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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 4684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4684 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice TT SORIA, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2793/2024 r.g. proposta da e rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2
Avv.ti Luciano Iacobellis e Antonio Iacobellis, domiciliatari, giusta mandato in atti
-opponenti- contro e, per essa, la mandataria , Controparte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gigantesco, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-opposta-
Conclusioni come da verbale di udienza, che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti possono riepilogarsi come segue.
I.1.- Era stato impugnato il precetto, notificato il 14/2/2024, con il quale era stato intimato a e a Parte_1 Parte_2
dalla in qualità di mandataria della
[...] CP_2 [...]
il pagamento del complessivo importo di Controparte_1
€133.099,16, in forza della sentenza del Tribunale di Bari n.
4716/2022, pubblicata in data 20/12/2022.
A fondamento dell'opposizione, gli intimati avevano dedotto:
- la nullità del contratto redatto per atto notarile del 20/7/2017 pagina 1 di 5 TRIBUNALE DI BARI
a mezzo del quale aveva conferito a Controparte_1 CP_3
“la procura per la gestione volta al recupero dei propri crediti
[...] anomali”, nonché il “potere di conferire e/o revocare le necessarie procure alle liti”, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993, non essendo la cd. società “servicer” iscritta nell'albo speciale degli intermediari finanziari;
- il difetto di prova della titolarità del credito ceduto in capo alla cessionaria opposta Controparte_1
Avevano concluso per la nullità del precetto impugnato, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il 4/3/2024).
I.2.- La creditrice opposta e, per Controparte_1 essa, la mandataria aveva dedotto la legittimità del CP_2 precetto impugnato e l'infondatezza della proposta opposizione, chiedendone il rigetto con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il 6/5/2024).
I.3.- Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo notificato il
14/2/2024 per la somma eccedente l'importo di €100.620,00 (ordinanza del 22/12/2024) e resa nota la sopravvenuta caducazione, a seguito della sentenza n. 1151/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Bari in data 18/7/2025, del titolo esecutivo azionato, con rinuncia della creditrice opposta al precetto intimato e alla procedura esecutiva presso terzi medio tempore intrapresa, la causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 19/11/2025, a seguito della discussione orale, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., sulla concorde richiesta delle parti di declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, quanto alla parte opposta e con pronuncia in punto di soccombenza virtuale, quanto agli opponenti.
II.- Va, anzitutto, osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere” (Cass. n. 5207/1998; n. 11407/1992). pagina 2 di 5 TRIBUNALE DI BARI
Deve, inoltre, evidenziarsi che “in pendenza di opposizione all'esecuzione la rinuncia al precetto, che pone in essere un negozio abdicativo unilaterale, non richiede l'accettazione della parte opponente” (Cass. n. 1985/1990).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, stante la rinuncia al precetto effettuata dalla opposta.
Resta da statuire in ordine alle spese di lite, sulla cui rifusione gli opponenti hanno espressamente insistito.
Ciò posto, deve rilevarsi che, alla luce della pacifica improcedibilità dell'azione esecutiva per effetto della revoca del titolo esecutivo, non può dirsi più sussistente alcuna controversia afferente all'efficacia esecutiva del titolo medesimo, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito dell'opposizione.
In particolare, in sede di opposizione all'esecuzione,
l'accertamento dell'esistenza e dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva, quale presupposto indefettibile della medesima, si pone come preliminare, dal punto di vista logico, rispetto alla decisione sui motivi di opposizione, che, nella specie, investono direttamente la questione, e dev'essere sempre compiuto d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. n. 16610/2011; n. 1337/2000).
All'esito di tale verifica preliminare, è possibile rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia, come nella specie, la sua sopravvenuta caducazione, con conseguente illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc (cfr. Cass. n. 11021/2011;
n. 15363/2011; n. 22430/2004).
Il presente giudizio si conclude, dunque, con una pronuncia in rito, tecnicamente volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti, come nella specie, si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. pagina 3 di 5 TRIBUNALE DI BARI
Va, peraltro, osservato che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità al generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine,
l'intera vicenda processuale (Cass.,ord.n. 1005/2020).
Al riguardo, va osservato, quanto al primo motivo di opposizione, che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, co. 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. ord. n.
7243/2024).
In ordine al difetto di prova della titolarità del credito ceduto in capo alla cessionaria opposta , non può Controparte_1 che osservarsi come, anche alla luce della intervenuta riforma del titolo giudiziale posto a fondamento del precetto impugnato, non possa dirsi in alcun modo provata la legittimazione ad agire in capo alla creditrice procedente e alle successive aventi causa, risultando, in particolare, venuto meno l'accertamento della intervenuta cessione del credito dalla in favore della Controparte_4
Parte_3
Ne discende la soccombenza virtuale della parte opposta. pagina 4 di 5 TRIBUNALE DI BARI
III.- Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle
“prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il 23/10/2022). Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi
Scaglione da €52.000,01 a €260.000,00
FASI VALORE MEDIO RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio 2552 // 2552
Introduttiva 1628 // 1628
Istruttoria // //
//
Decisoria 4253 //
4253
TOTALE 8433
1/3 2811
L'infondatezza del primo motivo di opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, dovendo i restanti due terzi regolarsi secondo soccombenza.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 4/3/2024, da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della e, per essa,
[...] Controparte_1 della mandataria , così provvede: CP_2
a) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
b) NA la opposta alla rifusione, in favore degli opponenti, delle spese processuali, che liquida in €6.408,00 (di cui €786,00 per esborsi), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
CPA e IVA come per legge;
compensa per il resto.
