di ferie maturate e non godute;
b) condannare la resistente a corrispondere loro la Controparte_2 somma di € 7.173,24 ( Pt_1 di € 4.370,44 (Pt_2 € 1693,12 ( Pt_3 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute negli anni scolastici specificati, spese vinte da distrarsi.
A sostegno della domanda hanno esposto: - di aver prestato servizio quale docente di scuola primaria,( Pt_1 , quale docente di scuola secondaria ( Pt 3 quali supplenti sulla scorta di contratti e per i periodi specificamente indicati, fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno);
-di non aver goduto dei giorni di ferie maturati nell'ambito dei rapporti di lavoro e di non averli richiesti, non essendo state adeguatamente informate del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non essere state formalmente invitate dai dirigenti scolastici a goderne;
- di essersi rese disponibili o comunque dedicate, per tutta la durata del singolo contratto alle attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza;
- di aver diritto ad un'indennità economica per le ferie maturate e non godute.
Richiamata la disciplina delle ferie nel pubblico impiego (dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, co. 8 (cd. Spending Review), come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che sancisce il divieto di monetizzazione, da interpretare secondo una lettura costituzionalmente orientata, hanno, poi, esplicitamente riportato la normativa propria del comparto scuola (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. 54, 55 e 56).
Quindi hanno invocato il coordinamento di tale normativa interna con quella comunitaria e della Corte di Giustizia Europea, con particolare riguardo all'interpretazione della Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31. Infine, hanno richiamato pronunce di legittimità nella specifica materia del comparto scuola, riguardo al docente a tempo determinato assumendo che la richiesta è in sintonia con la circolare n. 0017348 del 18/10/2023 emanata dal Controparte_3
[...]
Illustrati i criteri di calcolo sia per i giorni di ferie maturate e non godute, sia per la quantificazione dell'indennità in ossequio alle previsioni contrattuali (art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009), riportate in apposito analitico prospetto contabile, hanno rassegnato le soprascritte conclusioni.
Nel costituirsi tempestivamente ( per Pt_1 e Pt_3 ) la resistente Amministrazione ha confutato largamente l'avverso dedotto eccependo altresì la prescrizione quinquennale del credito vantato e concludendo per l'integrale rigetto del ricorso, infondato, in fatto e in diritto, per la declaratoria di intervenuta prescrizione delle somme richieste, in ipotesi di accoglimento, spese vinte. E' invece rimasto contumace nella causa promossa da Pt_2
All'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte,previa riunione per identità delle questioni e coincidenza parziale soggettiva acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa mediante sentenza da comunicarsi alle parti.
Le domande vanno accolte secondo quanto appresso. Va premesso che "La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15383 del 13 luglio 2011)
Va accolta preliminarmente l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata Cont dal nei confronti di Pt_1 poiché il primo atto interruttivo è costituito dalla "
notifica del ricorso avvenuta il 23.9.2024, sicchè sono estinti i crediti maturati nel quinquennio anteriore (fino al settembre 2019 prescrizione) € 5670,91 detratta la somma quantificata fino a settembre 2019 (1502,33)
Va invece disattesa per Pt 3 poiché l'indennità è chiesta per il solo a.s. 2022/23 e l'atto interruttivo notifica del ricorso è avvenuta il 28.2.2025, entro il quinquennio.
In termini si richiama Cassazione civile sez. lav., 18/07/2023, n.20829 nella quale si legge che "..va, poi, aggiunto che, come evidenziato da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 (e da altre successive conformi), la domanda fondata sul principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego ha natura retributiva e non risarcitoria e va qualificata di adempimento contrattuale;
.." assoggettata, pertanto al termine quinquennale il quale decorre dalla cessazione del rapporto (v.
Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, n.12503)
Si controverte del diritto alla monetizzazione delle ferie di un pubblico dipendente, docente precario che non ne abbia fruito nel corso del rapporto, cessato per scadenza del termine che qui coincide con la fine delle attività didattiche ( 30 giugno).
Le istanti sono state nei periodi dedotti docenti precarie, docente di scuola primariaD'Oro e Mosca, docente della scuola secondaria Pt_3
Assumono di non essere state poste in grado di esercitare proprio diritto al godimento delle ferie per carenza di comunicazione da parte dei Dirigenti Scolastici, continuando tuttavia ad essere disponibili ed a svolgere le attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza ed inoltre, di aver maturato un certo numero di giorni, specificato per ognuna, senza ricevere, alla scadenza delle supplenze, alcuna somma a titolo di indennità sostitutiva.
