Art. 4.
Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed e' composto da:
a) il presidente dell'Ente;
b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
c) un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all' articolo 2, lettera a), della legge 19 marzo 1942, n. 365 , da questi designati tra esponenti della critica o della cultura teatrale;
d) tre esperti indicati dalle regioni, avendo riguardo alle diverse aree geografiche del territorio nazionale;
e) quattro rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali;
f) sei rappresentanti degli organismi professionali di produzione teatrale;
g) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo;
h) due rappresentanti della drammaturgia italiana designati dalle organizzazioni di categoria.
Il consiglio di amministrazione elegge un vice presidente, fra i componenti di cui alle lettere e) ed f), che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Il rappresentante di cui alla lettera b) viene scelto fra i funzionari della Direzione generale dello spettacolo.
Le designazioni dei componenti di cui alla lettera d) vengono effettuate dal Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base di una rosa di nominativi proposti da tutte le regioni, uno per ciascuna di esse, e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
I componenti di cui alla lettera e) verranno designati dall'Associazione nazionale degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali.
Le designazioni dei componenti di cui alla lettera f) sono effettuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione dell'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa.
La designazione del componente di cui alla lettera g) e' effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Qualora, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, non sia stato provveduto alla designazione dei nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, i componenti stessi sono temporaneamente designati d'ufficio dal Ministro del turismo e dello spettacolo, in attesa che abbia luogo la designazione definitiva ad opera dei soggetti competenti a norma dei commi precedenti.
Il consiglio di amministrazione, per il conseguimento delle finalita' istituzionali, delibera:
a) lo statuto dell'Ente;
b) le linee di programmazione e di politica culturale dell'Ente, con adeguato riguardo alla drammaturgia nazionale classica e contemporanea;
c) il bilancio preventivo, il programma annuale di attivita' ed il conto consuntivo;
d) il regolamento giuridico ed economico del personale;
e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
f) il regolamento di amministrazione e di contabilita';
g) l'ordinamento dei servizi.
Lo statuto dell'Ente viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro, e deve prevedere l'istituzione di una consulta nazionale di cui facciano parte, tra l'altro, rappresentanti delle regioni e degli enti locali, delle associazioni culturali, dei critici teatrali, degli attori e degli autori drammatici. La consulta deve essere convocata in conferenza di servizio e sentita almeno prima della predisposizione delle linee di programmazione e di politica culturale dell'Ente nonche' del bilancio preventivo e consuntivo.
Le deliberazioni di cui alla lettera e) debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.
Le deliberazioni di cui alla lettera c) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell' articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Le deliberazioni di cui alle lettere d), f) e g) sono approvate secondo le modalita' stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al precedente comma.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui vengono trattate questioni concernenti il personale dell'Ente puo' partecipare, con voto consultivo, un rappresentante del personale stesso designato dall'apposita commissione di cui all' articolo 23 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed e' composto da:
a) il presidente dell'Ente;
b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
c) un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all' articolo 2, lettera a), della legge 19 marzo 1942, n. 365 , da questi designati tra esponenti della critica o della cultura teatrale;
d) tre esperti indicati dalle regioni, avendo riguardo alle diverse aree geografiche del territorio nazionale;
e) quattro rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali;
f) sei rappresentanti degli organismi professionali di produzione teatrale;
g) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo;
h) due rappresentanti della drammaturgia italiana designati dalle organizzazioni di categoria.
Il consiglio di amministrazione elegge un vice presidente, fra i componenti di cui alle lettere e) ed f), che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Il rappresentante di cui alla lettera b) viene scelto fra i funzionari della Direzione generale dello spettacolo.
Le designazioni dei componenti di cui alla lettera d) vengono effettuate dal Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base di una rosa di nominativi proposti da tutte le regioni, uno per ciascuna di esse, e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
I componenti di cui alla lettera e) verranno designati dall'Associazione nazionale degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali.
Le designazioni dei componenti di cui alla lettera f) sono effettuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione dell'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa.
La designazione del componente di cui alla lettera g) e' effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Qualora, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, non sia stato provveduto alla designazione dei nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, i componenti stessi sono temporaneamente designati d'ufficio dal Ministro del turismo e dello spettacolo, in attesa che abbia luogo la designazione definitiva ad opera dei soggetti competenti a norma dei commi precedenti.
Il consiglio di amministrazione, per il conseguimento delle finalita' istituzionali, delibera:
a) lo statuto dell'Ente;
b) le linee di programmazione e di politica culturale dell'Ente, con adeguato riguardo alla drammaturgia nazionale classica e contemporanea;
c) il bilancio preventivo, il programma annuale di attivita' ed il conto consuntivo;
d) il regolamento giuridico ed economico del personale;
e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
f) il regolamento di amministrazione e di contabilita';
g) l'ordinamento dei servizi.
Lo statuto dell'Ente viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro, e deve prevedere l'istituzione di una consulta nazionale di cui facciano parte, tra l'altro, rappresentanti delle regioni e degli enti locali, delle associazioni culturali, dei critici teatrali, degli attori e degli autori drammatici. La consulta deve essere convocata in conferenza di servizio e sentita almeno prima della predisposizione delle linee di programmazione e di politica culturale dell'Ente nonche' del bilancio preventivo e consuntivo.
Le deliberazioni di cui alla lettera e) debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.
Le deliberazioni di cui alla lettera c) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell' articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Le deliberazioni di cui alle lettere d), f) e g) sono approvate secondo le modalita' stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al precedente comma.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui vengono trattate questioni concernenti il personale dell'Ente puo' partecipare, con voto consultivo, un rappresentante del personale stesso designato dall'apposita commissione di cui all' articolo 23 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .