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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/11/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 1386 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2025 instaurata
DA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino De Filippis presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti e
partita Iva , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Bruno Mattei che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORI - OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
, Codice Controparte_2
Fiscale, Partita Iva ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
, P.IVA_2
e per essa, quale mandataria, giusta procura del 25.01.2028 conferita dinanzi il notaio , rep. 297185, racc. 30921 e poi nuovamente Persona_1 conferita il 18.10.2022 dinanzi il medesimo notaio (rep N. 311663. – racc. N.
41583)
1 c.f. e p. iva , in Parte_2 P.IVA_3 persona del suo procuratore speciale Avv. , nata a [...] il CP_3
07.03.1979 (Codice Fiscale n. ), giusta procura alla stessa C.F._2 rilasciata per atto Notaio Avv. Elio Bergamo di Roma del 25.09.2020, Rep. n.
22298, Racc. n. 10843 domiciliata presso e nello studio dell'avv. Marco Battaglia del Foro di Roma che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA – OPPOSTA
sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 26.11.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27.09.2021, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio la
[...] Controparte_1 CP_2
e, per essa la di lei mandataria al
[...] Parte_2 fine di opporsi all'atto di precetto notificato ad Controparte_1
(attraverso consegna al suo legale rappresentante da tale Parte_1 convenuta con il quale questa aveva intimato alla detta società attrice il pagamento del complessivo importo di euro 680.435,46 a titolo di capitale, interessi e spese di precetto sul presupposto della sussistenza del debito scaturito dal contratto di mutuo stipulato in data 8.9.2010 per atto Notaio dott.
di Civita Castellana, Repertorio n. 26755, Raccolta Persona_2
n. 14292, dell'importo originario di Euro 800.000,00, munito di formula esecutiva in data 14.09.2010 mutuo concesso alla dalla allora Controparte_4
Controparte_5
A fondamento della opposizione al precetto gli opponenti hanno dedotto:
- la mancanza di prova circa l'attuale titolarità del credito originato dal predetto mutuo in capo alla e, quindi, la carenza di Controparte_2 legittimazione di quest'ultima ad agire in executivis;
2 - l'illiceità del contratto di mutuo in quanto la restituzione del danaro era disciplinata da un piano di ammortamento alla francese che era produttivo di un non meglio precisato “costo occulto” che determinava tassi usurari.
Hanno chiesto, quindi, “preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla quale mandataria della CP_2 Parte_2
nel merito accertare dichiarare che la quale
[...] CP_2 mandataria dell non ha diritto a procedere ad Parte_2 eventuale esecuzione nei confronti dell'odierno opponente e della società che amministra. Nel merito: Voglia dichiarare illegittimo il piano di ammortamento, per i motivi di cui in narrativa”.
Con comparsa di costituzione e risposta la contestava le CP_2 CP_2 doglianze degli opponenti, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione di atteso che il precetto non era stato intimato allo Parte_1 stesso, ma alla sola debitrice IL. e deducendo, nel merito, Controparte_6
l'infondatezza delle argomentazioni avverse. Ha chiesto, per l'effetto, il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente.
2. Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi il difetto di legittimazione ad agire in capo ad il quale ha proposto opposizione Parte_1 non solo quale legale rappresentante della società debitrice, ma anche in proprio.
tuttavia, non è il mutuatario, ovvero il soggetto gravato delle Parte_1 obbligazioni stabilite dal titolo esecutivo posto a base del precetto opposto. Né, comunque, il precetto è stato intimato allo stesso in proprio.
Dunque l'opposizione proposta dallo stesso è inammissibile.
Di seguito, dunque, sarà esaminata nel merito la sola opposizione proposta dalla
Controparte_1
3. Deve poi rilevarsi preliminarmente che non è stato contestato dalla che essa è avente causa della originaria mutuataria Controparte_1
e dunque debitrice con gli effetti di cui all'art. 115 cpc. Controparte_4
4. Ciò che è stato contestato dall'opponente Controparte_1 invece, è l'attuale titolarità del credito in capo alla Controparte_2
Tale motivo di opposizione è infondato.