Dette circostanze non sono contestate.
Del resto è dimostrato per tabulas il servizio svolto sia dai contratti versati in atti sia dallo stato matricolare
Pt_4 , perciò, il diritto al pagamento delle indennità per ferie non godute.
Questi essendo i fatti di causa, reputa il Tribunale che CP_1 non abbia assolto all'onere probatorio che gli incombeva il quale, come si vedrà, va applicato secondo l'articolato normativo di riferimento, sicchè le domande sono meritevoli di accoglimento.
E' indispensabile richiamare l'evoluzione della disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute, con specifico riferimento al personale scolastico, anche alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità e dell'unione. "L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del
2012 del 07.08.2012, ha disposto quanto segue: «le ferie... spettanti al personale, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa».
In data 01.01.2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito: «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
Il successivo comma 55 ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione «non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Non vi è divergenza tra le parti circa il numero di giorni di cui le docenti avrebbero potuto fruire.
Una volta sancito che il divieto di monetizzazione non si applica al personale docente con contratto a termine, dacchè il CP_1 nega la monetizzazione assumendo che il docente, durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile godere delle ferie, le avrebbe dovute richiedere formalmente pena la perdita delle stesse, occorre verificare se tale assunto è conforme al diritto interno interpretato in conformità della giurisprudenza unionale
L'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE prevede che «Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro». Il divieto di monetizzazione - ripreso dall'art. 10, comma 2
D.lgs. n. 66/2003 attuativo della suddetta direttiva è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un'indennità. L'erogazione di quest'ultima, infatti, non potrebbe ritenersi equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute, non permettendo al lavoratore di reintegrare le proprie energie psico-fisiche. La CdgUE ha interpretato l'art. 7 prefato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarlo.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità del divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite all'atto della cessazione del rapporto di impiego alle dipendenze della P.A. ha dichiarato tale divieto non contrario ai principi sanciti nella Carta costituzionale agli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e
117, risolvendo questioni che erano state sollevate dal Giudice remittente con riferimento a tali parametri costituzionali, sotto i profili, rispettivamente, della presunta irragionevolezza di un divieto svincolato da ogni valutazione sull'imputabilità del mancato godimento delle ferie, dell'obbligatorietà del riconoscimento di un ristoro economico in caso di lesione irreversibile del diritto a fruire delle ferie in natura e dell'obbligatorietà della conformazione dell'ordinamento nazionale al diritto UE e, in particolare, alla giurisprudenza comunitaria sull'art.7, comma 2, della direttiva n. 2003/89/CE, che, imponendo di riconoscere una riparazione pecuniaria quando le ferie non siano godute per causa non imputabile al lavoratore, pone l'accento sulla natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Va quindi verificato se la perdita del diritto alle ferie del docente precario e all corrispondente indennità sostitutiva sia conforme al diritto dell'Unione Europea, ed in particolare, all'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, e ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in materia, con le tre sentenze della grande sezione Cont del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C570/2016, Stadt Wu./Ma. El.
Vo. Wi., titolare della TWI Technische Wartung und Instandsetzung/Ma. Broẞonn; in causa C-619/2016, Se. Controparte_6 Be. ; in causa C- 684/2016, CP_7
Controparte_8 CP_9
Come ricostruito esaustivamente nella sentenza 8 luglio 2022, n. 21780 dalla Corte di Cassazione, in quelle pronunce la CGUE ha offerto l'interpretazione del diritto dell'Unione nei seguenti termini:
"L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza cit. punto 35); È necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli (sent. cit. punto 38);
- Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto 44); - A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile a garantire che
-
tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno
-
perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza Se. CP_10 punto 52);
L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo
-
non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. Ma. Pl., punto 46);
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. Ma. Pl., punto 47)".
Dai principi richiamati, discende che in nessun caso il docente con un rapporto di lavoro a tempo determinato potrebbe perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto di fruirne, eventualmente anche una volta completate le attività della fine dell'anno scolastico, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, nell'ipotesi della mancata fruizione, del diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva (così
Cass., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268).
Pertanto, la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie avanzata dalle ricorrenti con riguardo agli anni scolastici su menzionati dev'essere ritenuta fondata.
