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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/05/2025, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16018/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16018/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 maggio 2025 ad ore innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. MARINELLI Parte_1 VINCENZO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. DI PATRIZIO PAOLA Controparte_1 LUISA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16018/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARINELLI VINCENZO elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 5 20121 presso il difensore avv. MARINELLI VINCENZO CP_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. DI PATRIZIO PAOLA LUISA elettivamente domiciliato in PIAZZALE LORETO, 1 20131
presso il difensore avv. DI PATRIZIO PAOLA LUISA CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
XXX
Il presente giudizio prende origine dall'opposizione al ricorso per ingiunzione di pagamento n 19481/20222 inerente asseriti debiti dell'opponente, nei confronti del pagina 2 di 5 Condominio opposto di per spese condominiali per Controparte_1
complessivi €. 13.877,55 oltre interessi legali e spese di procedura monitoria ed accessori di legge.
La soc Imm.re Dosme ha chiesto la revoca del decreto, deducendo l'illegittimità delle delibere del 15/7/2021 e 19/10/2021 di approvazione del consuntivo e preventivo
2019/2020 e 20202/2021, ritenendo non dovute le somme ingiunte
La causa, senza necessità di seguito istruttorio passa ora in decisione.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
La soc. attrice muove diversi motivi di opposizione, che vengono evidenziati:
Sulla tempestività della notifica del decreto ingiuntivo
L'opponente ha eccepito la tardività della notifica del decreto ingiuntivo n. 19481/2022, assumendo il superamento del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Tale eccezione non può essere accolta.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il decreto è stato consegnato all'Ufficiale giudiziario in data 30 gennaio 2023.
La notifica non si è perfezionata per irreperibilità del destinatario, ma è stata ripresa e conclusa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 28 febbraio 2023. Secondo Cass. S.U. n.
17352/2009, tale modalità è idonea a garantire la tempestività della notifica, purché riattivata entro un tempo ragionevole, come avvenuto nel caso di specie.
Sulla validità del decreto ingiuntivo opposto
L'opposizione si fonda sull'assunto secondo cui il decreto sarebbe nullo per essere stato emesso sulla base di un bilancio preventivo poi superato dal consuntivo. Il ricorso monitorio è stato depositato il 4 agosto 2022; il decreto è stato emesso il 18 novembre
2022. Il consuntivo 2021/2022 è stato approvato solo in data 23 novembre 2022.
L'amministratore era dunque pienamente legittimato ad agire ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., sulla base del preventivo vigente. La giurisprudenza ha da tempo chiarito la piena legittimità di tale procedura (Cass. n. 2242/2016).
Sull'efficacia delle delibere condominiali impugnate:
pagina 3 di 5 Le delibere del 15 luglio 2021 e del 19 ottobre 2021, poste a fondamento della pretesa monitoria, sono state confermate con sentenza n. 3854/2024, poi confermata in appello con sentenza n. 309/2025.
Tali delibere sono quindi da considerarsi valide ed efficaci, ai sensi dell'art. 1137 c.c., e vincolanti per tutti i condomini fino ad eventuale annullamento, non intervenuto nel caso di specie.
Sulla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.
L'opponente ha chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del contenzioso sull'impugnazione delle delibere. Tale giudizio è stato però definito in via definitiva, per cui non sussiste alcun presupposto per accogliere l'istanza di sospensione.
Sui pagamenti effettuati:
Non risultano provati pagamenti parziali riferibili al credito ingiunto. I versamenti effettuati sono stati imputati ad annualità diverse e non incidono sulla pretesa monitoria azionata.
In conclusione:
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 19481/2022, emesso in data 18.11.2022 – 2.12.2022 dal Tribunale di Milano;
pagina 4 di 5 - condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16018/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 maggio 2025 ad ore innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. MARINELLI Parte_1 VINCENZO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. DI PATRIZIO PAOLA Controparte_1 LUISA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16018/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARINELLI VINCENZO elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 5 20121 presso il difensore avv. MARINELLI VINCENZO CP_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. DI PATRIZIO PAOLA LUISA elettivamente domiciliato in PIAZZALE LORETO, 1 20131
presso il difensore avv. DI PATRIZIO PAOLA LUISA CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
XXX
Il presente giudizio prende origine dall'opposizione al ricorso per ingiunzione di pagamento n 19481/20222 inerente asseriti debiti dell'opponente, nei confronti del pagina 2 di 5 Condominio opposto di per spese condominiali per Controparte_1
complessivi €. 13.877,55 oltre interessi legali e spese di procedura monitoria ed accessori di legge.
La soc Imm.re Dosme ha chiesto la revoca del decreto, deducendo l'illegittimità delle delibere del 15/7/2021 e 19/10/2021 di approvazione del consuntivo e preventivo
2019/2020 e 20202/2021, ritenendo non dovute le somme ingiunte
La causa, senza necessità di seguito istruttorio passa ora in decisione.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
La soc. attrice muove diversi motivi di opposizione, che vengono evidenziati:
Sulla tempestività della notifica del decreto ingiuntivo
L'opponente ha eccepito la tardività della notifica del decreto ingiuntivo n. 19481/2022, assumendo il superamento del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Tale eccezione non può essere accolta.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il decreto è stato consegnato all'Ufficiale giudiziario in data 30 gennaio 2023.
La notifica non si è perfezionata per irreperibilità del destinatario, ma è stata ripresa e conclusa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 28 febbraio 2023. Secondo Cass. S.U. n.
17352/2009, tale modalità è idonea a garantire la tempestività della notifica, purché riattivata entro un tempo ragionevole, come avvenuto nel caso di specie.
Sulla validità del decreto ingiuntivo opposto
L'opposizione si fonda sull'assunto secondo cui il decreto sarebbe nullo per essere stato emesso sulla base di un bilancio preventivo poi superato dal consuntivo. Il ricorso monitorio è stato depositato il 4 agosto 2022; il decreto è stato emesso il 18 novembre
2022. Il consuntivo 2021/2022 è stato approvato solo in data 23 novembre 2022.
L'amministratore era dunque pienamente legittimato ad agire ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., sulla base del preventivo vigente. La giurisprudenza ha da tempo chiarito la piena legittimità di tale procedura (Cass. n. 2242/2016).
Sull'efficacia delle delibere condominiali impugnate:
pagina 3 di 5 Le delibere del 15 luglio 2021 e del 19 ottobre 2021, poste a fondamento della pretesa monitoria, sono state confermate con sentenza n. 3854/2024, poi confermata in appello con sentenza n. 309/2025.
Tali delibere sono quindi da considerarsi valide ed efficaci, ai sensi dell'art. 1137 c.c., e vincolanti per tutti i condomini fino ad eventuale annullamento, non intervenuto nel caso di specie.
Sulla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.
L'opponente ha chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del contenzioso sull'impugnazione delle delibere. Tale giudizio è stato però definito in via definitiva, per cui non sussiste alcun presupposto per accogliere l'istanza di sospensione.
Sui pagamenti effettuati:
Non risultano provati pagamenti parziali riferibili al credito ingiunto. I versamenti effettuati sono stati imputati ad annualità diverse e non incidono sulla pretesa monitoria azionata.
In conclusione:
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 19481/2022, emesso in data 18.11.2022 – 2.12.2022 dal Tribunale di Milano;
pagina 4 di 5 - condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
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