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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4048/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4048/2021
Oggi 24 gennaio 2025 ad ore 9:05 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Romeo, il quale dichiara di aver depositato sentenza del Tribunale Penale di Catania emessa alla fine dello scorso anno, nella quale è stata accertata la penale responsabilità del convenuto in relazione al fatto in questa sede allegato come generatore dell'obbligazione risarcitoria;
chiede ammettersi tale produzione in quanto sopravvenuta alla perenzione delle preclusioni istruttorie.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., riservando di deliberare in sede decisoria sull'odierna istanza di parte attrice.
L'avv. Romeo precisa le conclusioni come da citazione e discute oralmente la causa come da difese in atti.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
4048/2021 promossa da:
, ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( , ( ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. FABRIZIO Parte_5 C.F._5
ROMEO, elettivamente domiciliato in CATANIA, VIA ALBERTO MARIO 74
contro
) contumace Controparte_1 C.F._6
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da , Parte_1 Pt_2
, e nei confronti di per
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
le motivazioni di seguito esposte.
1.1. ha allegato (e provato) di essere stato aggredito in data 20 ottobre 2017, Parte_1 alle ore 12:00 circa, da un cane di grossa taglia di proprietà dell'odierno convenuto, mentre transitava a bordo della propria bicicletta, in prossimità dell'animale; il cane sfuggiva al controllo del padrone
(l'odierno convenuto e si avventava - facendolo rovinare al suolo - Controparte_1 sull'attore, il quale riportava una tetraplegia livello neurologico C4, alvo e vescica neurologici (cfr. docc. 3 e 4 allegati alla citazione). pagina 2 di 13 agisce pertanto in questa sede chiedendo condannarsi Parte_1 Controparte_1
– contumace, pur regolarmente evocato in giudizio - al risarcimento del sofferto danno,
[...]
comprensivo anche del profondo mutamento, dal giorno del sinistro, della qualità e delle proprie abitudini di vita, atteso che lo stesso, oltre a dover eseguire quotidianamente un trattamento riabilitativo e farmacologico di supporto, è confinato in carrozzina con uso di collare ed è totalmente dipendente dai propri familiari per tutte le attività della vita quotidiana - compresa l'assunzione di cibo – e non è in grado di muovere alcuna parte del proprio corpo, fatta eccezione per il capo.
Da qui, anche le domande di risarcimento del danno non patrimoniale patito in termini di sofferenza soggettiva in conseguenza del mutamento peggiorativo delle abitudini di vita e lesione del rapporto parentale, come proposte dalla di lui moglie e dai figli , e Parte_2 Pt_3 Pt_4 [...]
. Pt_5
Ciò premesso, osserva il Tribunale che il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno provocato da un animale è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre grava sul convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, non essendo infatti sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale: ciò perché la responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario di un animale - o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso - per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. civ. 15895/2011).
La giurisprudenza di legittimità in tema di danni cagionati da un animale ha infatti chiarito che la responsabilità dei proprietari è presunta e fondata non già sulla colpa, bensì sul rapporto di fatto con l'animale: per l'effetto, “[…] il proprietario risponde in ogni caso ed in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito […]” (in questi termini, Cass. civ. n. 28652/2017).
Nel caso che ci occupa, l'attore ha in primo luogo provato l'evento dannoso allegato in citazione, nonché la dinamica del tragico incidente.
In particolare, dalla documentazione in atti emerge che, a seguito delle gravi lesioni patite da
, la Procura della Repubblica presso l'intestato ufficio ha disposto nei confronti Parte_1 dell'odierno convenuto, il decreto di citazione a giudizio per il reato di del reato di cui all'art. 590 c.p. in relazione all'art. 583 comma 2 c.p., “perché con colpa consistita in negligenza ed imprudenza, ovvero omettendo di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le reazioni del suo cane di razza corso che assaliva il sig. mentre lo stesso circolava in bicicletta sulla pubblica via e ne Parte_1
pagina 3 di 13 provocava la caduta al suolo, cagionava a quest'ultimo lesioni personali gravissime, segnatamente tetraplegia livello neurologico C4, alvo e vescica neurologici” (cfr. doc. 13 allegato alla citazione).
Quanto all'utilizzabilità nel presente giudizio degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che il giudice di merito può liberamente avvalersi anche delle risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice;
la relativa motivazione del provvedimento così assunto dall'autorità giudiziaria non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta è estesa a tutte le successive risultanze probatorie e non si limita ad un apprezzamento della sola fonte di prova penalistica, utilizzata invece come utile e concorrente elemento di giudizio (Cass. civ. 20335/2004).
Peraltro, l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove c.d. atipiche, quali sono, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari
(Cass. civ. 2947/2023).
Ebbene, lo stesso convenuto sentito a sommarie informazioni sui fatti per cui è causa immediatamente dopo l'accaduto – e prima di essere interrotto a seguito dell'emerge di indizi di reità – ha dichiarato quanto segue: “[…] sono proprietario di un cane di razza Corso di nome “ che Pt_6
ho preso in affidamento da un privato in attesa di fare il passaggio di proprietà; verso le ore 11:00 del
20 ottobre c.a. sceso con il mio cane, che tengo con me in Viale Tirreno 4, per farlo passeggiare sulle aiuole antistanti il predetto viale Tirreno. Mentre passeggiavo tenendo il cane al guinzaglio, all'altezza del civico 11 circa, scendeva dalla corsia di marcia in direzione via Galermo, radente il marciapiede, un uomo a bordo della sua bici da strada, del quale successivamente ho saputo si chiamasse T_
. Improvvisamente il mio cane, probabilmente infastidito dal rumore delle ruote della bici, si è
[...]
improvvisamente alzato sulle zampe posteriori e passandomi davanti si è lanciato con le zampe anteriori verso la bici, facendo cadere l' per terra […]” (cfr. doc. 11 allegato alla citazione). T_
Agli atti vi sono anche le dichiarazioni acquisite dalle persone informate sui fatti Pt_3
e entrambi sopraggiunti immediatamente dopo l'occorso evento.