3 Risulta documentalmente, alla luce della produzione documentale della convenuta, che:
- la mutuante e, quindi, originaria titolare del diritto di credito avente ad oggetto le restituende rate era la (v. contratto di Controparte_5 mutuo stipulato in data 8.9.2010 per atto Notaio dott. Persona_2
di Civita Castellana, Repertorio n. 26755, Raccolta n. 14292, in atti);
[...]
- successivamente, la Banca di Italia, dopo aver disposto il trasferimento alla indistintamente di tutti i crediti ed i debiti Controparte_7 già facenti capo alla con provvedimenti del Controparte_5
26.01.2016 e del 30.12.2016, pubblicati rispettivamente in Gazzetta Ufficiale del
17.03.2016 n. 64 e del 24.02.2017 n. 46 imponeva, al suddetto ente ponte, il trasferimento con eccezione dei soli rapporti di leasing, di tutti i crediti appostati a sofferenza alla data del 30.09.2015 in favore della REV Gestione Crediti S.p.a.
(tutto ciò risulta dai docc nn. 10,11, 13,14,15 prodotti da parte convenuta che contengono, tra l'altro, i provvedimenti della Banca d'Italia del 26.01.2016 e del
30.12.2016 sopra richiamati oltre alla certificazione notarile del 13.10.2021 attestante l'inclusione del credito di cui si discute tra quelli trasferiti alla REV
Gestione Crediti per effetto dell'attuazione del programma riguardante la
[...]
ma anche a prescindere da tale certificazione notarile, è Controparte_5 sicuro che tra i debiti ceduti alla REV GESTIONE CREDITI s.p.a. rientri anche quello per cui è causa, atteso che risulta documentalmente, e in particolare dal doc. 5 prodotto dalla convenuta, che il contratto di mutuo in questione era stato già stato risolto stragiudizialmente ad opera della in Controparte_5 data 12.03.2015 sì da trattarsi di un credito in sofferenza, come tale da trasferire sulla base delle richiamate disposizioni della Banca d'Italia;
- il credito in questione, poi, è stato ceduto dalla REV GESTIONE CREDITI
s.p.a. alla tramite una operazione di cartolarizzazione ex lege Controparte_2
n. 130/1999, come risulta dall'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 73 del
22.06.2017 che risulta documentato dalla convenuta sub doc. n. 13. In tale estratto si legge che la cessione in favore di ha riguardato, Controparte_2 indistintamente, tutti i “crediti di cui il Cedente sia titolare e che derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione della locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario), che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti:
1. da
[...]
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
Controparte_10 Controparte_11 al Cedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con i
[...] provvedimenti di Banca d'Italia n. 98829, 98842, 98852 e 98863 del 26 gennaio
2016; o 2. d Controparte_7 Controparte_9
e
[...] Controparte_10 [...] al Cedente ai sensi degli articoli 46 e Controparte_11
47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca d'Italia n. 1553670, 1553682,
1553673 e 1553679 del 30 dicembre 2016”. Dunque il credito in questione rientra, in ragione delle sue caratteristiche indicate supra e che sono state provate, in quelli oggetto di cessione. Al riguardo, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, secondo il quale, in tema di cessione in blocco dei crediti, l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non assolve solo la funzione di rendere conoscibile al debitore ceduto la avvenuta cessione, ma anche di provare la cessione stessa, purchè si evinca inequivocamente che il credito rientra nelle categorie dei crediti delineate nell'avviso stesso: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.
15884; conformi : Cassazione Civile sez. VI, 29/09/2020 n. 20495 ; Cassa-zione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; Corte appello Napoli sez. III, 15/07/2020,
n.2627; Tribunale Prato sez. I, 25/05/2021, n.386; Tribunale Ferrara sez. I,
06/05/2021, n.319). Va poi aggiunto che nel caso di specie la parte convenuta ha prodotto anche un'attestazione notarile (v. docc. 18 e 19) della inclusione del credito per cui è causa in quelli che sono stati ceduti ad essa stessa. Va infine evidenziato che la convenuta ha prodotto lo stesso contratto di mutuo.
Anche il possesso del titolo da cui deriva il credito ceduto (evidentemente consegnatogli dalla cedente) dimostra, unitamente a tutti gli altri elementi sopra considerati, che essa ne è divenuta l'odierna titolare.
