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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/12/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1887/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. ST BI Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. NU NZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1887/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 20.10.2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(PT) il 15.10.1971, residente in [...], frazione La Lima, via
Nazionale n 209/213, rappresentata e difesa dall'avv.ta Simona Oleari ed elettivamente domiciliata presso il suo studi o sito in Pistoia, via Bolognese n. 246, giusta procura in atti e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente San Marcello IT (PT), via Nazionale n. 159, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Ciuffardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Pisa, via G. Oberdan n.24, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.10.2025 i signori e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 23.09.1990 in Parte_2
IT (PT) e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 4.03.2006), Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (il 10.10.2009) , Per_2 essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Pistoia nel procedimento di separazione (r.g. n. 210/2024 v.g.), conclusosi con sentenza n. 52/2024, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“a) La figlia minore , verrà affidata ad entrambi i genitori secondo l'istituto Per_2 dell'affidamento condiviso, con domicilio formale e prevalente presso la madre.
L'esercizio della responsabilità genitoriale spetterà ad entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli, che saranno assunte dai medesimi di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Il figlio oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere Per_1 presso la madre.
b) In ordine alla gestione e cura dei figli, la sig.ra si farà carico del mantenimento Pt_1 ordinario di entrambi i figli e dunque di tutte le esigenze ordinarie e quotidiane che comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le esigenze conn esse al vitto, all'abbigliamento, alle spese di cura e di accudimento quotidiano, scolastiche ecc., così come individuate nel protocollo di intesa del Tribunale di Pistoia del 2018.
c) trascorrerà con il padre almeno due giorni infrasettimanali di cui almeno uno con Per_2 pernottamento che saranno, di volta in volta, concordati tra le parti, sentita la minore, almeno sette giorni prima, tenendo conto dei turni di lavoro del padre non ché delle esigenze della minore. Se il giorno concordato è un giorno in cui la minore frequenta la scuola, il sig. Pt_2 andrà a prendere la figlia all'uscita di scuola e la terrà con sé sino a dopo cena, salvo diverso accordo e salvo che le parti, sent ita la minore, abbiano concordato per il pernottamento. Se il giorno concordato è sabato o domenica o altro giorno di festa, il sig. andrà a prendere Pt_2 la figlia a 12:00 presso l'abitazione della madre e la terrà sino a dopo cena, salvo che le parti, sentita la minore, abbiano concordato per il pernottamento. Se le parti hanno concordato per il pernottamento, e il giorno successivo è giorno scolastico, il padre provvederà ad accompagnare
2 la figlia a scuola, in caso contrario la accompagnerà presso l'abitazione della madre, entro le ore 9:00.
trascorrerà, altresì, con il padre un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alla Per_2 domenica sera, da concordare in ragione delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e degli impegni lavorativi del padre.
d) Per le vacanze natalizie, ognuno dei genitori potrà vedere e tenere con sé la figlia alternando tra loro di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno, tale alternanza per l'anno corrente partirà dal padre che la terrà il giorno di Natale.
Per le vacanze pasquali, ognuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, tale alternanza per l'anno corrente partirà dalla madre, che la terrà il giorno di Pasqua. È facoltà dei S ig.ri e Pt_2 Pt_1 all'occorrenza, concordare variazioni dei tempi di visita e frequentazione della figlia presso ciascuno durante le suddette festività.
e) Per le vacanze estive, la minore trascorrerà almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambe le part i e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, salvo diverso accordo tra le parti, sentita la minore.
f) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
g) Il Sig. o provvederà a versare alla Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_3 Pt_1 mantenimento dei figli la somma di Euro 400,00 mensili (euro 200,00 a figlio) da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario bancario entro il giorno quindici di ogni mese a partire luglio 2025, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie fatte nell'interesse dei figli così come individuate dall'art. 6 del Protocollo di intesa del Tribunale di Pistoia del 2018.
I documenti fiscali di ogni spesa sostenuta nell'interesse dei figli saranno, ove possibile, intestati ai figli, e saranno rimborsate all'altro genitore entro 5 giorni dalla spesa, previa esibizione dei giustificativi di spesa.
Il contributo per il mantenimento dei figli a carico del Sig. di Euro 400,00 mensili è Pt_2 stato determinato tenuto conto dell'attuale dell'assegno unico familiare che spetterà in via C esclusiva alla sig. a far data dal mese di luglio 2025, con espressa rinuncia del Sig. Pt_1
o in favore della Sig.ra NE e con impegno ed obbligo del Sig. o, sin quando Pt_3 Pt_3
l'Inps non corrisponderà direttamente alla Sig.ra l'assegno unico universale per entrambi Pt_1
i figli, a versare alla Sig.ra gli i mporti percepiti a decorrere dal mese di luglio 2025. Pt_1
3 h) Le spese legali del presente procedimento saranno a carico di entrambe le parti in egual misura”.
Lette le note scritte depositate dalle parti e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e in data 23.09.1990 in IT (PT), trascritto nei registri degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di San Marcello IT al n. 2, P.II serie A, anno
1990, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di San Marcello IT di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
NU NZ ST BI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. ST BI Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. NU NZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1887/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 20.10.2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(PT) il 15.10.1971, residente in [...], frazione La Lima, via
Nazionale n 209/213, rappresentata e difesa dall'avv.ta Simona Oleari ed elettivamente domiciliata presso il suo studi o sito in Pistoia, via Bolognese n. 246, giusta procura in atti e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente San Marcello IT (PT), via Nazionale n. 159, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Ciuffardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Pisa, via G. Oberdan n.24, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.10.2025 i signori e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 23.09.1990 in Parte_2
IT (PT) e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 4.03.2006), Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (il 10.10.2009) , Per_2 essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Pistoia nel procedimento di separazione (r.g. n. 210/2024 v.g.), conclusosi con sentenza n. 52/2024, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“a) La figlia minore , verrà affidata ad entrambi i genitori secondo l'istituto Per_2 dell'affidamento condiviso, con domicilio formale e prevalente presso la madre.
L'esercizio della responsabilità genitoriale spetterà ad entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli, che saranno assunte dai medesimi di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Il figlio oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere Per_1 presso la madre.
b) In ordine alla gestione e cura dei figli, la sig.ra si farà carico del mantenimento Pt_1 ordinario di entrambi i figli e dunque di tutte le esigenze ordinarie e quotidiane che comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le esigenze conn esse al vitto, all'abbigliamento, alle spese di cura e di accudimento quotidiano, scolastiche ecc., così come individuate nel protocollo di intesa del Tribunale di Pistoia del 2018.
c) trascorrerà con il padre almeno due giorni infrasettimanali di cui almeno uno con Per_2 pernottamento che saranno, di volta in volta, concordati tra le parti, sentita la minore, almeno sette giorni prima, tenendo conto dei turni di lavoro del padre non ché delle esigenze della minore. Se il giorno concordato è un giorno in cui la minore frequenta la scuola, il sig. Pt_2 andrà a prendere la figlia all'uscita di scuola e la terrà con sé sino a dopo cena, salvo diverso accordo e salvo che le parti, sent ita la minore, abbiano concordato per il pernottamento. Se il giorno concordato è sabato o domenica o altro giorno di festa, il sig. andrà a prendere Pt_2 la figlia a 12:00 presso l'abitazione della madre e la terrà sino a dopo cena, salvo che le parti, sentita la minore, abbiano concordato per il pernottamento. Se le parti hanno concordato per il pernottamento, e il giorno successivo è giorno scolastico, il padre provvederà ad accompagnare
2 la figlia a scuola, in caso contrario la accompagnerà presso l'abitazione della madre, entro le ore 9:00.
trascorrerà, altresì, con il padre un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alla Per_2 domenica sera, da concordare in ragione delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e degli impegni lavorativi del padre.
d) Per le vacanze natalizie, ognuno dei genitori potrà vedere e tenere con sé la figlia alternando tra loro di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno, tale alternanza per l'anno corrente partirà dal padre che la terrà il giorno di Natale.
Per le vacanze pasquali, ognuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, tale alternanza per l'anno corrente partirà dalla madre, che la terrà il giorno di Pasqua. È facoltà dei S ig.ri e Pt_2 Pt_1 all'occorrenza, concordare variazioni dei tempi di visita e frequentazione della figlia presso ciascuno durante le suddette festività.
e) Per le vacanze estive, la minore trascorrerà almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambe le part i e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, salvo diverso accordo tra le parti, sentita la minore.
f) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
g) Il Sig. o provvederà a versare alla Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_3 Pt_1 mantenimento dei figli la somma di Euro 400,00 mensili (euro 200,00 a figlio) da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario bancario entro il giorno quindici di ogni mese a partire luglio 2025, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie fatte nell'interesse dei figli così come individuate dall'art. 6 del Protocollo di intesa del Tribunale di Pistoia del 2018.
I documenti fiscali di ogni spesa sostenuta nell'interesse dei figli saranno, ove possibile, intestati ai figli, e saranno rimborsate all'altro genitore entro 5 giorni dalla spesa, previa esibizione dei giustificativi di spesa.
Il contributo per il mantenimento dei figli a carico del Sig. di Euro 400,00 mensili è Pt_2 stato determinato tenuto conto dell'attuale dell'assegno unico familiare che spetterà in via C esclusiva alla sig. a far data dal mese di luglio 2025, con espressa rinuncia del Sig. Pt_1
o in favore della Sig.ra NE e con impegno ed obbligo del Sig. o, sin quando Pt_3 Pt_3
l'Inps non corrisponderà direttamente alla Sig.ra l'assegno unico universale per entrambi Pt_1
i figli, a versare alla Sig.ra gli i mporti percepiti a decorrere dal mese di luglio 2025. Pt_1
3 h) Le spese legali del presente procedimento saranno a carico di entrambe le parti in egual misura”.
Lette le note scritte depositate dalle parti e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e in data 23.09.1990 in IT (PT), trascritto nei registri degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di San Marcello IT al n. 2, P.II serie A, anno
1990, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di San Marcello IT di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
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