[...] Parte_7
In particolare, ha dichiarato quanto segue: “[…] il giorno dell'incidente in Parte_3
questo Viale Tirreno, eravamo io ed un mio collega tale in monte Bike e mio padre in Parte_7
sella alla sua bici da strada e con regolare caschetto. Preciso che mio padre si trovava circa 100 metri più avanti rispetto a noi, visto che ci eravamo fermati a prendere dell'acqua da una fontanella. Ad un certo punto ho visto mio padre per terra al centro della carreggiata e la sua bici a circa 15 metri di distanza, quasi sull'aiuola. Nella circostanza ho chiesto a mio padre, che tenevo debitamente sveglio,
pagina 4 di 13 cosa fosse successo e questi mi ha risposto che un grosso cane di razza corso, improvvisamente gli balzava addosso facendolo cadere per terra […]” (cfr. doc. 10 allegato alla citazione).
Anche la persona informata sui fatti ha precisato di aver visto “[…] il sig. Parte_7
per terra quasi al centro della carreggiata mentre la sua bici era per terra vicino al Parte_1
marciapiede. In un primo istante ho temuto che fosse addirittura morto in quanto non Parte_1
si muoveva ma successivamente ho visto che riusciva a parlare anche se immediatamente avvertiva la paralisi agli arti superiori e inferiori […] Vicino a ho notato un uomo che ci riferiva Parte_1
di aver già chiamato il 118 e nella circostanza sono venuto a conoscenza che il predetto era il proprietario del cane […] ricordo che il proprietario del cane non aveva in mano nessun guinzaglio
[…]” (cfr. doc. 12 allegato alla citazione).
Le superiori dichiarazioni sono da considerarsi attendibili perché, oltre ad essere intrinsecamente coerenti, sono state rese a breve distanza di tempo rispetto all'incidente.
Da ultimo, parte attrice ha prodotto agli atti del processo documentazione la cui formazione è sopravvenuta allo spirare delle preclusioni processuali (ed è pertanto ammissibile ex art. 153, co. II
c.p.c.), dalla quale è dato evincersi che il locale Tribunale penale ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno convenuto nella commissione del fatto illecito a cagione del quale gli attori chiedono in questa sede il ristoro del danno patito (si veda, in merito, la sentenza n. 6702 emessa dal
Tribunale penale di Catania in data 29 novembre 2022, depositata da parte attrice agli atti del processo in data 21 gennaio 2025).
A fronte della dinamica dei fatti come globalmente emersa dall'istruttoria processuale è ragionevole escludersi la sussistenza di un fattore esterno imprevedibile, inevitabile ed eccezionale nella causazione del danno: parte attrice ha quindi adeguatamente dimostrato l'esistenza del rapporto eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo.
Alla luce, poi, dei condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal Tribunale, a seguito del comportamento dell'animale riportò una “compressione midollare spinale Parte_1
C5-C6 e contusione polmonare”, lesioni da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica provata dal medesimo attore nel corso del giudizio;
in particolare, il perito ha affermato quanto segue:
“[…] risulta compatibile sotto il profilo medico-legale con la dinamica del sinistro descritto nell'atto di citazione. Risultano soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità. In particolare, le lesioni riportate sono compatibili secondo il criterio cronologico (epoca del sinistro e comparsa della lesività traumatica), topografico (sede della lesività), modale e dell'efficienza lesiva (dinamica del sinistro) e dell'esclusione di altre cause (assenza di altre cause documentali che giustifichino
l'insorgenza delle lesioni). La sintomatologia soggettiva, l'obiettività rilevata e gli accertamenti clinici
pagina 5 di 13 e strumentali effettuati hanno fornito elementi tecnici a conferma degli esiti del trauma riportato, avvenuto in data 20 ottobre 2017 […]” (cfr. pag. 20 della consulenza tecnica d'ufficio).
Peraltro, il consulente tecnico d'ufficio, nelle conclusioni cui è pervenuto - pienamente condivisibili perché tratte previa scrupolosa analisi della storia clinica del soggetto e della documentazione sanitaria prodotta in atti, oltre che sorrette da adeguata motivazione - ha accertato che
“[…] presenta un quadro di tetraplegia con livello neurologico C4, movimenti residui Parte_1 all'arto superiore sn, assenti a dx, che non consentono alcun grado di autonomia. Presenza di movimenti residui non funzionali a carico dei flessori plantari bilaterali;
assenti i movimenti a carico dei muscoli prossimali. Anestesia dalla linea sottomammilare in giù. VO e Vescica neurologici.
Totale e grave dipendenza da terzi in tutte le attività della vita quotidiana compresa l'assunzione del cibo. Importante deflessione del tono dell'umore con disturbo dell'adattamento cronico grave. Gli esiti residuati sono ormai stabilizzati e non si ritiene siano suscettibili di miglioramento […] La sofferenza, derivante dalle menomazioni, correlata al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo e permanente rientra nei parametri di elevatissima […]” (cfr. pagg. 23-24 della consulenza tecnica d'ufficio).
Quanto sinora esposto è quindi sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da . Parte_1
1.2. Si procede ora alla quantificazione del risarcimento del danno spettante a . Parte_1
Dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio emerge che è affetto da “[…] Parte_1 tetraplegia con livello neurologico C4, movimenti residui all'arto superiore sn, assenti a dx, che non consentono alcun grado di autonomia […]”; tutto ciò è nel complesso valutabile alla stregua di danno biologico/dinamico-relazionale permanente in misura dell'85% (cfr. pagg. 23-24 della consulenza tecnica d'ufficio).
ha quindi diritto al risarcimento del c.d. pregiudizio biologico consistente nella Parte_1 menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante), la quale è sempre presente in caso di accertata invalidità e prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito. Tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali e ricreative, e deve essere risarcito indipendentemente dall'esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale.