5 5. Anche l'ulteriore motivo di opposizione esplicitato nell'atto di citazione per cui non sarebbero dovuti gli interessi in quanto, secondo gli opponenti, sarebbero usurari (e ciò in ragione, secondo la parte opponente, dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, come tale contenente costi “occulti”), è da rigettare.
La causa rientra nell'alveo del contenzioso bancario e, segnatamente, è ascrivibile all'alveo tipologico del giudizio di accertamento negativo, in seno al quale la banca che esperisce azione di esatto adempimento ha l'onere di allegare e quindi provare il titolo (producendo i contratti di conto corrente e i relativi estratti;
il contratto di mutuo), potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del correntista o del mutuatario, mentre il cliente che invece assume l'indebito conteggio, da parte della banca, di interessi o spese o commissioni non dovuti (perché non oggetto di pattuizioni oppure oggetto di pattuizioni nulle oppure perché erroneamente calcolate) ha quantomeno l'onere di allegare specificamente i movimenti nei quali sono stati conteggiati tali interessi, spese, commissioni, onde consentire la loro verifica e/o, ancora, i giorni in cui assume essere stata contabilizzata in anticipo o in ritardo un'operazione di prelievo o una rimessa con conseguente erroneo calcolo della decorrenza degli interessi passivi o attivi o calcolo su una base errata del capitale.
L'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate
(e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Tale onere, quindi, ha ad oggetto quegli elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sè, la fondatezza delle pretese rispettivamente fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. "di acquisizione probatoria" - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.
6 L'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più che anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra non è scevro di conseguenze, dati gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), oggi codificato a seguito della modifica dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ. Detto regime di allegazione è inderogabile in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.).
Nel caso di specie, mentre l'avente causa della ha assolto tanto l'onere CP_5 di allegazione quanto il distinto ma collegato onere probatorio sulla stessa gravanti (attraverso l'indicazione del titolo da cui trae origine il proprio diritto di Co credito nei confronti della attraverso, poi, la Controparte_6 produzione del contratto di mutuo), l'opponente si è limitata ad una generica rappresentazione delle doglianze relative alle illegittime applicazioni da parte della banca di interessi usurari, e senza, poi, addurre alcun altro elemento probatorio a supporto di tale allegazione e neppure a supporto di una CTU econometrica che, in assenza di adeguati elementi di specificità, non avrebbe dovuto essere disposta (come in effetti non è stata disposta).
In particolare, in tema di interessi asseritamente usurari una adeguata allegazione avrebbe dovuto consistere non solo nell'indicazione del tasso concordato, ma anche nell'indicazione della soglia che si assume essere stata superata;
nell'indicazione del tasso che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonche' l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine avrebbero dovuto essere indicate, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumevano illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (Tribunale Roma, 3869/19) e che si chiede di ripetere e/o di scomputare dalla somma precettata.
7 Non è dunque sufficiente la mera enunciazione, come nel caso di specie effettuata dagli opponenti in modo del tutto generico ed astratto, circa la illegittima applicazione di interessi ultralegali o usurari ad attivare il procedimento di verifica contabile in sede giudiziaria, poiché semplicemente citando le più comuni pratiche potenzialmente illegittime in ambito bancario non si assolve al sia pur minimo onere di allegazione che, comunque, continua a gravare sull'opponente anche nella materia bancaria che qui ci occupa.
L'assunto è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema d'inammissibilità della CTU, a tenore del quale "l'espletamento della consulenza tecnica contabile non va immune da preclusioni, nel senso che si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo al riguardo irrilevante financo il consenso della controparte"
(Cass. 27 aprile 2016, n. 8403; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24549), né la CTU econometrica, che ha ad oggetto l'accertamento di determinate situazioni di fatto da eseguirsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, può sottrarsi all'applicazione dei principi in materia di onere probatorio, mancando nel caso di specie proprio l'allegazione di tutti gli elementi fattuali dedotti in controversia.
6. Infine, si rileva quanto segue con riguardo alla eccepita nullità della previsione di interessi composti, con conseguente gratuità del mutuo, in ragione del fatto che il contratto di mutuo prevedeva un piano di ammortamento alla francese.
Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
8 Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Tanto chiarito, deve anzitutto rilevarsi che non è configurabile un effetto anatocistico derivante dalla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza, mentre nel contratto di mutuo le rate sono esigibili a determinate scadenze, tanto da non potersi discorrere, nella fisiologia del rapporto contrattuale, di interessi scaduti.
