Versione
27 novembre 1988
27 novembre 1988
Art. 2. Gestione del Fondo 1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484 , e' sostituito dal seguente:
"La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 12 della legge n. 859/1965 come sostituito dall' art. 1 della legge n. 484/1973 (Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859 , sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), e come da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12 (Gestione del Fondo). - Il Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno".
"La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 12 della legge n. 859/1965 come sostituito dall' art. 1 della legge n. 484/1973 (Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859 , sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), e come da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12 (Gestione del Fondo). - Il Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno".
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-317/92, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania, 15/12/1993Provvedimento: Avviso legale importante | 61992C0317 Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 15 dicembre 1993. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - MEDICINALI E STRUMENTI MEDICI - NORMATIVA NAZIONALE SULL'INDICAZIONE DELLE DATE DI SCADENZA - OSTACOLO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - OMESSA NOTIFICAZIONE ALLA COMMISSIONE. - CAUSA C-317/92. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-02039 Conclusioni dell avvocato generale ++++ Signor Presidente, Signori Giudici, 1. Nell' ambito della trasposizione nell' ordinamento interno dell' obbligo per gli Stati membri di indicare la data di scadenza sulle confezioni dei prodotti …Leggi di più...