Con riguardo alla nozione di danno biologico, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente
pagina 6 di 13 patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (Cass. nn. 26972/2008, 26973/2008, 26974/2008 e 26975/2008).
All'attore vanno quindi liquidate anche le sofferenze morali subite a seguito dell'evento dannoso poc'anzi descritto, rientranti però - come precisato nelle sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e
26975 sopra citate – “nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”; peraltro, “[…] dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”: del resto, “è compito del giudice accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore – uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione” (cfr. punto 4.8 delle citate sentenze).
Va dunque superata la frammentazione delle voci di danno alla salute di cui all'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza tradizionali, dovendosi ricondurre le stesse all'unitaria nozione di danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
Anche più di recente è stato ribadito che “la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale
(costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni” (Cass. 687/2014).
pagina 7 di 13 Alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, dunque, il giudice non può riconoscere insieme al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale anche il ristoro delle altre fattispecie di danni variamente denominate, in quanto, altrimenti, finirebbe per compiere un'ingiustificata duplicazione risarcitoria (tra le tante, Cass. 1361/2014; Cass. 531/2014; Cass. 11950/2013; Cass.
8360/2010).
Nella liquidazione del danno non patrimoniale, premesso che l'unico criterio utilizzabile è quello equitativo e stante la mancanza di elementi sicuri ed attendibili a cui ancorare la determinazione del valore della salute, ritiene il Tribunale di dover utilizzare la Tabella elaborata dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano – peraltro, recentemente aggiornata -, che costituisce
“parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui all'art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c., comma 1” (così Cass. 12408/2011 in motivazione, la quale ha altresì rilevato che, dal 2009, le nuove tabelle del Tribunale di Milano, significativamente denominate - in ossequio ai principi enunciati dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione del 2008 - non più "Tabella per la liquidazione del danno biologico", bensì "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" -, “non hanno
"cancellato" il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, e cioè "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale”).
Detto sistema di liquidazione del danno non patrimoniale – secondo, cioè, il c.d. punto d'invalidità - è commisurato alla gravità della lesione dell'integrità psico-fisica subita dal danneggiato
(percentuale d'invalidità) ed è reso flessibile in rapporto all'età del danneggiato stesso, e ciò in considerazione della circostanza che più elevata è l'età, tanto minore è il periodo di vita residua durante il quale l'invalidità dev'essere sopportata.
Nella fattispecie, considerate le condivisibili conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, a va riconosciuta, in base alla suddetta tabella, a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale per lesioni permanenti così come sopra individuato (pregiudizio biologico e morale), la somma di € 944.146,00, determinata per un danno biologico dell'85%, tenuto conto dell'età di T_
(67 anni) all'epoca dell'evento dannoso (20 ottobre 2017) e già incrementata del 25%, così
[...]
ottemperando, in concreto, alla necessaria personalizzazione della liquidazione del danno biologico in considerazione della serietà del pregiudizio patito tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, come dimostrata dalle seguenti circostanze:
pagina 8 di 13 • l'elevatissima gravità delle lesioni riportate e l'irreversibilità della condizione di salute del danneggiato primario;
• le gravissime sofferenze fisiche e psichiche inevitabilmente patite dal danneggiato primario;
• il radicale stravolgimento delle abitudini di vita del danneggiato: dalle più elementari attività quotidiane (come deambulare e alimentarsi in via autonoma), alle attività che consentono la piena realizzazione della persona umana – essendo dimostrato, in via presuntiva, che lo stesso fosse una persona abitualmente dedita all'attività fisica e/o di svago;
• l'assoluta compromissione della vita di coppia e lo sconvolgimento della vita familiare.
Per quanto riguarda l'equo ristoro del danno non patrimoniale conseguente all'invalidità temporanea, possono liquidarsi € 34.500,00 per n. 300 giorni di inabilità temporanea assoluta.
In conclusione, risulta dovuta a , a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale, la somma complessiva di € 978.646,00 (= € 944.146,00 per risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni permanenti all'integrità psico-fisica + € 34.500,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta).
Sulla somma così liquidata, calcolata secondo valori monetari attuali, spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento lesivo (20 ottobre 2017) e sino al passaggio in giudicato della pronuncia, ovverosia sino alla data in cui, divenendo definitiva la liquidazione, il credito si converte in credito di valuta - da calcolarsi sulla stessa somma, però, de-valutata a quella data e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
1.3. Si procede ora alla quantificazione del c.d. danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale - nel cui ambito va ricompreso il danno morale soggettivo, non essendo consentita una frammentazione delle voci di danno - sofferto dai congiunti del danneggiato primario Parte_2
, ed ). Parte_4 Parte_5 Parte_3
Come le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di affermare nel 2008, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento del pregiudizio patitolo, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass. Sez. Un. 26972/2008; Cass. Sez. Un. 26973/2008; Cass. Sez. Un. 26974/2008; Cass.
Sez. Un. 26975/2008): esso va pertanto allegato e provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. 23865/2006). pagina 9 di 13 La prova del danno non patrimoniale da uccisione (o anche solo da lesione: Cass. 7844/2011) dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni (Cass. 13546/2006; Cass.
8827/2003; Cass. 8828/2003), che in argomento assumono anzi "precipuo rilievo" (Cass. Sez. Un.
6572/2006), atteso che preoccupazioni, tensioni e disagi, e, come nel caso di specie, il dolore della persona non sono suscettibili di una dimostrazione diretta (Cass. 4/2003); anzi, va anche osservato, in merito, che l'uccisione (o la macro-lesione) di una persona fa presumere da sola, ai sensi dell'art. 2727
c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o germani della vittima,
a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero (Cass. civ. 18284/2021), né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere al più valutate ai fini del quantum debeatur), gravando in tal caso sul convenuto l'onere di provare che la vittima ed il superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. civ. 22397/2022).