Anche se si volesse prescindere da tale dirimente considerazione, dovrebbe rilevarsi come l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese" non comporti automaticamente un effetto anatocistico (nel senso che deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia di per sé il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo). Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
"alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto", che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
Dunque la effettiva produzione di un vietato effetto anatocistico può dipendere di volta in volta dal singolo contratto, che va esaminato in concreto.
Per ciò, la deduzione di una parte circa l'effetto anatocistico non potrebbe essere fondata sulla mera allegazione del tipo di ammortamento (“alla francese”, appunto), ma deve essere accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (Cass. n. 13144/2023; Cass., SS.UU, sent. n. 15130/2024).
9 7. L'opposizione, pertanto, deve essere in toto rigettata.
8. Le spese di lite, liquidate sulla base dei valori medi con riguardo all'attività svolta nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase decisionale e sulla base dei valori minimi con riguardo alla fase istruttoria
(consistita nella sola redazione di memorie ex art. 183 cpc, non anche nell'assunzione della prova) per come stabiliti dal D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto inammissibile, l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il precetto datato 12.07.2021 notificato alla Controparte_1
(attraverso consegna al suo legale rappresentante) il 16.09.2021 da
[...] C con il quale questa aveva intimato alla medesima . CP_2 Controparte_6 il pagamento del complessivo importo di € 680.435,46 a titolo di capitale,
[...] interessi e spese di precetto;
2) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione proposta da
[...] avverso il precetto datato 12.07.2021, notificato alla stessa Controparte_1
(attraverso consegna al suo legale rappresentante) il 16.09.2021 da
[...] con il quale questa le aveva intimato il pagamento del complessivo CP_2 importo di € 680.435,46 a titolo di capitale, interessi e spese di precetto;
Co 3) condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Controparte_6 rifondere a rappresentata nel presente giudizio dalla sua Controparte_2 procuratrice , le spese di lite che liquida Parte_2 in € 22.426,00 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali.
Rieti, 26.11.2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 1386 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2025 instaurata
DA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino De Filippis presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti e
partita Iva , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Bruno Mattei che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORI - OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
, Codice Controparte_2
Fiscale, Partita Iva ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
, P.IVA_2
e per essa, quale mandataria, giusta procura del 25.01.2028 conferita dinanzi il notaio , rep. 297185, racc. 30921 e poi nuovamente Persona_1 conferita il 18.10.2022 dinanzi il medesimo notaio (rep N. 311663. – racc. N.
41583)
1 c.f. e p. iva , in Parte_2 P.IVA_3 persona del suo procuratore speciale Avv. , nata a [...] il CP_3
07.03.1979 (Codice Fiscale n. ), giusta procura alla stessa C.F._2 rilasciata per atto Notaio Avv. Elio Bergamo di Roma del 25.09.2020, Rep. n.
22298, Racc. n. 10843 domiciliata presso e nello studio dell'avv. Marco Battaglia del Foro di Roma che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA – OPPOSTA
sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 26.11.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27.09.2021, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio la
[...] Controparte_1 CP_2
e, per essa la di lei mandataria al
[...] Parte_2 fine di opporsi all'atto di precetto notificato ad Controparte_1
(attraverso consegna al suo legale rappresentante da tale Parte_1 convenuta con il quale questa aveva intimato alla detta società attrice il pagamento del complessivo importo di euro 680.435,46 a titolo di capitale, interessi e spese di precetto sul presupposto della sussistenza del debito scaturito dal contratto di mutuo stipulato in data 8.9.2010 per atto Notaio dott.
di Civita Castellana, Repertorio n. 26755, Raccolta Persona_2
n. 14292, dell'importo originario di Euro 800.000,00, munito di formula esecutiva in data 14.09.2010 mutuo concesso alla dalla allora Controparte_4
Controparte_5
A fondamento della opposizione al precetto gli opponenti hanno dedotto:
- la mancanza di prova circa l'attuale titolarità del credito originato dal predetto mutuo in capo alla e, quindi, la carenza di Controparte_2 legittimazione di quest'ultima ad agire in executivis;
2 - l'illiceità del contratto di mutuo in quanto la restituzione del danaro era disciplinata da un piano di ammortamento alla francese che era produttivo di un non meglio precisato “costo occulto” che determinava tassi usurari.
