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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 389 del 2022 R.G.L.,
avente ad oggetto:
PRESTAZIONE: INDENNITA' – RENDITA VITALIZIA INAIL O EQUIVALENTE –
ALTRE IPOTESI,
promossa da:
, c.f. res.te alla Spezia (SP), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Isabella BENIFEI ed elettivamente domiciliata come in atti, indirizzo p.e.c.
Email_1
RICORRENTE
contro
:
Parte_2
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella
IANNUCCI, p.e.c. e dall'avv. Paola BRUGNOLI, p.e.c. Email_2
Email_3
CONVENUTO
sulle seguenti conclusioni delle parti: per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato e poi ritualmente notificato, la ricorrente, res.te nel
Circondario di questo Tribunale, agiva in giudizio nei confronti dell' chiedendo il CP_1
riconoscimento del suo diritto a rendita, ovvero ad indennizzo per danno biologico, per l'infortunio occorsole in data 23 agosto 2000, nonché alla liquidazione della diaria per inabilità temporanea, nella misura di cui in atti ovvero di giustizia;
dava atto di aver agito senza esito in via amministrativa.
L' si costituiva e resisteva alla domanda, concludendo per il suo rigetto. CP_1
La causa, dopo esser stata istruita come in atti, era ritenuta matura per la decisione;
seguivano la discussione delle parti e la sentenza del giudice.
2. La ricorrente, dipendente di COOPSERVICE S. COOP. p.a. [doc. n. 1), ric.], subiva in data 23 agosto 2020 un infortunio lavorativo;
non è contestata la sussistenza dell'evento né che lo stesso rientri nell'ambito dell'infortunio sul lavoro, come tale indennizzato dall' ex d.lgs. n. 1124 del 1965 e d.lgs. n. 38 del 2000. CP_1
La contestazione si incentra – ed in ciò sta la complessità del caso – sulla quantificazione del periodo di inabilità temporanea e sul riconoscimento di postumi permanenti.
3. Ricostruendo la dinamica degli accadimenti, si ha infatti, in primo luogo, che la pratica di infortunio era aperta presso l da una segnalazione datoriale, che, però, Pt_2
evidenziava la sussistenza di soli tre giorni (dal 24 al 26 agosto 2020) di assenza dal lavoro
(v. produz. , di talché, stante la c.d. carenza assicurativa (art. 2, 1° comma, d.lgs. CP_1
n. 1124, cit.), l non ravvisava i presupposti per il suo intervento. CP_1
La ricorrente contestava in via amministrativa le determinazioni dell' CP_1
presentando altri certificati medici per un più lungo periodo, che, però, veniva ritenuto di competenza I.N.P.S. (quale assenza dal lavoro per malattia comune), il quale, per parte sua, provvedeva a prenderlo in carico.
Seguivano opposizione respinta ed azione in giudizio, nella quale la ricorrente espone di essere rimasta assente dal lavoro anche nel periodo 27 agosto 2020-24 gennaio 2021, da ascrivere non a malattia comune ma a sequele dell'infortunio e di residuare da esso un danno invalidante nella misura almeno del 15%, salvo altro.
4. Nel contrasto tra le rispettive posizioni, è stata licenziata C.T.U. medico-legale, affidata a consulente specialista anche in ortopedia, la quale, in primo luogo, evidenziava la complessità del caso, pur riconoscendo l'accadimento lesivo del 23 agosto 2020.
Nella C.T.U., il perito rilevava che la ricorrente si era sottoposta, in data 22 febbraio
2021, ad un intervento di protesizzazione del ginocchio (già interessato dall'evento), ma riteneva che il sinistro non fosse stato determinante, nemmeno concausalmente, nella necessità della protesizzazione.
Il perito osservava infatti che il ginocchio era caratterizzato da
«grave degenerazione del comparto mediale del ginocchio sinistro, con lesione meniscale mediale associata ad edema subcondrale femoro tibiale a componente mista degenerativa post traumatica» (C.T.U., p. 6),
di talché era d'uopo interrogarsi
«relativamente al ruolo che l'evento traumatico … avuto in relazione alla lesione meniscale mediale ed alla necessità di procedere a protesizzazione del ginocchio. Al riguardo si deve rilevare l'essersi trattato di evento traumatico interessante distretto articolare già affetto da patologia degenerativa, bisognevole, già di per sé, di trattamento di sostituzione protesica. La dinamica lesiva id est, quella dell'infortunio di causa>, rappresentata da contusione, in assenza di distorsione del ginocchio, non fa ritenere che l'evento possa essere stato degenerativo della lesione meniscale successivamente accertata» (ibidem).
Alla luce di queste considerazioni, il perito concludeva che, siccome l'evento del 23 agosto 2020 aveva avuto natura contusiva e non distorsiva e non aveva determinato lesioni ossee, non fossero reliquati dal medesimo postumi permanenti.
5. La natura contusiva dell'evento è ricavabile dalla stessa narrazione del ricorso, nella quale la parte allega che, mentre era intenta, nel Reparto Otorino Ortopedia del civico
Ospedale, a prestare servizio presso una paziente, il letto di costei improvvisamente cedeva rovinandole sul ginocchio e sul piede sinistro.