Le presunzioni valgono in realtà ad agevolare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (Cass. 13546/2006).
La giurisprudenza di legittimità in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale ha chiarito che “[…] il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone
l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso […]” (in questi termini, Cass. civ. 28989/2019).
Ciò premesso, deve ritenersi, con riguardo al caso di specie, che gli attori – coniuge ( Pt_2
e figli ( e ) – patiscano un profondo dolore per il proprio
[...] Pt_4 Pt_5 Parte_3
congiunto, da loro totalmente dipendente in ogni momento della vita quotidiana a causa del sinistro poc'anzi descritto e determinato dal fatto dell'animale di proprietà dell'odierno convenuto.
Ai fini di tale valutazione, dunque, l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno non patrimoniale, in assenza di elementi contrari (Cass. civ. 1203/2007).
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale per lesioni personali invalidanti di un congiunto, si ritiene senz'altro adeguata la tabella elaborata dal Tribunale di pagina 10 di 13 Milano e recentemente aggiornata nel 2024, in quanto ampiamente diffusa sul territorio nazionale ed ormai indicata come criterio “guida” per tutti i giudici di merito, oltre che in uso presso questo stesso
Tribunale anche per il caso della liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale.
Le citate tabelle prevedono, per la perdita di un genitore/figlio/coniuge non separato/parte di unione civile/convivente di fatto, il riconoscimento, a titolo di danno non patrimoniale, di una somma di denaro che va da un minimo di € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18, con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti (e relativi parametri di riferimento), al fine di “[…] aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare
l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto […]” (cfr. Osservatorio della Giustizia civile di Milano - allegato n.
2 alle Tabelle di Milano 2024).
Si procede ora a determinare, in concreto, il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie in esame (per poi procedere a moltiplicare il totale dei punti per il menzionato "valore punto" pari a € 3.911,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile a favore di Parte_2
(moglie di ) ed ai figli di quest'ultimo ed ). Parte_1 Pt_4 Pt_5 Parte_3
Tenuto conto della modalità del fatto, dell'elevata percentuale di inabilità riportata da T_
a seguito dell'illecito (85%) - con conseguente perdita totale di autonomia da parte di
[...] quest'ultimo -, della necessità per i familiari di prestare continua e costante assistenza materiale e morale, e di supporto nello svolgimento di qualsiasi attività della vita quotidiana, oltre che della gravità degli effetti che ne sono conseguiti in danno dei congiunti-vittime secondarie, si ritiene equo liquidare la somma di € 281.592,00 a favore del coniuge (di anni 70), dovendosi rispetto a Parte_2 quest'ultima presumere il rapporto di convivenza con il danneggiato primario (atteso l'obbligo per i coniugi di coabitazione ai sensi dell'art. 143 c.c.), e considerata (a) la gravissima compromissione, a cagione del tragico incidente, della relazione di coniugio in termini di abitudini di vita, di qualità della vita e anche della sfera asessuale di coppia, ed altresì (b) la presenza di altri familiari appartenenti al medesimo nucleo (i tre figli e ); Pt_4 Pt_5 Parte_3
Con riguardo ai suddetti figli, poi, si ritiene ragionevolmente equo liquidare la somma di €
234.660,00 a favore del figlio (di anni 49), la somma di € 234.660,00 a favore della Parte_3
figlia (di anni 44) e la somma di € 242.482,00 a favore del figlio (di Parte_4 Parte_5
anni 39), e ciò tenuto conto delle modalità del fatto, della gravità degli effetti che ne sono conseguiti in termini di mutamento delle abitudini di vita di ciascuno di essi, necessitando il padre di continua assistenza – e ciò a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di convivenza tra la vittima primaria ed pagina 11 di 13 i figli (non emergendo dagli atti del processo elementi dai quali poter desumere siffatta convivenza e considerata anche l'età dei suddetti), nonché la presenza di altri familiari del medesimo nucleo.
Pur nella consapevolezza del gravissimo pregiudizio subito nei termini sopra illustrati dagli attori, non ritiene il Tribunale di poter liquidare somme maggiori, non essendo stati forniti elementi ulteriori atti a dimostrare le specifiche abitudini del consorzio famigliare, oltre che l'effettiva intensità del legame tra i suoi componenti nel caso concreto.
Su tutte le superiori somme, calcolate secondo valori monetari attuali, spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dalla data dell'evento dannoso (20 ottobre 2017) e sino al passaggio in giudicato della pronuncia, ovverosia sino alla data in cui, divenendo definitiva la liquidazione, il credito si converte in credito di valuta, da calcolarsi sulle stesse somme - tuttavia de-valutate a quelle date e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche – il tutto, con aumento del compenso nella misura del 20% per aver il procuratore degli attori difeso più parti aventi la medesima posizione processuale.
Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in atti – vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa
1. condanna al risarcimento, in favore di , del danno Controparte_1 Parte_1 meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 978.646,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità e le decorrenze indicate in motivazione;
2. condanna al risarcimento, in favore di , del danno Controparte_1 Parte_2
meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 281.592,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità e le decorrenze indicate in motivazione;
3. condanna al risarcimento, in favore di , del danno Controparte_1 Parte_3
pagina 12 di 13 meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 234.660,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità e le decorrenze indicate in motivazione;
4. condanna al risarcimento, in favore di , del danno Controparte_1 Parte_4
meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 234.660,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità e le decorrenze indicate in motivazione;
5. condanna al risarcimento, in favore di , del danno Controparte_1 Parte_5
meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 242.482,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità e le decorrenze indicate in motivazione;
6. condanna al rimborso, in favore di , Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, ed , delle spese di lite che si
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_3 liquidano in € 1.713,00 per esborsi ed in € 45.541,20 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.;
7. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 24 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4048/2021
Oggi 24 gennaio 2025 ad ore 9:05 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Romeo, il quale dichiara di aver depositato sentenza del Tribunale Penale di Catania emessa alla fine dello scorso anno, nella quale è stata accertata la penale responsabilità del convenuto in relazione al fatto in questa sede allegato come generatore dell'obbligazione risarcitoria;
chiede ammettersi tale produzione in quanto sopravvenuta alla perenzione delle preclusioni istruttorie.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., riservando di deliberare in sede decisoria sull'odierna istanza di parte attrice.