Hanno chiesto, quindi, “preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla quale mandataria della CP_2 Parte_2
nel merito accertare dichiarare che la quale
[...] CP_2 mandataria dell non ha diritto a procedere ad Parte_2 eventuale esecuzione nei confronti dell'odierno opponente e della società che amministra. Nel merito: Voglia dichiarare illegittimo il piano di ammortamento, per i motivi di cui in narrativa”.
Con comparsa di costituzione e risposta la contestava le CP_2 CP_2 doglianze degli opponenti, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione di atteso che il precetto non era stato intimato allo Parte_1 stesso, ma alla sola debitrice IL. e deducendo, nel merito, Controparte_6
l'infondatezza delle argomentazioni avverse. Ha chiesto, per l'effetto, il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente.
2. Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi il difetto di legittimazione ad agire in capo ad il quale ha proposto opposizione Parte_1 non solo quale legale rappresentante della società debitrice, ma anche in proprio.
tuttavia, non è il mutuatario, ovvero il soggetto gravato delle Parte_1 obbligazioni stabilite dal titolo esecutivo posto a base del precetto opposto. Né, comunque, il precetto è stato intimato allo stesso in proprio.
Dunque l'opposizione proposta dallo stesso è inammissibile.
Di seguito, dunque, sarà esaminata nel merito la sola opposizione proposta dalla
Controparte_1
3. Deve poi rilevarsi preliminarmente che non è stato contestato dalla che essa è avente causa della originaria mutuataria Controparte_1
e dunque debitrice con gli effetti di cui all'art. 115 cpc. Controparte_4
4. Ciò che è stato contestato dall'opponente Controparte_1 invece, è l'attuale titolarità del credito in capo alla Controparte_2
Tale motivo di opposizione è infondato.
3 Risulta documentalmente, alla luce della produzione documentale della convenuta, che:
- la mutuante e, quindi, originaria titolare del diritto di credito avente ad oggetto le restituende rate era la (v. contratto di Controparte_5 mutuo stipulato in data 8.9.2010 per atto Notaio dott. Persona_2
di Civita Castellana, Repertorio n. 26755, Raccolta n. 14292, in atti);
[...]
- successivamente, la Banca di Italia, dopo aver disposto il trasferimento alla indistintamente di tutti i crediti ed i debiti Controparte_7 già facenti capo alla con provvedimenti del Controparte_5
26.01.2016 e del 30.12.2016, pubblicati rispettivamente in Gazzetta Ufficiale del
17.03.2016 n. 64 e del 24.02.2017 n. 46 imponeva, al suddetto ente ponte, il trasferimento con eccezione dei soli rapporti di leasing, di tutti i crediti appostati a sofferenza alla data del 30.09.2015 in favore della REV Gestione Crediti S.p.a.
(tutto ciò risulta dai docc nn. 10,11, 13,14,15 prodotti da parte convenuta che contengono, tra l'altro, i provvedimenti della Banca d'Italia del 26.01.2016 e del
30.12.2016 sopra richiamati oltre alla certificazione notarile del 13.10.2021 attestante l'inclusione del credito di cui si discute tra quelli trasferiti alla REV
Gestione Crediti per effetto dell'attuazione del programma riguardante la
[...]
ma anche a prescindere da tale certificazione notarile, è Controparte_5 sicuro che tra i debiti ceduti alla REV GESTIONE CREDITI s.p.a. rientri anche quello per cui è causa, atteso che risulta documentalmente, e in particolare dal doc. 5 prodotto dalla convenuta, che il contratto di mutuo in questione era stato già stato risolto stragiudizialmente ad opera della in Controparte_5 data 12.03.2015 sì da trattarsi di un credito in sofferenza, come tale da trasferire sulla base delle richiamate disposizioni della Banca d'Italia;
- il credito in questione, poi, è stato ceduto dalla REV GESTIONE CREDITI
s.p.a. alla tramite una operazione di cartolarizzazione ex lege Controparte_2
n. 130/1999, come risulta dall'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 73 del
22.06.2017 che risulta documentato dalla convenuta sub doc. n. 13. In tale estratto si legge che la cessione in favore di ha riguardato, Controparte_2 indistintamente, tutti i “crediti di cui il Cedente sia titolare e che derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione della locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario), che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti:
1. da
[...]