L'amministrazione, invero, non ha dimostrato che, a fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati dalle docenti nel corso degli anni scolastici in questione, indicati nel prospetto inserito nei ricorsi, le stesse ne avessero potuto fruire, per essere state adeguatamente informate di giornate di ferie ulteriori rispetto ai giorni di sospensione dell'attività didattica previste dal calendario scolastico ed, in particolare, nel periodo successivo al termine dell'anno scolastico e sino alla scadenza dell'incarico di docenza temporaneo."
Sulla base dei richiamati principi di diritto, che hanno trovato recente conferma anche da Cass. n. 16715 del 17/06/2024 ("il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n.
228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche"), la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie formulata dal ricorrente merita accoglimento.
Spetta, dunque, alle ricorrenti il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute nella misura indicata in ricorso, al netto della prescrizioen epr la Pt_1 non essendo la quantificazione nemmeno genericamente contestata
Sulle somme riconosciute ed indicate per ciascuna ricorrente in dispositivo spettano anche gli interessi, calcolati al tasso legale sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (cfr. Cass., sez. un., 9.6.2017, n. 14429), con decorrenza dalla data del dovuto (termine del contratto) al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste carico della soccombente parte resistente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata e tenuto conto che l'intero giudizio si è svolto in modalità cartolare.
Esse vanno distratte in favore dei procuratori per anticipo fattone.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie per quanto di ragione la domanda ed accerta il diritto delle ricorrenti al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie che liquida, al netto della prescrizione parziale per la Pt_1 nelle seguenti somme : a) € 5670,91 in favore di Parte_1
b) € 4.370,44 in favore di Parte_2
c) € 1693,12 in favore di Parte_3 oltre interessi come in motivazione
- condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori della parte opposta dichiaratisi anticipatari. Si comunichi.
Napoli, così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 8671/24 R.G.L. cui sono riunite le cause iscritte ai nn. RG 27772 e 27482 dell'anno 2024 vertenti tra
Parte_1 Parte_2 e Parte_3 rapp.te e difese, giusta procura speciale in calce ai ricorsi, dagli Avv.ti Salvatore AN e Andrea
AN entrambi del Foro di Torre Annunziata e con studio in Castellammare di
Stabia alla via S. Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, come estratti dal Pubblico Elenco REGINDE:
Email_2Email_1
Ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1,
c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso Controparte_1 sito in CP 1 alla Via Ponte della
Maddalena, n. 55,
-Resistente- (costituita con Pt_1 e Pt_3 contumace con
Pt_2
OGGETTO: monetizzazione ferie docente precario FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi,poi riuniti, depositati rispettivamente il 10.4.2024, il 12.12.2024 e il 16.12 2024 le ricorrenti indicate in epigrafe hanno convenuto in giudizio il dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice del Controparte_1 lavoro, per sentir :a) accertare e dichiarare il proprio diritto, quali docenti precarie con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 ( Pt_1 negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 ( Pt_2 ) nell'anno scolastico 2022/23 ( Pt_3 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 114, 88
(Pt_1 69,58 (Pt 2 24,33 giorni ( Pt_3 di ferie maturate e non godute;
b) condannare la resistente a corrispondere loro la Controparte_2 somma di € 7.173,24 ( Pt_1 di € 4.370,44 (Pt_2 € 1693,12 ( Pt_3 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute negli anni scolastici specificati, spese vinte da distrarsi.
A sostegno della domanda hanno esposto: - di aver prestato servizio quale docente di scuola primaria,( Pt_1 , quale docente di scuola secondaria ( Pt 3 quali supplenti sulla scorta di contratti e per i periodi specificamente indicati, fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno);
-di non aver goduto dei giorni di ferie maturati nell'ambito dei rapporti di lavoro e di non averli richiesti, non essendo state adeguatamente informate del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non essere state formalmente invitate dai dirigenti scolastici a goderne;
- di essersi rese disponibili o comunque dedicate, per tutta la durata del singolo contratto alle attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza;
- di aver diritto ad un'indennità economica per le ferie maturate e non godute.
Richiamata la disciplina delle ferie nel pubblico impiego (dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, co. 8 (cd. Spending Review), come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che sancisce il divieto di monetizzazione, da interpretare secondo una lettura costituzionalmente orientata, hanno, poi, esplicitamente riportato la normativa propria del comparto scuola (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. 54, 55 e 56).
Quindi hanno invocato il coordinamento di tale normativa interna con quella comunitaria e della Corte di Giustizia Europea, con particolare riguardo all'interpretazione della Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31. Infine, hanno richiamato pronunce di legittimità nella specifica materia del comparto scuola, riguardo al docente a tempo determinato assumendo che la richiesta è in sintonia con la circolare n. 0017348 del 18/10/2023 emanata dal Controparte_3
[...]