L'avv. Romeo precisa le conclusioni come da citazione e discute oralmente la causa come da difese in atti.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
4048/2021 promossa da:
, ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( , ( ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. FABRIZIO Parte_5 C.F._5
ROMEO, elettivamente domiciliato in CATANIA, VIA ALBERTO MARIO 74
contro
) contumace Controparte_1 C.F._6
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da , Parte_1 Pt_2
, e nei confronti di per
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
le motivazioni di seguito esposte.
1.1. ha allegato (e provato) di essere stato aggredito in data 20 ottobre 2017, Parte_1 alle ore 12:00 circa, da un cane di grossa taglia di proprietà dell'odierno convenuto, mentre transitava a bordo della propria bicicletta, in prossimità dell'animale; il cane sfuggiva al controllo del padrone
(l'odierno convenuto e si avventava - facendolo rovinare al suolo - Controparte_1 sull'attore, il quale riportava una tetraplegia livello neurologico C4, alvo e vescica neurologici (cfr. docc. 3 e 4 allegati alla citazione). pagina 2 di 13 agisce pertanto in questa sede chiedendo condannarsi Parte_1 Controparte_1
– contumace, pur regolarmente evocato in giudizio - al risarcimento del sofferto danno,
[...]
comprensivo anche del profondo mutamento, dal giorno del sinistro, della qualità e delle proprie abitudini di vita, atteso che lo stesso, oltre a dover eseguire quotidianamente un trattamento riabilitativo e farmacologico di supporto, è confinato in carrozzina con uso di collare ed è totalmente dipendente dai propri familiari per tutte le attività della vita quotidiana - compresa l'assunzione di cibo – e non è in grado di muovere alcuna parte del proprio corpo, fatta eccezione per il capo.
Da qui, anche le domande di risarcimento del danno non patrimoniale patito in termini di sofferenza soggettiva in conseguenza del mutamento peggiorativo delle abitudini di vita e lesione del rapporto parentale, come proposte dalla di lui moglie e dai figli , e Parte_2 Pt_3 Pt_4 [...]
. Pt_5
Ciò premesso, osserva il Tribunale che il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno provocato da un animale è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre grava sul convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, non essendo infatti sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale: ciò perché la responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario di un animale - o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso - per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. civ. 15895/2011).
La giurisprudenza di legittimità in tema di danni cagionati da un animale ha infatti chiarito che la responsabilità dei proprietari è presunta e fondata non già sulla colpa, bensì sul rapporto di fatto con l'animale: per l'effetto, “[…] il proprietario risponde in ogni caso ed in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito […]” (in questi termini, Cass. civ. n. 28652/2017).
Nel caso che ci occupa, l'attore ha in primo luogo provato l'evento dannoso allegato in citazione, nonché la dinamica del tragico incidente.
In particolare, dalla documentazione in atti emerge che, a seguito delle gravi lesioni patite da
, la Procura della Repubblica presso l'intestato ufficio ha disposto nei confronti Parte_1 dell'odierno convenuto, il decreto di citazione a giudizio per il reato di del reato di cui all'art. 590 c.p. in relazione all'art. 583 comma 2 c.p., “perché con colpa consistita in negligenza ed imprudenza, ovvero omettendo di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le reazioni del suo cane di razza corso che assaliva il sig. mentre lo stesso circolava in bicicletta sulla pubblica via e ne Parte_1
pagina 3 di 13 provocava la caduta al suolo, cagionava a quest'ultimo lesioni personali gravissime, segnatamente tetraplegia livello neurologico C4, alvo e vescica neurologici” (cfr. doc. 13 allegato alla citazione).
Quanto all'utilizzabilità nel presente giudizio degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che il giudice di merito può liberamente avvalersi anche delle risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice;
la relativa motivazione del provvedimento così assunto dall'autorità giudiziaria non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta è estesa a tutte le successive risultanze probatorie e non si limita ad un apprezzamento della sola fonte di prova penalistica, utilizzata invece come utile e concorrente elemento di giudizio (Cass. civ. 20335/2004).
Peraltro, l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove c.d. atipiche, quali sono, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari
(Cass. civ. 2947/2023).
Ebbene, lo stesso convenuto sentito a sommarie informazioni sui fatti per cui è causa immediatamente dopo l'accaduto – e prima di essere interrotto a seguito dell'emerge di indizi di reità – ha dichiarato quanto segue: “[…] sono proprietario di un cane di razza Corso di nome “ che Pt_6
ho preso in affidamento da un privato in attesa di fare il passaggio di proprietà; verso le ore 11:00 del
20 ottobre c.a. sceso con il mio cane, che tengo con me in Viale Tirreno 4, per farlo passeggiare sulle aiuole antistanti il predetto viale Tirreno. Mentre passeggiavo tenendo il cane al guinzaglio, all'altezza del civico 11 circa, scendeva dalla corsia di marcia in direzione via Galermo, radente il marciapiede, un uomo a bordo della sua bici da strada, del quale successivamente ho saputo si chiamasse T_
. Improvvisamente il mio cane, probabilmente infastidito dal rumore delle ruote della bici, si è
[...]
improvvisamente alzato sulle zampe posteriori e passandomi davanti si è lanciato con le zampe anteriori verso la bici, facendo cadere l' per terra […]” (cfr. doc. 11 allegato alla citazione). T_
Agli atti vi sono anche le dichiarazioni acquisite dalle persone informate sui fatti Pt_3
e entrambi sopraggiunti immediatamente dopo l'occorso evento.