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
Controparte_10 Controparte_11 al Cedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con i
[...] provvedimenti di Banca d'Italia n. 98829, 98842, 98852 e 98863 del 26 gennaio
2016; o 2. d Controparte_7 Controparte_9
e
[...] Controparte_10 [...] al Cedente ai sensi degli articoli 46 e Controparte_11
47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca d'Italia n. 1553670, 1553682,
1553673 e 1553679 del 30 dicembre 2016”. Dunque il credito in questione rientra, in ragione delle sue caratteristiche indicate supra e che sono state provate, in quelli oggetto di cessione. Al riguardo, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, secondo il quale, in tema di cessione in blocco dei crediti, l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non assolve solo la funzione di rendere conoscibile al debitore ceduto la avvenuta cessione, ma anche di provare la cessione stessa, purchè si evinca inequivocamente che il credito rientra nelle categorie dei crediti delineate nell'avviso stesso: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.
15884; conformi : Cassazione Civile sez. VI, 29/09/2020 n. 20495 ; Cassa-zione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; Corte appello Napoli sez. III, 15/07/2020,
n.2627; Tribunale Prato sez. I, 25/05/2021, n.386; Tribunale Ferrara sez. I,
06/05/2021, n.319). Va poi aggiunto che nel caso di specie la parte convenuta ha prodotto anche un'attestazione notarile (v. docc. 18 e 19) della inclusione del credito per cui è causa in quelli che sono stati ceduti ad essa stessa. Va infine evidenziato che la convenuta ha prodotto lo stesso contratto di mutuo.
Anche il possesso del titolo da cui deriva il credito ceduto (evidentemente consegnatogli dalla cedente) dimostra, unitamente a tutti gli altri elementi sopra considerati, che essa ne è divenuta l'odierna titolare.
5 5. Anche l'ulteriore motivo di opposizione esplicitato nell'atto di citazione per cui non sarebbero dovuti gli interessi in quanto, secondo gli opponenti, sarebbero usurari (e ciò in ragione, secondo la parte opponente, dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, come tale contenente costi “occulti”), è da rigettare.
La causa rientra nell'alveo del contenzioso bancario e, segnatamente, è ascrivibile all'alveo tipologico del giudizio di accertamento negativo, in seno al quale la banca che esperisce azione di esatto adempimento ha l'onere di allegare e quindi provare il titolo (producendo i contratti di conto corrente e i relativi estratti;
il contratto di mutuo), potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del correntista o del mutuatario, mentre il cliente che invece assume l'indebito conteggio, da parte della banca, di interessi o spese o commissioni non dovuti (perché non oggetto di pattuizioni oppure oggetto di pattuizioni nulle oppure perché erroneamente calcolate) ha quantomeno l'onere di allegare specificamente i movimenti nei quali sono stati conteggiati tali interessi, spese, commissioni, onde consentire la loro verifica e/o, ancora, i giorni in cui assume essere stata contabilizzata in anticipo o in ritardo un'operazione di prelievo o una rimessa con conseguente erroneo calcolo della decorrenza degli interessi passivi o attivi o calcolo su una base errata del capitale.
L'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate
(e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Tale onere, quindi, ha ad oggetto quegli elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sè, la fondatezza delle pretese rispettivamente fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. "di acquisizione probatoria" - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.
6 L'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più che anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra non è scevro di conseguenze, dati gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), oggi codificato a seguito della modifica dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ. Detto regime di allegazione è inderogabile in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.).
Nel caso di specie, mentre l'avente causa della ha assolto tanto l'onere CP_5 di allegazione quanto il distinto ma collegato onere probatorio sulla stessa gravanti (attraverso l'indicazione del titolo da cui trae origine il proprio diritto di Co credito nei confronti della attraverso, poi, la Controparte_6 produzione del contratto di mutuo), l'opponente si è limitata ad una generica rappresentazione delle doglianze relative alle illegittime applicazioni da parte della banca di interessi usurari, e senza, poi, addurre alcun altro elemento probatorio a supporto di tale allegazione e neppure a supporto di una CTU econometrica che, in assenza di adeguati elementi di specificità, non avrebbe dovuto essere disposta (come in effetti non è stata disposta).
In particolare, in tema di interessi asseritamente usurari una adeguata allegazione avrebbe dovuto consistere non solo nell'indicazione del tasso concordato, ma anche nell'indicazione della soglia che si assume essere stata superata;
nell'indicazione del tasso che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonche' l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine avrebbero dovuto essere indicate, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumevano illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (Tribunale Roma, 3869/19) e che si chiede di ripetere e/o di scomputare dalla somma precettata.
7 Non è dunque sufficiente la mera enunciazione, come nel caso di specie effettuata dagli opponenti in modo del tutto generico ed astratto, circa la illegittima applicazione di interessi ultralegali o usurari ad attivare il procedimento di verifica contabile in sede giudiziaria, poiché semplicemente citando le più comuni pratiche potenzialmente illegittime in ambito bancario non si assolve al sia pur minimo onere di allegazione che, comunque, continua a gravare sull'opponente anche nella materia bancaria che qui ci occupa.
L'assunto è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema d'inammissibilità della CTU, a tenore del quale "l'espletamento della consulenza tecnica contabile non va immune da preclusioni, nel senso che si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo al riguardo irrilevante financo il consenso della controparte"
(Cass. 27 aprile 2016, n. 8403; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24549), né la CTU econometrica, che ha ad oggetto l'accertamento di determinate situazioni di fatto da eseguirsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, può sottrarsi all'applicazione dei principi in materia di onere probatorio, mancando nel caso di specie proprio l'allegazione di tutti gli elementi fattuali dedotti in controversia.
6. Infine, si rileva quanto segue con riguardo alla eccepita nullità della previsione di interessi composti, con conseguente gratuità del mutuo, in ragione del fatto che il contratto di mutuo prevedeva un piano di ammortamento alla francese.
Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
8 Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Tanto chiarito, deve anzitutto rilevarsi che non è configurabile un effetto anatocistico derivante dalla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza, mentre nel contratto di mutuo le rate sono esigibili a determinate scadenze, tanto da non potersi discorrere, nella fisiologia del rapporto contrattuale, di interessi scaduti.
Anche se si volesse prescindere da tale dirimente considerazione, dovrebbe rilevarsi come l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese" non comporti automaticamente un effetto anatocistico (nel senso che deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia di per sé il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo). Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
"alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto", che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
Dunque la effettiva produzione di un vietato effetto anatocistico può dipendere di volta in volta dal singolo contratto, che va esaminato in concreto.
Per ciò, la deduzione di una parte circa l'effetto anatocistico non potrebbe essere fondata sulla mera allegazione del tipo di ammortamento (“alla francese”, appunto), ma deve essere accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (Cass. n. 13144/2023; Cass., SS.UU, sent. n. 15130/2024).
9 7. L'opposizione, pertanto, deve essere in toto rigettata.
8. Le spese di lite, liquidate sulla base dei valori medi con riguardo all'attività svolta nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase decisionale e sulla base dei valori minimi con riguardo alla fase istruttoria
(consistita nella sola redazione di memorie ex art. 183 cpc, non anche nell'assunzione della prova) per come stabiliti dal D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto inammissibile, l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il precetto datato 12.07.2021 notificato alla Controparte_1
(attraverso consegna al suo legale rappresentante) il 16.09.2021 da
[...] C con il quale questa aveva intimato alla medesima . CP_2 Controparte_6 il pagamento del complessivo importo di € 680.435,46 a titolo di capitale,
[...] interessi e spese di precetto;
2) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione proposta da
[...] avverso il precetto datato 12.07.2021, notificato alla stessa Controparte_1
(attraverso consegna al suo legale rappresentante) il 16.09.2021 da
[...] con il quale questa le aveva intimato il pagamento del complessivo CP_2 importo di € 680.435,46 a titolo di capitale, interessi e spese di precetto;
Co 3) condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Controparte_6 rifondere a rappresentata nel presente giudizio dalla sua Controparte_2 procuratrice , le spese di lite che liquida Parte_2 in € 22.426,00 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali.
Rieti, 26.11.2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
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