A suffragio vi è poi la refertazione del P.S., che parla di trauma contusivo [doc. n. 2), ric., del 24 ago. 2020].
6. Il perito ha quindi meglio illustrato e ribadito le sue conclusioni nel contraddittorio peritale, svoltosi in udienza, confermando, in primis, che: «rispetto all'intervento di protesizzazione al quale la paziente si è sottoposta dopo pochi mesi, l'infortunio in oggetto non ha avuto carattere di necessarietà, sussistendo, già prima dello stesso, condizioni anatomo-patologiche tali da motivare l'intervento in oggetto» (verb. ud. 22 apr. 2024)
e, poi, ulteriormente, che:
«1) si è trattato di un trauma contusivo, e non distorsivo, circostanza che non presenta idoneità lesiva per lesione meniscale, 2) anche laddove dovesse considerarsi che il trauma ha interagito con stato anteriore patologico, determinando così una rottura 'a doppia patogenesi', circostanza non escludibile, il danno che ne sarebbe derivato – e cioè la rottura meniscale – non avrebbe potuto costituire menomazione, in quanto dopo pochi mesi è intervenuta protesizzazione del ginocchio, intervento che al proprio interno, come caratteristica definitoria, ha l'asportazione dei menischi» (ib.).
Queste risposte danno esaurientemente conto delle conclusioni a cui è pervenuto il perito e, pur nella riconosciuta complessità del caso, appaiono convincenti e da seguire.
La diversa opinione delle parti rimane quindi irrilevante e non può dar luogo ad un ulteriore riesame (v. Cass. 29 apr. 2009, n. 9988, Id. 7 nov. 2013, n. 25072, in motivaz.).
7. Altrettanto complessa è la valutazione circa la sussistenza di postumi temporanei.
Nel suo supplemento sul punto, il perito rileva che, dopo l'evento del 23 agosto 2020, il giorno seguente fu fatta visita al P.S. senza formulazione di prognosi salvo tre giorni [doc.
n. 2), ric., cit.]; inoltre, considerando che, proprio dopo tre giorni, la ricorrente ebbe a riprendere il lavoro, egli esclude che l'inabilità temporanea sia perdurata oltre.
In sede di contraddittorio, il perito osserva che le sequele successive sono da ascrivere alla sindrome degenerativa, indipendente dall'evento, che aveva poi interessato il ginocchio infortunato;
egli aggiunge che potrebbe al più riconoscersi un ulteriore periodo di temporanea, dopo i primi tre giorni, per i successivi dieci, qualora effettivamente la ricorrente fosse stata munita di ginocchiera armata (come da attestazione ortopedica) che le avrebbe allora impedito i movimenti.
8. Permanendo incertezza sul punto, è stata disposta ulteriore attività istruttoria, poi non resasi necessaria in quanto la stessa ricorrente ha liberamente dichiarato che, pur essendole stata prescritta tale ginocchiera, dopo tre giorni, non ritenendo la situazione così grave, rientrò al lavoro, che poi interruppe dopo poco (ud. 10 feb. 2025).
Si tratta di dichiarazione precisa dalla quale il giudice trae il proprio convincimento (v.
Cass. 1° ott. 2014, n. 20736, Id. 29 dic. 2014, n. 27407).
9. Secondo la DI (ud. 24 mar. 2025), questo potrebbe aprire ad una rivalutazione, come temporanea, del periodo di inabilità poi protrattosi fino all'intervento [doc. n. 4), ric.].
Si tratta, però, di una osservazione che non tiene in conto di quanto più volte il perito ha detto e ribadito, ossia che le sequele dell'evento, ancorché continuative, non sono in realtà ascrivibili ad esso, ma derivano da altro ed inoltre che soltanto i primi dieci giorni, ove effettivamente la ricorrente non avesse lavorato, avrebbero potuto essere riconosciuti come derivanti dall'evento stesso.
Ora, dal momento che la ricorrente ha dichiarato di aver ripreso, per proprie valutazioni, il lavoro (sia pure per poco tempo), non si può configurare come di temporanea assoluta un arco temporale che, nei fatti, non lo è stato.
10. Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda va rigettata, non sussistendo postumi permanenti derivati dall'evento del 23 agosto 2020 e non ravvisandosi postumi temporanei oltre i primi tre giorni.
11. Venendo ora alle spese di lite, le stesse possono compensarsi, non trattandosi di un caso di lite temeraria.
L'onere della C.T.U. va posto a carico della ricorrente nei rapporti interni tra le parti, non avendo costei dichiarato di possedere un reddito inferiore alla soglia di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c.; nei rapporti esterni, si applica il principio di diritto recentemente sancito dalla suprema Corte (v. Cass., ord., 20 dic. 2021, n. 29127, in motivaz. ed ivi riferimenti) e, quindi, tali oneri restano a carico solidale di tutte le parti.
12. Infine, la complessità del caso consiglia di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando,
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese, definitivamente ponendo quelle di C.T.U., separatamente liquidate, a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni tra esse, a carico di parte ricorrente;
3) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 24/03/2025.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)