[...] Parte_7
In particolare, ha dichiarato quanto segue: “[…] il giorno dell'incidente in Parte_3
questo Viale Tirreno, eravamo io ed un mio collega tale in monte Bike e mio padre in Parte_7
sella alla sua bici da strada e con regolare caschetto. Preciso che mio padre si trovava circa 100 metri più avanti rispetto a noi, visto che ci eravamo fermati a prendere dell'acqua da una fontanella. Ad un certo punto ho visto mio padre per terra al centro della carreggiata e la sua bici a circa 15 metri di distanza, quasi sull'aiuola. Nella circostanza ho chiesto a mio padre, che tenevo debitamente sveglio,
pagina 4 di 13 cosa fosse successo e questi mi ha risposto che un grosso cane di razza corso, improvvisamente gli balzava addosso facendolo cadere per terra […]” (cfr. doc. 10 allegato alla citazione).
Anche la persona informata sui fatti ha precisato di aver visto “[…] il sig. Parte_7
per terra quasi al centro della carreggiata mentre la sua bici era per terra vicino al Parte_1
marciapiede. In un primo istante ho temuto che fosse addirittura morto in quanto non Parte_1
si muoveva ma successivamente ho visto che riusciva a parlare anche se immediatamente avvertiva la paralisi agli arti superiori e inferiori […] Vicino a ho notato un uomo che ci riferiva Parte_1
di aver già chiamato il 118 e nella circostanza sono venuto a conoscenza che il predetto era il proprietario del cane […] ricordo che il proprietario del cane non aveva in mano nessun guinzaglio
[…]” (cfr. doc. 12 allegato alla citazione).
Le superiori dichiarazioni sono da considerarsi attendibili perché, oltre ad essere intrinsecamente coerenti, sono state rese a breve distanza di tempo rispetto all'incidente.
Da ultimo, parte attrice ha prodotto agli atti del processo documentazione la cui formazione è sopravvenuta allo spirare delle preclusioni processuali (ed è pertanto ammissibile ex art. 153, co. II
c.p.c.), dalla quale è dato evincersi che il locale Tribunale penale ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno convenuto nella commissione del fatto illecito a cagione del quale gli attori chiedono in questa sede il ristoro del danno patito (si veda, in merito, la sentenza n. 6702 emessa dal
Tribunale penale di Catania in data 29 novembre 2022, depositata da parte attrice agli atti del processo in data 21 gennaio 2025).
A fronte della dinamica dei fatti come globalmente emersa dall'istruttoria processuale è ragionevole escludersi la sussistenza di un fattore esterno imprevedibile, inevitabile ed eccezionale nella causazione del danno: parte attrice ha quindi adeguatamente dimostrato l'esistenza del rapporto eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo.
Alla luce, poi, dei condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal Tribunale, a seguito del comportamento dell'animale riportò una “compressione midollare spinale Parte_1
C5-C6 e contusione polmonare”, lesioni da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica provata dal medesimo attore nel corso del giudizio;
in particolare, il perito ha affermato quanto segue:
“[…] risulta compatibile sotto il profilo medico-legale con la dinamica del sinistro descritto nell'atto di citazione. Risultano soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità. In particolare, le lesioni riportate sono compatibili secondo il criterio cronologico (epoca del sinistro e comparsa della lesività traumatica), topografico (sede della lesività), modale e dell'efficienza lesiva (dinamica del sinistro) e dell'esclusione di altre cause (assenza di altre cause documentali che giustifichino
l'insorgenza delle lesioni). La sintomatologia soggettiva, l'obiettività rilevata e gli accertamenti clinici
pagina 5 di 13 e strumentali effettuati hanno fornito elementi tecnici a conferma degli esiti del trauma riportato, avvenuto in data 20 ottobre 2017 […]” (cfr. pag. 20 della consulenza tecnica d'ufficio).
Peraltro, il consulente tecnico d'ufficio, nelle conclusioni cui è pervenuto - pienamente condivisibili perché tratte previa scrupolosa analisi della storia clinica del soggetto e della documentazione sanitaria prodotta in atti, oltre che sorrette da adeguata motivazione - ha accertato che
“[…] presenta un quadro di tetraplegia con livello neurologico C4, movimenti residui Parte_1 all'arto superiore sn, assenti a dx, che non consentono alcun grado di autonomia. Presenza di movimenti residui non funzionali a carico dei flessori plantari bilaterali;
assenti i movimenti a carico dei muscoli prossimali. Anestesia dalla linea sottomammilare in giù. VO e Vescica neurologici.
Totale e grave dipendenza da terzi in tutte le attività della vita quotidiana compresa l'assunzione del cibo. Importante deflessione del tono dell'umore con disturbo dell'adattamento cronico grave. Gli esiti residuati sono ormai stabilizzati e non si ritiene siano suscettibili di miglioramento […] La sofferenza, derivante dalle menomazioni, correlata al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo e permanente rientra nei parametri di elevatissima […]” (cfr. pagg. 23-24 della consulenza tecnica d'ufficio).
Quanto sinora esposto è quindi sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da . Parte_1
1.2. Si procede ora alla quantificazione del risarcimento del danno spettante a . Parte_1
Dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio emerge che è affetto da “[…] Parte_1 tetraplegia con livello neurologico C4, movimenti residui all'arto superiore sn, assenti a dx, che non consentono alcun grado di autonomia […]”; tutto ciò è nel complesso valutabile alla stregua di danno biologico/dinamico-relazionale permanente in misura dell'85% (cfr. pagg. 23-24 della consulenza tecnica d'ufficio).
ha quindi diritto al risarcimento del c.d. pregiudizio biologico consistente nella Parte_1 menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante), la quale è sempre presente in caso di accertata invalidità e prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito. Tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali e ricreative, e deve essere risarcito indipendentemente dall'esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale.
