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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/07/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 265/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 265/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RIGHINI ANNA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 STRAMACCIONI STEFANO
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.06.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 30.06.2025 le parti, significando di essere addivenute ad un accordo, hanno congiuntamente precisato le seguenti conclusioni:
“Affidamento condiviso con diritto di visita del padre a weekend alterni dal sabato pomeriggio alla domenica sera, con pernotto a partire dal mese di settembre non appena il resistente avrà stabilito la nuova residenza. Un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi tra mercoledì e giovedì. Il resistente si impegna a pagare a titolo di mantenimento per le figlie l'importo di €400 mensili oltre rivalutazione ISTAT come per legge da pagare entro il 15 di ogni mese. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla ricorrente. Per le vacanze estive 3 settimane ciascuno anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Vacanze pasquali e natalizie al 50% da concordarsi di volta in volta. Il ricorrente si impegna ad effettuare le analisi del sangue in relazione all'allegato problema derivante dal consumo di bevande alcoliche anche privatamente entro il 31 luglio e in caso di esito positivo, impegno ad effettuare un percorso di recupero.” L'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi sulla domanda di separazione in forza dell'art. 3 co. 1 lett. a) Reg. UE n. 1111/2019, posto che i coniugi risiedono abitualmente in Italia. Entrambe le parti hanno domandato l'applicazione della legge italiana (legge dello Stato membro ove risiedono), ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. a) Reg. UE n. 1259/2010. Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, è senz'altro competente l'autorità adita, attesa la residenza delle minori in Italia (cfr. art. 10 co. 1 lett. a) Reg. UE n. 1111/2019). Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Il collegio rileva che le condizioni pattuite tra le parti vadano recepite dal tribunale, non risultando in contrasto con l'interesse delle figlie, né con norme imperative. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Branasi (Romania) il 30.10.2016 (atto trascritto presso il registro dello stato civile di Birsanesti il 30.10.2016, atto n. 179921, serie CY).
- Ordina l'annotazione come per legge.
- Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulle figlie minori
[...]
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) Persona_1 Persona_2 alle condizioni di cui in parte motiva;
- spese compensate.
Si comunichi.
Velletri, lì 30.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Angelo Baffa dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 265/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RIGHINI ANNA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 STRAMACCIONI STEFANO
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.06.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 30.06.2025 le parti, significando di essere addivenute ad un accordo, hanno congiuntamente precisato le seguenti conclusioni:
“Affidamento condiviso con diritto di visita del padre a weekend alterni dal sabato pomeriggio alla domenica sera, con pernotto a partire dal mese di settembre non appena il resistente avrà stabilito la nuova residenza. Un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi tra mercoledì e giovedì. Il resistente si impegna a pagare a titolo di mantenimento per le figlie l'importo di €400 mensili oltre rivalutazione ISTAT come per legge da pagare entro il 15 di ogni mese. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla ricorrente. Per le vacanze estive 3 settimane ciascuno anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Vacanze pasquali e natalizie al 50% da concordarsi di volta in volta. Il ricorrente si impegna ad effettuare le analisi del sangue in relazione all'allegato problema derivante dal consumo di bevande alcoliche anche privatamente entro il 31 luglio e in caso di esito positivo, impegno ad effettuare un percorso di recupero.” L'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi sulla domanda di separazione in forza dell'art. 3 co. 1 lett. a) Reg. UE n. 1111/2019, posto che i coniugi risiedono abitualmente in Italia. Entrambe le parti hanno domandato l'applicazione della legge italiana (legge dello Stato membro ove risiedono), ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. a) Reg. UE n. 1259/2010. Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, è senz'altro competente l'autorità adita, attesa la residenza delle minori in Italia (cfr. art. 10 co. 1 lett. a) Reg. UE n. 1111/2019). Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Il collegio rileva che le condizioni pattuite tra le parti vadano recepite dal tribunale, non risultando in contrasto con l'interesse delle figlie, né con norme imperative. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Branasi (Romania) il 30.10.2016 (atto trascritto presso il registro dello stato civile di Birsanesti il 30.10.2016, atto n. 179921, serie CY).
- Ordina l'annotazione come per legge.
- Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulle figlie minori
[...]
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) Persona_1 Persona_2 alle condizioni di cui in parte motiva;
- spese compensate.
Si comunichi.
Velletri, lì 30.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Angelo Baffa dott. Riccardo Massera