Illustrati i criteri di calcolo sia per i giorni di ferie maturate e non godute, sia per la quantificazione dell'indennità in ossequio alle previsioni contrattuali (art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009), riportate in apposito analitico prospetto contabile, hanno rassegnato le soprascritte conclusioni.
Nel costituirsi tempestivamente ( per Pt_1 e Pt_3 ) la resistente Amministrazione ha confutato largamente l'avverso dedotto eccependo altresì la prescrizione quinquennale del credito vantato e concludendo per l'integrale rigetto del ricorso, infondato, in fatto e in diritto, per la declaratoria di intervenuta prescrizione delle somme richieste, in ipotesi di accoglimento, spese vinte. E' invece rimasto contumace nella causa promossa da Pt_2
All'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte,previa riunione per identità delle questioni e coincidenza parziale soggettiva acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa mediante sentenza da comunicarsi alle parti.
Le domande vanno accolte secondo quanto appresso. Va premesso che "La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15383 del 13 luglio 2011)
Va accolta preliminarmente l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata Cont dal nei confronti di Pt_1 poiché il primo atto interruttivo è costituito dalla "
notifica del ricorso avvenuta il 23.9.2024, sicchè sono estinti i crediti maturati nel quinquennio anteriore (fino al settembre 2019 prescrizione) € 5670,91 detratta la somma quantificata fino a settembre 2019 (1502,33)
Va invece disattesa per Pt 3 poiché l'indennità è chiesta per il solo a.s. 2022/23 e l'atto interruttivo notifica del ricorso è avvenuta il 28.2.2025, entro il quinquennio.
In termini si richiama Cassazione civile sez. lav., 18/07/2023, n.20829 nella quale si legge che "..va, poi, aggiunto che, come evidenziato da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 (e da altre successive conformi), la domanda fondata sul principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego ha natura retributiva e non risarcitoria e va qualificata di adempimento contrattuale;
.." assoggettata, pertanto al termine quinquennale il quale decorre dalla cessazione del rapporto (v.
Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, n.12503)
Si controverte del diritto alla monetizzazione delle ferie di un pubblico dipendente, docente precario che non ne abbia fruito nel corso del rapporto, cessato per scadenza del termine che qui coincide con la fine delle attività didattiche ( 30 giugno).
Le istanti sono state nei periodi dedotti docenti precarie, docente di scuola primariaD'Oro e Mosca, docente della scuola secondaria Pt_3
Assumono di non essere state poste in grado di esercitare proprio diritto al godimento delle ferie per carenza di comunicazione da parte dei Dirigenti Scolastici, continuando tuttavia ad essere disponibili ed a svolgere le attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza ed inoltre, di aver maturato un certo numero di giorni, specificato per ognuna, senza ricevere, alla scadenza delle supplenze, alcuna somma a titolo di indennità sostitutiva.
Dette circostanze non sono contestate.
Del resto è dimostrato per tabulas il servizio svolto sia dai contratti versati in atti sia dallo stato matricolare
Pt_4 , perciò, il diritto al pagamento delle indennità per ferie non godute.
Questi essendo i fatti di causa, reputa il Tribunale che CP_1 non abbia assolto all'onere probatorio che gli incombeva il quale, come si vedrà, va applicato secondo l'articolato normativo di riferimento, sicchè le domande sono meritevoli di accoglimento.
E' indispensabile richiamare l'evoluzione della disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute, con specifico riferimento al personale scolastico, anche alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità e dell'unione. "L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del
2012 del 07.08.2012, ha disposto quanto segue: «le ferie... spettanti al personale, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa».
In data 01.01.2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito: «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
Il successivo comma 55 ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione «non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Non vi è divergenza tra le parti circa il numero di giorni di cui le docenti avrebbero potuto fruire.