Bari, 19/12/2025
Il Giudice – TT IA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice TT SORIA, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2793/2024 r.g. proposta da e rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2
Avv.ti Luciano Iacobellis e Antonio Iacobellis, domiciliatari, giusta mandato in atti
-opponenti- contro e, per essa, la mandataria , Controparte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gigantesco, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-opposta-
Conclusioni come da verbale di udienza, che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti possono riepilogarsi come segue.
I.1.- Era stato impugnato il precetto, notificato il 14/2/2024, con il quale era stato intimato a e a Parte_1 Parte_2
dalla in qualità di mandataria della
[...] CP_2 [...]
il pagamento del complessivo importo di Controparte_1
€133.099,16, in forza della sentenza del Tribunale di Bari n.
4716/2022, pubblicata in data 20/12/2022.
A fondamento dell'opposizione, gli intimati avevano dedotto:
- la nullità del contratto redatto per atto notarile del 20/7/2017 pagina 1 di 5 TRIBUNALE DI BARI
a mezzo del quale aveva conferito a Controparte_1 CP_3
“la procura per la gestione volta al recupero dei propri crediti
[...] anomali”, nonché il “potere di conferire e/o revocare le necessarie procure alle liti”, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993, non essendo la cd. società “servicer” iscritta nell'albo speciale degli intermediari finanziari;
- il difetto di prova della titolarità del credito ceduto in capo alla cessionaria opposta Controparte_1
Avevano concluso per la nullità del precetto impugnato, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il 4/3/2024).
I.2.- La creditrice opposta e, per Controparte_1 essa, la mandataria aveva dedotto la legittimità del CP_2 precetto impugnato e l'infondatezza della proposta opposizione, chiedendone il rigetto con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il 6/5/2024).
I.3.- Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo notificato il
14/2/2024 per la somma eccedente l'importo di €100.620,00 (ordinanza del 22/12/2024) e resa nota la sopravvenuta caducazione, a seguito della sentenza n. 1151/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Bari in data 18/7/2025, del titolo esecutivo azionato, con rinuncia della creditrice opposta al precetto intimato e alla procedura esecutiva presso terzi medio tempore intrapresa, la causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 19/11/2025, a seguito della discussione orale, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., sulla concorde richiesta delle parti di declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, quanto alla parte opposta e con pronuncia in punto di soccombenza virtuale, quanto agli opponenti.
II.- Va, anzitutto, osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere” (Cass. n. 5207/1998; n. 11407/1992). pagina 2 di 5 TRIBUNALE DI BARI
Deve, inoltre, evidenziarsi che “in pendenza di opposizione all'esecuzione la rinuncia al precetto, che pone in essere un negozio abdicativo unilaterale, non richiede l'accettazione della parte opponente” (Cass. n. 1985/1990).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, stante la rinuncia al precetto effettuata dalla opposta.
Resta da statuire in ordine alle spese di lite, sulla cui rifusione gli opponenti hanno espressamente insistito.
Ciò posto, deve rilevarsi che, alla luce della pacifica improcedibilità dell'azione esecutiva per effetto della revoca del titolo esecutivo, non può dirsi più sussistente alcuna controversia afferente all'efficacia esecutiva del titolo medesimo, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito dell'opposizione.
In particolare, in sede di opposizione all'esecuzione,
l'accertamento dell'esistenza e dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva, quale presupposto indefettibile della medesima, si pone come preliminare, dal punto di vista logico, rispetto alla decisione sui motivi di opposizione, che, nella specie, investono direttamente la questione, e dev'essere sempre compiuto d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. n. 16610/2011; n. 1337/2000).
All'esito di tale verifica preliminare, è possibile rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia, come nella specie, la sua sopravvenuta caducazione, con conseguente illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc (cfr. Cass. n. 11021/2011;
n. 15363/2011; n. 22430/2004).
Il presente giudizio si conclude, dunque, con una pronuncia in rito, tecnicamente volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti, come nella specie, si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. pagina 3 di 5 TRIBUNALE DI BARI
Va, peraltro, osservato che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità al generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine,
l'intera vicenda processuale (Cass.,ord.n. 1005/2020).
Al riguardo, va osservato, quanto al primo motivo di opposizione, che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, co. 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. ord. n.
7243/2024).
In ordine al difetto di prova della titolarità del credito ceduto in capo alla cessionaria opposta , non può Controparte_1 che osservarsi come, anche alla luce della intervenuta riforma del titolo giudiziale posto a fondamento del precetto impugnato, non possa dirsi in alcun modo provata la legittimazione ad agire in capo alla creditrice procedente e alle successive aventi causa, risultando, in particolare, venuto meno l'accertamento della intervenuta cessione del credito dalla in favore della Controparte_4
Parte_3
Ne discende la soccombenza virtuale della parte opposta. pagina 4 di 5 TRIBUNALE DI BARI
III.- Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle
“prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il 23/10/2022). Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi
Scaglione da €52.000,01 a €260.000,00
FASI VALORE MEDIO RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio 2552 // 2552
Introduttiva 1628 // 1628
Istruttoria // //
//
Decisoria 4253 //
4253
TOTALE 8433
1/3 2811
L'infondatezza del primo motivo di opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, dovendo i restanti due terzi regolarsi secondo soccombenza.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 4/3/2024, da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della e, per essa,
[...] Controparte_1 della mandataria , così provvede: CP_2
a) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
b) NA la opposta alla rifusione, in favore degli opponenti, delle spese processuali, che liquida in €6.408,00 (di cui €786,00 per esborsi), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
CPA e IVA come per legge;
compensa per il resto.
Bari, 19/12/2025
Il Giudice – TT IA
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