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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 805/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 243/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Sant'Anastasia - Casa Comunale 95040 Motta Sant'Anastasia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22947442 IMU 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22947440 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava solleciti di pagamento n. 22947442 e n. 22947440, concernente IMU, rispettivamente anno 2016 e 2027, il primo di importo totale pari a € 963,30
e il secondo pari a € 1.376,71, notificati in data 15/10/2024 da Area s.r.l. società unipersonale per conto del
Comune di Motta Sant'Anastasia.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione e al Comune di Motta Sant'Anastasia, a mezzo pec del
16/12/2024, deduceva la prescrizione e decadenza;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati.
In data 30-31/01/2025 si costituiva Area s.r.l. società unipersonale per resistere al ricorso, eccependo, in particolare, l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento sottostanti ai solleciti impugnati e l'infondatezza della censura relativa alla prescrizione/decadenza.
In data 18/02/2025 parte ricorrente depositava copia del preavviso di fermo amministrativo n. 23820052.
Con ordinanza n. 649/2025 del 25/02/2025 è stata rigettata la domanda cautelare.
In data 27/01/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono agli atti copie delle ricevute di recapito delle raccomandate r. r. con cui sono stati notificati, in data
14/12/2021, l'avviso di accertamento n. 144 del 18/10/2021, relativo a IMU 2016 e sottostante al sollecito di pagamento n. 22947442, e l'avviso di accertamento n. 1219 del 18/10/2021, relativo a IMU 2017 e sottostante al sollecito di pagamento n. 22947440. È altresì agli atti copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 61952294724-1 con cui è stato notificato alla contribuente, in data 14/01/2025, il preavviso di fermo amministrativo n. 23820052. I predetti atti sono rimasti inoppugnati e, pertanto, l'odierno ricorso è tardivo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992 e, comunque, infondata è la censura relativa alla prescrizione/decadenza dei crediti oggi contestati, atteso che la notificazione dei solleciti oggi avversati reca la data del 15/10/2024 e, quindi, è avvenuta nel pieno rispetto del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, decorrente dalla data di notificazione degli atti prodromici (14/12/2021;
14/01/2025). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 230,00, da distrarsi a favore del difensore antistatario di Area s.r.l. società unipersonale, che ne ha fatto rituale richiesta.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 243/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Sant'Anastasia - Casa Comunale 95040 Motta Sant'Anastasia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22947442 IMU 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22947440 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava solleciti di pagamento n. 22947442 e n. 22947440, concernente IMU, rispettivamente anno 2016 e 2027, il primo di importo totale pari a € 963,30
e il secondo pari a € 1.376,71, notificati in data 15/10/2024 da Area s.r.l. società unipersonale per conto del
Comune di Motta Sant'Anastasia.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione e al Comune di Motta Sant'Anastasia, a mezzo pec del
16/12/2024, deduceva la prescrizione e decadenza;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati.
In data 30-31/01/2025 si costituiva Area s.r.l. società unipersonale per resistere al ricorso, eccependo, in particolare, l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento sottostanti ai solleciti impugnati e l'infondatezza della censura relativa alla prescrizione/decadenza.
In data 18/02/2025 parte ricorrente depositava copia del preavviso di fermo amministrativo n. 23820052.
Con ordinanza n. 649/2025 del 25/02/2025 è stata rigettata la domanda cautelare.
In data 27/01/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono agli atti copie delle ricevute di recapito delle raccomandate r. r. con cui sono stati notificati, in data
14/12/2021, l'avviso di accertamento n. 144 del 18/10/2021, relativo a IMU 2016 e sottostante al sollecito di pagamento n. 22947442, e l'avviso di accertamento n. 1219 del 18/10/2021, relativo a IMU 2017 e sottostante al sollecito di pagamento n. 22947440. È altresì agli atti copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 61952294724-1 con cui è stato notificato alla contribuente, in data 14/01/2025, il preavviso di fermo amministrativo n. 23820052. I predetti atti sono rimasti inoppugnati e, pertanto, l'odierno ricorso è tardivo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992 e, comunque, infondata è la censura relativa alla prescrizione/decadenza dei crediti oggi contestati, atteso che la notificazione dei solleciti oggi avversati reca la data del 15/10/2024 e, quindi, è avvenuta nel pieno rispetto del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, decorrente dalla data di notificazione degli atti prodromici (14/12/2021;
14/01/2025). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 230,00, da distrarsi a favore del difensore antistatario di Area s.r.l. società unipersonale, che ne ha fatto rituale richiesta.