Una volta sancito che il divieto di monetizzazione non si applica al personale docente con contratto a termine, dacchè il CP_1 nega la monetizzazione assumendo che il docente, durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile godere delle ferie, le avrebbe dovute richiedere formalmente pena la perdita delle stesse, occorre verificare se tale assunto è conforme al diritto interno interpretato in conformità della giurisprudenza unionale
L'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE prevede che «Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro». Il divieto di monetizzazione - ripreso dall'art. 10, comma 2
D.lgs. n. 66/2003 attuativo della suddetta direttiva è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un'indennità. L'erogazione di quest'ultima, infatti, non potrebbe ritenersi equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute, non permettendo al lavoratore di reintegrare le proprie energie psico-fisiche. La CdgUE ha interpretato l'art. 7 prefato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarlo.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità del divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite all'atto della cessazione del rapporto di impiego alle dipendenze della P.A. ha dichiarato tale divieto non contrario ai principi sanciti nella Carta costituzionale agli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e
117, risolvendo questioni che erano state sollevate dal Giudice remittente con riferimento a tali parametri costituzionali, sotto i profili, rispettivamente, della presunta irragionevolezza di un divieto svincolato da ogni valutazione sull'imputabilità del mancato godimento delle ferie, dell'obbligatorietà del riconoscimento di un ristoro economico in caso di lesione irreversibile del diritto a fruire delle ferie in natura e dell'obbligatorietà della conformazione dell'ordinamento nazionale al diritto UE e, in particolare, alla giurisprudenza comunitaria sull'art.7, comma 2, della direttiva n. 2003/89/CE, che, imponendo di riconoscere una riparazione pecuniaria quando le ferie non siano godute per causa non imputabile al lavoratore, pone l'accento sulla natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Va quindi verificato se la perdita del diritto alle ferie del docente precario e all corrispondente indennità sostitutiva sia conforme al diritto dell'Unione Europea, ed in particolare, all'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, e ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in materia, con le tre sentenze della grande sezione Cont del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C570/2016, Stadt Wu./Ma. El.
Vo. Wi., titolare della TWI Technische Wartung und Instandsetzung/Ma. Broẞonn; in causa C-619/2016, Se. Controparte_6 Be. ; in causa C- 684/2016, CP_7
Controparte_8 CP_9
Come ricostruito esaustivamente nella sentenza 8 luglio 2022, n. 21780 dalla Corte di Cassazione, in quelle pronunce la CGUE ha offerto l'interpretazione del diritto dell'Unione nei seguenti termini:
"L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza cit. punto 35); È necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli (sent. cit. punto 38);
- Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto 44); - A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile a garantire che
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tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno
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perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza Se. CP_10 punto 52);
L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo
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non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. Ma. Pl., punto 46);
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. Ma. Pl., punto 47)".
Dai principi richiamati, discende che in nessun caso il docente con un rapporto di lavoro a tempo determinato potrebbe perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto di fruirne, eventualmente anche una volta completate le attività della fine dell'anno scolastico, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, nell'ipotesi della mancata fruizione, del diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva (così
Cass., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268).
Pertanto, la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie avanzata dalle ricorrenti con riguardo agli anni scolastici su menzionati dev'essere ritenuta fondata.
L'amministrazione, invero, non ha dimostrato che, a fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati dalle docenti nel corso degli anni scolastici in questione, indicati nel prospetto inserito nei ricorsi, le stesse ne avessero potuto fruire, per essere state adeguatamente informate di giornate di ferie ulteriori rispetto ai giorni di sospensione dell'attività didattica previste dal calendario scolastico ed, in particolare, nel periodo successivo al termine dell'anno scolastico e sino alla scadenza dell'incarico di docenza temporaneo."
Sulla base dei richiamati principi di diritto, che hanno trovato recente conferma anche da Cass. n. 16715 del 17/06/2024 ("il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n.
228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche"), la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie formulata dal ricorrente merita accoglimento.
Spetta, dunque, alle ricorrenti il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute nella misura indicata in ricorso, al netto della prescrizioen epr la Pt_1 non essendo la quantificazione nemmeno genericamente contestata
Sulle somme riconosciute ed indicate per ciascuna ricorrente in dispositivo spettano anche gli interessi, calcolati al tasso legale sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (cfr. Cass., sez. un., 9.6.2017, n. 14429), con decorrenza dalla data del dovuto (termine del contratto) al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste carico della soccombente parte resistente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata e tenuto conto che l'intero giudizio si è svolto in modalità cartolare.
Esse vanno distratte in favore dei procuratori per anticipo fattone.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie per quanto di ragione la domanda ed accerta il diritto delle ricorrenti al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie che liquida, al netto della prescrizione parziale per la Pt_1 nelle seguenti somme : a) € 5670,91 in favore di Parte_1
b) € 4.370,44 in favore di Parte_2
c) € 1693,12 in favore di Parte_3 oltre interessi come in motivazione
- condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori della parte opposta dichiaratisi anticipatari. Si comunichi.
Napoli, così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli