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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10.11.2023 da
1) cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Simone Pinato
e
2) Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Simone Pinato
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Erba (CO), il 10.7.2015
1
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.11.2023 hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. La casa coniugale, sita in Mariano Comense (CO), in Via Alfieri, 46, è di proprietà della signora Parte_3
e, pertanto, la stessa unitamente al figlio minore continueranno ad abitarvi, mentre il Signor
[...] Per_1
si trasferirà presso altro alloggio. Parte_2
3. Il figlio resta affidato a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. resta collocato prevalentemente presso la dimora materna e, il padre potrà esercitare il diritto di Per_1
visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a weekend alternati: starà con il papà dal venerdì dopo scuola sino alla domenica sera compreso il pernottamento;
il papà lo accompagnerà a scuola il lunedì seguente;
4/b) durante la settimana: starà con il papà il mercoledì sera (da dopo la scuola) e sino al giorno successivo quando il papà lo accompagnerà a scuola;
Eventuali variazioni di giorno e orario sono da concordarsi in tempo utile.
2 4/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua: ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive: trascorrerà con Per_1
ciascun genitore fino a un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. il Sig. verserà, tramite accredito sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_2
, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari a € Parte_1 Per_1
450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del minore ono poste a carico di ciascun genitore nella misura Per_1
del 50% e verranno rimborsate dal genitore previa esibizione dei documenti giustificativi, secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
3 Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
COD. FISC. Parte_1 C.F._1
E
COD. FISC. Parte_2 C.F._2
che hanno contratto matrimonio concordatario in data 10.7.2015, in Erba (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Erba (CO)
(anno 2015 atto n. 23 parte II Serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Erba perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 16.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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