Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00486/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcella Uricchio e Carmine Perruolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- dell’ordine di recupero coattivo n. 10-2025 con cui l’Amministrazione resistente ha intimato al ricorrente di lasciare libero da cose e persone l’immobile “AST ETS0025”, ubicato in Trieste, Via Cumano, 1;
- del provvedimento n. M_D A8AB2E0 REG2025 0068156 del 9 ottobre 2025;
- dell’art. 4, comma 1, del d.m. 7 maggio 2014, nella parte in cui si prevede e/o si interpreti che il beneficio della conduzione sine titulo degli alloggi di servizio spetti solo al personale in possesso dei previsti requisiti “ alla data del 31 dicembre 2010 ”;
- di ogni atto presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto;
nonché per l’accertamento e la dichiarazione che il ricorrente abbia il diritto di condurre sine titulo l’immobile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. LE BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 22 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 24, il ricorrente – militare dell’Esercito Italiano in servizio presso il Comando Militare Esercito FVG-Trieste – ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti la procedura di recupero coattivo dell’alloggio da lui occupato sine titulo , essendo stata dichiarata la decadenza dell’originario atto di concessione (provvedimento del Ministero del 17 giugno 2024).
Con un precedente ricorso (R.G. n. 168/2025), lo stesso ricorrente aveva contestato la decadenza, ma questo T.A.R., con sentenza n. 205/2025 (attualmente appellata, R.G. n. 6666/2025), aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile, per carenza d’interesse, nella parte qui rilevante.
Il ricorrente deduce ora censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. Con una prima censura l’interessato lamenta la violazione delle garanzie partecipative e, più in generale, delle regole del giusto procedimento. Sostiene che, se fosse stato coinvolto, avrebbe potuto rappresentare la propria situazione e chiedere il differimento della procedura di recupero coattivo – anche avvalendosi di quanto previsto dall’art. 333, comma 2, del d.P.R. 90/2010 – in ragione delle sue condizioni familiari e della pendenza dell’appello contro la citata sentenza n. 205/2025.
5.1. La censura è infondata.
5.2. L’art. 333, comma 2, del d.P.R. 90/2010 (“ Il comando competente fissa la data del recupero coattivo dell’alloggio tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione e di eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall’utente ”) prevede un’interlocuzione con l’interessato solo ai fini della determinazione della data del rilascio, non anche per l’adozione del provvedimento di recupero, che costituisce attività vincolata nell’ambito del potere di autotutela esecutiva.
Ne deriva che la dedotta illegittimità per mancata instaurazione del contraddittorio sulla (sola questione della) fissazione della data, non può essere dedotta in astratto, ma deve essere accompagnata dall’allegazione di concrete “ situazioni eccezionali ” idonee a rendere irragionevole la data prescelta dall’Amministrazione.
5.3. Orbene, nel caso di specie, si osserva che:
a) a fronte della comunicata decadenza del 24 giugno 2024, la fissazione del rilascio al 27 gennaio 2026 – oltre un anno dopo – non appare in alcun modo incongrua o eccessivamente prossima;
b) la condizione familiare e reddituale del ricorrente (che egli ritiene integrare la “situazione eccezionale” ex art. 333, comma 2, del d.P.R. cit.) era ben nota all’Amministrazione ed era stata già in precedenza valutata, con l’adozione, in favore del ricorrente e proprio per venire in contro alle sue esigenze, di “ un provvedimento di eccezione concedendo una proroga di 12 mesi ” (cfr. la nota prot. n. M_D A8AB2E0 REG2025 0012292 del 21 febbraio 2025);
c) la pendenza dell’appello è irrilevante perché la sentenza n. 205/2025 non risulta sospesa, con la conseguenza che il provvedimento di decadenza – presupposto dell’ordine di rilascio – rimane pienamente valido ed efficace;
d) inoltre, a tale ultimo riguardo, l’art. 333, comma 3, del d.P.R. cit. stabilisce espressamente che il recupero coattivo deve essere eseguito anche in pendenza di ricorso, qualora non sia stata concessa la sospensiva.
6. Con una seconda censura il ricorrente lamenta la mancata applicazione, in suo favore, dei benefici previsti dall’art. 4, comma 1, del d.m. 7 maggio 2014.
Anche questa censura è infondata perché il ricorrente non rientra nell’ambito temporale di applicazione della norma, che riguarda “ esclusivamente gli utenti di alloggi non aventi più titolo alla concessione alla data del 31 dicembre 2010 ” (c.d. “abusivi storici”). La limitazione temporale, determinata dalla particolare e transitoria considerazione della fase di crisi economica dell’epoca , è chiara e coerente con la natura eccezionale della disciplina, volta – come spiegato nei lavori parlamentari (cfr., T.A.R. Lazio, n. 5415/2015) – ad alleviare situazioni di particolare disagio economico riguardanti soggetti, spesso anziani o con problemi di salute, che occupavano gli alloggi abusivamente per stato di necessità. La situazione del ricorrente, oltre che manifestamente estranea al perimetro applicativo della norma invocata, è del tutto differente e, per ciò solo, si giustifica il diverso trattamento che non risulta affatto irrazionale o irragionevole.
7. Il ricorrente sostiene, infine, che l’Amministrazione non possa procedere al recupero coattivo finché l’alloggio non sia formalmente assegnato ad altro personale, ai sensi dell’art. 333, comma 6, del d.P.R. n. 90/2010.
7.1. Anche tale censura è infondata.
7.2. In primis perché la norma invocata (“ ferma restando la cessazione della concessione, in caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo a usufruire dell’alloggio ”) non è applicabile al caso di specie.
L’interessato è infatti decaduto dalla concessione ai sensi dell’art. 330, comma 1, del d.P.R. 90/2010 per “ inosservanza grave e continuata delle condizioni per l’uso e la manutenzione ”.
Come correttamente ritenuto dall’Amministrazione, la “ cessazione ” (art. 329 del d.P.R. cit.) testualmente richiamata dall’art. 333, comma 6, attiene invece al fisiologico venir meno del titolo – per le cause indicate all’art. 329 del d.P.R. n. 90/2010 – e non alla decadenza anticipata.
La differenza di trattamento è pure giustificata dalla stessa ratio della norma. Mentre per la cessazione “fisiologica” l’Amministrazione ha un prevalente interesse a garantirsi comunque un introito economico che altrimenti verrebbe perso (rimanendo l’alloggio sfitto fino a nuova occupazione); nella decadenza per “ inosservanza grave e continuata delle condizioni per l’uso e la manutenzione ” il prevalente interesse pubblico è quello di riacquisire l’alloggio, essendosi irrimediabilmente “rotto” il rapporto fiduciario con l’inquilino che, pertanto, versando in una situazione “patologica” del rapporto, non può ulteriormente avvantaggiarsi.
7.3. In ogni caso, l’Amministrazione ha documentato, senza essere ex adverso contestata sul punto, l’esistenza di graduati utilmente collocati in graduatoria che non hanno trovato soddisfazione per indisponibilità di alloggi.
8. In conclusione, il ricorso deve essere in toto respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione, delle spese di lite che liquida in € 1.500, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
LE BU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE BU | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.