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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
DA RE, TO
PERINI RE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 528/2023 depositato il 30/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 C. Snc - Cf_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Raprresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lombardia - Piazza Citta' Di Lombardia 1 Piano 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220120006640215 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220120027550453 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130000383015 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130002127165 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130007938453 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130013032934 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130020669345 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220140001248100 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220140016534464 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220150006422519 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220150010236630 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220150017744457 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160009233829 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160020252612 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160024317722 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160026286991 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160026287092 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0222017004821059 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220170010779228 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180002850957 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180013559810 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190003228192 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190005435128 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190009426343 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190015795227 IMPOSTE
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Nicola Palini - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia - Piazza Citta' Di Lombardia 1 Piano 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220239001942690 IVA-ALTRO
- sul ricorso n. 1002/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220249005131967000 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220249004852563000 IRAP 2014
proposto da
Ricorrente_1 Snc - Cf_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220220008371041 INDIRETTI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220170004821059 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180002850957 REGISTRO 2012 - sul ricorso n. 1068/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 Tel_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia N.49 25015 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220249007356384 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 Snc - Cf_1
Difeso da
Difensore_2 Tel_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220200005306527000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210014108249000 RADIODIFFUSIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210014108249000 RADIODIFFUSIONI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210021640643000 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230018722833000 IRPEF-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230023641624000 IVA-ALTRO 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02B100896/2020 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02B100116/2022 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 320/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.n.c., ricorrente, impugnava le intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendone l'illegittimità per asserita omessa o irregolare notificazione degli atti presupposti, difetto di motivazione, mancata allegazione delle cartelle di pagamento e intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. Dall'esame degli atti di giudizio, emergeva che la stessa società aveva depositato altri ricorsi rubricati con RgR 1002, 1068/24. Gli stessi sono stati riuniti con decreto presidenziale fuori Udienza per evidente connessione oggettiva e soggettiva,
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'infondatezza dei ricorsi e rilevando come i crediti azionati fossero stati regolarmente iscritti a ruolo, preceduti da rituale notificazione delle cartelle di pagamento e da successivi atti interruttivi della prescrizione, nonché già oggetto di precedenti pronunce giurisdizionali passate in giudicato.
All'udienza di trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
I ricorsi riuniti sono infondati e devono essere rigettati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione prodotta dalla resistente emerge che le cartelle di pagamento e le successive intimazioni risultano regolarmente notificate, mediante le modalità previste dalla normativa vigente, anche a mezzo posta elettronica certificata, con pieno rispetto delle garanzie di conoscibilità dell'atto da parte della contribuente.
Le doglianze della società ricorrente in ordine alla presunta omessa notifica degli atti presupposti risultano smentite dalla produzione degli estratti di ruolo e delle relate di notifica, ritenute idonee dalla consolidata giurisprudenza di legittimità a dimostrare l'avvenuta notificazione degli atti della riscossione.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione dei crediti, atteso che dagli atti emerge la presenza di plurimi atti interruttivi, nonché l'intervenuta formazione di giudicati su parte delle pretese azionate, con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Deve inoltre rilevarsi che le questioni dedotte dalla ricorrente risultano in larga parte già esaminate e definite in precedenti giudizi intercorsi tra le medesime parti, sicché le stesse non possono essere nuovamente sottoposte al vaglio di questa Corte, in ossequio al principio del ne bis in idem e dell'intangibilità del giudicato.
Ne consegue la piena legittimità dell'operato dell'Agente della riscossione e l'integrale infondatezza dei ricorsi proposti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente, che, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate in complessivi euro 8.334,00, da versare in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i riuniti ricorsi e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che si liquidano in complessive euro 8334,00. Così deciso in Brescia il
12.12.2025 Il Presidente D.Chiaro
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
DA RE, TO
PERINI RE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 528/2023 depositato il 30/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 C. Snc - Cf_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Raprresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lombardia - Piazza Citta' Di Lombardia 1 Piano 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220120006640215 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220120027550453 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130000383015 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130002127165 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130007938453 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130013032934 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130020669345 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220140001248100 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220140016534464 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220150006422519 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220150010236630 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220150017744457 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160009233829 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160020252612 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160024317722 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160026286991 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160026287092 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0222017004821059 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220170010779228 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180002850957 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180013559810 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190003228192 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190005435128 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190009426343 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190015795227 IMPOSTE
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Nicola Palini - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia - Piazza Citta' Di Lombardia 1 Piano 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220239001942690 IVA-ALTRO
- sul ricorso n. 1002/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220249005131967000 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220249004852563000 IRAP 2014
proposto da
Ricorrente_1 Snc - Cf_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220220008371041 INDIRETTI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220170004821059 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180002850957 REGISTRO 2012 - sul ricorso n. 1068/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 Tel_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia N.49 25015 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220249007356384 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 Snc - Cf_1
Difeso da
Difensore_2 Tel_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220200005306527000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210014108249000 RADIODIFFUSIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210014108249000 RADIODIFFUSIONI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210021640643000 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230018722833000 IRPEF-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230023641624000 IVA-ALTRO 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02B100896/2020 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02B100116/2022 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 320/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.n.c., ricorrente, impugnava le intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendone l'illegittimità per asserita omessa o irregolare notificazione degli atti presupposti, difetto di motivazione, mancata allegazione delle cartelle di pagamento e intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. Dall'esame degli atti di giudizio, emergeva che la stessa società aveva depositato altri ricorsi rubricati con RgR 1002, 1068/24. Gli stessi sono stati riuniti con decreto presidenziale fuori Udienza per evidente connessione oggettiva e soggettiva,
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'infondatezza dei ricorsi e rilevando come i crediti azionati fossero stati regolarmente iscritti a ruolo, preceduti da rituale notificazione delle cartelle di pagamento e da successivi atti interruttivi della prescrizione, nonché già oggetto di precedenti pronunce giurisdizionali passate in giudicato.
All'udienza di trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
I ricorsi riuniti sono infondati e devono essere rigettati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione prodotta dalla resistente emerge che le cartelle di pagamento e le successive intimazioni risultano regolarmente notificate, mediante le modalità previste dalla normativa vigente, anche a mezzo posta elettronica certificata, con pieno rispetto delle garanzie di conoscibilità dell'atto da parte della contribuente.
Le doglianze della società ricorrente in ordine alla presunta omessa notifica degli atti presupposti risultano smentite dalla produzione degli estratti di ruolo e delle relate di notifica, ritenute idonee dalla consolidata giurisprudenza di legittimità a dimostrare l'avvenuta notificazione degli atti della riscossione.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione dei crediti, atteso che dagli atti emerge la presenza di plurimi atti interruttivi, nonché l'intervenuta formazione di giudicati su parte delle pretese azionate, con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Deve inoltre rilevarsi che le questioni dedotte dalla ricorrente risultano in larga parte già esaminate e definite in precedenti giudizi intercorsi tra le medesime parti, sicché le stesse non possono essere nuovamente sottoposte al vaglio di questa Corte, in ossequio al principio del ne bis in idem e dell'intangibilità del giudicato.
Ne consegue la piena legittimità dell'operato dell'Agente della riscossione e l'integrale infondatezza dei ricorsi proposti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente, che, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate in complessivi euro 8.334,00, da versare in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i riuniti ricorsi e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che si liquidano in complessive euro 8334,00. Così deciso in Brescia il
12.12.2025 Il Presidente D.Chiaro