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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 71/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 16.1.2024
da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12
- ricorrente –
rappresentati e difesi dall'Avvocato SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso, digitalmente domiciliate presso il suo indirizzo PEC
Email_1
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_2
, Dott. Stefano Favaro, Dott. Stefano Capponi e Dott.ssa , ed
[...] Testimone_1
1 elettivamente domiciliato in Venezia presso l' , via Controparte_2
Forte Marghera n. 191
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
IN PRINCIPALITÀ: accertarsi e/o dichiararsi il diritto delle ricorrenti alla “carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13.7.2015
n. 107 per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il
, in persona del Ministro pro tempore, ad assegnare a ciascuna Controparte_1
ricorrente la predetta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare nel borsellino elettronico di ciascuna di esse la somma di € 500,00 per ognuno degli anni scolastici indicati in premessa, per gli importi totali indicati qui di seguito, e precisamente:
- aa.ss. 2017 – 2022 (5 anni) € 2.500,00 Parte_1
- aa.ss. 2018 – 2022 (4 anni) € 2.000,00 Parte_2
- aa.ss. 2017 – 2021 (4 anni) € 2.000,00 Parte_13
- aa.ss. 2020 – 2022 (2 anni) € 1.000,00 Parte_3
- .s. 2021 – 2022 (1 anno) € 500,00 Parte_4
- a.s. 2021 – 2022 (1 anno) € 500,00 Parte_5
- aa.ss. 2019 – 2022 (3 anni) € 1.500,00 Parte_6
- aa.ss. 2019 – 2022 (3 anni) € 1.500,00 Parte_7
- aa.ss. 2018 – 2022 (4 anni) € 2.000,00 Parte_8
- a.s. 2021 – 2022 (1 anno) € 500,00 Parte_9
- a.s. 2021 – 2022 (1 anno) € 500,00 Parte_10
- aa.ss. 2017 – 2021 (4 anni) € 2.000,00 Parte_11
- aa.ss. 2020 – 2022 (2 anni) € 1.000,00. Parte_12
maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio si accerti che una o più o tutte le ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto della fuoriuscita dal circuito scolastico, la domanda di condanna
2 del al pagamento delle somme indicate “in principalità” deve Controparte_1
intendersi formulata a titolo di risarcimento del danno subito da ciascuna ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito.
IN OGNI CASO: spese, contributo unificato (€ 49,00), compensi professionali ex D.M. 13.8.2022
n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore delle ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Per parte resistente:
- dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti al punto 2);
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti indicati in epigrafe oltre a e Parte_14 Parte_13
esponevano di avere ricevuto incarichi di supplenza come docenti nel corso di
[...]
taluni anni scolastici, ed agivano in giudizio nei confronti del Controparte_1
lamentando la mancata corresponsione a loro favore, proprio in quanto
[...]
titolari di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludevano affinché fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
3 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a loro favore dell'importo nominale di Controparte_1
valore corrispondente, oltre accessori, quale contributo alla formazione professionale,
tramite accredito su detta Carta.
2. Il costituendosi in giudizio eccepiva in via Controparte_1
preliminare il difetto di competenza territoriale in relazione a , e Parte_14
, l'intervenuta prescrizione quinquennale per talune Parte_13
annualità in relazione ad alcuni ricorrenti e il difetto di interesse ad agire per Pt_15
in quanto già immessa in ruolo per l'a.s. 21/22. Nel merito negava la
[...]
spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, e che ciò
violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che a parte ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente.
3. In sede di prima udienza veniva dichiarata l'incompetenza territoriale in relazione alla domanda di , e;
ivi il difensore di parte Parte_14 Parte_13
ricorrente chiedeva di introdurre domanda subordinata tesa al risarcimento del danno derivante dalla mancata erogazione della carta docente, ed il eccepiva CP_1
l'inammissibilità della nuova domanda. La causa veniva quindi rinviata per la discussione, ove perveniva all'udienza odierna previo deposto di note conclusive e del deposito da parte ricorrente di documentazione afferente all'inserimento dei ricorrenti nel circuito scolastico.
§ § § § § § § § § §
4. Va premesso che i ricorrenti lamentano il mancato accredito sulla “Carta elettronica”
del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s.:
- aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 (tutte Parte_1
supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche)
4 - aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (tutte supplenze annuali o Parte_2
fino al termine delle attività didattiche)
- aa.ss. 2020/21 e 2021/22 (tutte supplenze annuali o fino al termine Parte_3
delle attività didattiche)
- .s. 2021/22 (supplenza fino al termine delle attività didattiche) Parte_4
- a.s. 2021/22 (supplenza fino al termine delle attività didattiche) Parte_5
- aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (tutte supplenze Parte_6
annuali o fino al termine delle attività didattiche)
- aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (tutte supplenze annuali o fino Parte_7
al termine delle attività didattiche)
- aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (tutte supplenze annuali Parte_8
o fino al termine delle attività didattiche)
- a.s. 2021/22 (supplenza fino al termine delle attività didattiche) Parte_9
- a.s. 2021/22 (supplenza annuale) Parte_10
- aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 (tutte supplenze annuali Parte_11
o fino al termine delle attività didattiche) – si rileva che la ricorrente non ha agito per l'a.s.
21/22 nel quale era assunta in ruolo, contrariamente a quanto dedotto dal;
CP_1
- aa.ss. 2020/21 e 2021/22 (tutte supplenze annuali o fino al termine Parte_12
delle attività didattiche)
5. E' documentato l'attuale inserimento di tutti i ricorrenti nel cd. “circuito scolastico”.
6. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
5 7. Quindi la carta docente avrebbe dovuto essere assegnata con accredito di € 500,00 per anno scolastico in relazione ai ricorrenti ed alle annualità scolastiche tutte sopra suindicate.
8. Il diritto all'accredito è tuttavia prescritto, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso avvenuta il 29.01.2024, per l'.a.s.
2017/2018 in relazione ai ricorrenti , e Parte_1 Parte_11
, e quello relativo all'.a.s. 2018/2019 richiesto dai ricorrenti
[...] [...]
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_8 Parte_11
. Sul punto si conviene con Cass., 29961/23 secondo cui il termine di
[...]
prescrizione è quinquennale ex art. 2958 n. 4 c.c. e decorre dalla stipulazione del contratto o dalla successiva data di apertura dei termini per l'inserimento della richiesta nel portale apposito.
9. In relazione alle altre annualità, considerato l'attuale inserimento nel circuito scolastico
- da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento -, va accolta la pretesa svolta in ricorso per:
- per € 1.500,00 Parte_1
- per € 1.500,00 Parte_2
- per € 1.000,00 Parte_3
- er € 500,00 Parte_4
- per € 500,00 Parte_5
- per € 1.500,00 Parte_6
- per € 1.500,00 Parte_7
- per € 1.500,00 Parte_8
- per € 500,00 Parte_9
- per € 500,00 Parte_10
- per € 1.000,00 Parte_11
- per € 1.000,00 Parte_12
6 con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a loro CP_1
favore, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, sono compensate per un quarto in ragione della reciproca soccombenza e per il residuo poste a carico del , con liquidazione a CP_1
favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario, stante la prevalente soccombenza dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica a favore di:
- per € 1.500,00 Parte_1
- per € 1.500,00 Parte_2
- per € 1.000,00 Parte_3
- er € 500,00 Parte_4
- per € 500,00 Parte_5
- per € 1.500,00 Parte_6
- per € 1.500,00 Parte_7
- per € 1.500,00 Parte_8
- per € 500,00 Parte_9
- per € 500,00 Parte_10
- per € 1.000,00 Parte_11
- per € 1.000,00 Parte_12
e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior CP_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Compensa per un quarto le spese di lite tra le parti, e condanna il convenuto a CP_1
rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato antistatario - le residue spese di
7 lite, liquidate in € 7.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 118,50.
Venezia, 22/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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