Con riguardo alla nozione di danno biologico, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente
pagina 6 di 13 patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (Cass. nn. 26972/2008, 26973/2008, 26974/2008 e 26975/2008).
All'attore vanno quindi liquidate anche le sofferenze morali subite a seguito dell'evento dannoso poc'anzi descritto, rientranti però - come precisato nelle sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e
26975 sopra citate – “nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”; peraltro, “[…] dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”: del resto, “è compito del giudice accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore – uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione” (cfr. punto 4.8 delle citate sentenze).
Va dunque superata la frammentazione delle voci di danno alla salute di cui all'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza tradizionali, dovendosi ricondurre le stesse all'unitaria nozione di danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
Anche più di recente è stato ribadito che “la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale
(costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni” (Cass. 687/2014).
pagina 7 di 13 Alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, dunque, il giudice non può riconoscere insieme al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale anche il ristoro delle altre fattispecie di danni variamente denominate, in quanto, altrimenti, finirebbe per compiere un'ingiustificata duplicazione risarcitoria (tra le tante, Cass. 1361/2014; Cass. 531/2014; Cass. 11950/2013; Cass.
8360/2010).
Nella liquidazione del danno non patrimoniale, premesso che l'unico criterio utilizzabile è quello equitativo e stante la mancanza di elementi sicuri ed attendibili a cui ancorare la determinazione del valore della salute, ritiene il Tribunale di dover utilizzare la Tabella elaborata dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano – peraltro, recentemente aggiornata -, che costituisce
“parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui all'art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c., comma 1” (così Cass. 12408/2011 in motivazione, la quale ha altresì rilevato che, dal 2009, le nuove tabelle del Tribunale di Milano, significativamente denominate - in ossequio ai principi enunciati dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione del 2008 - non più "Tabella per la liquidazione del danno biologico", bensì "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" -, “non hanno
"cancellato" il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, e cioè "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale”).
Detto sistema di liquidazione del danno non patrimoniale – secondo, cioè, il c.d. punto d'invalidità - è commisurato alla gravità della lesione dell'integrità psico-fisica subita dal danneggiato
(percentuale d'invalidità) ed è reso flessibile in rapporto all'età del danneggiato stesso, e ciò in considerazione della circostanza che più elevata è l'età, tanto minore è il periodo di vita residua durante il quale l'invalidità dev'essere sopportata.
Nella fattispecie, considerate le condivisibili conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, a va riconosciuta, in base alla suddetta tabella, a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale per lesioni permanenti così come sopra individuato (pregiudizio biologico e morale), la somma di € 944.146,00, determinata per un danno biologico dell'85%, tenuto conto dell'età di T_
(67 anni) all'epoca dell'evento dannoso (20 ottobre 2017) e già incrementata del 25%, così
[...]
ottemperando, in concreto, alla necessaria personalizzazione della liquidazione del danno biologico in considerazione della serietà del pregiudizio patito tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, come dimostrata dalle seguenti circostanze:
pagina 8 di 13 • l'elevatissima gravità delle lesioni riportate e l'irreversibilità della condizione di salute del danneggiato primario;
• le gravissime sofferenze fisiche e psichiche inevitabilmente patite dal danneggiato primario;
• il radicale stravolgimento delle abitudini di vita del danneggiato: dalle più elementari attività quotidiane (come deambulare e alimentarsi in via autonoma), alle attività che consentono la piena realizzazione della persona umana – essendo dimostrato, in via presuntiva, che lo stesso fosse una persona abitualmente dedita all'attività fisica e/o di svago;
• l'assoluta compromissione della vita di coppia e lo sconvolgimento della vita familiare.
Per quanto riguarda l'equo ristoro del danno non patrimoniale conseguente all'invalidità temporanea, possono liquidarsi € 34.500,00 per n. 300 giorni di inabilità temporanea assoluta.
In conclusione, risulta dovuta a , a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale, la somma complessiva di € 978.646,00 (= € 944.146,00 per risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni permanenti all'integrità psico-fisica + € 34.500,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta).
Sulla somma così liquidata, calcolata secondo valori monetari attuali, spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento lesivo (20 ottobre 2017) e sino al passaggio in giudicato della pronuncia, ovverosia sino alla data in cui, divenendo definitiva la liquidazione, il credito si converte in credito di valuta - da calcolarsi sulla stessa somma, però, de-valutata a quella data e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
1.3. Si procede ora alla quantificazione del c.d. danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale - nel cui ambito va ricompreso il danno morale soggettivo, non essendo consentita una frammentazione delle voci di danno - sofferto dai congiunti del danneggiato primario Parte_2
, ed ). Parte_4 Parte_5 Parte_3
Come le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di affermare nel 2008, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento del pregiudizio patitolo, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass. Sez. Un. 26972/2008; Cass. Sez. Un. 26973/2008; Cass. Sez. Un. 26974/2008; Cass.
Sez. Un. 26975/2008): esso va pertanto allegato e provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. 23865/2006). pagina 9 di 13 La prova del danno non patrimoniale da uccisione (o anche solo da lesione: Cass. 7844/2011) dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni (Cass. 13546/2006; Cass.
8827/2003; Cass. 8828/2003), che in argomento assumono anzi "precipuo rilievo" (Cass. Sez. Un.
6572/2006), atteso che preoccupazioni, tensioni e disagi, e, come nel caso di specie, il dolore della persona non sono suscettibili di una dimostrazione diretta (Cass. 4/2003); anzi, va anche osservato, in merito, che l'uccisione (o la macro-lesione) di una persona fa presumere da sola, ai sensi dell'art. 2727
c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o germani della vittima,
a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero (Cass. civ. 18284/2021), né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere al più valutate ai fini del quantum debeatur), gravando in tal caso sul convenuto l'onere di provare che la vittima ed il superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. civ. 22397/2022).
Le presunzioni valgono in realtà ad agevolare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (Cass. 13546/2006).
La giurisprudenza di legittimità in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale ha chiarito che “[…] il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone
l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso […]” (in questi termini, Cass. civ. 28989/2019).
Ciò premesso, deve ritenersi, con riguardo al caso di specie, che gli attori – coniuge ( Pt_2
e figli ( e ) – patiscano un profondo dolore per il proprio
[...] Pt_4 Pt_5 Parte_3
congiunto, da loro totalmente dipendente in ogni momento della vita quotidiana a causa del sinistro poc'anzi descritto e determinato dal fatto dell'animale di proprietà dell'odierno convenuto.
Ai fini di tale valutazione, dunque, l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno non patrimoniale, in assenza di elementi contrari (Cass. civ. 1203/2007).
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale per lesioni personali invalidanti di un congiunto, si ritiene senz'altro adeguata la tabella elaborata dal Tribunale di pagina 10 di 13 Milano e recentemente aggiornata nel 2024, in quanto ampiamente diffusa sul territorio nazionale ed ormai indicata come criterio “guida” per tutti i giudici di merito, oltre che in uso presso questo stesso
Tribunale anche per il caso della liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale.
Le citate tabelle prevedono, per la perdita di un genitore/figlio/coniuge non separato/parte di unione civile/convivente di fatto, il riconoscimento, a titolo di danno non patrimoniale, di una somma di denaro che va da un minimo di € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18, con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti (e relativi parametri di riferimento), al fine di “[…] aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare
l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto […]” (cfr. Osservatorio della Giustizia civile di Milano - allegato n.
2 alle Tabelle di Milano 2024).
Si procede ora a determinare, in concreto, il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie in esame (per poi procedere a moltiplicare il totale dei punti per il menzionato "valore punto" pari a € 3.911,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile a favore di Parte_2
(moglie di ) ed ai figli di quest'ultimo ed ). Parte_1 Pt_4 Pt_5 Parte_3
Tenuto conto della modalità del fatto, dell'elevata percentuale di inabilità riportata da T_
a seguito dell'illecito (85%) - con conseguente perdita totale di autonomia da parte di
[...] quest'ultimo -, della necessità per i familiari di prestare continua e costante assistenza materiale e morale, e di supporto nello svolgimento di qualsiasi attività della vita quotidiana, oltre che della gravità degli effetti che ne sono conseguiti in danno dei congiunti-vittime secondarie, si ritiene equo liquidare la somma di € 281.592,00 a favore del coniuge (di anni 70), dovendosi rispetto a Parte_2 quest'ultima presumere il rapporto di convivenza con il danneggiato primario (atteso l'obbligo per i coniugi di coabitazione ai sensi dell'art. 143 c.c.), e considerata (a) la gravissima compromissione, a cagione del tragico incidente, della relazione di coniugio in termini di abitudini di vita, di qualità della vita e anche della sfera asessuale di coppia, ed altresì (b) la presenza di altri familiari appartenenti al medesimo nucleo (i tre figli e ); Pt_4 Pt_5 Parte_3
Con riguardo ai suddetti figli, poi, si ritiene ragionevolmente equo liquidare la somma di €
234.660,00 a favore del figlio (di anni 49), la somma di € 234.660,00 a favore della Parte_3
figlia (di anni 44) e la somma di € 242.482,00 a favore del figlio (di Parte_4 Parte_5
anni 39), e ciò tenuto conto delle modalità del fatto, della gravità degli effetti che ne sono conseguiti in termini di mutamento delle abitudini di vita di ciascuno di essi, necessitando il padre di continua assistenza – e ciò a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di convivenza tra la vittima primaria ed pagina 11 di 13 i figli (non emergendo dagli atti del processo elementi dai quali poter desumere siffatta convivenza e considerata anche l'età dei suddetti), nonché la presenza di altri familiari del medesimo nucleo.
Pur nella consapevolezza del gravissimo pregiudizio subito nei termini sopra illustrati dagli attori, non ritiene il Tribunale di poter liquidare somme maggiori, non essendo stati forniti elementi ulteriori atti a dimostrare le specifiche abitudini del consorzio famigliare, oltre che l'effettiva intensità del legame tra i suoi componenti nel caso concreto.
Su tutte le superiori somme, calcolate secondo valori monetari attuali, spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dalla data dell'evento dannoso (20 ottobre 2017) e sino al passaggio in giudicato della pronuncia, ovverosia sino alla data in cui, divenendo definitiva la liquidazione, il credito si converte in credito di valuta, da calcolarsi sulle stesse somme - tuttavia de-valutate a quelle date e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche – il tutto, con aumento del compenso nella misura del 20% per aver il procuratore degli attori difeso più parti aventi la medesima posizione processuale.
Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in atti – vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa
1. condanna al risarcimento, in favore di , del danno Controparte_1 Parte_1 meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 978.646,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità e le decorrenze indicate in motivazione;
2. condanna al risarcimento, in favore di , del danno Controparte_1 Parte_2
meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 281.592,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità e le decorrenze indicate in motivazione;
3. condanna al risarcimento, in favore di , del danno Controparte_1 Parte_3
pagina 12 di 13 meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 234.660,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità e le decorrenze indicate in motivazione;
4. condanna al risarcimento, in favore di , del danno Controparte_1 Parte_4
meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 234.660,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità e le decorrenze indicate in motivazione;
5. condanna al risarcimento, in favore di , del danno Controparte_1 Parte_5
meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 242.482,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità e le decorrenze indicate in motivazione;
6. condanna al rimborso, in favore di , Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, ed , delle spese di lite che si
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_3 liquidano in € 1.713,00 per esborsi ed in € 45.541,20 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.;
7. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 24 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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